LEGGE 28 ottobre 2021, n. 169

Type Legge
Publication 2021-10-28
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/2021 Vigenza internazionale della convenzione per l'Italia: 1° giugno 2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 della Convenzione stessa.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto il Guardasigilli: Cartabia

Convention

Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production (revised) Convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinematographique (revisee) Provisional Edition / Edition provisoire Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

Traduzione non ufficiale Parte di provvedimento in formato grafico Serie dei Trattati Europei - n° 220 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista) Rotterdam, 30.1.2017 Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati contraenti della Convenzione culturale europea (STE n. 18), firmatari della presente Convenzione, considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa consiste nel realizzare una piu' stretta unione tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune; considerando che la liberta' di creazione e la liberta' di espressione costituiscono elementi fondamentali di questi principi; considerando che la promozione della diversita' culturale dei differenti Paesi europei e' uno degli scopi della Convenzione culturale europea; vista la convenzione UNESCO sulla Protezione e la promozione delle diversita' delle espressioni culturali (Parigi, 20 ottobre 2005), che riconosce la diversita' culturale come una caratteristica distintiva dell'umanita' e si impegna a rafforzare la creazione, la produzione, la diffusione, la distribuzione e la fruizione delle espressioni culturali; considerando che la coproduzione cinematografica, strumento di creazione e di espressione della diversita' culturale su scala globale, deve essere rafforzata; consapevoli del fatto che la cinematografia e' un importante mezzo di espressione culturale ed artistica, con un ruolo essenziale nel sostenere la liberta' di espressione, la diversita' e la creativita' nonche' la cittadinanza democratica; determinati per lo sviluppo di questi principi e ricordando le raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul cinema e sui mezzi audiovisivi, e in particolare la Raccomandazione n. R (86) 3 sulla promozione della produzione audiovisiva in Europa, nonche' la Raccomandazione CM/n. R (2009) 7 sulle politiche cinematografiche nazionali e la diversita' delle espressioni culturali; riconoscendo che la Risoluzione n. R (88) 15 che istituisce il Fondo europeo di sostegno alla coproduzione e alla diffusione di opere cinematografiche e audiovisive "Eurimages", e' stata modificata per consentire l'adesione degli Stati non membri; decisi a raggiungere questi obiettivi grazie ad uno sforzo comune per promuovere la cooperazione e definire regole che si adeguino all'insieme delle coproduzioni cinematografiche; considerando che l'adozione di regole comuni tende a diminuire le restrizioni ed a favorire la cooperazione nell'ambito delle coproduzioni cinematografiche; considerando l'evoluzione tecnologica, economica e finanziaria dell'industria cinematografica dalla data di apertura alla firma della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica (STE n. 147) nel 1992; ritenendo che questo sviluppo imponga una revisione della Convenzione del 1992 al fine di garantire la pertinenza e l'efficacia di tale quadro normativo per la coproduzione delle opere cinematografiche; riconoscendo che la presente convenzione e' destinata a sostituire la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 - Scopo della Convenzione Le Parti della presente Convenzione s'impegnano ad incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica internazionale, conformemente alle disposizioni seguenti.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 - Campo d'applicazione 1 La presente Convenzione disciplina le relazioni tra le Parti nell'ambito delle coproduzioni multilaterali che hanno origine sul territorio delle Parti contraenti. 2 La presente Convenzione si applica: a alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori che risiedono in tre Parti diverse della Convenzione; e b alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori che risiedono in tre Parti differenti della Convenzione, nonche' uno o piu' coproduttori che non risiedono in queste ultime. La partecipazione complessiva dei coproduttori che non risiedono negli Stati contraenti della Convenzione non puo' tuttavia superare il 30% del costo totale della produzione. In ogni caso, la presente Convenzione si applica soltanto a condizione che l'opera risponda alla definizione di opera cinematografica coprodotta ufficialmente come specificato all'articolo 3, sotto-paragrafo c, riportato qui di seguito. 3 Le disposizioni degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della presente Convenzione restano applicabili alle coproduzioni bilaterali. Nel caso delle coproduzioni multilaterali, le disposizioni contenute nella presente Convenzione prevalgono su quelle degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della Convenzione. Le disposizioni concernenti le coproduzioni bilaterali restano in vigore, se esse non contrastano con le disposizioni della presente Convenzione. 