DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2021, n. 224
Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2021
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» che, in particolare, istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (nel prosieguo «Agenzia») anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e, in particolare, gli articoli 12 e 17;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visti gli articoli 2, comma 2, e 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevedono, in particolare, rispettivamente, che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIC, impartisce le direttive per la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, e che il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgano dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui allo stesso decreto-legge;
Visti altresi' gli articoli 5, comma 2, primo periodo, e 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevedono, in particolare, rispettivamente, che l'Agenzia e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa e organizzativa e che per il personale del ruolo dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del richiamato decreto-legge, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, ne sia dettata la relativa disciplina con apposito regolamento adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, prevedendo, infine, un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta dell'equiparabilita' delle funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito;
Visti i regolamenti recanti la disciplina del personale di Banca d'Italia appartenente all'Area manageriale e alte professionalita' e all'Area operativa, approvati con delibera del Consiglio Superiore della Banca d'Italia nelle sedute, rispettivamente, del 27 luglio 2016 e del 28 ottobre 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2021, recante «Delega di funzioni in materia di cybersicurezza all'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 ottobre 2021, n. 239;
Ritenuto di dare attuazione agli articoli 12 e 17 del decreto-legge, dettando la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, anche tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e in deroga, in particolare, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante un assetto coerente con la missione istituzionale, che consenta di disporre della necessaria dinamicita' e modularita', nonche' al fine di assicurarne un pronto avvio nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita';
Ritenuto pertanto necessario adottare un sistema di gestione del personale analogo a quello previsto per i dipendenti di Banca d'Italia, improntato ai criteri di flessibilita' e adattabilita', tenuto anche conto delle specificita' dell'Agenzia e delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e delle caratteristiche di tale ambito, connotato da particolare velocita' evolutiva ed esigenze di rapida adattabilita';
Visto l'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 82 del 2021, che consente l'adozione del presente regolamento anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto di non richiedere il parere del Consiglio di Stato, anche tenuto conto dell'esigenza di assicurare un pronto avvio dell'operativita' dell'Agenzia e in considerazione della necessita' di dover procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 9, del decreto-legge, al rinquadramento di una prima aliquota di personale necessario per il funzionamento dell'Agenzia;
Acquisiti i pareri delle Commissioni IV (Difesa), V (Bilancio) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazione) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;
Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC);
Adotta
il seguente regolamento:
Titolo I Articolazione dell'Area manageriale e alte professionalita' e dell'Area operativa - Funzioni
Art. 1
Personale di ruolo dell'Agenzia
1.Il personale di ruolo dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 (di seguito, «decreto-legge»), e' inquadrato nell'Area manageriale e alte professionalita' e nell'Area operativa.
2.Nell'Area manageriale e alte professionalita', sovraordinata all'Area operativa, e' inquadrato il personale appartenente ai segmenti professionali di cui all'articolo 2.
3.Nell'Area operativa e' inquadrato il personale di cui all'articolo 3.
4.Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, tutti i provvedimenti concernenti le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale di competenza del Direttore generale sono sempre disposti dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86. - Si riporta il testo degli artt. 12 e 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140: «Art. 12 (Personale). - 1. Con apposito regolamento e' dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia. Il regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e il relativo trattamento economico e previdenziale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilita' delle funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito. La predetta equiparazione, con riferimento sia al trattamento economico in servizio che al trattamento previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianita' di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia. 2. Il regolamento determina, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, in particolare: a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia; b) la possibilita' di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalita' concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalita' selettive, per lo svolgimento di attivita' assolutamente necessarie all'operativita' dell'Agenzia o per specifiche progettualita' da portare a termine in un arco di tempo prefissato; c) la possibilita' di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unita', composto da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonche' di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la composizione del contingente e il compenso spettante per ciascuna professionalita'; d) la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato; e) la possibilita' di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalita' da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; f) le ipotesi di incompatibilita'; g) le modalita' di progressione di carriera all'interno dell'Agenzia; h) la disciplina e il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente ad eventuali compensi accessori, economici del rapporto di impiego del personale oggetto di negoziazione con le rappresentanze del personale; i) le modalita' applicative delle disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprieta' industriale, ai prodotti dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia; l) i casi di cessazione dal servizio del personale assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata risoluzione dei rapporti a tempo determinato; m) quali delle disposizioni possono essere oggetto di revisione per effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale. 3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera b), riguardino professori universitari di ruolo o ricercatori universitari confermati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche per quanto riguarda il collocamento in aspettativa. 4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia e' individuato nella misura complessiva di trecento unita', di cui fino a un massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unita' di personale non dirigenziale. 5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica puo' essere rideterminata nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica dell'Agenzia e' data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR. 6. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui al presente articolo sono nulle, ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte. 7. Il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e' tenuto, anche dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni. 8. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del COPASIR e sentito il CIC.». «Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, l'Agenzia puo' provvedere, oltre che con proprio personale, con l'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 2. Per lo svolgimento delle funzioni relative all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, l'Agenzia provvede con l'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 3. Il personale dell'Agenzia, nello svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, nonche' delle funzioni relative all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. 4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. La trasmissione delle notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. 5. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalita': a) per assicurare la prima operativita' dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese con le amministrazioni interessate, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto; b) mediante opportune intese con le amministrazioni interessate, nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento, per il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, nonche' per il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da parte delle amministrazioni cedenti 5-bis. Fino alla scadenza dei termini indicati nel decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dalle amministrazioni cedenti. A decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite. 6. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera m), dall'AgID all'Agenzia, i decreti di cui al comma 5 definiscono, altresi', i raccordi tra le due amministrazioni, per le funzioni che restano di competenza dell'AgID. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, e' adottato dall'AgID, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri. 7. Al fine di assicurare la prima operativita' dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, identifica, assume e liquida gli impegni di spesa che saranno pagati a cura del DIS, nell'ambito delle risorse destinate all'Agenzia. A tale fine e' istituito un apposito capitolo nel bilancio del DIS. Entro 90 giorni dall'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio dei ministri da' informazione al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del presente comma. 8. Al fine di assicurare la prima operativita' dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo 12, comma 4: a) il DIS mette a disposizione il personale impiegato nell'ambito delle attivita' relative allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, con modalita' da definire mediante intese con lo stesso Dipartimento; b) l'Agenzia si avvale, altresi', di unita' di personale appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorita' indipendenti, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalita' individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. 8-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8 restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. 9. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, prevede apposite modalita' selettive per l'inquadramento, nella misura massima del 50 per cento della dotazione organica complessiva, del personale di cui al comma 8 del presente articolo e del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), ove gia' appartenente alla pubblica amministrazione, nel contingente di personale addetto all'Agenzia di cui al medesimo articolo 12, che tengano conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, nonche' delle competenze possedute e dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per le specifiche posizioni. Il personale di cui al comma 8, lettera a), e' inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), secondo le modalita' definite dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Gli inquadramenti conseguenti alle procedure selettive di cui al presente comma, relative al personale di cui al comma 8, lettera b), decorrono allo scadere dei sei mesi o della relativa proroga e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022. 10. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto: a) la prima relazione di cui all'articolo 14, comma 1, e' trasmessa entro il 30 novembre 2022; b) entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione che da' conto dello stato di attuazione, al 30 settembre 2022, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche al fine di formulare eventuali proposte in materia. 10-ter. I pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e del COPASIR previsti dal presente decreto sono resi entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri puo' comunque procedere all'adozione dei relativi provvedimenti.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112. - Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: «Art. 2 (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri). - 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva: a) l'alta direzione e la responsabilita' generale delle politiche di cybersicurezza; b) l'adozione della strategia nazionale di cybersicurezza, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) di cui all'articolo 4; c) la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettera a), e dell'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIC, impartisce le direttive per la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), di cui all' articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e le Commissioni parlamentari competenti circa le nomine di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.». «Art. 5 (Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. E' istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, denominata ai fini del presente decreto «Agenzia», con sede in Roma. 2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui al presente decreto. 3. Il direttore generale dell'Agenzia e' nominato tra soggetti appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Gli incarichi del direttore generale e del vice direttore generale hanno la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore generale ed il vice direttore generale, ove provenienti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Per quanto previsto dal presente decreto, il direttore generale dell'Agenzia e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia. 4. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dal presente decreto e dalle disposizioni la cui adozione e' prevista dallo stesso. 5. L'Agenzia puo' richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 6. Il COPASIR, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, puo' chiedere l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: «Art. 6 (Organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1. 2. - 3. Omissis.».
Art. 2
Segmenti professionali dell'Area manageriale e alte professionalita'
2.A ogni segmento professionale corrisponde un ambito di attivita' e una fascia stipendiale, articolata in piu' livelli economici.
3.I segmenti di Direttore centrale e Direttore corrispondono al livello dirigenziale, rispettivamente, generale e non generale.
Art. 3
Area operativa
2.A ogni segmento professionale corrisponde un ambito di attivita' e una fascia stipendiale, articolata in piu' livelli economici.
Art. 4
Funzioni del personale
1.Il personale dell'Area manageriale e alte professionalita' svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo di Servizi generali (di seguito Servizi) e Divisioni, di consulenza per il Direttore generale, di gestione e sviluppo delle risorse umane, di organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, logistiche e tecnologiche dell'Agenzia. Nei casi previsti dalla normativa interna, esercita i poteri di delega attribuiti e ha la rappresentanza dell'Agenzia.
8.Le posizioni associate a ciascun segmento possono essere coperte anche dal personale inquadrato nei segmenti superiori, in relazione alla loro complessita'.
Art. 5
Funzioni di indirizzo e coordinamento
1.I dipendenti preposti a Servizi e Divisioni, ovvero incaricati di coordinare gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori, aree di lavoro, gruppi con compiti e risorse assegnati o processi operativi hanno la preminenza gerarchica sui dipendenti addetti e sui collaboratori.
2.Laddove non sussista un rapporto di preminenza in base al comma che precede, il personale del segmento superiore ha la preminenza gerarchica ed esercita le connesse funzioni di indirizzo e coordinamento su quello dei segmenti inferiori.
3.L'esercizio delle funzioni ispettive prescinde da qualsiasi rapporto di preminenza.
Art. 6
Conferimento di speciali incarichi
1.In relazione a specifiche esigenze di servizio, le funzioni inerenti alla posizione di Capo Servizio e a quella di Capo Divisione possono essere temporaneamente attribuite, a titolo di speciale incarico, a dipendenti inquadrati in segmenti inferiori a quello cui sono associate le relative posizioni. La copertura di tali posizioni, soggetta a periodica rivalutazione, non attribuisce titolo all'avanzamento al segmento superiore, ma e' considerata a tali fini insieme al complessivo profilo professionale del dipendente, ai sensi dell'articolo 57, comma 4.
Art. 7
Elenco del personale di ruolo
1.Nel secondo semestre di ogni anno l'Agenzia compila l'elenco del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge, in servizio secondo la situazione al 1° luglio dello stesso anno. Nell'elenco i dipendenti sono distribuiti per segmento professionale, in ordine alfabetico con l'indicazione del livello economico attribuito a ciascuno.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 , si rinvia alle note alle premesse.
