DECRETO 1 giugno 2021, n. 119
1.All'articolo 41 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, lettera b), le parole «nello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice,».
Note all'art. 30: - Il testo dell'articolo 41 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 41 (Annotazione). - 1. La domanda di annotazione, di cui all'articolo 197, comma 3 del Codice, deve essere redatta in un unico esemplare e deve contenere: a) le indicazioni per individuare il titolare del brevetto o del marchio; b) l'elezione del domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice, da parte del richiedente o del suo mandatario per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice della proprieta' industriale; c) gli estremi di brevettazione o di registrazione dei titoli di proprieta' industriale oggetto della domanda; d) le variazioni, tassativamente previste dal codice della proprieta' industriale, suscettibili di essere annotate. 2. La domanda di annotazione di rinuncia totale o parziale ad un diritto di proprieta' industriale deve essere accompagnata da una dichiarazione in bollo del titolare dello stesso avente natura di scrittura privata non autenticata soggetta alle norme della legge sul Registro ove occorra.».
Art. 31
Modifiche all'articolo 42 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1.All'articolo 42 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Se entro il termine di cui al comma 1 i documenti di cui e' stata fatta riserva non sono depositati, l'Ufficio procede ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice, se si tratta di documenti per i quali era prescritto un termine perentorio di presentazione. Al di fuori dei casi previsti dal periodo precedente, l'Ufficio comunica la mancanza dei documenti al richiedente assegnando un termine, non prorogabile, per il loro deposito.».
Note all'art. 31: - Il testo dell'articolo 42 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 42 (Riserva di deposito). - 1. I documenti, di cui e' fatta riserva all'atto del deposito devono essere depositati presso gli Uffici di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice entro il termine di due mesi dalla data del deposito stesso. 2. Fino alla presentazione della lettera d'incarico la copia autentica e' rilasciata solo su richiesta del titolare e si applica l'articolo 173, comma 3 del Codice. 2-bis. Se entro il termine di cui al comma 1 i documenti di cui e' stata fatta riserva non sono depositati, l'Ufficio procede l'articolo 173, comma 7, del Codice, se si tratta di documenti per i quali era prescritto un termine perentorio di presentazione. Al di fuori dei casi previsti dal periodo precedente, l'Ufficio comunica la mancanza dei documenti al richiedente assegnando un termine, non prorogabile, per il loro deposito.».
Art. 32
Modifiche all'articolo 45 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
Note all'art. 32: - Il testo dell'articolo 45 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 45 (Procedure di segretazione militare). - 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 198, comma 1, del Codice e' dovuta se i residenti in Italia sono gli aventi diritto al brevetto per invenzione o per modello di utilita' o alla registrazione della topografia nel territorio dello Stato. 2. Le domande di cui all'art. 198 comma 1 del Codice concernenti invenzioni, modelli di utilita' e topografie di interesse per la difesa realizzate interamente o principalmente nel territorio di uno Stato estero parte dell'Accordo Quadro firmato a Farnborough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 26 giugno 2003, n. 146, possono essere depositate, previa notifica al Ministero dello sviluppo economico, prioritariamente nel territorio di quello Stato, in conformita' alle disposizioni internazionali vigenti. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 198 del Codice non si applicano alle domande di brevetto europeo divisionali, di cui all'articolo 76 della Convenzione sul brevetto europeo e all'articolo 161 del Codice, se sono passati novanta giorni dal deposito della domanda principale. 4. L'accertamento per stabilire se l'oggetto di una domanda debba essere eventualmente vincolato al segreto di cui agli articoli 150 e 154 del Codice, deve concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di deposito e, qualora una priorita' sia stata rivendicata, entro il termine perentorio di tredici mesi dalla data di priorita'. 5. Qualora la domanda depositata ai sensi degli articoli 149 e 152 del Codice non sia in lingua italiana, il termine di novanta giorni di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento del testo in lingua italiana dichiarato conforme dal titolare o dal suo mandatario ovvero dal ricevimento del riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, fatta salva la possibilita' del Servizio militare brevetti di richiedere il deposito del testo integrale. 6. Entro i termini di cui al comma 4 il Ministero della Difesa puo' imporre il vincolo del segreto e chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi di non procedere alla trasmissione della domanda agli uffici internazionali competenti; l'Ufficio da' comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto. Decorsi i termini, senza ulteriori comunicazioni, l'Ufficio trasmette la domanda agli uffici internazionali competenti. 7. L'avente diritto al brevetto o alla registrazione ai sensi del comma 1 puo' depositare presso il Servizio militare brevetti, domanda di brevetto proponendone la classifica di segretezza in conformita' alle leggi nazionali e agli accordi internazionali vigenti e, in seguito all'apposizione della classifica di segretezza da parte del Ministero della Difesa, puo' procedere, per il tramite del Servizio militare brevetti, al deposito della medesima domanda classificata nei Paesi con cui esista trattamento di reciprocita'. 8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del Codice.».
