DECRETO 30 aprile 2021, n. 100
Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2021
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di adozione dei decreti ministeriali aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 36, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che prevede che con regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) sono definite le condizioni e le modalita' di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attivita' FinTech;
Visto l'articolo 36, comma 2-octies, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech rinviandone le attribuzioni ai regolamenti di cui al comma 2-bis;
Sentita la Banca d'Italia che ha reso il parere di competenza con nota n. 1110211/20 del 31 agosto 2020;
Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa che ha reso il parere di competenza con nota n. 746661/20 del 30 luglio 2020;
Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che ha reso il parere di competenza con nota n. 172115/20 del 2 settembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota n. 2357 dell'8 marzo 2021 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
Capo I Il Comitato FinTech
Art. 2
Composizione del Comitato
1.Il Comitato, di cui all'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge n. 34 del 2019, e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dello sviluppo economico, l'autorita' politica delegata per gli affari europei, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della CONSOB, il Presidente dell'IVASS, il Presidente dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il Presidente dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, il Direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale e il Direttore dell'Agenzia delle entrate.
2.Il Comitato non dispone di personale proprio e si avvale di una segreteria tecnica, incardinata presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, incaricata di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento.
3.Ciascun membro del Comitato designa il proprio rappresentante permanente in seno al Comitato e il suo eventuale sostituto, dandone comunicazione alla segreteria tecnica di cui al comma 2.
4.Il Comitato puo' istituire con delibera gruppi di lavoro per lo svolgimento di specifiche attivita' tecniche funzionali all'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 3.
5.La partecipazione, a qualsiasi titolo, ai lavori del Comitato non da' diritto ad alcun compenso o rimborso spese.
Note all'art. 2: - Per il testo del comma 2-octies dell'art. 36 del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si veda nelle note alle premesse.
Art. 3
Attribuzioni del Comitato
3.Il Comitato redige annualmente una relazione sulle attivita' svolte avvalendosi del supporto della segreteria tecnica. La relazione annuale del Comitato e' pubblicata sul sito web istituzionale del Comitato e tiene conto anche delle relazioni annuali delle autorita' di vigilanza di cui all'articolo 17, comma 10.
Art. 4
Riunioni del Comitato
1.Alle riunioni del Comitato possono partecipare piu' rappresentanti di ciascuna delle Amministrazioni che ne fanno parte, in relazione alle materie trattate.
2.Per l'approfondimento di specifiche tematiche di interesse, il Comitato puo' invitare ad intervenire, a singole riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altre Amministrazioni o Autorita' esperti del settore, nonche' associazioni di categoria, imprese, enti e operatori del settore FinTech.
3.Il Comitato si riunisce ogniqualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi membri e, in ogni caso, almeno ogni tre mesi.
4.La segreteria tecnica assicura il necessario supporto alle attivita' e alle riunioni del Comitato.
5.Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con modalita' da remoto. Il Presidente del Comitato convoca le riunioni del Comitato per mezzo della segreteria tecnica, e ne determina l'ordine del giorno. La segreteria tecnica trasmette ai membri la documentazione propedeutica alle riunioni.
6.Il Comitato e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri, come rappresentati in seno al Comitato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7.La segreteria tecnica redige e trasmette ai membri sintetici verbali delle riunioni del Comitato.
Capo II La sperimentazione FinTech
Art. 5
Ambito di applicazione
2.Gli operatori del settore FinTech che svolgono o intendono svolgere le attivita' che, pur incidendo sul settore bancario, finanziario o assicurativo non ricadono nelle fattispecie di cui al comma 1 possono accedere a interlocuzioni con le autorita' di vigilanza, secondo le modalita' previste dall'articolo 8, commi 2 e 3.
Art. 6
Presupposti per l'ammissibilita'
2.Per le attivita' previste dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'operatore del settore FinTech che richiede l'ammissione alla sperimentazione si impegna, in caso di esito positivo della sperimentazione, a richiedere l'autorizzazione o l'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento dell'attivita'.