Titolo II Assunzioni - Alimentazione dall'interno
Art. 8
Assunzioni
1.Le assunzioni sono disposte, mediante pubblico concorso, per l'Area manageriale e alte professionalita' nei segmenti professionali di Esperto e Consigliere di cui all'articolo 2 e, per l'Area operativa, nei segmenti professionali di cui all'articolo 3.
2.Per la partecipazione ai concorsi per l'assunzione nei segmenti di cui agli articoli 2 e 3, oltre ai requisiti generali di assunzione previsti all'articolo 9, sono ammessi i soggetti in possesso dei titoli e/o requisiti professionali, di ricerca o di studio, curriculari e di expertise, di volta in volta previsti nel bando di concorso, coerenti con il profilo da ricoprire. Per l'assunzione nell'Area manageriale e alte professionalita' e' sempre richiesto almeno il possesso di laurea magistrale o equivalente. Il personale assunto viene inquadrato nell'Area, nel profilo e nel livello economico specificati nel bando di concorso.
3.L'Agenzia si riserva di non procedere all'assunzione, ovvero di procedere alla sua revoca, in caso di accertata mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. I vincitori di concorso decadono dalla nomina ove rinuncino espressamente alla stessa ovvero non prendano servizio, in mancanza di giustificati motivi, entro il termine prescritto.
4.La definitivita' della nomina e' subordinata al compimento, con esito favorevole, del periodo di prova previsto dall'articolo 11.
Art. 9
Requisiti generali
1.Ai fini della tutela della sicurezza nazionale e degli interessi nazionali nello spazio cibernetico, possono essere assunti nell'Agenzia i cittadini italiani che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare e che siano in possesso, all'atto dell'assunzione, dei requisiti generali richiesti dalle norme di legge e dal presente regolamento.
2.Ai fini dell'inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, il personale deve, inoltre, aver tenuto condotta incensurabile e comunque non aver adottato comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
Art. 10
Preferenze
1.Nelle graduatorie per l'assunzione dei vincitori di pubblici concorsi e' preferito, a parita' di merito, il candidato piu' giovane di eta'.
Art. 11
Periodo di prova
1.Il personale assunto e' soggetto a un periodo di prova della durata di 180 giorni. Ai fini del compimento di tale periodo si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
2.Al termine del periodo di prova, fatte salve diverse disposizioni adottate dal Direttore generale, il Capo Servizio, sentito il Capo della Divisione ove il dipendente e' addetto, formula la proposta per la conferma o meno della nomina.
3.Il periodo di prova e' favorevolmente compiuto ove non pervenga al dipendente diversa comunicazione entro due mesi decorrenti dalla fine del mese in cui il periodo di prova si e' concluso. Gli elementi che superano il periodo di prova sono confermati nel segmento professionale in cui sono stati assunti e il servizio prestato e' utile ai fini degli avanzamenti di livello e di segmento.
4.Nell'ipotesi di esito sfavorevole, e' dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego e il dipendente, ove non abbia aderito a forme di previdenza complementare, ha titolo a un'indennita' di liquidazione ragguagliata a un dodicesimo delle seguenti voci retributive annue: stipendio, premio di presenza, indennita' di residenza, indennita' di funzione parte base, premio individuale di produttivita'. Ove si tratti di elemento gia' in servizio, e' ricondotto all'inquadramento di provenienza e il periodo di prova e' computato, a tutti gli effetti, come servizio prestato nella precedente posizione.
Art. 12
Alimentazione dall'interno - Passaggio di Area
1.L'Area manageriale e alte professionalita' e' alimentata anche mediante concorsi interni, con cui si accede al segmento di Esperto.
2.Per l'accesso al segmento professionale di Esperto, l'Agenzia indice un concorso, per un numero di posti determinato, cui possono partecipare gli elementi dell'Area operativa, in possesso del requisito di 5 anni di permanenza nell'Area operativa, i quali, nell'ultimo anno, non siano stati destinatari di un provvedimento disciplinare di gravita' superiore alla censura (rimprovero scritto) e che non abbiano riportato il giudizio di insufficienza ai sensi dell'articolo 51.
3.Il concorso si articola in una prova scritta e in una orale; la prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato, a scelta del candidato, teso ad accertare il possesso delle conoscenze specialistiche nelle discipline di interesse dell'Agenzia richieste per l'espletamento delle funzioni proprie degli Esperti; la prova orale, che comprende una prova di lingua inglese volta a verificarne la conoscenza a un livello pari ad almeno intermedio secondo la classificazione del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, e' intesa ad accertare il possesso delle cognizioni e dei requisiti tecnico-professionali con riferimento alle medesime discipline di interesse dell'Agenzia.
4.L'anno nel quale il dipendente ha subito un provvedimento disciplinare di gravita' superiore alla censura (rimprovero scritto), ha ricevuto il giudizio di insufficienza ai sensi dell'articolo 51, ovvero si sono verificate interruzioni di servizio eccedenti i 240 giorni, non e' considerato utile ai fini della maturazione del periodo minimo di anzianita' di servizio di cui al comma 2.
Art. 13
Inserimento nel ruolo dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto-legge
1.Con provvedimento del Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, e' stabilito il numero dei posti messi a disposizione per il personale, appartenente a pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge, da inquadrare nel ruolo del personale dell'Agenzia nel limite del 50% della dotazione organica complessiva a seguito di specifiche procedure selettive.
