DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2021, n. 54
Note all'art. 16: - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.». «Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; d) le modalita' con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalita' telematiche, e' possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge; d-bis) l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d). 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.».
Art. 17
Attivita' di verifica
1.Le verifiche sono effettuate mediante analisi e controllo documentale delle evidenze e di ogni altro elemento di fatto e di diritto, al fine di accertare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge e dai relativi decreti attuativi.
2.Il procedimento di cui al comma 1 e' avviato secondo le modalita' di cui all'articolo 16, comma 3. I soggetti destinatari della comunicazione di cui al medesimo articolo 16, comma 3, rendono disponibile la documentazione richiesta ai fini delle attivita' di verifica di cui al comma 1, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
3.Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge, durante l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 1, il responsabile del procedimento, qualora le evidenze risultino incomplete o incongruenti, puo' richiedere chiarimenti e integrazioni che sono resi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, secondo le modalita' indicate dal richiedente.
4.Dell'attivita' svolta nel corso delle verifiche e' redatto apposito verbale che il personale incaricato trasmette al responsabile del procedimento.
5.Qualora nel corso della verifica vengano in rilievo evidenze di fatti che possono integrare violazioni di disposizioni normative rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, il personale incaricato ne da' conto nel verbale e l'autorita' competente trasmette senza ritardo alle Amministrazioni competenti la relativa documentazione.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133: «Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica). - (Omissis). 9. Salvo che il fatto costituisca reato: a) il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione, di aggiornamento e di trasmissione dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.200.000; b) il mancato adempimento dell'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), nei termini prescritti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000; c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000; d) la mancata comunicazione di cui al comma 6, lettera a), nei termini prescritti, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000; e) l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in violazione delle condizioni o in assenza del superamento dei test imposti dal CVCN ovvero dai Centri di valutazione di cui al comma 6, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000; f) la mancata collaborazione per l'effettuazione delle attivita' di test di cui al comma 6, lettera a), da parte dei soggetti di cui al medesimo comma 6, lettera b), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000; g) il mancato adempimento delle prescrizioni indicate dal Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in esito alle attivita' di ispezione e verifica svolte ai sensi del comma 6, lettera c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000; h) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7, lettera b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000.».
Art. 18
Attivita' di ispezione
2.Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, il personale incaricato puo' richiedere o eventualmente acquisire direttamente tutte le evidenze ritenute utili ai fini dell'accertamento.
5.In mancanza della proposta di cui alla lettera a) del comma 4, le date delle ispezioni si intendono confermate.
6.Almeno cinque giorni prima dell'ispezione prevista, il soggetto sottoposto alla stessa comunica il nominativo dell'incaricato di cui all'articolo 16, comma 4.
7.Durante il corso dell'ispezione, i soggetti inclusi nel perimetro mettono a disposizione tutte le risorse umane richieste e necessarie per agevolare le relative attivita', garantendo altresi' l'accesso ai locali, ai dispositivi e alle informazioni rilevanti ai fini dell'ispezione, anche se non esplicitamente e preventivamente indicati nella comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3.
8.Qualora durante il corso dell'ispezione emergano evidenze meritevoli di approfondimento, le stesse possono essere esaminate in una fase successiva.
9.Dell'attivita' svolta nel corso dell'ispezione e' redatto apposito processo verbale da parte del personale incaricato che lo sottoscrive unitamente all'incaricato di cui all'articolo 16, comma 4. Qualora quest'ultimo si rifiuti di sottoscrivere il verbale, il personale incaricato ne da' evidenza nel verbale. Una copia del verbale e' comunque rilasciata all'incaricato di cui all'articolo 16, comma 4, e una copia e' trasmessa al responsabile del procedimento.
10.Qualora nel corso dell'ispezione vengano in rilievo evidenze di fatti che possono integrare violazioni di disposizioni normative rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, il personale incaricato ne da' conto nel verbale e l'autorita' competente trasmette senza ritardo alle Amministrazioni competenti la relativa documentazione.
Art. 19
Esiti delle attivita' di verifica e di ispezione
1.L'autorita' competente, raccolti gli esiti delle attivita' di cui all'articolo 16, adotta il provvedimento di conclusione del procedimento, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge e dandone comunicazione all'interessato. Nei casi previsti, l'autorita' competente avvia il procedimento per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge.
Art. 20
Invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico
Lamorgese, Ministro dell'interno
Guerini, Ministro della difesa
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Pisano, Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 668
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