LEGGE 19 novembre 2021, n. 219

Type Legge
Publication 2021-11-19
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/2021 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 22 gennaio 2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Agli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati, per le spese di missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021 e, per le restanti spese, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA IN MATERIA DI TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA DI PERSONE E MERCI Il Governo della Repubblica Italiana e Governo della Repubblica Tunisina, di seguito nominati "parti contraenti": - Per la Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalita'). - Per la Repubblica Tunisina, il Ministero del Trasporto (Direzione Generale dei Trasporti Terrestri), desiderosi di promuovere le relazioni amichevoli tra i due Paesi e allo scopo di organizzare e facilitare il trasporto di persone e merci tra i due Paesi nonche' il transito sui rispettivi territori, sulla base dei reciproci vantaggi e mutui interessi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 - Campo di applicazione 1. Il presente Accordo si applica ai trasporti su strada, eseguiti da trasportatori stabiliti sul territorio di una o dell'altra Parte Contraente e per mezzo di veicoli, come definiti all'articolo 2 del presente Accordo, immatricolati sul territorio di una o dell'altra Parte Contraente, in partenza dal territorio di una o dell'altra Parte Contraente o a destinazione del territorio di una o dell'altra Parte Contraente oppure in transito attraverso il territorio di una o dell'altra Parte Contraente. 2. Il trasporto di persone tra i territori delle due Parti Contraenti, compreso quello di transito, e' effettuato in conformita' con la normativa vigente sull'ingresso e il soggiorno di persone nel territorio delle due parti Contraenti.

Accordo-art. 2

Articolo 2 - Definizioni Ai sensi del presente Accordo si intende per: "Trasportatore": una persona fisica o giuridica, una associazione o un gruppo di persone senza personalita' giuridica, un organismo soggetto all'autorita' pubblica, il quale abbia personalita' giuridica propria o dipenda da un'autorita' avente tale personalita' - con o senza scopo di lucro - autorizzato dall'autorita' competente ad esercitare l'attivita' di trasporto di persone o merci su strada in ambito internazionale: a) in qualita' di operatore professionale il cui scopo sia l'attivita' di trasporto, in base ad una legislazione nazionale specifica relativa alla professione di trasportatore; b) in qualita' di operatore per conto proprio che eserciti l'attivita' di trasporto a titolo accessorio nell'ambito delle attivita' della sua impresa o della sua associazione. "Veicolo": a) autobus che, per il tipo di costruzione e l'equipaggiamento, e' atto a trasportare esclusivamente persone sedute, con un numero di posti superiore a nove, compreso il posto del conducente; b) veicolo a motore costruito o adibito esclusivamente - al trasporto di merci; - alla trazione di qualunque altro veicolo costruito o adibito esclusivamente al trasporto di merci; c) qualsiasi rimorchio o semi-rimorchio; d) qualsiasi combinazione possibile, in base alle leggi e ai regolamenti vigenti nei Paesi delle due Parti Contraenti, dei veicoli di cui ai punti a) e c) oppure b) e c). "Contingente": il numero di autorizzazioni scambiate annualmente tra le autorita' competenti delle due Parti Contraenti. "Trasporto": lo spostamento di un veicolo, a carico o a vuoto, anche se, per una parte del tragitto, il veicolo viaggia in treno o in nave. "Cabotaggio": il trasporto, sul territorio della Parte Contraente "Paese ospitante", in cui sono situati i punti di carico e scarico, da parte di un trasportatore stabilito sul territorio dell'altra Parte Contraente. "Territorio di una Parte Contraente": rispettivamente, il territorio della Tunisia e il territorio dell'Italia. "Paese di stabilimento": il territorio di una Parte Contraente in cui e' stabilito il trasportatore e in cui e' immatricolato il veicolo. "Paese ospitante": il territorio di una Parte Contraente in cui il veicolo circola senza esservi immatricolato e senza che il trasportatore vi sia stabilito. "Servizi regolari": servizi che assicurano il trasporto, con una data frequenza e secondo itinerari fissi, di persone che possono salire o scendere a fermate predeterminate. I servizi regolari sono soggetti all'obbligo di rispettare orari e prezzi prestabiliti. Tali servizi sono accessibili a chiunque, salvo l'obbligo di prenotazione, se del caso. "Servizi occasionali": i servizi che non rispondono alla definizione di servizi regolari. La frequenza o il numero dei servizi non incidono sul loro carattere di servizio occasionale. "Trasporto di transito": i trasporti di persone e merci effettuati attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente tra due punti, il cui luogo di partenza o di destinazione si trovi al di fuori del territorio dell'altra Parte Contraente, senza operazioni di carico o scarico di merci ne' di imbarco o sbarco di passeggeri. "Documento di controllo": il foglio di viaggio per gli autobus, secondo il modello stabilito dalla Commissione Mista, di cui all'articolo 14 del presente Accordo.