2.La selezione di cui al comma 1, fermo restando il possesso dei requisiti generali di assunzione previsti all'articolo 9, e' effettuata da una Commissione nominata dal Direttore generale, composta dal Capo del Servizio responsabile delle risorse umane, o da un suo delegato, e da altri dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalita', mediante un colloquio che, tenendo conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, sia volto a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti dagli specifici segmenti professionali. Ai componenti della Commissione di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, indennita' o altri emolumenti comunque denominati.
3.Nel provvedimento di cui al comma 1 sono stabiliti gli ambiti disciplinari oggetto della selezione, i criteri e i relativi punteggi attribuibili, nonche' il termine per la presentazione delle candidature.
4.Con provvedimento del Direttore generale, il personale selezionato viene inquadrato nel segmento di destinazione al livello economico pari o immediatamente superiore allo stipendio percepito all'atto dell'inquadramento.
5.Agli inquadramenti del personale di cui all'articolo 17, comma 8, lettera b), del decreto-legge, fermo restando il possesso dei requisiti generali di assunzione previsti all'articolo 9, si procede secondo le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera b) e dell'articolo 17, comma 8, lettera b, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse.
Titolo III Obblighi - Divieti - Incompatibilita' - Responsabilita' civile
Art. 14
Obblighi
1.Il dipendente e' tenuto a prestare la propria attivita' con diligenza, correttezza e spirito di collaborazione in conformita' alle leggi e alle disposizioni interne, ad osservare l'orario di lavoro e ad assolvere tempestivamente i compiti attribuitigli attenendosi alle direttive di organizzazione e di indirizzo impartitegli. E' tenuto altresi' a mantenere in ogni circostanza un comportamento conforme alla dignita' delle proprie funzioni.
2.Il dipendente e' tenuto ad osservare il segreto nei termini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge, e di quanto previsto dalle direttive di cui al comma 1 e dai disciplinari dell'Agenzia.
3.Nell'assolvimento dei propri compiti, il dipendente e', inoltre, tenuto a osservare le misure disposte dall'Agenzia in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui e' destinatario, nonche' a promuoverne la conoscenza e a vigilare sulla corretta applicazione delle misure anzidette da parte degli altri dipendenti.
5.I compensi e rimborsi di spesa corrisposti dallo Stato o da altri enti o soggetti ai dipendenti dell'Agenzia per prestazioni rese in tale qualita', su incarico, su designazione o su autorizzazione dell'Agenzia, devono essere riversati alla stessa o incamerati direttamente da questa, salvo fattispecie particolari valutate dal Direttore generale.
Note all'art. 14: - Per il testo vigente dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse.
Art. 15
Obblighi particolari
1.I responsabili delle articolazioni dell'Agenzia comunicano al Capo del Servizio da cui dipendono le mancanze disciplinari e le irregolarita' commesse dai dipendenti e dal personale che a qualsiasi titolo presta servizio per l'Agenzia, nonche' ogni situazione di incompatibilita' con le disposizioni che regolano l'attivita' dell'Agenzia e il rapporto di impiego, a qualsiasi titolo prestato, presso l'Agenzia.
2.I Capi dei Servizi interessati, dopo le valutazioni di competenza, comunicano al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane le segnalazioni ricevute ai sensi del comma 1.
3.I responsabili delle articolazioni non inquadrate nei Servizi provvedono a comunicare le mancanze, irregolarita' o incompatibilita' di cui al comma 1 al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane.
Art. 16
Prodotti dell'ingegno e invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia
1.Le presenti disposizioni si applicano al personale di ruolo, nel rispetto dell'articolo 64 del Codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
2.Fatti salvi i diritti morali inerenti i risultati della ricerca, la titolarita' degli esiti e dei relativi diritti di sfruttamento, in quanto derivanti da attivita' di ricerca autonoma, ricerca collaborativa o ricerca commissionata, spettano all'Agenzia.
3.L'inventore ha l'obbligo di agire nell'esercizio della propria attivita' di ricerca con la dovuta diligenza e di perseguire con scrupolo e rigore la tutela degli interessi dell'Agenzia; ha altresi' l'obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e dei risultati conseguiti; tale obbligo e' esteso ad ogni altro soggetto che collabori a qualsiasi titolo alle ricerche stesse.
4.L'inventore che ritenga di aver conseguito, nell'ambito della propria attivita', risultati della ricerca suscettibili di protezione mediante ricorso a diritti di proprieta' intellettuale e' tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio responsabile, fornendo altresi' sollecita e completa informazione di tutte le circostanze ad essi relative.
5.All'inventore o a piu' inventori in via solidale e' riconosciuto un premio inventivo, consistente in una percentuale degli eventuali ricavi percepiti dall'Agenzia in ragione dello sfruttamento commerciale dell'invenzione ovvero in altro equo compenso differentemente individuato.
6.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla tutela dei prodotti dell'ingegno e delle altre invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia, al relativo procedimento di brevettazione, nonche' al necessario processo utile alla valorizzazione dei risultati della ricerca, si fa espresso rinvio all'apposito disciplinare adottato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.
7.Per i prodotti dell'ingegno e le invenzioni del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge, si fa espresso rinvio all'apposito disciplinare adottato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.
8.La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e ai disciplinari di cui ai commi 6 e 7 costituisce grave mancanza, che potra' essere valutata anche ai fini disciplinari ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 65 e seguenti, nonche' ai fini civili e penali.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O. n. 28: «Art. 64 (Invenzioni dei dipendenti). - 1. Quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attivita' inventiva e' prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terra' conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonche' del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, puo' essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto. 3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attivita' del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potra' esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto. 4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore e' un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile. 5. Il collegio degli arbitratori puo' essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutivita' della sua decisione e' subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione e' manifestamente iniqua od erronea la determinazione e' fatta dal giudice. 6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attivita' l'invenzione rientra.». - Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse.
