DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2021, n. 222

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2021-12-09
Ultimo aggiornamento 2021-12-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2021

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» che, in particolare, istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (nel prosieguo «Agenzia») anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e, in particolare, l'articolo 11, comma 3;

Visto l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevede, in particolare, che l'Agenzia e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2021, recante «Delega di funzioni in materia di cybersicurezza all'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 ottobre 2021, n. 239;

Ritenuto di dare attuazione all'articolo 11, comma 3, redigendo un regolamento che assicuri l'autonomia gestionale e contabile dell'Agenzia attraverso la definizione di un sistema contabile idoneo a rilevare in modo corretto e tempestivo i fatti di gestione, coerente con la missione istituzionale e funzionale al pronto avvio dell'operativita';

Considerata, pertanto, l'opportunita' di adottare un modello di rilevazione di costi e ricavi per competenza economica (accrual), in grado di consentire al tempo stesso la raccordabilita' con le informazioni contabili prodotte dalle altre amministrazioni pubbliche che adottano un sistema di contabilita' finanziaria basata sul tradizionale sistema per cassa, in attuazione delle previsioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 82 del 2021, che consente l'adozione del presente regolamento in deroga anche alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' alle norme di contabilita' generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti;

Ritenuto di non richiedere il parere del Consiglio di Stato, anche tenuto conto dell'esigenza di assicurare un pronto avvio dell'operativita' dell'Agenzia e in considerazione della necessita' di dover disporre, entro il 1° gennaio 2022, di un sistema contabile necessario per il funzionamento dell'Agenzia;

Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Sulla proposta del Direttore generale dell'Agenzia;

Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC);

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario. - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 recante: «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140: «3. Il regolamento di contabilita' dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilita' generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonche' delle seguenti disposizioni: a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CIC, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR.». - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 82 del 2021: «Art. 5 (Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. Omissis. 2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui al presente decreto.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2021, recante: «Delega di funzioni in materia di cybersicurezza all'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2021, n. 239. - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, Supplemento ordinario. - Il testo vigente dell'articolo 17 della citata legge n. 241 del 1988 e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». Note all'art. 1: - Per i riferimenti del decreto legge14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145. - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 (Criteri e modalita' di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche di contabilita' civilistica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2013, n. 86, Supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, Supplemento ordinario: «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance e' costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. (56) 2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 3. 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'. 4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7. 4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarita' amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti. 5. 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 7. 8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.». - Si riporta il testo dell'articolo 30, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187: «Art. 30 (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica). - 1. E' istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificita' dei compiti del Comitato. 2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attivita' del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. 2-bis. E' compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonche' verificare che le attivita' di informazione previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della presente legge. 3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, e' eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente e' eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. 4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. 5. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. 6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 5.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 82 del 2021: «Art. 4 (Comitato interministeriale per la cybersicurezza). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza. 2. Il Comitato: a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale; b) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza; c) promuove l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza, nonche' per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia di cybersicurezza; d) esprime il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed e' composto dall'Autorita' delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 4. Il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale svolge le funzioni di segretario del Comitato. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, nonche' altre autorita' civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare. 6. Il Comitato svolge altresi' le funzioni gia' attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge perimetro.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: «Art. 6 (Organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1.». - Per il testo dell'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Oggetto

1.Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge, disciplina il sistema contabile dell'Agenzia.

Art. 3

Autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria

1.Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge, l'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria nei limiti di quanto previsto dal decreto-legge.

2.La gestione amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria dell'Agenzia e' informata a criteri di efficacia, efficienza, economicita' e trasparenza.

Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

Art. 4

Definizione del sistema contabile

1.Il sistema contabile dell'Agenzia e' ispirato ai principi civilistici e ad essa si applicano le disposizioni del decreto legislativo, al fine di assicurare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche in contabilita' civilistica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2.Il sistema contabile e' costituito dall'insieme dei principi e delle regole, nonche' dal processo e dai documenti mediante i quali si rilevano in via preventiva, concomitante e consuntiva le operazioni di gestione. Il sistema contabile supporta la definizione degli obiettivi, la verifica della coerenza delle operazioni di gestione con gli obiettivi stessi e la rendicontazione sui risultati conseguiti, in termini economici, finanziari e patrimoniali.

3.Il sistema contabile dell'Agenzia e' basato sul principio di competenza economica, ai fini della rilevazione e imputazione all'esercizio degli effetti delle operazioni di gestione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo.

4.Il sistema contabile dell'Agenzia si avvale di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, l'unicita' e la coerenza delle informazioni.

Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 2, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: «Art. 2 (Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili). - 1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 maggio 2011, uno o piu' decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche; b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita' civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a); c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere piu' trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci; d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione; e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa' o altri organismi controllati, secondo uno schema definito dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati; f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilita'. 4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3. 5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitre' componenti, cosi' suddivisi: a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonche' un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti; c) un rappresentante dell'ISTAT; d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica. 6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica"; b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o altri organismi controllali, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilita' civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine"; c) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali"; d) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: "l'esercizio della delega" sono inserite le seguenti: "o successivamente"; e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: "trenta componenti e" sono sostituite dalle seguenti: "trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,". 7. Il comitato per i principi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici. 8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalita' previsti dal presente articolo.».

Art. 5

Durata dell'esercizio

1.L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 6

Centri di responsabilita' e centri di costo

1.Con provvedimento del Direttore generale vengono individuati specifici centri di responsabilita' a cui riferire uno o piu' centri di costo, in cui i costi vengono rilevati e aggregati per natura.

Art. 7

Manuale di contabilita'

1.Le regole tecniche di funzionamento del sistema contabile, attuative dei principi contenuti nel presente regolamento, sono definite in un apposito Manuale di contabilita', approvato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.

Titolo II PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E BUDGETING Capo I Pianificazione e programmazione

Art. 8

Documenti di pianificazione e programmazione

1.Secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento, il Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, adotta la pianificazione strategica dell'Agenzia.

2.Al documento di pianificazione strategica e' allegato un piano pluriennale degli investimenti, corredato da una relazione che definisce le finalita' di ciascun investimento, nonche' le fonti da utilizzare per il relativo finanziamento.

3.Il documento di programmazione operativa dell'Agenzia e' elaborato sulla base delle richieste formulate dai Servizi e dalle articolazioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel documento di pianificazione strategica e viene approvato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.

Capo II Budgeting

Art. 9

Budget economico annuale

1.Il bilancio preventivo consta di un budget economico annuale adottato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso, entro dieci giorni dalla sua deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della successiva approvazione secondo le modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge.

2.Il budget economico annuale, disciplinato dall'articolo 2 del decreto ministeriale, e' redatto in termini di competenza economica ed espone i ricavi/proventi e costi/oneri dell'Agenzia, secondo lo schema previsto all'allegato 1 del decreto ministeriale.

3.Le previsioni di costo, desumibili dal prospetto di budget economico complessivo, hanno valore autorizzatorio ai fini dell'assunzione degli atti di gestione.

4.Il budget economico annuale e' redatto in modo da assicurare l'equilibrio tra proventi/ricavi e costi/oneri.

5.Lo schema di bilancio preventivo, corredato dalla relazione illustrativa, viene trasmesso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la sua approvazione, dal Direttore generale al Collegio dei revisori dei conti, che redige un'apposita relazione.

7.Ove non intervenga, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, l'approvazione del budget economico annuale entro il 31 dicembre, il Direttore generale delibera la gestione provvisoria, fissando limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento.

Note all'art. 9: - Per il testo dell'articolo 11, comma 3 del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 si veda nelle note all'art. 1.

