LEGGE 29 aprile 2021, n. 72
Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 7 luglio 2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 6.210 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b., 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Guerini, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Accordo-art. 1
Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL BURKINA FASO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA Il Governo della Repubblica Italiana E Il Governo del Burkina Faso Denominati in seguito «la Parte» o «le Parti»: - Riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; - Desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa; - Convinti che la cooperazione reciproca nel settore della difesa permettera' di rinforzare le relazioni esistenti tra le Parti, Hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 PRINCIPI E OBIETTIVO La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocita', di uguaglianza e d'interesse reciproco, avverra' in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, nonche', per la Parte Italiana, con gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea, al fine di incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 COOPERAZIONE GENERALE 1. Attuazione a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno elaborare Intese Tecniche per attuare la cooperazione militare e tecnica e stabilire dei piani, annuali e pluriennali, di cooperazione bilaterale nel settore della difesa che prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti cosi' come le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione. b. Il Piano di cooperazione annuale potra' essere sottoscritto, di comune accordo, dai Rappresentanti autorizzati dalle Parti. c. Le attivita' concrete di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero incaricato della Difesa del Burkina Faso. d. Consultazioni tra Rappresentanti delle Parti possono essere organizzate, alternativamente in Italia e in Burkina Faso, allo scopo di elaborare e di approvare, ove opportuno e previo consenso delle Parti, eventuali accordi specifici a completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate del Burkina Faso. 2. Campi La cooperazione tra le Parti potra' includere i campi del settore della difesa di seguito elencati: a. politica di difesa; b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; c. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; d. organizzazione ed impiego delle Forze Armate, nonche' strutture ed equipaggiamento di unita' militari e gestione del personale; e. formazione e addestramento in campo militare; f. questioni ambientali connesse ad inquinamento causato da attivita' militari; g. sanita' militare; h. storia militare; i. sport militare; j. altri settori militari di comune interesse per le Parti. 3. Modalita' La cooperazione tra le Parti nel settore della difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita': a. visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare; b. scambi di esperienze tra esperti delle Parti; c. incontri tra Rappresentanti delle Istituzioni della Difesa; d. scambi di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da Istituzioni militari; e. partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati da enti civili e militari della Difesa; f. partecipazione ad esercitazioni militari; g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; h. visite di aeromobili militari; i. scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi; j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa; k. altre attivita' militari di interesse comune per entrambe le Parti.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 ASPETTI FINANZIARI 1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: a. le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alla propria normativa nazionale; b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dal trasporto e dall' evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ricevente fornira' cure mediche d'urgenza, nelle installazioni previste per il proprio personale delle Forze Armate in favore del personale della Parte inviante che possa avere bisogno di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste nell'ambito del presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' dei fondi delle Parti.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 GIURISDIZIONE 1. Le Autorita' dello Stato ricevente hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato ricevente. 2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione in vigore dello Stato inviante - per quanto riguarda: a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante; b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione o in relazione con il servizio. 3. Qualora il personale ospitato sopra indicato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente prevede l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono state gia' pronunciate, non saranno eseguite.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 RISARCIMENTO DEI DANNI 1. 11 risarcimento dei danni provocati alla Parte ricevente da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara', previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante. 2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attivita' previste nell'ambito del presente Accordo, le medesime Parti, previa intesa, rimborseranno tali perdite o danni.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA 1. Categorie di armamenti Ai sensi dei rispettivi sistemi giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti della Difesa, le Parti esprimono il loro accordo sulla possibilita' di instaurare una cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti, di seguito elencate: a. aeromobili, elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti; b. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; c. armi da fuoco automatiche e relative munizioni; d. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; e. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; f. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare; g. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare; h. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; i. materiali specifici per l'addestramento militare; j. sistemi ed attrezzature costruiti per la produzione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; k. attrezzature speciali appositamente costruite per uso militare. Il reciproco approvvigionamento di materiali d'interesse delle rispettive Forze Armate sara' sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potra' essere attuato attraverso operazioni dirette tra i due Stati, oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi. Le Parti s'impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente. 2. Modalita' Le attivita' nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalita': a. ricerca scientifica, test e progettazione; b. scambi di esperienze nel campo tecnico; c. produzione congiunta, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti statali al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari. Le Parti si presteranno supporto tecnico - amministrativo reciproco, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonche' dei contratti sottoscritti in virtu' delle disposizioni del presente Accordo.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 PROPRIETA' INTELLETTUALE Le Parti s'impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti da attivita' condotte in conformita' con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti, nonche', per la Parte Italiana, con gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e/o salvaguardate in conformita' alle leggi ed ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla competente Autorita' per la Sicurezza o altre Autorita' designate dalle Parti. 4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente:
Per la Repubblica Italiana
Corrispondenza (in Inglese)
Per il Burkina Faso
SEGRETISSIMO TOP SECRET TRES SECRET
SEGRETO SECRET SECRET
RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL CONFIDENTIEL
RISERVATO RESTRICTED RESTREINT
L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 7. Il trasferimento a terze Parti o ad Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente della Parte originatrice. 8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza che verra' stipulato dalle rispettive competenti Autorita' nazionali per la Sicurezza o da Autorita' designate a tale scopo dalle Parti.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo sara' risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 ENTRATA IN VIGORE Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informera' l'altra Parte, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11 PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI 1. Con il consenso di entrambe le Parti, sara' possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo. 2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformita' alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le normative nazionali di ciascuna Parte. 3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa del Burkina Faso, su basi d'interesse reciproco, in stretto coordinamento con i due Ministeri degli Affari Esteri e con le Autorita' competenti per la Sicurezza, per gli aspetti riguardanti le informazioni classificate delle Parti. 4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici. 5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' previste all'Articolo 10 del presente Accordo.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12 DURATA E TERMINE 1. Il presente Accordo restera' in vigore fino a quando una delle Parti non decidera', in qualsiasi momento, di denunciarlo. 2. La denuncia dell'Accordo effettuata da una delle Parti dovra' essere notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici. La stessa avra' effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica. 3. La denuncia del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo. Parte di provvedimento in formato grafico
Agreement
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF BURKINA FASO ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE Parte di provvedimento in formato grafico
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