Art. 17
Divieti
2.Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 14, al personale dipendente, o che presta comunque la propria opera in favore dell'Agenzia, e' fatto divieto di esprimere posizioni in nome e/o per conto dell'Agenzia laddove non espressamente autorizzato per iscritto.
Art. 18
Responsabilita' civile
1.Il dipendente e' responsabile dei danni arrecati all'Agenzia per fatti derivanti da inosservanza dei propri doveri, ovvero per negligenza o per errore non scusabile nell'adempimento dei propri compiti.
2.L'Agenzia puo', in via cautelare, assoggettare a ritenuta la retribuzione del dipendente, ovvero tutto quanto possa a lui competere, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, in caso di cessazione dal servizio, qualora la responsabilita' del dipendente medesimo e il danno dell'Agenzia siano stati da lui ammessi: cio' indipendentemente da ogni altra azione che l'Agenzia ritenesse di sperimentare per la tutela del proprio credito.
3.Ogniqualvolta la responsabilita' sia stata ammessa dal dipendente, o accertata giudizialmente, e l'interessato non abbia provveduto, nel termine prefissogli, a versare la somma dovuta, l'Agenzia puo' esperire ogni azione per l'integrale recupero.
Titolo IV Orario di lavoro
Art. 19
Orario settimanale di lavoro e prestazione minima giornaliera
1.L'orario settimanale di lavoro e' fissato in 37 ore e 30 minuti, di norma e' ripartito su cinque giorni dal lunedi' al venerdi'.
2.La prestazione lavorativa giornaliera del personale dei segmenti professionali di Direttore centrale e Direttore si svolge, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale stabilito per i Servizi o le articolazioni cui sono addetti, nel rispetto comunque delle esigenze di servizio. Il restante personale e' tenuto a rendere una prestazione minima giornaliera della durata di 6 ore e 30 minuti.
3.Prestazioni inferiori alla minima giornaliera e/o all'orario settimanale devono essere autorizzate. Ove siano utilizzati permessi da recuperare, la deficienza giornaliera o settimanale e' recuperata mediante prestazioni aggiuntive da rendere o rese, rispettivamente, nella medesima settimana ovvero in altre settimane del medesimo mese. Il computo delle prestazioni, anche a fini retributivi, e' effettuato con cadenza mensile al termine dell'ultima domenica del mese.
4.Ai fini del calcolo della durata dell'assenza giornaliera e dei limiti di utilizzo dei giustificativi di assenza, si fa riferimento alla durata dell'orario teorico medio giornaliero, dato dall'orario settimanale diviso per il numero di giorni su cui lo stesso e' ripartito.
5.Ove per esigenze di servizio gli sia richiesto, il dipendente e' tenuto a prestare la propria opera anche oltre la durata della prestazione minima giornaliera e dell'orario settimanale di lavoro. Sono esentati dall'obbligo i dipendenti disabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, ovvero dall'articolo 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' i dipendenti con figli portatori di grave disabilita' ai sensi della stessa legge.
6.Ove il personale fornisca prestazioni, non distribuite su turni ai sensi dell'articolo 24, in ore notturne, nelle giornate di festivita' infrasettimanale ovvero nei giorni semifestivi (per le prestazioni rese oltre le 5 ore), ha titolo al compenso orario di cui all'articolo 106, e le prestazioni non sono computate ai fini e per gli effetti dei commi 1 e 3. Ove dette prestazioni siano rese nell'arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa, il dipendente ha titolo anche a un riposo di pari durata, da fruire di norma all'inizio della prestazione lavorativa di detta giornata.
7.La durata media dell'orario settimanale di lavoro (dal lunedi' alla domenica) per il personale dei segmenti professionali di Consigliere e di Esperto e di quello dell'Area operativa non puo' in ogni caso superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro eccedenti il normale orario. In relazione alle funzioni e responsabilita' attribuite, ai fini del calcolo della durata media e' assunto come riferimento un periodo di 12 mesi.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo degli artt. 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. n. 30: «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.» «Art. 21 (Precedenza nell'assegnazione di sede). - 1. La persona handicappata con un grado di invalidita' superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.».
Art. 20
Lavoro straordinario
1.Per il personale inquadrato nell'Area operativa, con riguardo alle prestazioni eccedenti l'orario settimanale di lavoro, e' stabilito il limite generale di 200 ore annue, oltre il quale viene meno l'obbligo di effettuare le prestazioni medesime. In deroga a tale limite, possono essere richieste prestazioni straordinarie fino al limite legale delle 48 ore medie settimanali di cui all'articolo 19, comma 7.
2.Salvo quanto previsto in tema di banca delle ore e banca del tempo, per le prestazioni eccedenti l'orario settimanale di lavoro il personale di cui al comma 1 ha titolo al compenso per lavoro straordinario di cui all'articolo 107.
Art. 21
Flessibilita' in ingresso e intervallo pomeridiano
1.La prestazione lavorativa giornaliera ha inizio tra le ore 7.30 e le ore 9.30.
2.Ai fini del calcolo delle assenze orarie in entrata, l'orario iniziale della prestazione giornaliera e' fissato alle ore 8.00.
3.L'intervallo pomeridiano e' di norma della durata di 50 minuti.
4.Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente puo' ridurre fino a 30 minuti l'intervallo previsto per il Servizio di appartenenza, o ampliarlo fino a un massimo di 2 ore, nell'ambito dell'arco orario 12.40 -14.40. Presso le articolazioni di pronta reazione, per assicurare continuita' ai processi operativi, la fruizione dell'intervallo pomeridiano avviene su due turni predefiniti.
