LEGGE 23 luglio 2021, n. 106

Type Legge
Publication 2021-07-23
Ultimo aggiornamento 2021-07-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 43-ter (Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica). - 1. Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia ne' nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Citta' del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia. 2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021. 3. Alla procedura per la stipulazione della polizza di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 settembre 2020, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120). 4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato "Fondo straordinario per il sostegno al turismo", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021. 5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. 6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto». All'articolo 44: al comma 1, le parole: «Comitato Olimpico Nazionale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Comitato olimpico nazionale italiano»; al comma 5, secondo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando» e dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»; al comma 7, le parole: «a Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «alla societa' Sport e Salute», le parole: «ai quali sia conseguito il riconoscimento delle indennita'» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali siano state riconosciute le indennita'», dopo le parole: «legge 17 luglio 2020,» sono inserite le seguenti: «n. 77,», dopo le parole: «legge 13 ottobre 2020,» sono inserite le seguenti: «n. 126,» e le parole: «decreto 28 ottobre 2020 n. 137» sono sostituite dalle seguenti: «[decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137),»; al comma 8, le parole: «da Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «dalla societa' Sport e Salute S.p.A.»; al comma 9, le parole: «Si considera» sono sostituite dalle seguenti: «Si considerano»; al comma 10, le parole: «dal Ministro» sono soppresse; al comma 13, le parole: «a Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «alla societa' Sport e Salute S.p.A.». All'articolo 45: al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «le cui azioni» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e, al terzo periodo, la parola: «2022si» e' sostituita dalle seguenti: «2022 si». All'articolo 46: al comma 2: alla lettera a), la parola: «soppressi» e' sostituita dalla seguente: «abrogati»; alla lettera c), numero 2), la parola: «soppresso» e' sostituita dalla seguente: «abrogato»; alla lettera d), la parola: «soppresso» e' sostituita dalla seguente: «abrogato»; al comma 4, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto». Dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente: «Art. 47-bis (Differimento dei termini per la verifica della regolarita' contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell'esonero di cui all'[articolo 1, commi da 20](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com20) [a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com22bis), e disposizioni in materia di Fondi di solidarieta' bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della societa' Poste italiane Spa). - 1. Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'[articolo 1, commi da 20](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com20) [a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com22bis), la regolarita' contributiva e' verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarita' contributiva e' assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'[articolo 59, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449~art59-com3-leta), relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarieta' bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della societa' Poste italiane Spa, il richiamo ivi contenuto all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), deve intendersi riferito alla determinazione dell'aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari. 3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 25-bis dell'articolo 1». All'articolo 48: al comma 3, le parole: «tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». Dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente: «Art. 48-bis (Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti). - 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attivita' di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, e' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 25 per cento, nel limite massimo complessivo delle risorse di cui al comma 5. 2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui e' occupato nelle attivita' di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realta' aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17), senza l'applicazione dei limiti di cui all'[articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com53), e di cui all'[articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art34). 4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto». All'articolo 49: al comma 1, le parole: «All'[articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art103bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «All'[articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art103bis-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77),»; al comma 2, le parole: «mediante 77» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 77»; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. All'[articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art94bis-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27), le parole: "nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021". 2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto». All'articolo 50: al comma 1, le parole: «al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «al reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari»; al comma 2, le parole: «10.000.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 di euro annui». Al titolo IV, dopo l'articolo 50 sono aggiunti i seguenti: «Art. 50-bis (Misure in materia di tutela del lavoro). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'[articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109~art44-com1bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-11-16;130), puo', in via eccezionale, essere concessa, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'[articolo 94, commi 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art94-com2) e [2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art94-com2bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27), come modificato dal [decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126), nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'[articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-10-05;249~art1ter), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 dicembre 2004, n. 291](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-03;291), e' incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art18-com1-leta), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2). 2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attivita' lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del [decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-30;99), domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli [articoli 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art19) e [20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art20), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale. 3. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'[articolo 8, commi 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art8-com3), [4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art8-com4), [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art8-com5) e [6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art8-com6), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 maggio 2021, n. 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-21;69). 