3.L'accesso alla sperimentazione non e' consentito ai progetti gia' ammessi a una sperimentazione, quando la sperimentazione e' stata revocata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), punti 1), 3), 4), 5), 6), 7).
Note all'art. 6: - Per il testo del comma 2-quater dell'art. 36 del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si veda nelle note alle premesse.
Art. 7
Soggetti richiedenti l'ammissione alla sperimentazione
2.Gli esponenti dei promotori che non sono soggetti vigilati o regolamentati da almeno un'autorita' di vigilanza sono in possesso dei requisiti di onorabilita' e dei criteri di correttezza previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169, o da altro atto che lo sostituisca.
3.Le richieste per le attivita' previste dall'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), possono essere presentate congiuntamente da piu' soggetti richiedenti.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169 (Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020: «Art. 3 (Requisiti di onorabilita' degli esponenti). ‑ 1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che: a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile; b) sono stati condannati con sentenza definitiva: 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonche' per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale; 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni; d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'art. 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del testo unico della finanza. 2. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste: a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale; b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale. 4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale.». «Art. 4 (Criteri di correttezza degli esponenti). 1. In aggiunta ai requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 3, gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse. 2. Sono presi in considerazione a questi fini: a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorche' non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonche' per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale; b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorche' non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilita' amministrativo-contabile; d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento; e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorita' di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53 - bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza; f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate; h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorita' competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; i) valutazione negativa da parte di un'autorita' amministrativa in merito all'idoneita' dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento; l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b); m) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualita' di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 125, comma 3, del medesimo testo unico. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste dal comma 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.». «Art. 5 (Valutazione della correttezza). 1. Il verificarsi di una o piu' delle situazioni indicate nell'art. 4 non comporta automaticamente l'inidoneita' dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente. La valutazione e' condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonche' alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico. 2. La valutazione e' condotta in base ad uno o piu' dei seguenti parametri, ove pertinenti: a) oggettiva gravita' dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entita' del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialita' lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione; b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi; c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa; d) fase e grado del procedimento penale; e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalita', che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacita' finanziaria della banca; f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non piu' di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti piu' di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata; g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorita' di vigilanza; h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'art. 4, comma 2; i) grado di responsabilita' del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della banca, societa' o ente presso cui l'incarico e' rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto; l) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorita' amministrativa; m) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonche' in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. 3. Nel caso di cui all'art. 4, comma 2, lettera f), la sanzione irrogata e' presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale. 4. Il caso previsto dall'art. 4, comma 2, lettera g), rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati all'art. 4, comma 2, lettera g). 5. Il criterio di correttezza non e' soddisfatto quando una o piu' delle situazioni indicate nell'art. 4 delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1.».
Art. 8
Interlocuzioni con le Autorita'
1.Prima della presentazione della richiesta di cui all'articolo 9, gli operatori interessati alla sperimentazione possono avviare interlocuzioni informali con le autorita' di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Le interlocuzioni sono volte a fornire supporto ai richiedenti tra l'altro per individuare l'autorita' di vigilanza competente, presentare la richiesta di ammissione alla sperimentazione. Il Comitato e le autorita' di vigilanza predispongono un canale di comunicazione dedicato attraverso il proprio sito internet. Le autorita' riscontrano celermente le richieste pervenute, tenuto conto, in caso di finestre temporali per la presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione, dei tempi previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 2. Qualora dalle interlocuzioni informali risulti che l'attivita' che si intende sperimentare non rientra tra quelle previste all'articolo 5, comma 1, le autorita' di vigilanza operano secondo quanto previsto al comma 2.