Art. 22
Presidio delle esigenze operative
2.Nel disporre le misure di presidio, sono osservati criteri di rotazione tra il personale interessato.
Art. 23
Arco orario di normale operativita'
1.La prestazione lavorativa giornaliera, salvo quanto previsto dall'articolo 24, e' resa nell'ambito dell'arco orario di normale operativita' dei Servizi, fissata tra le 7.30 e le 18.45.
2.Eventuali prestazioni rese al di fuori dell'arco orario di normale operativita' non sono utili a nessun fine, salvo che siano formalmente richieste o autorizzate.
Art. 24
Turni e sfalsamenti
1.Per esigenze funzionali connesse ad attivita' da svolgere in via continuativa in orari anche eccedenti l'arco di normale operativita', le prestazioni lavorative possono essere distribuite su turni.
2.Le prestazioni lavorative del personale operante su turni sono distribuite su un orario giornaliero di 7 ore e 30 minuti e settimanale di 37 ore e 30 minuti. E' prevista una flessibilita' di 15 minuti dell'inizio della prestazione lavorativa giornaliera, a condizione che sia comunque assicurata la continuita' del servizio.
3.In relazione a specifiche esigenze organizzative relative a determinate attivita', l'inizio dell'orario di lavoro giornaliero puo' essere sfalsato in anticipo o in posticipo di un'ora rispetto alle ore 8.00.
4.Le prestazioni lavorative del personale operante su sfalsamenti sono distribuite su un orario giornaliero di 7 ore e 30 minuti e settimanale di 37 ore e 30 minuti. E' prevista una flessibilita' in entrata di 15 minuti. La durata dell'intervallo pomeridiano e' di 30 minuti.
5.Al personale chiamato a rendere le prestazioni lavorative su turni spetta, per ciascun turno, il compenso di cui all'articolo 108, lettera c). Qualora il turno ricada in tutto o in parte nelle ore notturne, tale compenso si cumula con la maggiorazione di cui all'articolo 106, comma 1.
6.Al personale chiamato a prestare la propria attivita' lavorativa in sfalsamento e' riconosciuto il compenso di cui all'articolo 108, lettera b).
Art. 25
Banca delle ore
1.La banca delle ore e' alimentata, su richiesta del dipendente, con le prime 75 ore di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro settimanale rese, nell'arco 6.00 - 22.00, dal lunedi' al venerdi'.
3.Alla scadenza del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione le ore non fruite, salvo che il dipendente chieda di alimentare la banca del tempo, sono considerate, per l'Area manageriale alte professionalita', ai fini del calcolo del premio di presenza di cui all'articolo 101 e, per l'Area operativa, danno luogo al riconoscimento del compenso per lavoro straordinario di cui all'articolo 107.
Art. 26
Banca del tempo
1.La banca del tempo e' una dotazione di ore utilizzabile a integrazione dei congedi spettanti, nonche', a partire dal 62° anno d'eta', in accompagnamento all'uscita.
5.Le ore accantonate nella banca del tempo non vengono monetizzate, nemmeno al momento della cessazione dal servizio. Nei soli casi di morte e di cessazione per inidoneita' fisica permanente e assoluta, a fronte di eventuali ore residue, e' riconosciuta un'indennita' calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 110 e sulla base dell'inquadramento dell'interessato all'atto della cessazione.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 66, S.O. n. 61: «Art. 10 (Ferie annuali). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non puo' essere sostituito dalla relativa indennita' per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3.Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalita' di regolazione.».
Art. 27
Part-time
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il Direttore generale autorizza la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale («part-time») del personale di ruolo con almeno tre anni di servizio effettivo, ove cio' sia compatibile con le esigenze operative e tenuto conto delle situazioni di priorita' stabilite dalla legge.
2.Il provvedimento di autorizzazione individua, in accordo con il dipendente, la tipologia di part-time (orizzontale/verticale), la durata del rapporto, il profilo orario, la durata della prestazione minima giornaliera. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non e' compatibile con lo svolgimento della prestazione lavorativa su turni.
3.Per il trattamento normativo, economico e previdenziale dei rapporti di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina di cui all'allegato A dell'appendice del regolamento del personale della Banca d'Italia.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 3 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, S.O. n. 34: «Art. 8 (Trasformazione del rapporto). - 1. Omissis. 2. Omissis. 3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonche' da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale e' trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Omissis. 7. Il lavoratore puo' chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purche' con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro e' tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. 8. Omissis.».
Art. 28
Lavoro delocalizzato
1.Il lavoro delocalizzato prevede lo svolgimento della prestazione ordinaria al di fuori dei locali di lavoro, con la fornitura degli ordinari strumenti (PC portatile) da parte dell'Agenzia, al massimo per una giornata a settimana (eventualmente divisibile in 2 mezze giornate). La durata della prestazione lavorativa e' determinata secondo il criterio di cui all'articolo 19, comma 4.
3.Il lavoro a distanza non puo' determinare prestazioni supplementari o straordinarie.
Art. 29
Reperibilita'
1.Il personale per il quale sia stabilito - con formale comunicazione, di norma del Capo Servizio di appartenenza - un obbligo di pronta reperibilita' e' tenuto a fornire in via preventiva ogni indicazione utile per essere immediatamente rintracciabile mediante comunicazione telefonica o altro mezzo, nonche', in caso di chiamata, a raggiungere tempestivamente il luogo dell'intervento, ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, ad intervenire tempestivamente in remoto.
