LEGGE 22 aprile 2021, n. 70

Type Legge
Publication 2021-04-22
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/2021 Vigenza internazionale dello scambio di lettere per l'Italia: 16 novembre 2021

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I Autorizzazione alla ratifica dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di Lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dello Scambio di Lettere stesso.

Art. 3

Norme di adeguamento dell'ordinamento interno

2.Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1555 del codice dell'ordinamento militare, come sostituito dalla lettera z) del comma 1 del presente articolo, si applicano le specifiche disposizioni in materia di disciplina militare del medesimo codice e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Capo II Altre disposizioni di adeguamento dell'Ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede

Art. 4

Disposizioni in materia di informazione sull'avvio del procedimento penale

Art. 5

Disposizioni in materia di assunzione della testimonianza di cardinali

1.Dopo l'articolo 206 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: «Art. 206-bis (Assunzione della testimonianza di cardinali). - 1. Se deve essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi puo' chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuita' e la regolarita' della funzione cui risulta preposto. 2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica. 3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3».

Art. 6

Clausola d'invarianza finanziaria

1.Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Guerini, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Scambio di lettere

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.