2.Gli operatori del settore FinTech che svolgono o intendono svolgere le attivita' di cui all'articolo 5, comma 2, possono avviare interlocuzioni informali con le autorita' di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Quando le attivita' presentano caratteristiche o rischi analoghi a quelli derivanti da attivita' regolamentate le autorita' di vigilanza trasmettono una relazione alla segreteria tecnica del Comitato, nella quale illustrano il fenomeno di mercato e indicano l'eventuale esigenza di interventi normativi per la promozione del FinTech, la tutela degli utenti, della concorrenza e della stabilita' finanziaria. La segreteria tecnica trasmette la relazione ai membri del Comitato. Il Presidente, successivamente alla ricezione della relazione, puo' convocare una riunione del Comitato.
3.Quando sono potenzialmente interessate piu' autorita' di vigilanza, il dialogo informale viene condotto in maniera coordinata con tutte le autorita' di vigilanza coinvolte, su richiesta dei soggetti interessati o, in mancanza, su iniziativa dell'autorita' contattata per prima.
Art. 9
Presentazione della richiesta
2.Le autorita' di vigilanza possono concordemente fissare finestre temporali, dandone comunicazione al Comitato, della durata massima di due mesi ciascuna, entro le quali sono presentate le richieste di ammissione alla sperimentazione e il numero di domande che possono essere ammesse alla sperimentazione presso ciascuna autorita' di vigilanza nelle singole finestre temporali. Le finestre temporali possono essere riservate a progetti che vertono su aspetti specifici dell'innovazione.
Art. 10
Contenuto della richiesta
2.La dichiarazione e le autocertificazioni previste dal comma 1, lettere h), i) e l), sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3.Le informazioni previste dal comma 1, lettere, i) e l), possono essere omesse nelle richieste per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d).
Note all'art. 10: - Per il testo del comma 2-quater dell'art. 36 del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si veda nelle note alle premesse. - La legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24. - Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.: «Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (1) bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.». «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Art. 11
Durata
1.Ciascun progetto ammesso alla sperimentazione ha una durata massima di diciotto mesi.
2.E' consentita una proroga, ai sensi dell'articolo 17, su richiesta motivata del soggetto ammesso alla sperimentazione, da presentare all'autorita' o alle autorita' di vigilanza che hanno disposto l'ammissione alla sperimentazione. Sulla richiesta di proroga si pronuncia l'autorita' di vigilanza competente, che ne da' informazione al Comitato nella prima seduta utile.
Art. 12
Istruttoria per l'ammissione alla sperimentazione
2.Nella valutazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), e), ed f), le autorita' di vigilanza applicano i principi di proporzionalita', di parita' di trattamento e di non discriminazione, tenuto conto, tra l'altro, del volume dell'attivita', del tipo di servizi prestati, delle caratteristiche e del numero degli utenti finali, delle modalita' di prestazione del servizio, della durata del progetto che si intende sottoporre a sperimentazione, dell'eventuale deroga o meno a disposizioni vigenti od orientamenti, con il minore sacrificio dei destinatari. L'autorita' competente puo' richiedere chiarimenti o integrazioni della domanda al richiedente e, in tal caso, la richiesta interrompe il termine di conclusione dell'istruttoria, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del termine assegnato per la risposta. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda.
4.La segreteria tecnica del Comitato trasmette, entro cinque giorni lavorativi, le relazioni delle autorita' di vigilanza competenti ai membri del Comitato.
5.Entro dieci giorni dalla ricezione delle relazioni di cui al comma 3, ciascun membro del Comitato puo' chiedere la convocazione di una riunione con le autorita' di vigilanza competenti per la discussione circa gli esiti delle valutazioni, svolte ai sensi del comma 1, ove essi siano tali da incidere nel proprio ambito di competenza. La riunione e' convocata dal Presidente del Comitato e si tiene entro sette giorni dalla richiesta. I termini di cui all'articolo 13, comma 6, sono sospesi dal giorno della trasmissione alla segreteria tecnica del Comitato degli esiti della valutazione di cui al comma 3, fino alla scadenza del termine per la richiesta di convocazione della riunione o, ove convocata, fino alla riunione stessa.
