LEGGE 29 aprile 2021, n. 74

Type Legge
Publication 2021-04-29
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2021

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 27 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Accordo di cooperazione-art. 1

ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA, SUI PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE L'Unione europea e Il Regno del Belgio, La Repubblica di Bulgaria, La Repubblica ceca, Il Regno di Danimarca, La Repubblica federale di Germania, La Repubblica di Estonia, L'Irlanda, La Repubblica ellenica, Il Regno di Spagna, La Repubblica francese, La Repubblica di Croazia, La Repubblica italiana, La Repubblica di Cipro, La Repubblica di Lettonia, La Repubblica di Lituania, Il Granducato di Lussemburgo, L'Ungheria, La Repubblica di Malta, Il Regno dei Paesi Bassi, La Repubblica d'Austria, La Repubblica di Polonia, La Repubblica portoghese, La Romania, La Repubblica di Slovenia, La Repubblica Slovacca, La Repubblica di Finlandia, Il Regno di Svezia, Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, parti contraenti del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito denominati gli «Stati membri», da una parte, e La Confederazione svizzera, in seguito denominata la «Svizzera», dall'altra, in seguito denominati «parte» o «parti», Considerando gli interessi comuni in relazione allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare («GNSS») concepito espressamente per scopi civili; Riconoscendo l'importanza dei programmi europei GNSS quale contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione nell'Unione europea e in Svizzera; Considerando il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS nell'Unione europea, in Svizzera e in altre regioni del mondo; Considerando il comune interesse alla cooperazione a lungo termine tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Svizzera nel campo della navigazione satellitare; Riconoscendo la stretta partecipazione della Svizzera ai programmi Galileo ed EGNOS sin dalle fasi della loro definizione; Considerando le risoluzioni del Consiglio «Spazio», in particolare la risoluzione sulla «Politica spaziale europea», adottata il 22 maggio 2007, e la risoluzione «Portare avanti la politica spaziale europea», adottata il 29 settembre 2008, che identificano nell'Unione europea, nell'Agenzia spaziale europea («ESA») e nei loro rispettivi Stati membri i tre principali attori della politica spaziale europea, nonche' la risoluzione «Sfide globali: sfruttare appieno i sistemi spaziali europei», adottata il 25 novembre 2010, che invita la Commissione europea e l'ESA ad agevolare, per gli Stati membri che non fanno parte ne' dell'Unione europea ne' dell'ESA, il processo per partecipare a tutte le fasi dei programmi di collaborazione; Considerando la comunicazione della Commissione «Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini», del 4 aprile 2011; Desiderando stabilire formalmente una collaborazione in tutti gli aspetti dei programmi europei GNSS; Riconoscendo l'interesse manifestato dalla Svizzera per tutti i servizi GNSS, come forniti da EGNOS e Galileo, incluso il servizio pubblico regolamentato («PRS»); Considerando l'accordo del 25 giugno 2007 di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunita' europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra; Riconoscendo l'accordo del 28 aprile 2008 tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate («accordo sulla sicurezza»); Considerando i vantaggi di un livello equivalente di protezione dei GNSS europei e dei relativi servizi nei territori delle parti; Riconoscendo gli obblighi delle parti discendenti dal diritto internazionale, in particolare gli obblighi della Svizzera in quanto stato neutrale permanente; Riconoscendo che il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (1) , assegna alla Comunita' europea la proprieta' di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell'ambito dei programmi europei GNSS, come definiti in tale regolamento; Considerando il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo (2) ; Considerando la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (3) ; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Obiettivo 1. Il presente accordo mira ad incoraggiare, agevolare e migliorare la cooperazione a lungo termine tra le parti nel campo della navigazione satellitare sotto controllo civile, in particolare attraverso la partecipazione della Svizzera ai programmi europei GNSS. 2. La partecipazione della Svizzera ai programmi avviene nella forma e alle condizioni stabilite dal presente accordo. (1) Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 196 del 24 luglio 2008, pag. 1. (2) Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 276 del 20 ottobre 2010, pag. 11. (3) Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 287 del 4 novembre 2011, pag. 1.