Art. 10

Budget economico pluriennale

1.Il budget economico pluriennale copre un periodo di tre anni ed e' elaborato coerentemente con i documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa. Esso e' redatto in base al principio di competenza economica, presenta la stessa articolazione delle poste del budget economico annuale ed e' aggiornato in occasione dell'approvazione del budget economico annuale.

Art. 11

Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi

1.L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo, declina le voci del budget economico annuale secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione COFOG, come da schema previsto nell'allegato 2 del decreto ministeriale, ai fini della raccordabilita' con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilita' finanziaria.

Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145: «Art. 13 (Societa' ed enti con bilancio civilistico). - 1. Le societa' e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilita' civilistica si conformano a quanto previsto dall'articolo 11 attraverso la rappresentazione, in apposito prospetto, della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attivita' svolte, secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello. 2. Tale rappresentazione va assicurata in sede di redazione del budget, o di altri documenti contabili previsionali, ove previsto da disposizioni di legge o statutarie, secondo la riclassificazione effettuata attraverso la tassonomia individuata ai sensi dell'articolo 17. 3. La relazione sulla gestione attesta le attivita' riferite a ciascun programma di spesa, nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni e in coerenza con la missione. 4. Gli organi di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, e attestano tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile o nella relazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.».

Art. 12

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

1.L'Agenzia redige il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, in modo da esplicitare gli obiettivi in coerenza con quelli definiti nei documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa, cosi' da consentire la successiva rilevazione dei risultati, in conformita' alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2012.

Note all'art. 12: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012 recante: «Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2012, n. 226.

Art. 13

Budget di cassa

1.L'Agenzia, unitamente al budget economico annuale, predispone un budget annuale di cassa, nel quale si evidenziano i flussi di cassa in entrata e in uscita dell'esercizio cui il budget riferisce, in modo da assicurare la compatibilita' finanziaria degli stanziamenti previsti nel budget economico.

Art. 14

Assestamento e variazioni

1.Ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale, ai fini del rispetto dei principi della flessibilita' e degli equilibri di bilancio, nel corso della gestione sono consentite revisioni del budget economico annuale.

2.Fatta salva la possibilita' di effettuare variazioni del budget economico per tutta la durata dell'esercizio, entro il termine del 30 luglio di ciascun anno il Direttore generale, sentiti i Responsabili dei Servizi e delle articolazioni interessati, puo' proporre gli assestamenti necessari per una corretta ridistribuzione delle risorse rispetto all'andamento della gestione o ad eventuali situazioni non preventivate in sede di elaborazione dei documenti di pianificazione strategica e di programmazione operativa. Tale manovra di assestamento e' adottata dal Direttore generale e approvata con decreto del Presidente, previo parere del CIC.

3.Con decreto del Direttore generale possono essere disposte, altresi', variazioni compensative, nell'ambito delle voci di costo corrispondenti alla classificazione COFOG di secondo livello di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale.

Note all'art. 14: - Per i riferimenti del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 si veda nelle note all'art. 1.

Titolo III GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 15

Obbligazioni

1.Il Direttore generale individua il personale autorizzato ad assumere obbligazioni all'interno dei centri di costo. Il personale autorizzato, preventivamente all'assunzione dell'obbligazione, accerta la disponibilita' delle risorse necessarie a valere sul centro di responsabilita' di riferimento, nei limiti degli stanziamenti previsti.

2.Il personale autorizzato, nell'assumere l'obbligazione, garantisce il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure vigenti.

3.L'obbligazione e' assunta con atto scritto, firmato dal personale autorizzato.

4.L'assunzione dell'obbligazione comporta l'erosione del relativo stanziamento o di quota parte di esso, al fine di assicurare adeguata copertura al momento della manifestazione del costo correlato.

5.Al fine di consentire il continuo ed efficace monitoraggio della spesa, il personale autorizzato garantisce la registrazione dell'atto che genera l'obbligazione nel sistema contabile integrato di cui all'articolo 4.