3.Per ogni turno di reperibilita' spetta il compenso di cui all'articolo 108, lettera d).
Art. 30
Riposo giornaliero
1.Il dipendente ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
3.Nelle ipotesi sopra indicate al dipendente e' accordato un riposo compensativo di durata pari alla parte di riposo giornaliero non goduta, da fruire nel piu' breve tempo possibile.
4.In caso di prestazioni rese nell'arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00, il riposo di cui al comma 3 sostituisce quello spettante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6.
5.Nei casi di effettuazione di interventi durante il turno di reperibilita', le 11 ore di riposo giornaliero possono essere anche non consecutive.
Art. 31
Riposo settimanale
1.Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, coincide con la domenica.
2.Il personale, ove in via eccezionale sia chiamato a fornire prestazioni eccedenti le quattro ore nel corso della giornata destinata al proprio riposo settimanale, ha titolo ad usufruire del riposo non goduto in una delle giornate lavorative immediatamente successive.
3.Prestazioni della specie di durata pari o inferiore alle quattro ore danno titolo ad un permesso orario di corrispondente durata da fruire all'inizio dell'orario di lavoro di una delle giornate lavorative immediatamente successive.
4.Per le prestazioni di cui ai commi 2 e 3, trova applicazione la maggiorazione dello stipendio di cui all'articolo 106, comma 2.
Art. 32
Festivita', semifestivita' e giornate feriali non lavorative
1.Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalle disposizioni di legge, compresa la festivita' dei Santo Patrono.
2.Sono considerati semifestivi il 14 agosto, il 24 dicembre e il 31 dicembre. In tali giorni, fermi restando i termini di inizio della prestazione lavorativa, la durata della stessa e' di 5 ore. Tale durata e' ridotta o aumentata proporzionalmente nei casi in cui l'orario teorico medio giornaliero di cui all'articolo 19, comma 4, sia rispettivamente minore o maggiore di 7 ore e 30 minuti.
3.Al personale che svolga attivita' lavorativa in giorno festivo ovvero, oltre la durata di cui al comma precedente, in giorno semifestivo spetta il compenso di cui all'articolo 107, comma 3, lettera b). Qualora il giorno festivo o quello semifestivo coincidano con il giorno di riposo settimanale, si applicano le previsioni di cui all'articolo 31.
4.Sono considerate giornate feriali non lavorative le giornate in cui il personale non e' normalmente tenuto a prestare servizio in dipendenza della ripartizione dell'orario settimanale in cinque giorni ai sensi dell'articolo 19, comma 1. Qualora le giornate feriali non lavorative coincidano con giorni festivi o semifestivi, al personale che svolga attivita' lavorativa in dette giornate spetta il compenso di cui all'articolo 107, comma 3, lettera b), fatta eccezione per le prestazioni rese nei giorni semifestivi e non eccedenti la durata di cui al comma 2, per le quali si applica quanto disposto dall'articolo 101, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26.
Titolo V Congedi - Aspettative
Art. 33
Congedo ordinario
2.Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio si fa riferimento alla data di assunzione presso l'Agenzia. Sono esclusi dal computo stesso i periodi di aspettativa per motivi particolari e di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nonche' ogni anzianita' convenzionale anche se utile per il trattamento di quiescenza.
3.I dipendenti acquisiscono titolo al congedo di 26 o di 30 giorni a partire dall'anno nel corso del quale maturano la relativa anzianita' di servizio.
4.Ai fini del computo del congedo ordinario non si tiene conto delle festivita' previste dall'articolo 32, delle giornate di riposo settimanale di cui all'articolo 31 e di quelle non lavorative in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro settimanale.
5.L'infermita' che colpisca il dipendente durante il periodo di congedo sospende il congedo medesimo, sempre che essa sia denunziata immediatamente e resa accertabile. Resta fermo, in tal caso, il diritto del dipendente di completare il godimento delle ferie al termine della malattia.
6.Il congedo ordinario e' di norma fruito nel corso dell'anno nel quale e' maturato. Per eccezionali esigenze di servizio l'Agenzia puo' rinviare o anche interrompere il congedo, fermo il diritto da parte del dipendente di fruire del congedo medesimo o di completarne il godimento nello stesso anno cui si riferisce e di ottenere il rimborso delle eventuali spese che egli dimostri di avere sostenuto nella circostanza.
7.I giorni di congedo maturati annualmente in eccedenza ai 20 giorni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003, ove non siano fruiti entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione, confluiscono nella banca del tempo.
8.In caso di assenza dal servizio per aspettativa, per collocamento in disponibilita' o a disposizione ovvero per adempimenti amministrativi, per congedo parentale, adozione o affidamento pre-adottivo, per congedo per malattia del bambino di eta' inferiore a 8 anni, per congedo straordinario non retribuito ai sensi degli articoli 37, comma 6, e 39, comma 1, ovvero per sospensione, il congedo spettante per l'anno sul quale incidono i detti provvedimenti e' ridotto di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di assenza. Analoga riduzione e' applicata nei confronti degli elementi che cessano nel corso dell'anno.
9.Ai dipendenti che cessino dal servizio senza aver usufruito del congedo spettante al momento della cessazione non e' corrisposta alcuna indennita'. Nei soli casi di morte e di cessazione per inidoneita' fisica permanente e assoluta, a fronte di eventuali periodi di congedo maturato e non goduto, e' riconosciuta un'indennita' calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 110 sulla base dell'inquadramento dell'interessato all'atto della cessazione.
10.Ai fini del calcolo di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.
11.In caso di semifestivita', l'utilizzo del congedo ordinario e' correlato alla ridotta durata della prestazione giornaliera.
