LEGGE 27 settembre 2021, n. 134

Type Legge
Publication 2021-09-27
Ultimo aggiornamento 2022-06-30
State In force
Source Normattiva
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Art. 2

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e disposizioni di accompagnamento della riforma

3.Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

4.Per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano gia' pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5.Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione e' proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralita' di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

6.Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.

7.All'articolo 66, comma 2, del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale e' ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale e' riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento e' emesso».

8.All'articolo 349, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale e' ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini».

9.All'articolo 431, comma 1, lettera g), del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale e' ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo».

10.Dopo il comma 1 dell'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Quando la persona alla quale il reato e' attribuito e' un apolide, una persona della quale e' ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresi', ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice».

12.All'articolo 64-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «in relazione ai reati» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o a uno dei delitti, consumati o tentati,».

13.All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati,».

14.Dopo il comma 2 dell'articolo 123 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: «2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato».

15.La lettera l-ter) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: «l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale».

16.Con decreto del Ministro della giustizia e' costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonche' di effettiva funzionalita' degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica nonche' dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali.

((17. Il Comitato))

18.Al fine di garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo civile e penale, l'adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici e informatici del Ministero della giustizia, il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari nonche' l'adeguata formazione e l'aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, del personale di magistratura, degli appartenenti all'avvocatura e dei soggetti che esercitano la propria attivita' nel settore della giustizia, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, approva il piano per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia.

19.Il piano di cui al comma 18, avente durata triennale, coordina e programma la gestione unitaria degli interventi necessari sul piano delle risorse tecnologiche, delle dotazioni infrastrutturali e delle esigenze formative, al fine di realizzare gli interventi innovativi di natura tecnologica connessi alla digitalizzazione del processo.

20.Con decreto del Ministro della giustizia puo' essere costituito e disciplinato il Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo, con funzioni di consulenza e supporto per le decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo.

21.Il Comitato di cui al comma 20 e' presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

22.Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 19 dell'articolo 1 ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa e dai commi 27 e 28 dell'articolo 1 per l'attuazione delle disposizioni in materia di ufficio per il processo penale. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

23.I decreti legislativi di attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

24.In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Cartabia, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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