LEGGE 9 novembre 2021, n. 156
Classi demografiche
Importo complessivo da ripartire tra gli enti beneficiari
Fino a 1.000 abitanti € 21.431.924,65
Tra 1.001 e 5.000 abitanti € 47.598.642,81
Tra 5.001 e 10.000 abitanti € 27.019.124,25
Tra 10.001 e 20.000 abitanti € 23.952.225,54
Tra 20.001 e 30.000 abitanti € 9.631.582,75
Province € 19.000.000,00
Citta' metropolitane € 7.000.000,00
Premialita' di cui al comma 3 € 5.881.675,00
Totale € 161.515.175,00
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. In relazione agli interventi di cui all'allegato IV annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' stato gia' trasmesso all'autorita' competente ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione d'impatto ambientale sono svolte nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto. Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma da' precedenza, su ogni altro progetto, agli interventi di cui al citato allegato IV annesso al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021». All'articolo 13: al comma 1, dopo le parole: «del Centro-Nord» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' alle isole minori lagunari e lacustri»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "ivi compresi i servizi turistici" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le attivita' del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa"; b) il secondo periodo e' soppresso»; al comma 2: alla lettera a), le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»; alla lettera b), le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2022»; dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) al comma 54 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2022, almeno il 40 per cento delle risorse e' assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno"»; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 140, alinea, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 15 febbraio 2022"; b) al comma 141 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo e' prorogato al 28 febbraio 2022". 2-ter. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "a decorrere dall'anno 2022", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2023"». Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti: «Art. 13-bis (Proroga dell'utilizzo delle risorse straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse trasferite agli enti locali connesse alle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021 con deliberazione dell'organo esecutivo, fatte salve in ogni caso le specifiche limitazioni di utilizzo previste dalle norme di riferimento. Art. 13-ter (Disposizioni in materia di protezione civile nelle isole minori). - 1. Fermo restando quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualita' di autorita' territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato codice, i sindaci dei comuni delle isole minori nel cui territorio hanno sede uno o piu' comuni possono, anche congiuntamente in forma intercomunale, istituire un apposito organismo consultivo per l'esercizio delle attribuzioni di cui al citato articolo 6. I sindaci, nell'ambito dell'organismo consultivo, possono designare i rappresentanti delle rispettive amministrazioni e possono essere coadiuvati nelle attivita' di cui al presente comma da soggetti dotati di competenze scientifiche tecniche e amministrative dirette alla identificazione degli scenari di rischio connessi con i rispettivi territori. Ai componenti dei predetti organismi non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. 2. Per favorire il tempestivo intervento in vista o in occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le attivita' di protezione civile di competenza comunale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di protezione civile, con il supporto della regione competente. 4. I comuni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci. 5. I sindaci dei comuni delle isole minori, il cui territorio ricade in ambiti interessati dal rischio vulcanico, sentite le autorita' di protezione civile nazionale e regionale e le locali autorita' marittime, in caso di crisi vulcaniche possono regolamentare ovvero contingentare l'accesso alle stesse, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza dei cittadini, anche in riferimento alle capacita' di accoglienza delle isole e dei rispettivi ambiti portuali. 6. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». All'articolo 15, comma 1: al capoverso 1: al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse, le parole: «competenti, le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «competenti e le strutture» e le parole: «aeroportuali, idriche» sono sostituite dalle seguenti: «aeroportuali e idriche»; al terzo periodo, le parole: «e' trasmessa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 novembre 2021 che la trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «e' trasmessa entro il 30 novembre 2021 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che la trasmettono» e dopo le parole: «e delle province autonome» sono aggiunte le seguenti: «e all'Agenzia per la coesione territoriale»; al quarto periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse; al capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: «si individuano» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati» e dopo le parole: «decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,»; al capoverso 1-ter, terzo periodo, dopo le parole: «del Consiglio dei ministri» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «nel limite massimo» sono inserite le seguenti: «di spesa»; al capoverso 1-quater, primo periodo, le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del decreto», le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «, di concerto» e la parola: «comunitari» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; al capoverso 1-sexies, primo periodo, le parole: «dal comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dal terzo periodo del comma 1-ter». All'articolo 16: al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche', ai soli fini delle semplificazioni di cui al comma 2, agli ulteriori siti retroportuali individuati con le modalita' di cui al comma 1-bis"; b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, su proposta delle regioni interessate, possono essere individuati ulteriori siti retroportuali. La proposta e' corredata di un piano di sviluppo strategico che specifica la delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le zone portuali"»; dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, l'amministratore delegato della societa' di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e' nominato commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 4 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, al commissario straordinario sono altresi' attribuiti i poteri e le facolta' di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del predetto decreto-legge n. 16 del 2020. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma, al commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennita' comunque denominata o rimborso di spese. 3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la quota percentuale del quadro economico degli interventi di cui al comma 3-bis eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e la tipologia delle spese ammissibili. Per il supporto tecnico, il commissario straordinario di cui al comma 3-bis si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonche' di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della percentuale individuata ai sensi del primo periodo. Il commissario straordinario puo' nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub-commissario, da determinare in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo del presente comma. Il quadro economico, nonche' le ulteriori informazioni di tipo anagrafico, finanziario, fisico e procedurale, devono essere desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi devono essere identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 3-quater. Alle controversie relative alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 3-bis si applicano le previsioni dell'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. 3-quinquies. Per l'avvio dell'attivita' di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al comma 3-bis del presente articolo e' concesso un contributo pari a complessivi 24,5 milioni di euro, di cui euro 500.000 per l'anno 2021 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri pone in essere le iniziative necessarie a garantire il completamento del finanziamento degli interventi di cui al comma 3-bis entro il 30 giugno 2022. 3-sexies. Nelle more del recupero della piena funzionalita' tecnica della Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo, per garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, ai lavoratori di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, puo' essere concessa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal 16 novembre 2021 al 31 agosto 2022, un'ulteriore indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, in continuita' con l'indennita' di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 1. Entro il limite di durata massima di cui al primo periodo, l'indennita' di cui al presente comma continua ad essere erogata anche in caso di sopravvenuta risoluzione del rapporto di lavoro dovuta alla cessazione dell'attuale concessione. La misura di cui al presente comma e' incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarieta' di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e con l'indennita' NASpI di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ed e' riconosciuta nel limite massimo di spesa di 187.500 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 187.500 euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni. 3-septies. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice civile"; b) al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilita' della Societa', che puo' svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: "11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con l'autorita' di Governo competente in materia di sport, possono essere individuati gli interventi, tra quelli ricompresi nel piano predisposto dalla Societa' ai sensi del comma 2, caratterizzati da elevata complessita' progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108". 3-octies. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, le parole: "definitivo e del progetto esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "da porre a base della procedura di affidamento" e le parole: "definitivo ovvero del progetto esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "posto a base della procedura di affidamento nonche' dei successivi livelli progettuali"; b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. Le disposizioni dell'articolo 48, comma 5, primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo". 3-novies. Al comma 3 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "e contabilizzate dal direttore dei lavori" sono inserite le seguenti: ", ovvero annotate sotto la responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle misure,"». Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti: «Art. 16-bis (Misure urgenti per il completamento della strada statale 291 della Nurra in Sardegna). - 1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche al completamento della strada statale 291 della Nurra in Sardegna". Art. 16-ter (Modifica all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108). - 1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. La pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico puo' presentare un'offerta"». Nel titolo, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale per la sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle ferrovie e».
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