DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2021, n. 128

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2021-07-29
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 35 a 40;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e, in particolare, l'articolo 1, comma 503;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE);

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare, gli articoli 2 e 4-bis, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita';

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2019, n. 201, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2019, n. 282;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica, e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;

Ritenuto per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Informate le Organizzazioni sindacali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I ((Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica))

Art. 1

Funzioni

1.Il presente decreto disciplina l'organizzazione del Ministero ((dell'ambiente e della sicurezza energetica)), di seguito denominato «Ministero». Il Ministero costituisce l'autorita' nazionale di riferimento in materia ambientale, ((ed energetica)) ed esercita le funzioni in materia ambientale, energetica e di sviluppo sostenibile, secondo quanto disposto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni altra norma in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.

2.Il ((Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica)) e' di seguito denominato «Ministro».

Art. 2

Organizzazione

2.I Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE).

((

))

((

))

((5. Il Dipartimento energia (DiE) e' articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

a)

direzione generale fonti energetiche e titolo abilitativi (FTA)

b)

direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE);

c)

direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE);

d)

direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF) ))

7.I capi dei dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e del combinato disposto dell'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esercitano un'azione di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sull'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano direttive specifiche per l'espletamento dei poteri di direzione e di indirizzo, nonche' per individuare categorie di atti e di provvedimenti amministrativi di particolare rilevanza, anche di spesa, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riferimento a tali atti e provvedimenti e' previsto un potere sostitutivo in caso di inerzia, nonche' il rilascio di un preventivo nulla osta all'adozione, previa verifica di idoneita' al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle priorita', dei piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro. Il diniego del nulla osta e l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia sono comunicati al Ministro per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto.

8.I Capi dei dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la ((...)) Conferenza dei dipartimenti e delle direzioni generali, nonche' attraverso l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro ((...)) per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di piu' dipartimenti o di piu' direzioni generali, anche per gli atti di pianificazione strategica.

((

9-bis.Ciascun dipartimento svolge attivita' di studio e monitoraggio delle politiche afferenti le materie di competenza, al fine di assicurare gli elementi conoscitivi e informativi necessari allo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Ministero.

))

10.I dipartimenti e le direzioni generali possono stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale, universita' statali e non statali e loro consorzi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dandone preventiva informazione al DiAG, anche al fine di assicurare l'unitarieta' e l'economicita' dell'azione dell'amministrazione.

11.Il Ministero si avvale, per i compiti istituzionali e le attivita' tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

12.Il Ministero si avvale, altresi', delle societa' in house ((, nonche' delle societa' controllate, degli enti e dei soggetti vigilati)) per le attivita' strumentali alle finalita' ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero nel rispetto ((della normativa europea e nazionale)).

Art. 3

Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale

((

1.Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, le competenze del Ministero in materia di gestione delle risorse umane e del benessere organizzativo; gestione unitaria del contenzioso; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo processo; innovazione tecnologica, digitalizzazione dei processi e flussi informativi; comunicazione istituzionale; programmazione europea, coordinamento degli affari europei e internazionali; programmazione finanziaria sostenibile e bioeconomia; tutela della biodiversita'; aree protette; difesa del mare e tutela degli ambienti marini e costieri.

))

2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 180)).

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