Accordo-art. 3

Articolo 3 - Servizi regolari 1. I servizi regolari tra i due Paesi sono stabiliti di comune accordo dalle autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 2. Le modifiche alle condizioni di esercizio del servizio sono soggette alla preventiva approvazione delle autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 3. Il servizio regolare di trasporto di persone e' soggetto ad autorizzazione. 4. Le autorita' competenti delle due Parti Contraenti rilasciano l'autorizzazione per la parte di' percorso relativa al proprio territorio. La validita' dell'autorizzazione ha una durata stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista prevista all'articolo 14 del presente Accordo. L'autorizzazione all'espletamento del servizio e' accordata in base ad una domanda presentata dal trasportatore alle autorita' competenti del Paese di stabilimento. 5. La domanda deve indicare l'itinerario, le frequenze, l'orario per l'intero anno e i prezzi, oltre a contenere ogni altra indicazione utile, eventualmente richiesta dalle autorita' competenti delle due Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata di un contratto tra i trasportatori delle due Parti Contraenti e di una planimetria del percorso proposto recante l'indicazione delle fermate e del chilometraggio. L'autorita' competente di una delle due Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse, corredate di tutta la documentazione richiesta. Tali domande saranno valutate e approvate dalle autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 6. L'originale dell'autorizzazione o una copia conforme della stessa, rilasciata dalle autorita' competenti, deve sempre trovarsi a bordo del veicolo, durante l'effettuazione del servizio regolare. 7. I servizi regolari di transito si effettuano in base ad un'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente del Paese attraversato, alla quale il trasportatore abbia presentato domanda tramite l'autorita' competente del Paese di stabilimento.

Accordo-art. 4

Articolo 4 - Servizi occasionali 1. I servizi occasionali sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte del Paese ospitante. 2. I seguenti servizi occasionali sono esentati dall'autorizzazione sul territorio del Paese ospitante: a) i circuiti a porte chiuse, cioe' i servizi effettuati mediante uno stesso autobus che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo di persone e le riconduce al luogo di partenza. Il luogo di partenza si trova sul territorio della Parte Contraente in cui e' stabilito il trasportatore; b) i servizi con viaggio di andata a veicolo carico e viaggio di ritorno a veicolo vuoto. Il luogo di partenza si trova sul territorio della Parte Contraente in cui e' stabilito il trasportatore. 3E' vietato l'imbarco di passeggeri in corso di viaggio di un servizio liberalizzato. 4. La Commissione Mista, prevista dall'articolo 14 del presente Accordo, puo' estendere l'esenzione dall'autorizzazione ad altre categorie di' servizi occasionali. In tal caso, la Commissione Mista stabilisce le condizioni di questa liberalizzazione. 5. La domanda di autorizzazione deve essere rivolta all'autorita' competente del Paese ospitante tramite l'autorita' competente del Paese di stabilimento. 6. La Commissione Mista, prevista dall'articolo 14 del presente Accordo, determina il modello di domanda d'autorizzazione ed i documenti giustificativi che la devono accompagnare. 7. Salvo circostanze particolari, il termine entro il quale viene presa la decisione di accoglimento o di rifiuto e' di un mese. 8. I servizi occasionali esentati dall'autorizzazione devono essere provvisti di un documento di controllo. Le condizioni d'uso e la composizione del documento di controllo sono definite dalla Commissione Mista prevista all'articolo 14 del presente Accordo.