6.Nel corso dell'istruttoria, nonche' durante la sperimentazione, l'autorita' di vigilanza competente puo' formulare al Comitato o a singole autorita' o amministrazioni che ne fanno parte una richiesta di parere. Il parere e' reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta. I termini di cui all'articolo 13, comma 6, sono sospesi fino al rilascio del parere ovvero al decorrere del termine per il rilascio.
7.Per le attivita' che rientrano nella competenza di piu' autorita' di vigilanza, la sperimentazione e' ammessa solo se l'istruttoria per l'ammissione alla sperimentazione di tutte le autorita' di vigilanza competenti ha esito positivo.
8.Quando le richieste di ammissione alla sperimentazione su cui vi e' una valutazione positiva eccedono il numero fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, l'autorita' di vigilanza seleziona i progetti ammissibili tenendo conto della loro innovativita' e del valore aggiunto atteso. I progetti non ammessi sono presi in considerazione per il periodo di sperimentazione successivo, senza che sia necessaria una nuova richiesta, purche' la richiesta iniziale non sia stata ritirata.
Art. 13
Avvio della sperimentazione
2.In caso di esito positivo dell'istruttoria delle istanze di ammissione alla sperimentazione presentate per le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), da operatori del settore FinTech con sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, l'ammissione alla sperimentazione e' condizionata all'apertura di una sede secondaria o di un ufficio di rappresentanza in Italia entro quarantacinque giorni dal provvedimento di cui al comma 1, lettera b).
3.I provvedimenti previsti dal comma 1 indicano le modalita' e la durata della sperimentazione; le disposizioni e gli orientamenti di vigilanza che possono essere disapplicati; le misure che dovranno essere adottate a presidio dei rischi e a tutela degli utenti finali; le informazioni da fornire ai potenziali utenti finali con riguardo al contesto in cui la sperimentazione si svolge; le informazioni da rendere all'autorita' di vigilanza durante la sperimentazione; eventuali limitazioni all'attivita' e gli indicatori, qualitativi e quantitativi, per valutare gli esiti della sperimentazione.
4.Per le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), se disposizioni normative prevedono che un'autorita' rilasci un parere nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la medesima autorita' fornisce eventuali indicazioni, tra quelle specificate al comma 3, all'interno del parere, per i profili di propria competenza. Per le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), l'autorita' che in base a disposizioni normative sarebbe tenuta al rilascio di un parere nell'ambito del corrispondente procedimento di autorizzazione fornisce all'autorita' di vigilanza competente a pronunciarsi sull'ammissione alla sperimentazione le indicazioni specificate al comma 3, per i profili di propria competenza. Tali indicazioni confluiscono in un allegato al provvedimento di cui al comma 1. Per le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), ciascuna autorita' competente provvede all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 per i profili di propria competenza. Nell'ambito del provvedimento sono fornite le indicazioni di cui al comma 3.
5.In caso di esito negativo dell'istruttoria l'autorita' di vigilanza competente non accoglie la richiesta di sperimentazione.
7.I provvedimenti di cui ai commi 1 e 5 sono comunicati alla segreteria tecnica del Comitato entro cinque giorni dalla loro adozione.
Art. 14
Sperimentazione
3.Per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a), la revoca dell'ammissione alla sperimentazione puo' comportare la revoca dell'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attivita' ammessa a sperimentazione o, in caso di iscrizione, la cancellazione.
Note all'art. 14: - Per il testo del comma 2-quater dell'art. 36 del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S. O. - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
Art. 15
Registro dei soggetti ammessi alla sperimentazione
1.I soggetti ammessi alla sperimentazione sono inseriti in un apposito registro tenuto presso la segreteria tecnica del Comitato che ne cura l'aggiornamento. Tale registro e' pubblicato sul sito internet del Comitato.
2.Ai fini dell'aggiornamento del registro di cui al comma 1, le autorita' comunicano tempestivamente alla segreteria tecnica del Comitato i soggetti per i quali sia stata revocata l'ammissione alla sperimentazione, il termine della fase di sperimentazione e la concessione di un'eventuale proroga.