Art. 33
Modifiche all'articolo 46 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
Note all'art. 33: - Il testo dell'articolo 46 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 46 (Atto di opposizione). - 1. Ai sensi e nei termini di cui all'articolo 176, comma 1, del Codice, puo' essere depositata opposizione alle domande o registrazioni di marchio, ivi indicate, ed a quelle pubblicate ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 del Codice. 2. L'atto di opposizione, recante i dati di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice, firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include: a) riguardo alla domanda o registrazione contro cui viene proposta opposizione: 1) il numero, la data di deposito e di eventuale priorita', oppure di registrazione e di pubblicazione; 2) una riproduzione del segno, come pubblicato; 3) l'indicazione dei prodotti e servizi e relative classi, elencati nella medesima domanda o registrazione, nei confronti dei quali e' proposta l'opposizione; 4) il nome del richiedente che ha presentato la domanda o che ha ottenuto la registrazione e contro cui viene proposta l'opposizione; b) riguardo al diritto anteriore su cui si fonda l'opposizione, salvo il caso di cui all'articolo 8 del Codice: 1) il numero di domanda o di registrazione del marchio o dei marchi anteriori; l'indicazione che il marchio anteriore e' un marchio nazionale, dell'Unione europea, oppure oggetto di registrazione internazionale estesa all'Italia, e, se il marchio e' stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione; il numero e data di presentazione della domanda o della registrazione anteriore della denominazione di origine o dell'indicazione geografica o, se tale data non e' disponibile, la data a decorrere dalla quale e' concessa la protezione; 2) la data di deposito o di registrazione nonche', le eventuali date di priorita' o di preesistenza italiana, con l'indicazione dei rispettivi numeri di domanda e registrazione e, nel caso di priorita', del Paese di origine; 3) una riproduzione, del marchio o dei marchi dei diritti anteriori; 4) l'elenco, con le rispettive classi, dei prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore e' stato depositato o registrato e su cui si fonda l'opposizione; b-bis) riguardo al diritto di cui all'articolo 8 del Codice, su cui si fonda l'opposizione: 1) l'indicazione del diritto e della mancanza del proprio consenso alla registrazione; c) riguardo all'opponente e all'opposizione: 1) il nome dell'opponente, del suo mandatario, se vi sia, e l'indicazione del domicilio eletto, il titolo di legittimazione a proporre opposizione e, se del caso, l'indicazione di agire in qualita' di avente causa del titolare del diritto anteriore; 2) i motivi su cui si basa l'opposizione, che devono essere esplicitati, in maniera puntuale e con riferimento agli articoli del Codice posti a fondamento dell'opposizione, nel modulo di cui all'articolo 47, comma 1. d) riguardo al pagamento dei diritti di opposizione: 1) l'attestazione dell'avvenuto pagamento.».
Art. 34
Modifiche all'articolo 47 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1.L'articolo 47 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale e' sostituito dal seguente: «Art. 47 (Modalita' di deposito dell'opposizione e della documentazione successiva). - 1. L'atto di opposizione, indirizzato direttamente ed esclusivamente alla competente Divisione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, e' redatto in conformita' al modulo predisposto dall'Ufficio ed e' inviato direttamente all'Ufficio in duplice copia, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 225 del Codice, ovvero in tre copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta. 2. Se l'atto di opposizione e' depositato direttamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi o tramite altri servizi di spedizione diversi da quello di cui al comma 3, la data di ricevimento attestata dall'Ufficio e' considerata data di deposito dell'opposizione. 3. Qualora l'atto di opposizione sia inviato tramite il servizio postale alla sede dell'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la data attestata dall'Ufficio postale e' considerata data di deposito della raccomandata o del plico. 4. L'atto di opposizione puo' essere depositato per via telematica ai sensi dell'articolo 2. 5. Ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell'atto di opposizione e' inviata con le modalita' sopra indicate direttamente ed esclusivamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi. La traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, diversi da quelli indicati all'articolo 176, comma 4, lettera a), del Codice, deve essere inviata entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale. Alla traduzione si applica l'articolo 6.».