4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2 resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli [articoli 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art4), [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art5) e [24 della legge 23 luglio 1991, n. 223](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art24), e restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresi' preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'[articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art3), e restano, altresi', sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. 5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale, dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attivita' che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'[articolo 2112 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2112) o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art1). Sono, altresi', esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 8. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato: "Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo e' finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali e' programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonche' ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 8. 10. Con effetto dal 1° gennaio 2021: a) il primo periodo dell'[articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art19-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27), e' sostituito dal seguente: "I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148)."; b) gli oneri relativi alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 autorizzate, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7, del citato [decreto-legge n. 18 del 2020](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18), sono posti prioritariamente a carico delle disponibilita' dei rispettivi fondi di solidarieta' di cui agli [articoli 26](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art26), [29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art29) e [40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art40), anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente; c) gli oneri relativi alle domande di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 autorizzate, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato [decreto-legge n. 18 del 2020](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18), sono posti a carico della gestione di cui all'[articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art24), ai sensi di quanto previsto alla lettera a) del presente comma. 11. L'INPS e' autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del [comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art8-com13), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 maggio 2021, n. 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-21;69), in ragione di quanto previsto al comma 10 del presente articolo e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di spesa complessivo. Art. 50-ter. - (Assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo "Convergenza"). - 1. Al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualita' degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a bandire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 6, procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti gia' inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione. 2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8), sono individuate le unita' di personale da assegnare a ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1 nonche' l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente articolo si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9-com28), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122). 3. Per l'ammissione alle procedure di cui al comma 1 e' richiesto il possesso di titolo di studio pari o superiore a quello della scuola dell'obbligo e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. 4. Le procedure di cui al comma 1 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA. 5. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui al comma 1 sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche. 6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Art. 50-quater (Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria). - 1. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di mobilita' in deroga prorogati dalla regione Calabria, e' assegnato alla medesima regione un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'integrazione dell'indennita'. 2. All'onere di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto». All'articolo 51: al comma 5, le parole: «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore del presente decreto»; al comma 7, alinea, le parole: «delle infrastrutture e la mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilita'»; al comma 9, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo». Dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente: «Art. 51-bis (Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione Consip Autobus 3 stipulata il 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento piu' rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77), le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 2. All'[articolo 1, comma 928, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com928), dopo le parole: "monitoraggio della spesa pubblica" sono inserite le seguenti: "nonche' le attivita' di razionalizzazione degli acquisti pubblici e gli obiettivi di finanza pubblica", dopo le parole: "dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133)," sono inserite le seguenti: "alla societa' di cui all'[articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art4-com3ter), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135)," e la parola: "finanziaria" e' sostituita dalle seguenti: "di riferimento. Le disposizioni del presente comma si applicano ai provvedimenti previsti dall'articolo 19, comma 5, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175)". 3. All'[articolo 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com771), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle ulteriori attivita' svolte ai sensi dell'[articolo 4, commi 3-ter](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art4-com3ter) e [3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art4-com3quater), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135), per conto delle amministrazioni che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi degli articoli 1 e 43 del citato testo unico di cui al [regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611)"». All'articolo 52: al comma 1, le parole: «presso il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato di previsione del Ministero», le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «660 milioni», le parole: «alla BDAP» sono sostituite dalle seguenti: «alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)», le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di» e le parole: «30 giorni dalla data di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione»; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle [sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020](https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::) e [n. 80 del 29 aprile 2021](https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::), l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidita' di cui al [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-06-06;64), e al [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89), sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidita', distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilita', a decorrere dall'esercizio 2021 e' ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020. 1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidita' nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidita' accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidita' e' iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidita'", in deroga ai limiti previsti dall'[articolo 1, commi 897](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com897) e [898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com898). Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto e' data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidita', che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidita' stesso. 