3.L'autorita' di vigilanza competente da' comunicazione al pubblico di aver ammesso il soggetto alla sperimentazione ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2019.
Note all'art. 15: - Per il testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si veda nelle note alle premesse.
Art. 16
Monitoraggio
1.L'autorita' competente monitora l'andamento della sperimentazione sulla quale, almeno ogni sei mesi, riferisce al Comitato.
2.Nel corso della sperimentazione, i provvedimenti possono essere integrati per derogare a ulteriori disposizioni, orientamenti di vigilanza o altri atti aventi carattere generale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a), n. 3), b) e c), o per reintrodurre l'applicazione di alcune delle disposizioni od orientamenti di vigilanza o altri atti aventi carattere generale inizialmente derogati ai sensi dell'articolo 14, qualora sia necessario per la tutela degli utenti finali, per la stabilita' del sistema bancario, finanziario e assicurativo, ovvero per l'integrita' dei mercati.
Art. 17
Termine della sperimentazione
1.I soggetti ammessi alla sperimentazione, al termine della sperimentazione, sottopongono all'autorita' di vigilanza competente un resoconto economico e operativo sulla sperimentazione, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6.
2.Il termine della fase di sperimentazione comporta il venir meno del regime di sperimentazione e la cessazione delle deroghe, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7.
3.Nel caso in cui la sperimentazione abbia dato esito positivo e la prosecuzione dell'attivita' oggetto di sperimentazione richieda modifiche regolamentari da parte delle autorita' competenti, queste ultime avviano l'istruttoria per la valutazione delle modifiche alla propria regolamentazione, che potrebbero consentire lo svolgimento delle attivita' anche al di fuori della sperimentazione.
7.Nel caso previsto dal comma 6, la sperimentazione si intende prorogata fino al pronunciamento dell'autorita' competente sull'istanza di autorizzazione o iscrizione.
8.I soggetti ammessi alla sperimentazione danno tempestiva informazione al pubblico sul termine della sperimentazione. Essi informano gli utenti finali, almeno quindici giorni prima del termine del periodo di sperimentazione, delle operazioni richieste ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera d). Nei casi di proroga previsti dai commi 5 e 6, i soggetti ammessi alla sperimentazione ne danno tempestiva informazione al pubblico.
9.L'autorita' di vigilanza competente comunica alla segreteria tecnica del Comitato la conclusione della sperimentazione e trasmette una relazione sull'esito della sperimentazione stessa, segnalando l'eventuale opportunita' di modifiche normative o chiarimenti interpretativi della normativa, anche regolamentare, vigente, alla luce delle evoluzioni della tecnologia. Sulla base di tale relazione il Comitato puo' esercitare i poteri di cui all'articolo 3, comma 2.
10.Le relazioni annuali di cui all'articolo 36, comma 2-septies, sono trasmesse alla segreteria tecnica del Comitato. Sulla base di tali relazioni il Comitato puo' esercitare i poteri di cui all'articolo 3, comma 2, e redige la relazione annuale di cui all'articolo 3, comma 3.
Note all'art. 17: - Per il testo del comma 2-septies dell'art. 36 del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si veda nelle note alle premesse.
Art. 18
Regime linguistico della sperimentazione
1.Tutta la documentazione richiesta dal presente decreto, da predisporre per l'ammissione alla sperimentazione o per l'interlocuzione con le autorita' di vigilanza competenti, e' presentata in lingua italiana o, se preferita dal richiedente, inglese, salvo la domanda di ammissione che va presentata in ogni caso in lingua italiana. Le autorita' competenti dialogano informalmente con il richiedente nella lingua da questo utilizzata per la presentazione delle istanze di ammissione alla sperimentazione.
2.In ogni caso, le informazioni, le comunicazioni pubblicitarie e promozionali e la documentazione, anche contrattuale, indirizzate agli utenti ai sensi del presente decreto sono redatte in lingua italiana.
Art. 19
Assenza di oneri a carico della finanza pubblica
1.Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il Ministro: Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg.ne n. 885
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)