Art. 35
Modifiche all'articolo 48 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
Note all'art. 35: - Il testo dell'articolo 48 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 48 (Istruttoria). - 1. Scaduto il termine per depositare l'atto di opposizione l'Ufficio verifica la ricevibilita', l'ammissibilita' dell'opposizione ed il regolare pagamento dei diritti di opposizione, ai sensi degli articoli 176, commi 1, 2, e 3, e 178, comma 1, del Codice. 2. L'atto e' irricevibile, ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, se l'opponente risulta non identificabile o non raggiungibile. 3. L'atto e' inammissibile se: a) e' stato depositato prima della pubblicazione del marchio contro il quale e' diretto ovvero dopo il decorso del termine di tre mesi dalle date di pubblicazione di cui agli articoli 176, comma 1, del Codice, e 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento; b) non contiene le indicazioni di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice; c) fa valere impedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f) e dall'art. 14, comma 1, lettera c-bis del Codice, o relativi alla mancanza di consenso di cui all'articolo 8 del Codice; d) l'opponente non e' legittimato a presentare l'opposizione; e) manca la sottoscrizione dell'opponente o del suo mandatario; f) e' diretto contro due o piu' domande e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'opposizione ad una sola domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'opponente non accoglie l'invito o non replica alla richiesta. 4. Se all'atto di opposizione non e' allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti, l'opposizione si considera ritirata ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del Codice. 5. Se l'opposizione non puo' proseguire per una delle cause indicate ai commi 3 e 4, l'Ufficio informa l'opponente che puo' presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1, del Codice.».
Art. 36
Modifiche all'articolo 49 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
Note all'art. 36: - Il testo dell'articolo 49 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 49 (Prima comunicazione alle parti). - 1. Entro il termine di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice, l'Ufficio, dopo aver effettuato le verifiche di cui all'articolo 48, commi 1 e 2, invia l'atto di opposizione al richiedente, ed informa le parti circa: a) le notizie di cui all'articolo 8, comma 1, legge n. 241 del 7 agosto 1990; b) (soppressa); c) i provvedimenti di sospensione ed estinzione della procedura di cui agli articoli 48, comma 5, 54 e 57; d) la facolta' di procedere ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, del Codice, entro due mesi dalla data di ricezione della comunicazione e la possibilita' di estendere tale termine con comune istanza di proroga, presentata prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 60, comma 2; e) gli adempimenti per l'opponente, di cui all'articolo 176, comma 4, del Codice; f) le facolta', per il richiedente, di ritirare, dividere la domanda, limitare o precisare i prodotti e servizi rivendicati nella domanda e oggetto dell'atto oppositivo, e, per l'opponente, di ritirare in tutto o in parte l'opposizione, finche' l'Ufficio non ha deciso, rispettivamente, in merito alla domanda o all'opposizione ai sensi degli articoli 172, commi 1 e 2, e 181, comma 1, lettera c), del Codice. 1-bis Qualora venga raggiunto l'accordo di conciliazione, nell' istanza per ottenere ai sensi dell'articolo 229 del Codice il rimborso del diritto versato per il deposito dell'opposizione, l'opponente deve dichiarare il raggiungimento dell'accordo nei termini di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice. 2. Alla scadenza del termine per il raggiungimento dell'accordo di conciliazione previsto dall'articolo 176, comma 4, del Codice, se lo stesso non e' raggiunto, l'opposizione non e' ritirata o la domanda di registrazione di marchio non e' ritirata o limitata, l'Ufficio invia al richiedente la documentazione depositata dall'opponente ai sensi della medesima disposizione e gli assegna un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria comunicazione per il deposito di deduzioni e per l'eventuale deposito dell'istanza per ottenere la prova d'uso del marchio ai sensi dell'articolo 178, comma 4, del Codice. 2-bis. Nel caso previsto dall'articolo 178, comma 4, del Codice, l'Ufficio invita l'opponente a depositare i documenti idonei a provare l'effettivo uso del marchio o l'esistenza di legittime ragioni per la sua mancata utilizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi, l'opponente e' tenuto a documentare l'uso effettivo del marchio nel quinquennio che precede la data di deposito della domanda di registrazione nei cui confronti l'opposizione e' stata proposta.».