1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidita' applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis puo' non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi»; al comma 4, le parole: «506,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «666,5 milioni» e le parole: «2021, e di» sono sostituite dalle seguenti: «2021 e a». Dopo l'articolo 52 e' inserito il seguente: «Art. 52-bis (Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario). - 1. Il [comma 843 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com843), e' sostituito dal seguente: "843. Il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'[articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art106bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77), e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra i comuni i cui organi risultano sciolti, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2021](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-01-01;267)". 2. Le disposizioni del terzo periodo del [comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com141), non si applicano alla procedura di assegnazione del contributo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione di apposite linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, e' sospesa la procedura di verifica dei requisiti di cui al citato terzo periodo del [comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com141), ai fini dell'assegnazione del contributo». All'articolo 53: al comma 1, lettera c), le parole: «al punto a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del [Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:dipartimento.protezione.civile::2020-03-29;658), in quanto compatibili». Dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti: «Art. 54-bis (Misure a sostegno degli enti di area vasta in dissesto finanziario). - 1. Al fine di garantire un contributo a favore degli enti di area vasta in dissesto finanziario e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati le modalita' di attuazione del presente articolo e i criteri di ripartizione delle risorse sotto forma di contributo a favore degli enti di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1. 3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Art. 54-ter (Riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana). - 1. La Regione siciliana, in considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa attribuite, puo' provvedere, entro il 31 dicembre 2021, a riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando gli accorpamenti gia' effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico nonche' del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'[articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;219~art3-com1), e assicurando alle camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella medesima circoscrizione territoriale. 2. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del limite numerico previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato [decreto legislativo n. 219 del 2016](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;219), le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, e' nominato un commissario ad acta per ciascuna delle predette camere di commercio. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». All'articolo 55: al comma 1, alinea, dopo le parole: «[decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41),» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 maggio 2021, n. 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-21;69),»; al comma 2, le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)». Dopo l'articolo 56 sono inseriti i seguenti: «Art. 56-bis (Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche). - 1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'[articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art26bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 maggio 2021, n. 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-21;69). Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarita' contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo. Art. 56-ter (Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali). - 1. All'[articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com555), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attivita' svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale". Art. 56-quater (Misure in favore degli enti locali). - 1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale in relazione all'eta' del minore e alla durata dell'intervento stesso. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto». All'articolo 57: al comma 1, alinea, dopo le parole: «[decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41),» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 maggio 2021, n. 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-21;69),». Al titolo V, dopo l'articolo 57 e' aggiunto il seguente: «Art. 57-bis (Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarita' contributiva). - 1. Alla [lettera a) del comma 1 dell'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art264-com1-leta), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". La presente lettera si applica per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020"». All'articolo 58: al comma 1: alla lettera b), le parole: «primo settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»; al comma 2: alla lettera a) e' premessa la seguente: «0a) al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297), sono apportate le seguenti modificazioni: 1) l'articolo 419 e' sostituito dal seguente: "Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). - 1. Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'[articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art23), e' istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive. 2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato"; 2) all'articolo 420: 2.1) al comma 1, le parole: "al ruolo del personale ispettivo tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1," e le parole da: ", distinti" fino alla fine del comma sono soppresse; 2.2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali. E' ammesso altresi' il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianita' complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo"; 2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; 2.4) al comma 6, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive", le parole: "della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'istruzione", dopo le parole: "nei limiti dei posti" sono inserite le seguenti: "vacanti e" e le parole: "nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento" sono soppresse; 2.5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. I bandi di concorso stabiliscono le modalita' di partecipazione, il termine di presentazione delle domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono altresi' disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalita' e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente"; 2.6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'[articolo 19, commi 5-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com5bis) e [6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com6), e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione"; 2.7) alla rubrica, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive"; 3) all'articolo 421: 3.1) al comma 1: 3.1.1) all'alinea, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive" e le parole: "o capo del servizio centrale" sono soppresse; 3.1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima fascia di universita' statali e non statali, i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei settori della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica"; 3.1.