LEGGE 1 giugno 2021, n. 93
Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2021 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 8 novembre 2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Allegato-art. 1
Allegato ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ELLENICA SULLA DELIMITAZIONE DELLE RISPETTIVE ZONE MARITTIME La Repubblica Italiana e la Repubblica Ellenica (di seguito denominate le "Parti" o i "Paesi") DESIDERANDO rafforzare i legami di buona vicinanza e cooperazione tra i due Paesi; CONSAPEVOLI della necessita' di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali i due Paesi hanno titolo a esercitare, rispettivamente, i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione nel rispetto del diritto internazionale; TENENDO CONTO delle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (1982), di cui entrambi gli Stati sono parte; RIAFFERMANDO le disposizioni dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali, firmato il 24 maggio 1977 ed entrato in vigore il 12 novembre 1980; RAMMENTANDO che il citato Accordo stabilisce un confine per la delimitazione delle piattaforme continentali tra i due Paesi; DESIDERANDO applicare il citato confine della piattafonna continentale alla delimitazione di altre zone marittime a cui i due Paesi hanno diritto in base al diritto internazionale; HANNO CONCORDATO quanto segue: Articolo 1 l. La linea di confine delle zone marittime su cui i due Paesi hanno diritto ad esercitare, rispettivamente, i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione ai sensi del diritto internazionale coincidono con il confine della piattaforma continentale stabilito in base all'Accordo del 1977 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Ellenica sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali. 2. Le coordinate della menzionata linea di confine, espresse nel sistema cartografico WGS-84, sono le seguenti:
A/A
LAI(WGS 84)
LON(WGS 84)
1 39°57'38,46"N 18°57'27,29"E
2 39°52'20,45"N 18°56'03,29"E
3 39°48'56,44"N 18°54'51,29"E
4 39°17'14,40"N 18°55'33,31"E
5 39°01'56,39"N 18°53'57,32"E
6 38°29'56,34"N 18°43'51,32"E
7 37°51'56,29"N 18°28'33,33"E
8 37°21'14,26"N 18°16'57,33"E
9 36°59'26,23"N 18°19'03,34"E
10 36°54'20,23"N 18°19'09,35"E
11 36°44'56,22"N 18°18'33,35"E
12 36°26'26,20"N 18°17'57,36"E
13 36°24'02,19"N 18°17'39,36"E
14 36°10'56,18"N 18°15'39,37"E
15 36°08'56,18"N 18°15'39,37"E
16 35°34'08,15"N 18°20'39,39"E
Per il momento, la delimitazione non e' intesa, a Nord, al di la' del punto 1 e, a Sud, al di la' del punto 16. Tale delimitazione sara' prolungata in entrambe le direzioni sino ai punti di congiunzione delle zone marittime dei rispettivi Stati confinanti, una volta che saranno conclusi i relativi accordi.
Allegato-art. 2
Articolo 2 Qualora una Parte abbia assunto l'iniziativa di proclamare una zona marittima estendendola fino alla linea di confine di cui all'art. 1 del presente Accordo, dovra' informare l'altra Parte nel piu' breve tempo possibile.
Allegato-art. 3
Articolo 3 Il presente Accordo non pregiudica: a. le attivita' di pesca condotte in conformita' alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione Europea in materia; b. le disposizioni dell'art. 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (1982) in materia di diritti, libera' e doveri degli altri Stati nella zona economica esclusiva di una delle Parti, come previsto dall'articolo citato.
Allegato-art. 4
Articolo 4 1. Le Parti si impegnano a risolvere, attraverso canali diplomatici, qualsiasi controversia che possa insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo. 2. Se tale controversia non si risolve entro quattro mesi dalla data in cui una delle Parti abbia notificato all'altra la sua intenzione di iniziare la procedura prevista nel comma precedente, dovra' essere deferita, su richiesta di entrambe le Parti, alla Corte Internazionale di Giustizia o a ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso.
Allegato-art. 5
Articolo 5 1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Fatto a Atene il 9 giugno 2020, in due originali, ciascuno in lingua italiana, greca, e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo in lingua inglese. Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica Ellenica Parte di provvedimento in formato grafico Luigi Di Maio Nikolas-Georgios S. Dendias Ministro degli Affari Esteri e Ministro degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale
Agreement
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