LEGGE 18 maggio 2021, n. 78
Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/2021 Vigenza internazionale del trattato di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: 6 ottobre 2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 29.077 a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7, 8 e 10 del medesimo Trattato, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2020, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 15, 17, 20, 21, 22, 23 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 75.228 a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6, 12, 15 e 21 del medesimo Trattato, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Clausola finanziaria
1.Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21, paragrafo 2, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Trattato di estradizione-art. 1
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA La Repubblica Italiana e la Repubblica Dominicana, di seguito denominate «le Parti»; Riconoscendo il profondo interesse a combattere la criminalita' e l'impunita' nei loro rispettivi territori; Desiderando rendere piu' efficace la cooperazione tra i due Stati in materia di repressione della criminalita'; Motivate dal desiderio di regolamentare di comune accordo le loro relazioni in materia di estradizione, in coerenza con le loro rispettive costituzioni e in adesione ai principi del Diritto internazionale, nel rispetto della sovranita' nazionale, dell'uguaglianza tra gli Stati e della non ingerenza negli affari interni di ciascuna Parte; Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Obbligo di estradare Le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente in estradizione, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ogni persona che, trovandosi nel territorio di una delle Parti, sia richiesta dall'altra Parte ai fini dell'esecuzione di una misura di restrizione o di privazione della liberta' personale nell'ambito di un procedimento penale e degli atti processuali successivi, o ai fini dell'imposizione o esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena privativa della liberta' personale.
Trattato di estradizione-art. 2
Art. 2. Reati che danno luogo all'estradizione 1. L'estradizione e' concessa quando la richiesta si riferisce a condotte delittuose previste dalla legislazione di entrambe le Parti e che costituiscono un reato punibile con una pena detentiva di durata minima non inferiore a un (1) anno. 2. Quando l'estradizione e' richiesta per l'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva, la pena detentiva che rimane da eseguire nei confronti della persona richiesta deve essere di almeno sei (6) mesi. 3. Agli effetti del presente articolo, non rileva se la legislazione nazionale di una delle Parti indica il fatto o i fatti costitutivi del reato per i quali e' richiesta l'estradizione con una denominazione diversa da quella dell'altra Parte. 4. La Parte Richiesta puo' ugualmente concedere l'estradizione quando la richiesta si riferisce a piu' fatti, diversi e connessi, sanzionati penalmente, sia dalla legislazione della Parte Richiedente che da quella della Parte Richiesta, e non ricorrono, rispetto a uno o ad alcuni di essi, i requisiti previsti dal presente articolo per quanto attiene alla pena minima per la consegna della persona. 5. Inoltre danno luogo all'estradizione, in conformita' al presente Trattato, i reati previsti dagli accordi multilaterali, a carattere universale o regionale, dei quali entrambi gli Stati sono Parte. Nel caso di tali reati non si tiene conto della pena minima prevista dal presente Trattato.
Trattato di estradizione-art. 3
Art. 3. Cause obbligatorie di rifiuto dell'estradizione L'estradizione non e' concessa: a) se il reato per il quale e' richiesta e' considerato dalla Parte Richiesta come reato politico. Ai fini del presente Trattato non si considerano reati politici: i) l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo dello Stato, o di Governo, o dei membri della sua famiglia; ii) il genocidio e atti di terrorismo in conformita' ai trattati e agli accordi multilaterali dei quali entrambi gli Stati sono Parte; iii) altri reati che, in conformita' ai trattati o agli accordi multilaterali che vincolano le Parti, non possono essere considerati reati politici; b) se vi sono fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale, nazionalita', affiliazione od opinione politica; c) se la condotta per la quale e' richiesta l'estradizione costituisce un reato esclusivamente militare; d) se l'azione penale o la pena per la quale e' richiesta l'estradizione e' prescritta in conformita' alla legislazione della Parte Richiedente; e) quando la pena che deve essere eseguita viola i principi contemplati nella Costituzione della Parte Richiesta; f) se la persona richiesta e' stata condannata con sentenza definitiva nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che motivano la richiesta di estradizione; g) quando la Parte Richiesta o la Parte Richiedente hanno concesso l'amnistia, l'indulto o qualsiasi altra forma di estinzione della pena per il reato per il quale si richiede l'estradizione; h) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione puo' compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato, o se la richiesta contrasta con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte Richiesta, o con i trattati in vigore per le Parti in materia di Diritti Umani; i) se alla persona richiesta in estradizione e' stato concesso, nei confronti della Parte Richiedente, asilo politico o analoga protezione nella Parte Richiesta.