Accordo di cooperazione-art. 2

Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: 1) «sistema europeo globale di navigazione satellitare» (GNSS europeo), il sistema istituito nell'ambito del programma Galileo e del Servizio geostazionario europeo di copertura della navigazione (EGNOS); 2) «potenziamento», i meccanismi regionali o locali quali EGNOS che consentono agli utenti del GNSS globale di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilita', integrita' e affidabilita'; 3) «Galileo», un sistema globale autonomo europeo di navigazione satellitare e temporizzazione sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dall'Unione europea, dall'ESA e dai rispettivi Stati membri. La gestione di Galileo puo' essere trasferita a privati. Galileo intende offrire servizi ad accesso aperto, commerciali, di soccorso e di ricerca e salvataggio, nonche' un servizio pubblico regolamentato e sicuro con limitazioni dell'accesso per soddisfare in modo specifico le esigenze di utenti autorizzati del settore pubblico; 4) «elementi locali di Galileo», meccanismi locali che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari Galileo informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in altri ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche problematiche. Galileo fornira' modelli generici per gli elementi locali; 5) «apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la temporizzazione a livello globale», qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un potenziamento regionale; 6) «servizio pubblico regolamentato» (PRS), un servizio fornito dal sistema introdotto nel quadro del programma Galileo, riservato agli utenti autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono un efficace controllo dell'accesso e una grande continuita' di servizio; 7) «misura di regolamentazione», qualsiasi legge, regolamento, politica, norma, procedura, decisione o altro provvedimento amministrativo adottato da una delle parti; 8) «interoperabilita'», l'attitudine dei sistemi globali e regionali di navigazione satellitare e di potenziamento dei segnali, nonche' dei servizi da essi forniti, ad essere utilizzati insieme per ottenere migliori prestazioni al livello dell'utenza rispetto a quelle che si otterrebbero basandosi unicamente sul servizio aperto di un solo sistema; 9) «proprieta' intellettuale», il significato corrispondente alla definizione di cui all'articolo 2, punto viii), della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale, sottoscritta a Stoccolma il 14 luglio 1967; 10) «informazioni classificate», informazioni, sotto qualsiasi forma, che devono essere protette da una divulgazione non autorizzata che potrebbe arrecare un pregiudizio, di vario grado, ad interessi fondamentali, tra i quali la sicurezza nazionale, delle parti o di singoli Stati membri. La classificazione delle informazioni e' indicata da un contrassegno di classificazione. Un'informazione di questo tipo e' classificata dalle parti conformemente alla normativa e alla regolamentazione applicabili e deve essere protetta per impedirne l'eventuale perdita di riservatezza, integrita' e disponibilita'.

Accordo di cooperazione-art. 3

Articolo 3 Principi della cooperazione Le parti svolgono le attivita' di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi: 1) reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi e l'accesso a tutti i servizi in conformita' dell'articolo 15; 2) possibilita' reciproca di avviare attivita' di cooperazione nell'ambito di progetti GNSS dell'Unione europea e della Svizzera; 3) scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attivita' di cooperazione; 4) adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprieta' intellettuale di cui all'articolo 9; 5) liberta' di fornire servizi di navigazione satellitare nei territori delle parti; 6) commercio senza restrizioni di prodotti GNSS europei nei territori delle parti.

Accordo di cooperazione-art. 4

Articolo 4 Attivita' di cooperazione 1. I settori coinvolti dalle attivita' di cooperazione nel campo della navigazione e della temporizzazione satellitari sono: spettro radio, ricerca e formazione scientifiche, appalti, cooperazione industriale, diritti di proprieta' intellettuale, controllo delle esportazioni, sviluppo del commercio e del mercato, norme, certificazione e misure di regolamentazione, sicurezza, scambio di informazioni classificate, scambi di personale e accesso ai servizi. Le parti possono modificare tale elenco di settori conformemente all'articolo 25. 2. Il presente accordo non pregiudica l'autonomia istituzionale dell'Unione europea per quanto concerne la regolamentazione dei programmi europei GNSS, ne' la struttura istituita dall'Unione europea per le operazioni connesse ai programmi europei GNSS. Il presente accordo non pregiudica nemmeno le misure di regolamentazione che danno attuazione ad impegni di non proliferazione e di controllo delle esportazioni e a controlli di trasferimenti immateriali di tecnologia, ne' pregiudica misure nazionali di sicurezza. 3. Su riserva delle loro misure di regolamentazione applicabili, le parti promuovono, nella massima misura possibile, le attivita' di cooperazione a norma del presente accordo, allo scopo di offrire opportunita' simili di partecipazione a tali attivita' nei settori elencati al paragrafo 1.