Accordo-art. 5

Articolo 5 - Disposizioni comuni al trasporto di persone 1. Le autorizzazioni al trasporto sono personali e non cedibili. 2. E' vietata l'effettuazione di servizi di cabotaggio. Non sono considerati servizi di cabotaggio le escursioni locali che raggruppano esclusivamente persone condotte sul posto dallo stesso trasportatore, a condizione che siano registrate sul foglio di viaggio.

Accordo-art. 6

Articolo 6 - Regime di autorizzazione I trasporti di merci tra i due Paesi, oppure in transito attraverso il loro territorio, effettuati da trasportatori stabiliti sul territorio di una o dell'altra Parte Contraente, sono soggetti al regime dell'autorizzazione.

Accordo-art. 7

Articolo 7 - Esenzione dall'autorizzazione 1. In deroga all'articolo 6, le seguenti categorie di trasporto sono esenti dall'autorizzazione: a) I trasporti postali; b) Gli spostamenti a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel Paese ospitante nonche' il ritorno del veicolo in avaria dopo la riparazione; c) I trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti ed i trasporti di aiuti umanitari, in caso di catastrofi naturali; d) I trasporti di oggetti di opere d'arte destinati alle esposizioni, fiere o a fini non commerciali. e) I trasporti senza scopo di lucro di materiale, accessori e animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circensi, da fiere o kermesse, nonche' quelli destinati alle registrazioni radiofoniche e alle riprese cinematografiche o televisive. f) I trasporti funebri effettuati a mezzo di veicoli appositamente allestiti a tale scopo. 2. la Commissione Mista, di cui all'articolo 14 del presente Accordo, puo' modificare o integrare l'elenco delle categorie di trasporto esenti dall'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Per i trasporti di cui alle lettere d) e e) si applicano le disposizioni del comma 1 del presente articolo, a condizione che gli oggetti e gli animali siano nuovamente riesportati nel Paese di stabilimento.

Accordo-art. 8

Articolo 8 - Condizioni delle autorizzazioni 1. L'autorizzazione al trasporto internazionale di merci permette l'ingresso o il transito attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente di un solo veicolo alla volta, carico o vuoto. 2. Le autorizzazioni sono rilasciate ai trasportatori dall'autorita' competente o dall'organismo del Paese di stabilimento da essa designato. 3. Le autorizzazioni sono personali. Esse non sono trasferibili a terzi. 4. L'autorizzazione al trasporto attribuisce al trasportatore il diritto di caricare, al ritorno, merci sul territorio dell'altra Parte Contraente, destinate al territorio del Paese di stabilimento. 5. Le autorizzazioni menzionate nel presente Accordo devono essere vistate, all'entrata e all'uscita, dalle autorita' del Paese per il quale sono state rilasciate. 6. E' vietata l'effettuazione di servizi di cabotaggio, salvo autorizzazione speciale per singolo trasporto eccezionale accordata dall'autorita' competente del Paese ospitante. 7. Le autorita' competenti delle due Parti Contraenti si scambiano annualmente un contingente di autorizzazioni. 8. La Commissione Mista di cui all'articolo 14 stabilisce il contingente, le categorie e le condizioni integrative per l'utilizzo delle autorizzazioni. 9. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli tunisini che circolano sul territorio della Repubblica italiana sono rilasciate dalle autorita' competenti della Repubblica tunisina su moduli inviati dalle competenti autorita' italiane nei limiti dei contingenti che saranno fissati dalla Commissione Mista. 10. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani che circolano sul territorio della Repubblica tunisina sono rilasciate dalle autorita' competenti della Repubblica italiana su moduli inviati dalle competenti autorita' tunisine nei limiti dei contingenti che saranno fissati dalla Commissione Mista. 11. Ogni Parte Contraente dispone dello stesso contingente complessivo.