Trattato di estradizione-art. 4
Art. 4. Cause facoltative di rifiuto dell'estradizione L'estradizione puo' essere rifiutata: a) se la persona e' sottoposta a processo nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di estradizione; b) se con la consegna della persona richiesta si mette in pericolo la sua vita in considerazione del grave stato di salute nel quale si trova; c) quando il reato per il quale e' richiesta l'estradizione e' stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente e la legislazione della Parte Richiesta non autorizza il perseguimento dello stesso reato commesso fuori dal suo territorio.
Trattato di estradizione-art. 5
Art. 5. Estradizione di cittadini La cittadinanza della persona richiesta non puo' costituire motivo di rifiuto dell'estradizione.
Trattato di estradizione-art. 6
Art. 6. Principio di specialita' 1. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non puo' essere sottoposta a nessuna misura di restrizione o di privazione della liberta' personale ne' punita nel territorio della Parte Richiedente per fatti precedenti alla consegna e diversi da quelli per i quali e' stata concessa l'estradizione, ne' puo' essere estradata da tale Parte a uno Stato terzo salvo che: a) abbia consentito espressamente, alla presenza di un difensore e di un interprete, ove necessario; b) abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente dopo la sua estradizione e vi abbia fatto ritorno volontariamente; c) non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente entro i trenta (30) giorni successivi alla data in cui ha avuto la liberta' di farlo; d) se la Parte Richiesta presta il suo consenso in conformita' alla legislazione nazionale. Il consenso puo' essere prestato quando il reato per il quale e' richiesta l'estensione comporta l'obbligo di concedere l'estradizione in conformita' al presente Trattato. 2. Se nel corso del procedimento si modifica la qualificazione del reato per il quale la persona richiesta e' stata estradata, questa e' perseguita e giudicata a condizione che il reato, nella sua nuova qualificazione giuridica, sia basato sugli stessi fatti a cui si riferiscono la richiesta di estradizione e i documenti presentati a sostegno della stessa. In questo caso la persona e' giudicata e condannata con il massimo della pena prevista per il reato per il quale e' stata estradata o con una pena inferiore.
Trattato di estradizione-art. 7
Art. 7. Estradizione semplificata 1. Se la persona richiesta dichiara alle autorita' competenti della Parte Richiesta di acconsentire a essere estradata, tale Parte deve concedere la sua estradizione senza ulteriori formalita' e adotta tutte le misure permesse dalla sua legislazione per accelerare l'estradizione. 2. Il consenso della persona richiesta deve essere espresso per iscritto, con l'assistenza di un difensore, e manifestato dinanzi all'autorita' competente. Si assicurera' la presenza di un interprete, ove necessario.
Trattato di estradizione-art. 8
Art. 8. Documenti necessari per la presentazione di richieste di estradizione 1. La richiesta di estradizione e' presentata dai Ministeri della Giustizia o dall'autorita' competente per via diplomatica. 2. La richiesta di estradizione deve essere accompagnata da: a) nome dell'autorita' richiedente; b) nome, nazionalita', documento di identificazione e ogni altra informazione utile a identificare la persona richiesta o a determinare dove si trovi; ove possibile, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della persona; c) una esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica; d) il testo delle disposizioni di legge che precisano gli elementi costitutivi del reato e la pena; f) il testo delle disposizioni di legge relative alla prescrizione del reato o della pena; g) copia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della liberta' personale o dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, della sentenza di condanna definitiva o di ogni altra decisione giudiziaria emessa dalla autorita' competente avente la stessa forza e valore di legge secondo la legislazione della Parte Richiedente. 3. Quando la richiesta di estradizione si riferisce a una persona condannata, si allega una certificazione della documentazione che indica la parte della pena che resta da scontare. 4. I documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti da ogni formalita' di legalizzazione o apostille e si presumono autentici.
Trattato di estradizione-art. 9
Art. 9. Documenti complementari e integrazione Se la Parte Richiesta ritiene che i documenti presentati a sostegno della richiesta formale di estradizione non sono sufficienti o sono incompleti per soddisfare i requisiti del presente Trattato, tale Parte richiede la presentazione dei documenti mancanti o insufficienti.