Accordo di cooperazione-art. 5

Articolo 5 Spettro radio 1. Le parti convengono di proseguire la cooperazione e il mutuo sostegno nelle questioni relative allo spettro radio nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni («UIT»), tenendo conto del «Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radionavigation satellite service system», del 5 novembre 2004. 2. Le parti si scambiano informazioni sulle domande di frequenza e tutelano le frequenze assegnate a Galileo, allo scopo di assicurare la disponibilita' dei servizi di Galileo a beneficio degli utenti di tutto il mondo, e in particolare della Svizzera e dell'Unione europea. 3. Al fine di proteggere le frequenze dello spettro di radionavigazione da interruzioni e interferenze, le parti individuano le fonti delle interferenze e cercano delle soluzioni reciprocamente accettabili per combatterle. 4. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come deroga alle disposizioni vigenti dell'UIT, tra le quali i regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'UIT.

Accordo di cooperazione-art. 6

Articolo 6 Ricerca e formazione scientifiche 1. Le parti promuovono le attivita' di ricerca e formazione comuni nel campo del GNSS europeo attraverso programmi di ricerca dell'Unione europea e della Svizzera e altri programmi di ricerca pertinenti delle parti. Le attivita' comuni di ricerca contribuiscono alla programmazione dei futuri sviluppi del GNSS europeo. 2. Le parti definiscono un meccanismo adeguato inteso ad assicurare effettivi contatti e partecipazione ai programmi di ricerca pertinenti.

Accordo di cooperazione-art. 7

Articolo 7 Appalti 1. Per gli acquisti relativi ai programmi europei GNSS, le parti applicano i propri impegni nel quadro dell'accordo sugli appalti pubblici («GPA») dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») e dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunita' europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici. 2. Fatto salvo l'articolo XXIII del GPA (articolo III del GPA riveduto), le entita' svizzere hanno diritto di partecipare alle procedure di appalto per la fornitura di servizi connessi ai programmi europei GNSS.

Accordo di cooperazione-art. 8

Articolo 8 Cooperazione industriale Le parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di joint ventures e la partecipazione della Svizzera alle pertinenti associazioni industriali europee, nonche' attraverso la partecipazione dell'Unione europea alle pertinenti associazioni industriali svizzere, con l'obiettivo del buon funzionamento dei sistemi europei di navigazione satellitare e della promozione dell'utilizzo e dello sviluppo delle applicazioni e dei servizi di Galileo.

Accordo di cooperazione-art. 9

Articolo 9 Diritti di proprieta' intellettuale Per agevolare la cooperazione industriale, le parti accordano e garantiscono la protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprieta' intellettuale nei campi e nei settori connessi allo sviluppo e all'utilizzo del GNSS europeo, conformemente alle norme internazionali piu' rigorose stabilite dall'«Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)» dell'OMC, ivi compresi mezzi efficaci per garantirne l'osservanza.

Accordo di cooperazione-art. 10

Articolo 10 Controllo delle esportazioni 1. Al fine di garantire l'applicazione, tra le parti, di una politica uniforme di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente i programmi europei GNSS, la Svizzera adotta e applica tempestivamente, nell'ambito della sua giurisdizione e conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali, misure di controllo delle esportazioni e di non proliferazione riguardo alle tecnologie, ai dati e ai beni appositamente progettati o modificati per i programmi europei GNSS. Tali misure garantiscono un livello di controllo delle esportazioni e di non proliferazione equivalente a quello dell'Unione europea. 2. Qualora si verifichi un evento per effetto del quale non possa essere ottenuto un grado equivalente di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica la procedura dell'articolo 22.

Accordo di cooperazione-art. 11

Articolo 11 Sviluppo del commercio e del mercato 1. Le parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare e nell'apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la temporizzazione a livello globale nell'Unione europea e in Svizzera, ivi inclusi gli elementi locali di Galileo e le applicazioni pertinenti ai programmi europei GNSS. 2. Ai fini del paragrafo 1, le parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attivita' di navigazione satellitare Galileo, individuano gli ostacoli potenziali all'espansione delle applicazioni GNSS e adottano le misure adeguate per agevolare tale espansione. 3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti, le entita' delle parti possono utilizzare il futuro forum degli utenti GNSS. 4. Il presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti discendenti dall'accordo che istituisce l'OMC.

Accordo di cooperazione-art. 12

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