Art. 37
Modifiche all'articolo 50 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
Note all'art. 37: - Il testo dell'articolo 50 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 50 (Opposizione a registrazione internazionale). - 1. Se e' presentata opposizione ad una registrazione internazionale, che designa l'Italia ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non vi ha gia' provveduto, esamina il marchio oggetto della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 171, comma 1, del Codice. 2. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, emergono anche i motivi per un rifiuto ex officio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, scaduti i termini per depositare l'atto di opposizione, comunica all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale, ai sensi dell'articolo 16, il rifiuto provvisorio basato sia su motivi di impedimento assoluto sia sull'opposizione. La comunicazione, oltre alle notizie di cui al comma 3, contiene il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, puo' presentare le proprie deduzioni ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione. Se la registrazione e' provvisoriamente rifiutata per motivi di impedimento assoluto, la procedura di opposizione alla registrazione e' sospesa e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3. La procedura di opposizione, sospesa ai sensi del periodo che precede, prosegue nei seguenti casi: a) quando il rifiuto provvisorio e' ritirato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi e qualora lo stesso Ufficio ritenga sussistere le condizioni per la protezione del marchio in Italia; b) quando il titolare della registrazione internazionale, tramite mandatario, richiede copia dell'atto di opposizione nel termine assegnato dall'Ufficio. 3. Il rifiuto provvisorio basato su un'opposizione contiene: a) il numero della registrazione internazionale, il nome del titolare ed il suo indirizzo; b) l'indicazione che il rifiuto e' basato su un'opposizione ed i riferimenti alle relative disposizioni di legge; c) il numero, la data di deposito e l'eventuale data di priorita' della domanda anteriore su cui si fonda l'opposizione, il suo numero e data di registrazione se disponibile, il nome e l'indirizzo del suo titolare, la riproduzione del marchio anteriore, la lista completa dei prodotti e dei servizi protetti o di quelli ritenuti in conflitto contenuti nella domanda o registrazione anteriore; d) il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale puo' richiedere, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, copia dell'atto di opposizione sul quale e' stato basato il rifiuto. 4. - 5. (Abrogati). 6. Se, a conclusione del procedimento avviato con l'emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla registrazione, e' stato comunicato un rifiuto definitivo parziale, l'Ufficio invita l'opponente a comunicare, entro un termine fissato dall'Ufficio, se intende ritirare l'opposizione. In caso di conferma da parte dell'opponente di voler procedere con l'opposizione o di mancata risposta nel termine fissato, l'Ufficio comunica alle parti la facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 171, comma 5 del Codice, e prosegue con la procedura di opposizione. 7. Al temine del procedimento di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale una comunicazione: a) di ritiro del rifiuto provvisorio, se ricorrono le cause di estinzione della procedura di opposizione ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del Codice o se l'opposizione e' respinta e il relativo provvedimento e' divenuto inoppugnabile; b) di rifiuto definitivo se il titolare della registrazione internazionale non ha chiesto l'atto di opposizione ai sensi dell'articolo 171, comma 5, del Codice, ovvero se l'opposizione e' accolta per la totalita' o una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione e il provvedimento dell'Ufficio, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, e' divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento. b-bis) di accoglimento parziale, se l'opposizione e' accolta per una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione internazionale.».
Art. 38
Modifiche all'articolo 51 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1.All'articolo 51 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ultimata la fase istruttoria di cui agli articoli 48 e 49, il dirigente responsabile dell'Ufficio Opposizione assegna l'opposizione o le eventuali opposizioni plurime, riunite ai sensi dell'articolo 178, comma 6, del Codice, agli esaminatori secondo l'ordine cronologico ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.».
Note all'art. 38: - Il testo dell'articolo 51 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 51 (Assegnazione delle opposizioni). - 1. Ultimata la fase istruttoria di cui agli articoli 48 e 49, il dirigente responsabile dell'Ufficio Opposizione assegna l'opposizione o le eventuali opposizioni plurime, riunite ai sensi dell'articolo 178, comma 6, del Codice, agli esaminatori secondo l'ordine cronologico ai sensi dell'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 2. Nel caso di piu' opposizioni, riunite in un unico procedimento, l'Ufficio puo' decidere, al termine dell'istruttoria, di non trattarle congiuntamente e di sospendere alcune di esse per procedere inizialmente con quella che appare assorbire negli effetti, se accolta, anche le altre.».