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione"; 3.1.4) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione"; 3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati; 4) all'articolo 422: 4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale. 2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli"; 4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati; 5) all'articolo 423: 5.1) al comma 1, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive"; 5.2) al comma 2, le parole: "ed il colloquio con la valutazione prescritta" e la parola: "anzidette" sono soppresse e dopo le parole: "dei punti assegnati per i titoli" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite dei posti messi a concorso"; 5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati; 6) l'articolo 424 e' abrogato»; la lettera c) e' soppressa; alla lettera i), alinea, le parole: «con modificazioni, alla» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni, dalla»; dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis) all'[articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-08-03;115~art1), dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a decorrere dalla data della sua istituzione, la facolta' di stabilire, in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti dell'EFSA ne' di societa' convenzionate con l'Autorita' medesima. L'importo di tali contributi e rette non puo' essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni vigenti"»; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere destinate alle seguenti finalita': a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonche' di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonche' di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19; c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilita', disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali; d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalita' didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica; e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonche' interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica. 4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui all'[articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art231bis-com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77), per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto [decreto-legge n. 34 del 2020](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34), che in base al monitoraggio risulti non spesa, e' destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come ripartite ai sensi del comma 4-quater: a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalita' del lavoro agile; b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalita' connesse all'emergenza epidemiologica. 4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse attribuite. 4-quinquies. Il [comma 3 dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art231bis-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77), e' abrogato. 4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, presso ciascuna prefettura. - ufficio territoriale del Governo e nell'ambito della conferenza provinciale permanente di cui all'[articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art11-com3), e' istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilita' di mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il presidente della provincia o il sindaco della citta' metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonche' delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione e' monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini dell'eventuale adeguamento del citato documento operativo. Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art11-com4), ne da' comunicazione al presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'[articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art32), una o piu' ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalita' di cui al presente comma. Le scuole modulano il piano di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle attivita' didattiche per i docenti e gli studenti nonche' gli orari degli uffici amministrativi sulla base delle disposizioni del presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 4-septies. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»; al comma 5: al primo periodo, dopo le parole: «comma 4» sono inserite le seguenti: «, alle scuole dell'infanzia e» e le parole: «50 milioni di euro nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore delle scuole dell'infanzia»; al terzo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche paritarie» sono inserite le seguenti: «dell'infanzia,» e le parole: «, compresi i servizi educativi autorizzati» sono soppresse; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet: a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma; b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonche' i tassi di assenza; d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio»; dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5. 5-ter. All'[articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1), sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 623 e' sostituito dal seguente: "623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono chiedere contributi per la concessione di dispositivi digitali dotati di connettivita' in comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro annui"; b) il comma 624 e' sostituito dal seguente: "624. Il beneficio di cui al comma 623 e' concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di cui all'[articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107~art1-com62), e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021"; c) il comma 625 e' abrogato. 5-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato gli importi ad essa gia' trasferiti in attuazione del secondo periodo del [comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com624), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Dopo l'articolo 58 e' inserito il seguente: «Art. 58-bis (Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017). - 1. All'[articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art32-com7bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126), le parole: "il Fondo di cui all'[articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art41-com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96)" sono sostituite dalle seguenti: "il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'[articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art11-com4sexies), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221)"». All'articolo 59: al comma 2, il segno: «%» ovunque ricorre, e' sostituito dalle seguenti parole: «per cento»; il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'[articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-03;124~art4-com6bis), per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, e' altresi' richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'[articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-03;124~art11-com14)»; dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e' bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'[articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-03;124~art11-com14). Il bando determina altresi' il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato puo' partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e puo' partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualita', valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 31 dicembre 2021, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le universita', che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalita' definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato e' assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili di cui al primo periodo, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilita' e immissione in ruolo. Nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;59~art13). Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori»; al comma 10, lettera d), le parole: «a concorso;» sono sostituite dalle seguenti: «a concorso.»; dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. I bandi dei concorsi di cui al comma 10, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'[articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-03;124~art11-com14). La riserva di cui al periodo precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro»; al comma 11, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando»; al comma 12, le parole: «percorso di formazione prova» sono sostituite dalle seguenti: «periodo di formazione e di prova»; al comma 13, l'ultimo periodo e' soppresso; al comma 16, le parole: «a fronte di gruppi di candidati superiore a 50» sono sostituite dalle seguenti: «per gruppi comprendenti un numero di candidati superiore a cinquanta»; al comma 18, al primo periodo, le parole: «, anche in deroga al secondo periodo del comma 13» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «Ministro per le» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la». All'articolo 60: al comma 3, le parole: «dalla legge di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»; alla rubrica, le parole: «della ricerca e, nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «della ricerca nonche'». Dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti: «Art. 60-bis (Modifica del [comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com536)). - 1. Il [comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com536), e' sostituito dal seguente: "536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da universita' pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, e' concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17), fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539, anche al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539". Art. 60-ter (Misure a sostegno delle universita' del Mezzogiorno). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare l'attrattivita' degli atenei del Mezzogiorno, alle universita' statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno un numero di iscritti non superiore a 9.000 e' riconosciuto un contributo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse tra gli atenei interessati. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto». All'articolo 61: al comma 1, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto». All'articolo 62: al comma 1, lettera a), le parole: «a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021»; al comma 1, lettera b), capoverso lettera b): all'alinea, le parole: «sono infine aggiunti i seguenti periodi» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte, in fine, le seguenti parole»; al capoverso lettera c), le parole: «inerenti l'attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti all'attivita'»; al comma 2, le parole: «a decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021». Dopo l'articolo 62 e' inserito il seguente: «Art. 62-bis (Centro italiano di ricerca per l'automotive). - 1. Al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e piu' in generale l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive e di favorire la sua ricaduta positiva nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione, e' istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale, nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale. La fondazione ha sede a Torino. Per il raggiungimento dei propri scopi la fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero. 2. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'universita' e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali e' attribuita la vigilanza sulla fondazione medesima. 3. Ai fini del rapido avvio delle attivita' della fondazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un comitato di coordinamento. Il comitato predispone lo schema di statuto della fondazione, che e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti del comitato di coordinamento non spettano indennita', compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Lo statuto disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla fondazione da parte di altri enti pubblici e privati, con particolare riferimento a quelli che svolgono attivita' ad alto contenuto tecnologico e innovativo, nonche' le modalita' con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della fondazione medesima. 4. Il patrimonio della fondazione e' costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attivita', oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. 5. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione puo' avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, dalle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art1-com2). La fondazione puo' avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti universitari e di ricerca. 6. La fondazione, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca e dello sviluppo, agisce con approccio multidisciplinare e integrato nel rispetto dei principi di piena accessibilita' per la comunita' scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicita' dell'attivita', nonche' di verificabilita' dei risultati scientifici raggiunti in conformita' alle migliori pratiche internazionali. A tale fine la fondazione presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'universita' e della ricerca, al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attivita' svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul trasferimento tecnologico nonche' sui servizi svolti a beneficio della comunita' scientifica nazionale. 7. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2022, tra la fondazione, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della fondazione, sono definite le modalita' di attuazione delle seguenti attivita' che la fondazione e' tenuta, tra l'altro, a svolgere: a) individuare periodicamente programmi di ricerca e innovazione da realizzare con l'uso maggioritario delle risorse poste a carico dello Stato, mediante bandi rivolti alla comunita' scientifica esterna alla fondazione; b) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale per massimizzare la compatibilita' e l'integrazione delle facility della fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca; c) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a universita' ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la fondazione conservano l'affiliazione all'ente scientifico di provenienza; d) prevedere modalita' di reclutamento di ricercatori, in via prioritaria, nell'ambito del sistema universitario e della ricerca, che consentano, attraverso specifiche convenzioni con le istituzioni interessate, la doppia affiliazione. 8. Per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il contributo e' erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione. 9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralita' fiscale. 10. I criteri e le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' il trasferimento delle risorse alla fondazione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico. 11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, a decorrere dall'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 77». All'articolo 63: al comma 2, le parole: «riparto delle risorse ai» sono sostituite dalle seguenti: «riparto delle risorse tra i» e le parole: «quelle di recupero» sono sostituite dalle seguenti: «e quelle di recupero». Dopo l'articolo 63 e' inserito il seguente: «Art. 63-bis (Disposizioni in materia di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica). - 1. All'[articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art2-com5), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito delle convenzioni accessorie al permesso di costruire concernente interventi di nuova costruzione rilasciato per edifici di tipo residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del [testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380), le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare il collegamento tra l'ingresso dell'edificio e il piu' vicino nodo di connessione"». All'articolo 64: al comma 3: al primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»; il secondo periodo e' soppresso; dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'[articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com48-letc)»; al comma 6, le parole: «Presidente della repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Repubblica» e la parola: «castale» e' sostituita dalla seguente: «catastale»; al comma 9, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; al comma 10, le parole: «Presidente della repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Repubblica»; al comma 12, le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»; al comma 13, le parole: «del comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 12» e le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di»; il comma 14 e' sostituito dal seguente: «14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto». All'articolo 65: al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «parte corrente» e' soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»; al comma 4, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: "3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) trasmette al Ministero della cultura il rendiconto dettagliato delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute per la gestione delle attivita' di cui ai medesimi commi nonche' l'elenco dei soggetti beneficiari del riparto dei compensi con i relativi importi. 