LEGGE 19 novembre 2021, n. 218
Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/2021 Vigenza internazionale dello scambio di note per l'Italia: 28 gennaio 2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dallo Scambio di note stesso.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.Per le attivita' derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Allegato
Allegato NOTA VERBALE Parte di provvedimento in formato grafico
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