DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 200

Type Decreto legislativo
Publication 2021-11-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione);

Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

VISTO il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2021;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi rispettivamente in data 23 settembre 2021 e 22 settembre 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36

5.All'articolo 4, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) la disciplina sulla protezione del diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo si applicano compatibilmente con le disposizioni degli accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 1886, ratificata ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, dell'Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio del 1994, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 dicembre 1994, n. 747, e del Trattato sul diritto d'autore (WCT), adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 ed entrato in vigore per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea il 14 marzo 2010;».

6.L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Richiesta di riutilizzo di documenti). - 1. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico esaminano le richieste e rendono disponibili i documenti, con le modalità di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, prorogabile di ulteriori venti giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. Di tale proroga è data comunicazione al richiedente entro ventuno giorni dalla richiesta. 2. In caso di decisione positiva, i documenti sono resi disponibili, ove possibile, in forma elettronica e, se necessario, attraverso una licenza. 3. I provvedimenti di diniego sono motivati sulla base delle disposizioni del presente decreto. 4. Nel caso in cui il riutilizzo è negato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), per la parte relativa ai diritti di proprietà intellettuale, le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico indicano la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a fornire la suddetta indicazione. 5. In caso di diniego, il richiedente può esperire i mezzi di tutela previsti dall'articolo 25, commi 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Degli stessi è data comunicazione al richiedente con il provvedimento di diniego. 6. Le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca, le organizzazioni che finanziano la ricerca e gli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, definiscono i termini e le modalità di riutilizzo dei dati secondo i rispettivi ordinamenti.».

7.L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Art. 6 (Formati disponibili). - 1. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettono a disposizione i propri documenti, ove possibile insieme ai rispettivi metadati, secondo le modalità e i formati previsti dall'articolo 2, lettere c-bis) e c-ter), nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 12. 2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne nuovi per soddisfare la richiesta, nè l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono ai sensi del periodo precedente con provvedimento motivato. 3. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di continuare a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo. 4. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche producono e rendono disponibili i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo secondo il principio dell'apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. 5. Fermo quanto previsto dal comma 2, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico rendono disponibili i dati dinamici per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta tramite API adeguate e, ove possibile, come download in blocco. 6. Nei casi in cui l'espletamento dell'attività di cui al comma precedente ecceda le capacità finanziarie e tecniche delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico, imponendo uno sforzo sproporzionato, i dati dinamici sono resi disponibili per il riutilizzo entro un termine e con temporanee restrizioni tecniche, da definirsi con apposito provvedimento dei titolari dei suddetti dati, tali da non pregiudicare indebitamente lo sfruttamento del loro potenziale economico e sociale. 7. I commi precedenti si applicano anche ai documenti delle imprese pubbliche e delle imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, resi disponibili per il riutilizzo. 8. Le serie di dati di elevato valore, di cui all'articolo 12-bis sono messe a disposizione per il riutilizzo in formato leggibile meccanicamente, tramite opportune API e, ove possibile, come download in blocco. 9. Nel caso in cui l'espletamento dell'attività del comma 8 coinvolga dati territoriali e del monitoraggio ambientale, necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente si applicano le regole tecniche definite dalla Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007.».

9.L'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Art. 8 (Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo). - 1. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche nonchè le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, adottano licenze standard, disponibili in formato digitale, per il riutilizzo dei propri documenti. 2. Il riutilizzo di documenti non è soggetto a condizioni, salvo che tali condizioni non siano obiettive, proporzionate, non discriminatorie e siano giustificate da un pubblico interesse. 3. Se una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico riutilizza documenti per attività commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, la messa a disposizione dei documenti in questione per tali attività è soggetta alle stesse condizioni e alle medesime tariffe applicate agli altri riutilizzatori. 4. Le condizioni poste per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo, compreso il riutilizzo transfrontaliero, nè possono costituire ostacolo alla concorrenza.».

10.L'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Art. 9 (Strumenti di ricerca di documenti disponibili). - 1. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, cui si applica il presente decreto, anche alla luce della strategia nazionale in materia di dati, pubblicano e aggiornano annualmente sui propri siti istituzionali gli elenchi delle categorie di dati detenuti ai fini del riutilizzo. Individuano, inoltre, le modalità per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente. 2. Per la ricerca di dati in formato aperto, le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, utilizzano il catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, come punto di accesso unico alle serie di dati, ad eccezione dei set di dati territoriali che sono disponibili anche nel Repertorio Nazionale dei dati Territoriali. 3. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico utilizzano le modalità per facilitare la conservazione dei documenti disponibili per il riutilizzo secondo quanto previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

11.Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: «Art. 9-bis (Dati della ricerca). - 1. I dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente a quanto previsto dal presente decreto legislativo, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, ove applicabile, degli interessi commerciali, nonchè della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dei diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. 2. La previsione del comma 1 si applica nelle ipotesi in cui i dati siano il risultato di attività di ricerca finanziata con fondi pubblici e quando gli stessi dati siano resi pubblici, anche attraverso l'archiviazione in una banca dati pubblica, da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, tramite una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica. 3. I dati della ricerca di cui ai commi precedenti rispettano i requisiti di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità.».

12.L'articolo 10 è abrogato.

13.L'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Accordi di esclusiva).- 1. I documenti delle pubbliche amministrazioni, degli organismi di diritto pubblico, delle imprese pubbliche e delle imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, possono essere riutilizzati da tutti gli operatori interessati alle condizioni previste dal presente decreto, anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra i terzi e le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche in possesso dei documenti non stabiliscono diritti esclusivi. 2. Se per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a valutazione periodica con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva sono resi pubblici sul sito istituzionale almeno due mesi prima che abbiano effetto. I termini di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici sul sito istituzionale. Il presente comma non si applica alla digitalizzazione di risorse culturali. 3. In deroga al comma 1, se il diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusiva non eccede di norma i sette anni. Nel caso in cui tale periodo ecceda i sette anni, la sua durata è soggetta a riesame nel corso dell'ottavo anno e, se del caso, successivamente ogni cinque anni. Gli accordi che concedono diritti di esclusiva sono trasparenti e sono resi pubblici online, fatto salvo il diritto delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico interessati di ricevere, a titolo gratuito, una copia delle risorse culturali digitalizzate come parte di tale accordo. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva. 4. Le disposizioni che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, limitano la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi dal terzo che partecipa all'accordo, sono rese pubbliche on-line almeno due mesi prima che le stesse abbiano efficacia. L'effetto di tali disposizioni è soggetto a valutazione periodica con cadenza almeno triennale. I termini definitivi degli accordi sono trasparenti e resi pubblici on-line. 5. I diritti di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 non conformi alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai commi 2 e 3 e che sono stati conclusi da pubbliche amministrazioni o da organismi di diritto pubblico cessano alla scadenza del contratto e comunque il 18 luglio 2043, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale data. 6. I diritti di esclusiva esistenti al 16 luglio 2019, non conformi alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai commi 2 e 3, conclusi da imprese pubbliche, cessano alla scadenza del contratto e comunque il 17 luglio 2049, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale data.».

14.L'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Art. 12 (Regole tecniche). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale adotta entro 180 giorni le Linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del presente decreto con le modalità previste dall'articolo 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di violazione delle disposizioni introdotte dalle Linee guida, il soggetto interessato può rivolgersi al difensore civico per il digitale di cui all'articolo 17, comma 1-quater, del Codice dell'amministrazione digitale e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18-bis, comma 5, dello stesso Codice.».

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