Trattato di estradizione-art. 10
Art. 10. Lingue per la presentazione dei documenti I documenti previsti dal presente Trattato sono trasmessi per via diplomatica, con la relativa traduzione nella lingua della Parte Richiesta.
Trattato di estradizione-art. 11
Art. 11. Garanzie La Parte Richiesta puo' richiedere, in qualsiasi momento del procedimento di estradizione, che alla persona richiesta sia garantito un giusto processo e che la stessa non sara' sottoposta a sparizione forzata, o a tortura, ne' a trattamenti o a pene crudeli, inumani o degradanti. Le Parti forniscono, ove opportuno, la debita assistenza consolare alla persona consegnata in estradizione.
Trattato di estradizione-art. 12
Art. 12. Arresto provvisorio 1. La Parte Richiedente puo' richiedere per via diplomatica l'arresto provvisorio della persona richiesta. La domanda deve indicare che nei confronti della persona richiesta e' stata emessa un'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della liberta' personale o una sentenza di condanna definitiva, e deve indicare la data e i fatti che motivano la domanda, nonche' il momento e il luogo della commissione parziale o totale dei fatti, oltre ai dati che permettono l'identificazione della persona di cui e' richiesto l'arresto. 2. Dopo l'esecuzione dell'arresto, la Parte Richiedente deve formalizzare la domanda di estradizione nel termine di novanta (90) giorni a decorrere dal giorno successivo all'arresto. Nel caso in cui non sia formalizzata la domanda nel termine indicato, la persona oggetto della richiesta sara' messa in liberta' e sara' ammessa una nuova domanda di arresto per lo stesso fatto solo se vengono rispettati tutti gli adempimenti previsti dal presente Trattato. 3. La localizzazione della persona richiesta puo' essere effettuata attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale - INTERPOL.
Trattato di estradizione-art. 13
Art. 13. Richieste concorrenti 1. Se l'estradizione della stessa persona e' richiesta da due o piu' Stati, la Parte Richiesta determina in quale di tali Stati deve essere estradata la persona e comunica alla Parte Richiedente la sua decisione. 2. Per determinare in quale Stato deve essere estradata la persona, la Parte Richiesta puo' tenere conto di tutte le circostanze rilevanti, tra le quali: a) la gravita' dei reati, se le richieste si riferiscono a reati diversi; b) il tempo e il luogo della commissione di ogni reato; c) le date di presentazione delle diverse richieste; d) l'esistenza di un trattato tra le Parti; e) il luogo abituale di residenza della persona richiesta; f) la possibilita' di autorizzare la riestradizione all'altra Parte Richiedente, sempre che si tratti di fatti diversi da quelli che hanno motivato l'estradizione inizialmente concessa.
Trattato di estradizione-art. 14
Art. 14. Decisione e consegna 1. La Parte Richiesta comunica per via diplomatica alla Parte Richiedente la sua decisione rispetto alla richiesta di estradizione, una volta che questa sia diventata definitiva. 2. In caso di rifiuto della richiesta di estradizione, la Parte Richiesta espone nella decisione i motivi del suo rifiuto. 3. Una volta messa la persona a disposizione della Parte Richiedente, questa deve trasferirla nel suo territorio entro i sessanta (60) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione che le sia effettuata al riguardo dalla Parte Richiesta per via diplomatica. 4. In caso di infermita' della persona o di grave rischio per la sua vita o per la sua salute dovuto al trasferimento, il termine di sessanta (60) giorni si sospende fino al momento in cui si comunica alla Parte Richiedente che il trasferimento all'estero della persona e' possibile e che la stessa e' messa a disposizione dell'autorita' competente. Una volta che la persona e' messa nuovamente a disposizione della Parte Richiedente, inizia a decorrere un nuovo termine di sessanta (60) giorni. 5. Se la persona richiesta non e' stata trasferita entro il termine indicato e' messa in liberta' e la Parte Richiesta puo' successivamente rifiutare di estradarla per lo stesso reato. 6. Le condizioni, i requisiti, le rassicurazioni e le garanzie processuali pretesi dalla Parte Richiesta, per la concessione della consegna della persona richiesta in estradizione, sono vincolanti per la Parte Richiedente. 7. Il periodo trascorso in stato di privazione di liberta' a fini estradizionali, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, e' computato dalla Parte Richiedente ai fini della pena da eseguire.
Trattato di estradizione-art. 15
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