DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021, n. 153

Type Decreto legislativo
Publication 2021-11-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativo alla classificazione dei veicoli, agli obblighi degli utenti del servizio europeo di telepedaggio, alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e ai criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativo agli obblighi specifici dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio, al contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del servizio europeo di telepedaggio, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e che abroga la decisione 2009/750/CE;

Vista la direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità, nel testo sostituito in base alla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 200/50 del 7 giugno 2004;

Vista la direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione;

Vista la decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31, 32 e 36;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013, e, in particolare, l'articolo 31;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) che ne dispone l'abrogazione;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato A, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 novembre 2005, recante recepimento della direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2010, n. 458, recante istituzione dei registri nazionali elettronici dei settori e dei fornitori del Servizio europeo di telepedaggio, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 29 settembre 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2017, n. 109, concernente regolamento recante attuazione dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, concernente l'organismo di conciliazione ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione della Commissione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 2021;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 113/CU);

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 ottobre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1.Il presente decreto disciplina le condizioni necessarie per garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio presenti sull'intera rete stradale e autostradale di competenza statale ovvero degli enti territoriali e su altre strutture come tunnel, ponti e traghetti e per agevolare lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli con riferimento a veicoli e proprietari o intestatari di veicoli per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione europea.

2.Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i sistemi di pedaggio stradale, ad eccezione degli articoli da 3 a 20 che non trovano applicazione limitatamente ai sistemi di pedaggio non rientranti nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), e ai sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali. In tali casi l'applicazione delle medesime disposizioni riveste carattere facoltativo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 7.

3.Il presente decreto non si applica alle tariffe di parcheggio.

4.L'obiettivo dell'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nell'Unione europea è assicurato tramite un Servizio europeo di telepedaggio (SET), complementare rispetto ai sistemi di telepedaggio nazionali.

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