6.L'assunzione di obbligazioni i cui effetti economici vadano a ricadere su piu' esercizi deve essere coerente con i documenti di pianificazione pluriennale di cui agli articoli 8 e 10.

7.Qualunque atto che generi obbligazioni con effetto economico su piu' di tre esercizi deve essere autorizzato dal Direttore generale.

Art. 16

Attestazione di regolare esecuzione della prestazione

1.Il centro di costo competente accerta la regolarita' della prestazione e della corrispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.

2.A seguito dell'accertamento di cui al comma 1, il Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali provvede alla verifica e alla contabilizzazione dei documenti fiscali, atti a comprovare l'adempimento dell'obbligazione assunta dal fornitore, determinando per l'Agenzia l'accensione del costo relativo alla prestazione ricevuta, secondo le modalita' e le procedure definite nel Manuale di contabilita'.

Art. 17

Pagamento

1.Il Responsabile del Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali e' autorizzato a disporre pagamenti a valere sul conto acceso dall'Agenzia presso il soggetto individuato per l'espletamento del servizio di tesoreria di cui all'articolo 18, nonche' a quietanzare i titoli di credito intestati all'Agenzia.

2.Il Responsabile del Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali puo' conferire delega ad altro personale.

3.Il benestare al pagamento e' sottoscritto dal personale autorizzato del centro di costo che ha usufruito della fornitura o dal soggetto da lui delegato, previo espletamento dei controlli di competenza.

Art. 18

Servizio di Tesoreria

1.L'Agenzia e' inserita nella Tabella «A» annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica. Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa sono definite in coerenza con la predetta legge e con i relativi decreti attuativi.

2.Il servizio di cassa per i movimenti finanziari e' affidato, tramite procedure ad evidenza pubblica, ove ne ricorrano le condizioni, a un soggetto abilitato.

Note all'art. 18: - Si riporta la Tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298: «Tabella A - Accademia della Crusca - Accademia nazionale dei Lincei - Aereo club d'Italia - Agenzia italiana del farmaco - Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.) - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) - Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) - Agenzia nazionale turismo - Agenzia per il terzo settore - Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) - Agenzia spaziale italiana (ASI) - Autorita' d'ambito - Autorita' di regolazione dei trasporti - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - Autorita' nazionale anticorruzione - Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Autorita' portuali - Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo - Aziende di promozione turistica - Aziende e Consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale - Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere - Aziende ospedaliere universitarie - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Club alpino italiano - Comitato italiano paralimpico - Commissione di vigilanza sui fondi di pensione - Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) - Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali - Comunita' montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti - Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - Consorzi interuniversitari - Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonche' altri enti pubblici - Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali - Consorzio canale Milano-Cremona-Po - Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Consorzio per la zona agricola industriale di Verona - Croce Rossa italiana - Destinazioni turistiche di cui alla L.R. 25 marzo 2016, n. 4 della Regione Emilia Romagna - DigitPA - Ente acquedotti siciliani - Ente Acque della Sardegna - Ente geopaleontologico di Pietraroja - Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione - Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) - Ente nazionale per la cellulosa e la carta in liquidazione - Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.) - Ente zona industriale di Trieste - Enti parchi nazionali - Enti parchi regionali - Enti provinciali per il turismo - Enti regionali di sviluppo agricolo - Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali - Garante per la protezione dei dati personali - Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como - Gestioni governative ferroviarie non trasformate in S.r.l. - Ispettorato nazionale del lavoro - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - Istituti centrali del Ministero per i beni e le attivita' culturali - Istituti del Ministero per i beni e le attivita' culturali dotati di autonomia speciale - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Istituti zooprofilattici sperimentali - Istituto agronomico per l'oltremare - Istituto centrale di statistica (ISTAT) - Istituto italiano di studi germanici - Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente - Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) - Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) - Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS) - Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) - Istituto nazionale economia agraria (INEA) - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.) - Istituto storico italiano per il Medio Evo - Istituto superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA) - Istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000 - Lega italiana per la lotta contro i tumori - Lega navale italiana - Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi» - Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati - Organismi pagatori regionali per le erogazioni in agricoltura - Ospedali Galliera - Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992 - Province - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - Scuola Archeologica Italiana in Atene - Scuola superiore della magistratura - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - Societa' della salute, di cui all'art. 71-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 della Regione Toscana - Societa' regionale per la sanita' So.Re.Sa.S.p.A. - Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli - Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti - Universita' statali, istituti di istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere regionale.».