Art. 39
Modifiche all'articolo 53 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
Note all'art. 39: - Il testo dell'articolo 53 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 53 (Prova d'uso). - 1. - 2. (Abrogati). 3. Se l'opponente non fornisce la prova dell'uso entro il termine stabilito ed eventualmente prorogato, e se non vi sono altri marchi o diritti anteriori a fondamento dell'opposizione, l'Ufficio rigetta l'opposizione. Se la prova e' fornita solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dell'opposizione, l'Ufficio esamina l'opposizione in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la prova e' fornita. 4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso e' registrato e sui quali si fonda l'opposizione. Le prove possono consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.».
Art. 40
Modifiche all'articolo 54 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
Note all'art. 40: - Il testo dell'articolo 54 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 54 (Sospensione). - 1. Il procedimento di opposizione e' sospeso: a) nei casi di cui all'articolo 180, comma 1, del Codice; b) nel caso di rifiuto del marchio internazionale, oggetto di opposizione, fino all'adozione del provvedimento definitivo; il procedimento di opposizione e' sospeso fino a quando non sono scaduti i termini per il rifiuto ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o dell'articolo 5 del relativo Protocollo, o si e' concluso il relativo procedimento di esame, di cui all'articolo 50, comma 1. In tale caso, il procedimento di opposizione rimane sospeso fino alla data di invio all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale della notifica di ritiro del rifiuto provvisorio o di notifica di un rifiuto definitivo, divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento; c) su istanza del richiedente, se la registrazione nel marchio dell'Unione Europea e' soggetta ad un procedimento di annullamento o decadenza presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale (E.U.I.P.O.), fino alla decisione di quest'ultimo; d) Se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale designante l'Italia, fino a quando, in relazione a tale marchio internazionale, non siano scaduti i termini per il rifiuto indicati dall'articolo 171, comma 3, del Codice, il termine per la presentazione di una opposizione avverso la registrazione di tale marchio internazionale o si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione. 2. La revoca della sospensione, prevista all'articolo 180, comma 2, del Codice, si applica anche alla lettera c) del comma 1.».
Art. 41
Modifiche all'articolo 58 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1.All'articolo 58 del regolamento di attuazione del Codice di proprieta' industriale, il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 41: - Il testo dell'articolo 58 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 58 (Ricorso). - 1. Entro il termine previsto dall'articolo 182 del Codice, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Ufficio, che informa le parti dei provvedimenti di inammissibilita' e di rigetto dell'opposizione nonche' di ogni decisione che comporta il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti del procedimento oppositivo, e' ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'articolo 135 del Codice. 2. (Abrogato).».
Art. 42
Modifiche all'articolo 61 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1.All'articolo 61 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, dopo le parole «o evidenti», sono inserite le seguenti: «e quanto previsto all'articolo 52, comma 1».
Note all'art. 42: - Il testo dell'articolo 61 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 61 (Correzioni ed integrazioni). - 1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, e quanto previsto all'articolo 52, comma 1, non sono ammesse correzioni ne' integrazioni all'opposizione o alla documentazione gia' depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.».
Art. 43
Modifiche all'articolo 62 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
Note all'art. 43: - Il testo dell'articolo 62 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 62 (Nomina degli esaminatori). - 1. L'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 183, comma 2, del Codice, tende ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico della procedura di opposizione. La frequenza al corso e' considerata assolta con una frequenza pari ai quattro quinti delle ore di lezione. L'esame consiste in: 1) una prova pratica di decisione su un'opposizione; 2) una prova orale in merito alla procedura di opposizione. L'esame e' superato con il raggiungimento del punteggio minimo di sei decimi in ciascuna prova. Non possono presentare domanda di partecipazione al corso di formazione coloro che non abbiano superato l'esame nella precedente sessione. 2. Sono nominati con precedenza i funzionari che prestano servizio presso la Divisione competente dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 3. A parita' di punteggio, costituisce titolo di precedenza la piu' giovane eta'. 4. L'Ufficio organizza il corso ogni due anni dopo aver verificato il numero di opposizioni pervenute, la vacanza di posti di esaminatori e la disponibilita' di idonei ai corsi precedenti. 5. Gli esaminatori esterni, nominati ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice, devono dichiarare di non essere soggetti alle cause d'incompatibilita' previste dall'articolo 205, comma 1, del Codice, o da altre norme vigenti in materia. Gli avvocati ed i consulenti a qualsiasi titolo, se nominati esaminatori esterni, devono astenersi nei casi di opposizioni in cui vi e' conflitto d'interesse, anche indiretto. 6. Il decreto di nomina degli esaminatori e' rinnovabile alla scadenza su proposta del dirigente responsabile della Divisione competente dell'Ufficio.».