3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti abilitati a ripartire il compenso di cui all'articolo 71-septies trasmettono al Ministero della cultura e alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) il rendiconto dettagliato della destinazione delle somme e della relativa ripartizione in favore dei beneficiari nonche' delle spese sostenute in quanto strettamente connesse all'attivita' di ripartizione. Al fine di favorire l'economicita', l'efficacia e l'efficienza delle attivita' di ripartizione di cui al presente articolo e di ridurne le spese di gestione, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) definisce modelli e procedure, approvati dal Ministero della cultura, relativi alle attivita' di ripartizione, che consentono altresi' alla medesima Societa' la verifica della necessita' e della congruita' delle spese rendicontate e delle eventuali somme accantonate o comunque non distribuite. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarita' dei dati rendicontati e puo' disporre il reintegro degli importi detratti a copertura di spese di gestione o di eventuali accantonamenti, al fine della successiva ripartizione tra i beneficiari. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui al presente comma determina per i soggetti inadempienti l'impossibilita' di partecipare alle successive ripartizioni nonche' l'obbligo di restituzione degli importi complessivi ricevuti dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE). La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) riferisce al Ministero della cultura sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma"»; al comma 5, alla lettera a) e' premessa la seguente: «0a) all'articolo 7, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono altresi' stabiliti: a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione; b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con tali cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica; c) le modalita' con le quali la Cineteca nazionale, per i fini di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), puo' svolgere proiezioni in sala delle opere depositate o iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni all'accesso e senza possibilita' per gli utenti di scaricare i contenuti; d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca nazionale, nonche' i casi in cui essa, in riferimento alle opere depositate presso di essa, e' esclusa dagli obblighi inerenti ai diritti di cui agli [articoli 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art46) e [46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art46bis), in quanto istituto di tutela del patrimonio culturale"; al comma 6, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; al comma 7, le parole: «8,65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «12,95 milioni» e le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di»; il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 290,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 286,5 milioni euro, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 4,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto». Dopo l'articolo 65 e' inserito il seguente: «Art. 65-bis (Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico). - 1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal [codice dei beni culturali e del paesaggio](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42), con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa. 2. Il Fondo e' finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell'[articolo 9 della Costituzione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art9) e secondo le disposizioni del codice di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42), anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. 3. A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 e' riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa. 4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 del presente articolo e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17), a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non e' cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917). 5. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di gestione e di funzionamento del Fondo, nonche' le procedure per l'accesso alle sue risorse, in conformita' a quanto previsto dal presente articolo. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto». All'articolo 66: il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-06-30;1124), e' esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, su proposta dell'INAIL, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione dell'obbligo assicurativo di cui al primo periodo del presente comma e sono individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non e' applicabile l'[articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art49), e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L'obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2022»; il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;367~art1), e di cui alla [legge 11 novembre 2003, n. 310](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-11;310), e' assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-06-30;1124)»; dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi antecedenti alla predetta data di entrata in vigore, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi. 5-ter. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi a oggetto le questioni di cui al comma 5 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto»; al comma 8, lettera d), le parole: «primo gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio» e le parole: «di lavoro di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro»; al comma 10, le parole: «la percezione» sono sostituite dalle seguenti: «il percepimento»; al comma 13, le parole: «primo gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio» e le parole: «di lavoro di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro»; al comma 16, dopo le parole: «commi da 7 a 15» e' inserita la seguente: «non»; al comma 17: alla lettera a), numero 2): al capoverso 15-ter, le parole: «superiore quattro volte» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a quattro volte» e dopo le parole: «d'ufficio» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; al capoverso 15-quater, le parole: «fino a del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «fino a concorrenza del requisito»; alla lettera b), numero 2), capoverso 2-bis: alla lettera a), le parole: «attivita' di insegnamento retribuite o di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' retribuite di insegnamento o di formazione»; alla lettera b), le parole: «o di attivita' educativa collegate» sono sostituite dalle seguenti: «o di attivita' educative collegate»; alla lettera c), capoverso, le parole: «Ai fini dell'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «7. Ai fini dell'accesso»; al comma 20, le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 19»; al comma 21, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente: «valutato» e le parole: «53,7 milione» sono sostituite dalle seguenti: «53,7 milioni». All'articolo 67: al comma 5, le parole: «di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; al comma 6, le parole: «credito d'imposta medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «credito d'imposta di cui ai medesimi commi»; dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: «9-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'[articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art188), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77), e' riconosciuto anche per l'anno 2021 nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato [articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34~art188), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 77 del 2020](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;77). 