4 In assenza di un accordo che disciplini le relazioni bilaterali di coproduzione tra due Parti contraenti della presente Convenzione, essa si applica anche alle coproduzioni bilaterali, salvo se una delle Parti in questione ha espresso una riserva, alle condizioni previste dall'articolo 22.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 - Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a il termine "opera cinematografica" designa le opere di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, in particolare le opere cinematografiche di fiction, di animazione ed i documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistente in ciascuna Parte interessata, destinati ad essere diffusi nelle sale cinematografiche; b il termine "coproduttori" designa le societa' di produzione cinematografica o i produttori che risiedono nelle Parti contraenti della presente Convenzione e sono legati da un contratto di coproduzione; c il termine "opera cinematografica coprodotta ufficialmente" (di seguito indicata come "il film") designa le opere cinematografiche che rispondono alle condizioni definite nell'allegato II, parte integrante della presente Convenzione; d il termine "coproduzione multilaterale" designa un'opera cinematografica prodotta da almeno tre coproduttori, come definiti all'articolo 2 paragrafo 2, precedentemente riportato.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 - Assimilazione ai film nazionali 1 Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione multilaterale e contemplate dalla presente Convenzione fruiscono a pieno diritto dei vantaggi accordati ai film nazionali in virtu' delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in ciascuna Parte della presente Convenzione partecipante alla coproduzione in questione. 2 I vantaggi sono accordati a ciascun coproduttore dalla Parte in cui esso risiede, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di questa Parte e in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 - Modalita' d'ammissione al regime di coproduzione 1 Ogni coproduzione di opere cinematografiche deve essere approvata dalle autorita' competenti delle Parti in cui risiedono i coproduttori, dopo la consultazione tra dette autorita' e conformemente alle modalita' fissate nell'allegato I, che e' parte integrante della presente Convenzione. 2 Le richieste di ammissione al regime di coproduzione sono stabilite, in vista della loro approvazione da parte delle autorita' competenti, secondo le disposizioni della procedura di presentazione delle domande fissate nell'allegato I. Questa approvazione e' irrevocabile, salvo in caso di mancato rispetto degli impegni iniziali in materia artistica, economica o tecnica. 3 I progetti a carattere manifestamente pornografico, quelli che incitano alla discriminazione, all'odio o alla violenza, oppure quelli che offendono apertamente la dignita' umana, non possono essere ammessi al regime di coproduzione. 4 I benefici previsti dalla coproduzione sono accordati ai coproduttori reputati di possedere un'organizzazione tecnica e finanziaria adeguata, nonche' qualifiche professionali sufficienti. 5 Ogni Stato contraente indica quali sono le autorita' competenti menzionate al paragrafo 2 mediante una dichiarazione fatta al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tale dichiarazione puo' essere modificata in qualsiasi momento successivo.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 - Proporzioni dei rispettivi apporti dei coproduttori 1 Nel caso di una coproduzione multilaterale, la partecipazione minoritaria non puo' essere inferiore al 5% e la partecipazione maggioritaria non puo' superare l'80% del costo totale di produzione dell'opera cinematografica. Qualora la partecipazione minoritaria fosse inferiore al 20% o qualora la coproduzione sia soltanto finanziaria, la Parte interessata puo' applicare disposizioni tendenti a ridurre o a impedire l'accesso ai meccanismi nazionali di sostegno alla produzione. 2 Qualora la presente Convenzione fungesse da accordo bilaterale tra due Parti alle condizioni previste dall'articolo 2 paragrafo 4, la partecipazione minoritaria non potra' essere inferiore al 10%, mentre la partecipazione maggioritaria non dovra' superare il 90% del costo totale della produzione dell'opera cinematografica. Qualora la partecipazione minoritaria fosse inferiore al 20% o qualora la coproduzione sia soltanto finanziaria, la Parte interessata puo' applicare disposizioni tendenti a ridurre o a impedire l'accesso ai meccanismi nazionali di sostegno alla produzione.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 - Diritti dei coproduttori sull'opera cinematografica 1 Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la proprieta' congiunta dei diritti sulle proprieta' tangibili e intangibili del film. Il contratto includera' una disposizione volta a garantire che il master del film (la prima versione completata) sia depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori e che sia loro accessibile. 2 Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore il diritto di accedere al materiale e al master del film per usarlo come supporto che consenta la riproduzione.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 - Partecipazione tecnica e artistica 1 L'apporto di ciascun coproduttore deve comportare categoricamente una partecipazione tecnica e artistica effettiva. In linea di massima, e nel rispetto degli obblighi internazionali che legano le Parti contraenti, l'apporto dei coproduttori consistente in personale creativo, tecnico e artistico, nonche' in interpreti e in industrie tecniche, deve essere proporzionale al loro investimento. 