Art. 44
Modifiche all'articolo 63 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1.All'articolo 63 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, provvedono al deposito della decisione entro sessanta giorni dall'assegnazione del fascicolo da parte della Divisione competente e riferiscono sullo stato delle opposizioni assegnate con relazione semestrale al dirigente della stessa Divisione.».
Note all'art. 44: - Il testo dell'articolo 63 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 63 (Responsabilita' degli esaminatori). - 1. Gli esaminatori, provenienti dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, devono astenersi dal trattare un'opposizione se hanno partecipato all'esame del marchio oggetto di opposizione. 2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, provvedono al deposito della decisione entro sessanta giorni dalla assegnazione del fascicolo da parte della Divisione competente e riferiscono sullo stato delle opposizioni assegnate con relazione semestrale al dirigente della stessa Divisione. 3. Gli esaminatori, se non possono adempiere all'incarico, devono informarne tempestivamente l'Ufficio "Opposizione". Il dirigente responsabile dell'Ufficio "Opposizione" provvede a sostituire gli esaminatori impediti o inadempienti. 4. Se impediti o inadempienti, gli esaminatori sono rimossi dall'incarico con decreto del Direttore Generale. Se inadempienti senza giusta causa, gli esaminatori non possono ricevere analogo incarico in futuro. 5. Gli esaminatori, se le decisioni delle opposizioni loro assegnate sono state impugnate davanti alla Commissione dei ricorsi, collaborano con l'Ufficio "Opposizione" partecipando, ove richiesti, alle sedute della stessa insieme al dirigente responsabile dell'Ufficio medesimo.».
Art. 45
Modifiche all'articolo 64 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
Note all'art. 45: - Il testo dell'articolo 64 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 64 (Esame di abilitazione per l'iscrizione alla Sezione Brevetti ovvero Marchi dell'Albo). - 1. L'Esame di abilitazione di cui all'articolo 207 del Codice per l'iscrizione nella Sezione Brevetti consiste in: a) una prova pratica scritta di redazione di un brevetto per invenzione o modello di utilita' e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione brevettuale; b) una prova orale di teoria, relativa alle normative in materia di brevetti per invenzioni e per modelli di utilita', comprendente: 1) nozioni di diritto pubblico e privato e della concorrenza, di procedura civile, di chimica, o meccanica o elettricita'; 2) diritto dei brevetti per invenzione e per modello di utilita' e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso e trasferimento; 3) diritto dell'Unione Europea ed internazionale in materia di proprieta' industriale; 4) elementi di diritto comparato in materia di proprieta' industriale; 5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l'inglese, il tedesco o il francese. 2. L'Esame di abilitazione di cui all'articolo 207 del Codice per l'iscrizione nella Sezione Marchi consiste in: a) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilita' dei marchi, alla classificazione dei prodotti e servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, alle norme sul trasferimento, all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi; b) una prova orale sulle seguenti materie: 1) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile e della concorrenza; 2) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza, dei disegni e modelli e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso; 3) diritto dell'Unione Europea ed internazionale in materia di proprieta' industriale; 4) elementi di diritto comparato in materia di proprieta' industriale; 5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l'inglese e il francese.».
Art. 46
Modifiche all'articolo 65 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1.All'articolo 65 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, dopo le parole «L'assemblea» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 212 del Codice».
Note all'art. 46: - Il testo dell'articolo 65 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 65 (Convocazione e svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'Albo). - 1. L'assemblea di cui all'articolo 212 del Codice e' convocata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso e' spedito per posta raccomandata o con altri mezzi quali telefax, posta elettronica, o altri che potranno essere introdotti in futuro, i quali garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. 2. L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza dal Vice-Presidente, o, in mancanza di quest'ultimo, dall'iscritto all'Ordine piu' anziano per iscrizione e, a parita' di iscrizione, piu' anziano di eta' fra gli intervenuti. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario-verbalizzante.».