Art. 19

Fondo cassa economale

1.Il Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, all'inizio di ciascun anno, puo' dotare, su proposta del Responsabile del Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali, i Servizi e le articolazioni dell'Agenzia di un fondo per il pagamento delle minute spese d'ufficio, impreviste e urgenti.

2.L'entita' del fondo, la modalita' di gestione e i limiti di spesa sono disciplinati da apposite disposizioni interne.

3.Il fondo e' reintegrato durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese.

Titolo IV GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 20

Patrimonio dell'Agenzia

1.Il patrimonio dell'Agenzia e' costituito dai beni mobili e immobili, strumentali alla sua attivita', dai fondi previsti dalla normativa e dalle riserve iscritte in bilancio.

2.La gestione del patrimonio dell'Agenzia e' orientata a criteri di economicita' e trasparenza.

3.La gestione ordinaria degli immobili di proprieta' dell'Agenzia, ivi compreso, per le sedi autorizzate, l'utilizzo di spazi da parte di terzi, viene garantita da adeguate figure professionali da individuare con apposite procedure interne.

4.Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo in tema di beni mobili e immobili, si rinvia a un apposito Manuale interno di gestione patrimoniale.

Art. 21

Libro degli inventari e beni durevoli

1.L'Agenzia compila il libro degli inventari della gestione patrimoniale, da cui risultano, ai fini ricognitivo e conservativo, le consistenze patrimoniali attive e passive all'inizio della gestione ed alla chiusura di ciascun esercizio.

2.Le procedure sulla tenuta degli inventari nonche' sulla gestione dei beni mobili ed immobili da parte di consegnatari sono contenute nell'apposito Manuale di cui all'articolo 20, comma 4.

Art. 22

Scritture contabili

1.L'Agenzia documenta con scritture cronologiche e sistematiche durante la gestione, la quantita' e il valore, le consistenze iniziali e gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei beni mobili al termine dell'esercizio.

2.Le scritture e i documenti contabili sono tenuti dall'Agenzia, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati.

Titolo V RENDICONTAZIONE

Art. 23

Obiettivi informativi della rendicontazione

1.La rendicontazione per finalita' informative generali fornisce informazioni utili ai suoi destinatari in quanto rappresenta le modalita' di utilizzo delle risorse pubbliche (accountability) e la logica che guida l'assunzione di decisioni.

2.Le informazioni prodotte attraverso la rendicontazione consentono all'Agenzia e agli utilizzatori delle informazioni per finalita' informative generali di assumere decisioni che incidono sui futuri processi di acquisizione e impiego delle risorse pubbliche, rendendone possibile un utilizzo efficace ed efficiente.

Art. 24

Bilancio d'esercizio

1.Il bilancio consuntivo di cui all'articolo 11 del decreto-legge consta di un bilancio d'esercizio, costituisce la sintesi delle rilevazioni contabili consuntive e consente la rendicontazione sui risultati patrimoniali, economici e finanziari conseguiti dall'Agenzia nell'esercizio e l'assunzione di decisioni da parte degli utilizzatori dell'informazione contabile, interni ed esterni.

2.Il bilancio d'esercizio e' redatto secondo quanto disposto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in conformita' ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilita' e ai principi contabili generali previsti dall'articolo 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo.

4.Al bilancio d'esercizio e' altresi' allegato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale, il conto consuntivo in termini di cassa, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto ministeriale.

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