9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'[articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-10-26;198~art1), nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al citato comma 9-bis sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. 9-quater. Agli oneri derivanti dai commi 9-bis e 9-ter, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 9-quinquies. Al [comma 31 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com31), le parole: "30 giugno 2021. Fino alla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021. Al fine di consentire i necessari approfondimenti sulle misure di riforma di cui al primo periodo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' istituita una commissione tecnica composta da rappresentanti del medesimo Dipartimento, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e dell'INPGI. La commissione conclude i propri lavori entro il 20 ottobre 2021. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le attivita' della commissione sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino alla data indicata al primo periodo"»; dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. All'[articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com394), le parole: "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta mesi"». al comma 12, le parole: «rinvenienti dal comma 11, a tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «rivenienti dal comma 11. A tal fine»; al comma 13, terzo periodo, le parole: «sulla quota», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «alla quota»; dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: «13-bis. All'[articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-07;125~art4bis-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 novembre 2020, n. 159](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-11-27;159), le parole: "per i successivi sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della [direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1808), previsto dall'[articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-04-22;53~art3), e comunque non oltre il 30 ottobre 2021"». Al titolo VII, dopo l'articolo 67 e' aggiunto il seguente: «Art. 67-bis (Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all'[articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com816)). - 1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicita' effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, e' concesso un credito d'imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992-12-16;495). Il credito d'imposta di cui al primo periodo e' attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto dai soggetti ivi indicati, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'[articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com816), per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni del comma 1 per la fruizione del credito d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 4. Il presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal [regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1407), relativo all'applicazione degli articoli 107 e [108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT) agli aiuti "de minimis"». All'articolo 68: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. All'[articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com506), sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: ", 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "e 2020"; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all'[articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art34-com1), applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento"»; dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. In considerazione del rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'[articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com128), e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di erogare contributi agli allevatori bovini. 2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19", e successive modificazioni. 2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»; al comma 6, le parole: «ottanta percento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni»; al comma 7, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»; al comma 8, le parole: «pari ad euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a»; al comma 9, le parole: «dopo le parole "e condotte" sono aggiunte "da una donna oppure" e dopo le parole "quote di partecipazione," sono aggiunte "da donne e"» sono sostituite dalle seguenti: «, dopo le parole: "e condotte" sono inserite le seguenti: "da una donna oppure" e dopo le parole: "quote di partecipazione," sono inserite le seguenti: "da donne e"»; al comma 13, capoverso, le parole: «Allo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «1. Allo scopo»; al comma 14, capoverso 2-bis, dopo le parole: «di vigenza» e' inserita la seguente: «del»; dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: «15-bis. Al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica di cui all'[articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com522), e' disposto per l'anno 2021 lo stanziamento di 15 milioni di euro. 15-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 15-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 15-quater. All'[articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com131), dopo le parole: "e 2020" sono inserite le seguenti: "nonche' di 5 milioni di euro per l'anno 2021". 15-quinquies. Lo stanziamento di cui al comma 15-quater costituisce limite di spesa. 15-sexies. All'onere derivante dal comma 15-quater, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 15-septies. Le disposizioni di cui all'[articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art94), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77), si applicano fino al 31 dicembre 2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 15-octies. Agli oneri derivanti dal comma 15-septies, pari a 58,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77». Dopo l'articolo 68 sono inseriti i seguenti: «Art. 68-bis (Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura). - 1. Al fine di sostenere, nel limite di spesa di cui al presente comma, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com521), e' incrementata di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021. 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Art. 68-ter (Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). - 1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonche' al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo transitorio 2021-2022 e' destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'[articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-04-16;183~art5). 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea la suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi regionali di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le regioni beneficiarie inseriscono le risorse di cui al comma 1 nei piani finanziari dei rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi. Art. 68-quater (Misure a sostegno del settore della birra artigianale). - 1. Per l'anno 2021 e' riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'[articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354~art2-com4bis), in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'[articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-14&numeroGazzetta=138). All'onere derivante dal presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'[articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com128)». All'articolo 69: al comma 4, le parole: «al ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero». All'articolo 70: al comma 1, le parole: «epidemia da» sono sostituite dalle seguenti: «epidemia di». All'articolo 71: al comma 1, le parole: «gelate e brinate» sono sostituite dalle seguenti: «gelate, brinate e grandinate», dopo la parola: «aprile» sono inserite le seguenti: «, maggio e giugno» e le parole: «gelo brina» sono sostituite dalle seguenti: «gelo, brina e grandine»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102~art5), nei limiti delle risorse di cui al comma 3-bis del presente articolo, che costituisce limite massimo di spesa»; al comma 2, le parole: «[decreto legislativo n. 102 del 2004](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;102)» sono sostituite dalle seguenti: «[decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102)» e le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; al comma 3, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «incrementata di 105 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «incrementata di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro riservati in favore degli imprenditori apistici»; dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale. - interventi indennizzatori, di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102~art15), e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021. 