Art. 47
Modifiche all'articolo 66 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1-bis.«L'atto di convocazione dell'assemblea che reca all'ordine del giorno la votazione per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine e' inviato con i mezzi di cui al secondo periodo dell'articolo 65, comma 1.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Compiuto lo scrutinio, il presidente dichiara ufficialmente il risultato e proclama gli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonche' al Ministero della giustizia.»; c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. La procedura di votazione, in alternativa a quanto previsto ai commi precedenti, puo' avvenire, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, tramite un sistema di trasmissione elettronica del voto che deve garantire l'anonimato dei votanti e la segretezza del voto espresso fino al momento fissato per la chiusura delle operazioni di voto. Dopo la chiusura di tali operazioni, su indicazione del presidente, e' attivato l'accesso ai voti attribuiti a ciascun nominativo che, fermo l'anonimato sui votanti, sono resi noti ai partecipanti. Il presidente proclama quindi gli eletti ed effettua la comunicazione di cui al comma 4.»; d) al comma 5, dopo la parola «schede» sono inserite le seguenti: «o, nel caso di voto elettronico, l'archivio elettronico relativo alle votazioni,» e le parole «Ministro di giustizia» sono sostituite dalle seguenti «Ministero della giustizia».
Note all'art. 47: - Il testo dell'articolo 66 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 66 (Svolgimento delle votazioni). - 1. Il Consiglio dell'Ordine provvede ad inviare, insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea, a ciascuno degli iscritti la scheda elettorale, una busta anonima per l'inserimento della scheda e una seconda busta predisposta nominativamente e con timbro e firma del Consiglio. Tale ultima busta, contenente la busta anonima, e' firmata dal votante e fatta pervenire chiusa al presidente dell'assemblea all'uopo convocata. 1-bis. L'atto di convocazione dell'assemblea che reca all'ordine del giorno la votazione per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine e' inviato con i mezzi di cui al secondo periodo dell'articolo 65, comma 1. 2. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare l'integrita' di ciascuna busta predisposta dal Consiglio, ne estrae la busta con la scheda e la depone nell'urna. 3. Decorse due ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede, anche attraverso un suo delegato, pubblicamente alle operazioni di apertura delle buste e di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti prima della votazione fra gli elettori presenti. 4. Compiuto lo scrutinio, il presidente dichiara ufficialmente il risultato e proclama gli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonche' al Ministero della giustizia. 4-bis. La procedura di votazione, in alternativa a quanto previsto ai commi precedenti, puo' avvenire, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, tramite un sistema di trasmissione elettronica del voto che deve garantire l'anonimato dei votanti e la segretezza del voto espresso fino al momento fissato per la chiusura delle operazioni di voto. Dopo la chiusura di tali operazioni su indicazione del presidente e' attivato l'accesso ai voti attribuiti a ciascun nominativo che, fermo l'anonimato sui votanti, sono resi noti ai partecipanti. Il presidente proclama gli eletti ed effettua la comunicazione di cui al comma 4. 5. Il verbale delle operazioni elettorali, le schede o, nel caso di voto elettronico, l'archivio elettronico relativo alle votazioni, e il verbale dello scrutinio sono inviati al Ministero della giustizia, il quale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ordina la rinnovazione delle operazioni se accerta che esse si sono svolte senza l'osservanza delle norme contenute in questo articolo o nell'articolo 213 del Codice o, comunque, illegittimamente.».
Art. 48
Inserimento dell'articolo 66-bis nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33
Dopo l'articolo 66 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale e' inserito il seguente: «Art. 66-bis (Iscrizione all'albo dei tirocinanti). - 1. La data d'iscrizione all'albo dei tirocinanti di cui all'articolo 217, comma 1, lettera p-bis), del Codice, fa fede per quanto riguarda la data di inizio del tirocinio di cui all'articolo 207, comma 2, lettera b), del Codice. 2. L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato controfirmata da chi, nell'ambito di societa', uffici o servizi specializzati di cui all'articolo 205, comma 1, del Codice, avalla la domanda. 3. Il Consiglio dell'Ordine adotta le iniziative piu' opportune per l'organizzazione e la gestione dell'albo dei tirocinanti.
Art. 49
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2021
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 690
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Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)