DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2021, n. 150

Type Decreto legislativo
Publication 2021-10-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.», e, in particolare, gli articoli 3, 18 e 20-ter;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni

1.All'articolo 3, comma 9-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Costituiscono altresì attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4), uno dei predetti titoli di studio congiuntamente a una certificazione di conoscenza dell'altra lingua. L'attestazione di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4), è inoltre attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua se l'interessato è in possesso di uno dei predetti titoli di studio.».

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