LEGGE 29 marzo 2021, n. 48
Entrata in vigore del provvedimento: 15/04/2021 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 9 giugno 2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 2.072 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Guerini, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Accordo-art. 1
Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea (denominati in seguito le "Parti"); Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; Desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa; Convinti che la cooperazione reciproca nel campo della Difesa rafforzera' le relazioni esistenti tra le Parti; Hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 PRINCIPI E SCOPI Le Parti incoraggeranno, faciliteranno e svilupperanno la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei principi di uguaglianza, reciprocita' e interesse comune ed in conformita' con i rispettivi ordinamenti nazionali, gli impegni internazionali e, per quanto riguarda la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 COOPERAZIONE GENERALE 1. L'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di cooperazione nel campo della difesa saranno condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica di Corea. 2. La cooperazione tra le Parti potra' includere, ma non sara' limitata, alle seguenti aree: a. politica di sicurezza e di difesa; b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e l'acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; c. sanita' militare; d. storia militare; e. sport militare; f. industria della difesa; g. logistica; e h. ogni altra area di cooperazione che possa essere di comune interesse tra le due Parti. 3. La cooperazione tra le Parti potra' avvenire secondo le seguenti modalita': a. visite reciproche di delegazioni delle Parti presso enti civili e militari; b. scambio di esperienze tra esperti delle Parti; c. incontri tra le Istituzioni della Difesa; d. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso enti civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti; e. visite di navi ed aeromobili militari; f. scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi; g. supporto tecnico e amministrativo alle iniziative commerciali relative ai materiali della difesa ed ai servizi connessi alle materie della difesa; h. ogni altra modalita' di cooperazione che possa risultare di interesse reciproco tra le Parti.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 ASPETTI FINANZIARI 1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alla propria normativa; b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni del comma 1 (b) di cui sopra, la Parte ospitante fornira' cure d'urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di fondi e di altre risorse delle Parti.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 RISARCIMENTO DANNI 1. Il risarcimento per eventuali perdite o danni alla Parte ospitante, causati intenzionalmente o per negligenza da un membro della Parte inviante nello svolgimento delle proprie funzioni ufficiali ai sensi del presente Accordo, sara' a carico della Parte inviante, di comune accordo tra le Parti e in conformita' con le rispettive leggi e regolamenti nazionali. 2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di eventuali perdite o danni causati durante o in connessione con le attivita' previste dal presente Accordo, le Parti provvederanno, di comune accordo, al risarcimento di tali perdite o danni, in conformita' con le rispettive leggi e regolamenti nazionali.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 PROPRIETA' INTELLETTUALE Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la tutela di tutta la proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti, scambiati o generati in relazione alle attivita' svolte nell'ambito del presente Accordo, in conformita' con le proprie leggi e regolamenti nazionali e con gli accordi internazionali in questo settore di cui sono una parte nonche', per quanto riguarda la Parte Italiana, con gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione europea.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 1. Per "informazione militare classificata" si intende ogni informazione, documento e materiale di ogni tipo relativo alla difesa, cui sia stata apposta una classifica di segretezza dalle competenti Autorita' di sicurezza di una delle Parti e che richiede protezione contro la divulgazione non autorizzata, in conformita' con le proprie leggi e regolamenti nazionali. 2. Tutte le informazioni militari classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e/o salvaguardate in conformita' con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 3. Le informazioni militari classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalle competenti Autorita' per la sicurezza designate dalle Parti. 4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 5. Le informazioni militari con la classifica di sicurezza "SEGRETISSIMO - TOP SECRET - 1 non possono essere scambiate ai sensi del presente Accordo. 6. L'accesso alle informazioni militari classificate, scambiate o generate in virtu' del presente Accordo e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' con le rispettive diposizioni legislative e regolamentari nazionali. 7. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni militari classificate scambiate o generate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificatamente destinate, nell'ambito del presente Accordo. 8. Il trasferimento di informazioni militari classificate, acquisite nel contesto della cooperazione prevista dal presente Accordo, a terze parti/organizzazioni internazionali sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta della competente Autorita' per la sicurezza della Parte originatrice. 9. Fatta salva l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni militari classificate, non contenuti nel presente Accordo, possono essere disciplinati attraverso separati accordi o intese che sono stati firmati o saranno firmati tra le rispettive competenti Autorita' per la sicurezza delle Parti.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo sara' risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziazioni tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 ENTRATA IN VIGORE Il presente Accordo entrera' in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si informeranno reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI 1. Con il consenso di entrambe le Parti, potranno essere stipulati protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari, in conformita' alle previsioni del presente Accordo. 2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformita' con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali delle Parti. 3. I programmi attuativi volti ad assicurare l'efficacia del presente Accordo o dei relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica di Corea, su base di interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri delle due Parti e con le Autorita' competenti per la sicurezza, per gli aspetti relativi alle informazioni classificate, se del caso. 4. Il presente Accordo potra' essere emendato o revisionato con il reciproco consenso mediante uno scambio di Note tra le Parti, attraverso i canali diplomatici. 5. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'Articolo 8 (ENTRATA IN VIGORE).
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 DURATA E TERMINE 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque (5) anni e la sua validita' sara' automaticamente prorogata per periodi consecutivi di un (1) anno, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra la propria volonta' di denunciare il presente Accordo. 2. Ciascuna Parte puo' denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte per via diplomatica. Tale denuncia avra' effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della citata notifica dall'altra Parte. 3. La denuncia del presente Accordo non influira' sui programmi o le attivita' in corso previste dal presente Accordo, salvo diverso accordo fra le Parti. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice originale a Roma il 17 ottobre 2018 ciascuno nella lingua italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, prevarra' il testo in Inglese. Parte di provvedimento in formato grafico
Agreement
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA Parte di provvedimento in formato grafico
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