3-ter. All'[articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-03-29;27~art7-com2bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 maggio 2019, n. 44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-05-21;44), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La regione Toscana puo' destinare eventuali economie di spesa agli interventi di cui all'[articolo 1, comma 3, lettere b)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102~art1-com3-letb) e [c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;102~art1-com3-letc)"»; il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 161 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 105 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art58), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126), e, quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto». All'articolo 73: al comma 1, dopo le parole: «100 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»; al comma 5, le parole: «tra il 1° maggio 2021 al» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio 2021 e il»; dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), primo periodo, del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77), in materia di lavoro portuale, la locuzione: "per ogni lavoratore" si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione del contributo ivi previsto, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati in forza di contratti di lavoro subordinato, compresi quelli a tempo determinato, a tempo parziale o stagionale, nonche' di contratti di somministrazione di lavoro di cui al capo IV del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81). 6-ter. All'[articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art199-com1-letb), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77), le parole: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e di 4 milioni di euro per l'anno 2021". 6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»; al comma 7, le parole: «l'anno 2021, 7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2021 e in 7 milioni». Nel titolo VIII, dopo l'articolo 73 sono aggiunti i seguenti: «Art. 73-bis (Contributo per i destinatari dei ristori delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori). - 1. I destinatari dei ristori erogati ai sensi dell'[articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109~art5-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-11-16;130), hanno diritto a un contributo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite massimo di spesa, che, in ogni caso, non puo' superare l'importo corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativi ai ristori percepiti per le maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come "ponte Morandi", avvenuto il 14 agosto 2018, consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficolta' logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita dalle aree urbane e portuali. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa indicato al comma 1 nonche' dell'acquisizione, da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al medesimo comma 1, dell'idonea documentazione comprovante l'importo corrisposto a titolo di imposte. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'[articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT). Art. 73-ter (Disposizioni urgenti per il settore ferroviario). - 1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-2021. - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa' Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la societa' Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. 2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea. 3. Al fine di favorire lo sviluppo delle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e' assegnato alla societa' Rete ferroviaria italiana un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare: a) alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra Roma e le aree appenniniche, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti gia' esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa' Rete ferroviaria italiana; b) alla redazione di studi di fattibilita' finalizzati al miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi delle province dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma. 4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'[articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243~art6). Le risorse di cui al presente comma sono recepite nell'aggiornamento del contratto di programma di cui al comma 1, nell'ambito del quale sono individuati gli specifici interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Art. 73-quater (Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera). - 1. Al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attivita' turistiche ad esso connesse, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio disciplinata dalla [legge 9 febbraio 1963, n. 82, e dall'articolo 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art1) del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2009-05-28;107). 2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un fondo con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. La disponibilita' del fondo e' destinata a compensare, nel limite di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, le Autorita' di sistema portuale dei mancati introiti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 nonche' dei rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano gia' provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1. 3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'[articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT). 4. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema portuale, sono stabilite le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 alle Autorita' di sistema portuale. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com200), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Art. 73-quinquies (Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti). - 1. All'[articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 654, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021"; b) al comma 657, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021". 2. La dotazione del fondo di cui all'[articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1041), e' incrementata di 350 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite massimo di spesa: a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro (km), di cui all'[articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com652); b) euro 200 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 61-135 g di CO2 per km, di cui all'[articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com654); c) euro 50 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'[articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com657), di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici; d) euro 40 milioni ai contributi destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, per il quale non siano gia' stati riconosciuti gli incentivi di cui all'[articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1041), e di cui all'[articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com654), con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro 6, e che, contestualmente, rottamano un veicolo della medesima categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 ovvero che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi; il contributo riconosciuto ai sensi della presente lettera e' parametrato al numero di g di CO2 emessi per km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

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