Accordo-art. 9

Articolo 9 - Disposizioni in materia fiscale e doganale 1. Ciascuna delle due Parti Contraenti autorizza l'ingresso sul proprio territorio di' veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse dovute all'importazione, senza divieti ne' limitazioni, e a condizione che essi siano riesportati. 2. Le Parti Contraenti possono esigere che detti veicoli siano sottoposti alle formalita' doganali richieste per l'ammissione temporanea sui loro rispettivi territori. 3. I veicoli stradali immatricolati nel territorio di una delle due Parti contraenti che, nel corso di trasporti di passeggeri e di merci regolati dal presente Accordo, siano temporaneamente ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente, sono esenti, sul territorio dell'altra Parte Contraente, da ogni imposta o tassa relativa al possesso e alla circolazione dei veicoli. 4. La Commissione Mista potra' proporre delle modifiche al regime fiscale previsto dal presente Accordo alle autorita' dei rispettivi Paesi che hanno la competenza ad adottarle sulla base della legislazione nazionale di ciascuno dei due Paesi. 5. I combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali del veicolo sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata intendendosi per serbatoio normale quello previsto dal costruttore del veicolo. 6. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza limiti ne' restrizioni, a condizione che siano rispettate le formalita' doganali previste dalla legislazione delle due Parti Contraenti. 7. Le Parti sostituite e non riesportate sono soggette al pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette Parti non siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale. 8. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantita' ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, in funzione della durata del loro soggiorno nel Paese di importazione. 9. Sono ugualmente esonerate dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari per il consumo personale. 10. Tali vantaggi sono concessi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa doganale vigente nel Paese di importazione.

Accordo-art. 10

Articolo 10 - Pesi e dimensioni 1. Il peso massimo consentito, il peso per asse e le dimensioni dei veicoli non possono superare i valori massimi in vigore nel Paese ospitante. 2. L'uso, nel Paese ospitante, di veicoli con peso, dimensioni o carico superiori ai limiti massimi ammissibili, e' consentito solo con autorizzazione speciale da richiedere preventivamente alle autorita' competenti del Paese ospitante.

Accordo-art. 11

Articolo 11 - Obblighi dei trasportatori 1. Conducenti e gli altri membri dell'equipaggio, nonche' i veicoli e le merci trasportate, sono soggetti alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente sul cui territorio essi si trovano. 2. Le autorizzazioni, i documenti di controllo e gli altri Documenti conformi alle prescrizioni del presente Accordo, oltre ai certificati di assicurazione e a tutti i documenti richiesti dalla legislazione nazionale, devono trovarsi a bordo dei veicoli. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo, nel quadro della Commissione Mista prevista dall'articolo 14 del presente Accordo, l'elenco dei documenti sopra menzionati.

Accordo-art. 12

Articolo 12 - Sanzioni 1. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti controllano che i trasportatori osservino le disposizioni del presente Accordo. 2. Ogni trasportatore di una delle due Parti Contraenti che, sul territorio dell'altra Parte Contraente, commetta infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o alle leggi e ai regolamenti interni, puo' essere sottoposto, su richiesta dell'autorita' competente della Parte Contraente sul territorio della quale e' avvenuta l'infrazione, ad una delle misure che seguono, adottabili dall'autorita' competente dell'altra Parte Contraente, senza pregiudizio delle sanzioni che possono derivare dalle disposizioni giuridiche applicabili nel Paese in cui e' stata commessa l'infrazione: a) avvertimento; b) revoca, a titolo temporaneo o definitivo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte Contraente in cui e' stata commessa l'infrazione. 3. L'autorita' che ha adottato una simile misura ne informa l'autorita' competente dell'altra Parte Contraente.

Accordo-art. 13

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.