2 Con riserva degli obblighi internazionali che legano le Parti contraenti e delle esigenze della sceneggiatura, il personale che compone la squadra addetta alle riprese del film deve provenire dagli Stati contraenti della coproduzione; in linea di massima la postproduzione si effettuera' in uno di questi Stati.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 - Coproduzioni finanziarie 1 In deroga alle disposizioni dell'articolo 8 e in conformita' alle disposizioni specifiche e ai limiti fissati nelle disposizioni in vigore nelle Parti, possono essere ammesse al beneficio della presente Convenzione le coproduzioni che rispondono alle condizioni seguenti: a includono una o piu' partecipazioni minoritarie che potrebbero essere limitate all'ambito finanziario, conformemente al contratto di coproduzione, a condizione che ciascuna Parte nazionale abbia una quota non inferiore al 10% e non superiore al 25% dei costi di produzione; b includono un coproduttore maggioritario che apporti una partecipazione tecnica e artistica effettiva e che soddisfi le condizioni richieste per far si' che l'opera cinematografica venga riconosciuta quale lavoro nazionale nel suo Paese; c aiutano a promuovere la diversita' culturale e il dialogo interculturale; e d sono oggetto di contratti di coproduzione che implicano disposizioni relative alla ripartizione delle entrate. 2 Il regime di coproduzione sara' accordato alle coproduzioni finanziarie solo dopo l'autorizzazione, concessa caso per caso dalle autorita' competenti, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 10 riportato qui di seguito.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 - Equilibrio generale degli scambi 1 Negli scambi cinematografici tra le Parti contraenti deve essere mantenuto un equilibrio generale per quanto riguarda sia l'ammontare complessivo degli investimenti, sia le partecipazioni artistiche e tecniche alle opere cinematografiche realizzate in coproduzione. 2 Se una Parte constata, dopo un periodo ragionevole di tempo, un deficit nei suoi rapporti di coproduzione con una o piu' Parti, puo' subordinare, il suo consenso a una futura coproduzione al ripristino dell'equilibrio nelle sue relazioni cinematografiche con tale o tali Parti.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 - Entrata e soggiorno Nel quadro della legislazione e della regolamentazione nonche' degli obblighi internazionali in vigore, ciascuna Parte facilita l'entrata e il soggiorno, nonche' la concessione dei permessi di lavoro sul suo territorio al personale tecnico e artistico delle altre Parti che partecipano alla coproduzione. Inoltre, ciascuna Parte consente l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione e alla distribuzione delle opere cinematografiche realizzate nel quadro della presente Convenzione.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 - Indicazione dei Paesi coproduttori 1 Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono essere presentate con l'indicazione dei Paesi coproduttori. 2 Questa indicazione deve figurare chiaramente nei titoli di testa e di coda, nella pubblicita' commerciale e nel materiale promozionale delle opere cinematografiche e al momento della loro presentazione.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 - Esportazione Se un'opera cinematografica realizzata in coproduzione e' esportata in un Paese dove le importazioni di opere cinematografiche sono contingentate e una delle Parti contraenti non dispone della libera entrata delle sue opere cinematografiche nel Paese importatore: a l'opera cinematografica e' aggiunta in linea di massima al contingente del Paese la cui partecipazione e' maggioritaria; b nel caso in cui un'opera cinematografica comporti una partecipazione uguale dei differenti Paesi, l'opera cinematografica e' attribuita al contingente del Paese che ha le migliori possibilita' di esportazione nel Paese d'importazione; c se l'attribuzione non puo' essere effettuata secondo le disposizioni fissate nei sotto-paragrafi a e b di cui sopra, l'opera cinematografica e' attribuita al contingente della Parte che fornisce il regista.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 - Lingue Al momento dell'ammissione al regime di coproduzione, l'autorita' competente di una Parte puo' esigere dal coproduttore che risiede in quest'ultima una versione finale dell'opera cinematografica in una delle lingue di questa Parte.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 - Festival A meno che i coproduttori decidano altrimenti, le opere cinematografiche coprodotte sono presentate ai festival internazionali dalla Parte in cui risiede il coproduttore maggioritario oppure, nel caso delle partecipazioni finanziarie paritetiche, dalla Parte contraente che fornisce il regista.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 - Effetti della convenzione 1 La presente convenzione sostituisce, per quanto riguarda gli Stati contraenti, la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, aperta alla firma in data 2 ottobre 1992. 2 Nelle relazioni tra una Parte contraente della presente convenzione e una Parte contraente della convenzione del 1992 che non abbia ratificato la presente Convenzione, resta applicabile la Convenzione del 1992.

Convenzione-art. 17

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.