Note all'art. 33: - Per il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si rinvia alle note all'articolo 26.
Art. 34
Congedo straordinario retribuito - Permessi
2.Ove il soddisfacimento delle esigenze rappresentate non richieda un'assenza dal servizio per l'intera giornata, il dipendente puo' fruire di permessi orari retribuiti - di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestivita') - entro il limite annuo di tre giornate (22 ore e 30 minuti) a valere sul congedo straordinario di cui alla lettera a) del presente articolo. Nel caso di documentate malattie di lunga durata o con decorso cronico che richiedano trattamenti terapeutici continuativi o periodici presso strutture sanitarie, il dipendente puo' fruire, sempre a valere sul congedo straordinario di cui alla lettera a) del presente articolo, fino ad un massimo di cinque giornate (37 ore e 30 minuti) all'anno di congedo straordinario retribuito frazionabili in permessi orari di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestivita'). In ogni caso, i permessi orari a valere sul congedo straordinario di cui al comma 1, lettera a), non potranno eccedere, quale che sia la causale di concessione, le cinque giornate all'anno.
3.Per motivate esigenze personali o familiari possono essere altresi' accordati permessi, di norma nel limite di due ore, da recuperare utilizzando le prestazioni eccedenti l'orario settimanale di lavoro effettuate nel corso del mese entro il termine utile previsto dalla rilevazione automatica delle presenze.
Note all'art. 34: - La legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1970, n. 147.
Art. 35
Congedo straordinario per festivita' soppresse. Permessi retribuiti
1.Il dipendente che presti servizio per l'intero anno ha titolo a sei giorni annuali (pari a 45 ore) di congedo straordinario retribuito. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego nel corso dell'anno, il dipendente ha titolo ad un numero di giorni di congedo straordinario retribuito proporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno.
2.I giorni di congedo straordinario sono ridotti in proporzione ai giorni di calendario relativi ad assenze dal servizio senza diritto all'integrale trattamento economico verificatesi nel corso dell'anno.
3.A valere sui congedi innanzi indicati, il dipendente ha titolo a permessi retribuiti per una durata massima di cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestivita').
Art. 36
Autorizzazione a fruire dei congedi e dei permessi
1.Il Capo Servizio autorizza la fruizione dei congedi ordinari e straordinari da parte del personale addetto.
2.Il Capo Servizio puo' delegare la concessione dei congedi ordinario e straordinario per festivita' soppresse nonche' dei permessi orari.
Art. 37
Agevolazioni per motivi di studio
1.I dipendenti che attendano a regolari corsi di laurea sono esentati dall'obbligo di fornire prestazioni oltre l'orario settimanale di lavoro e, ove la loro attivita' sia articolata su turni continuativi di lavoro, l'assegnazione agli stessi dovra' essere tale da agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
2.I lavoratori‑studenti di cui al comma 1 hanno titolo a fruire di congedo straordinario retribuito per le giornate in cui devono sostenere prove di esame.
3.Ai medesimi dipendenti e' accordato - una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato dalla facolta' - un ulteriore giorno di congedo straordinario retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui e' prevista la prova di esame.
4.Ai lavoratori‑studenti che sostengano l'esame per il conseguimento della laurea e' accordato, in aggiunta ai congedi di cui ai commi 2 e 3 e per una sola volta per ciascun corso di studi, un congedo straordinario retribuito di 4 giorni lavorativi.
5.Ai dipendenti di cui al comma 1 sono accordati, a richiesta, permessi della durata di un'ora, da fruire non piu' di venti volte per ciascun anno accademico e per il numero di anni - piu' due - di corso legale degli studi previsto dagli ordinamenti di ciascuna facolta' universitaria.
6.I dipendenti di cui al comma 1 hanno titolo una sola volta ad un congedo straordinario non retribuito sino a 30 giorni di calendario, fruibile in non piu' di due periodi.
7.Il congedo di cui al comma 6 puo' essere fruito soltanto durante il normale periodo accademico. In caso di contemporaneita' di richieste da parte di piu' lavoratori studenti addetti al medesimo Servizio volte ad ottenere il congedo in questione, la concessione dei congedi e' comunque subordinata alla compatibilita' con le esigenze di servizio.
Art. 38
Congedo per malattia del personale ordinario
1.Il dipendente di ruolo che per accertate ragioni di salute sia nell'impossibilita' di prestare servizio e' posto in congedo per malattia con diritto all'intera retribuzione per un periodo che non puo' superare 90 giorni di calendario nel corso di dodici mesi. Detto periodo di 90 giorni e' ridotto di altrettanti giorni per quanti il dipendente sia stato assente per ragioni di malattia o abbia fruito di aspettativa per motivi di salute nei dodici mesi antecedenti l'inizio della nuova assenza per malattia.
2.Il periodo di congedo di cui al precedente comma puo' essere prolungato fino a un anno se trattasi di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
3.I dipendenti sono tenuti a riversare all'Agenzia quanto venga loro eventualmente corrisposto dall'INAIL a titolo di indennita' giornaliera per inabilita' temporanea.
Art. 39
Assenze per malattia durante il periodo di prova
1.In caso di assenza per malattia durante il periodo di prova il dipendente di nuova assunzione continua a godere dell'intera retribuzione per i primi 30 giorni di assenza e di quella ridotta alla meta' per i successivi 60 giorni; trascorso tale periodo, e perdurando l'assenza, il dipendente medesimo e' collocato in congedo straordinario, senza retribuzione, per altri 90 giorni.
2.Qualora la malattia sia riconosciuta dipendente da causa di servizio la retribuzione nella misura integrale e' attribuita per il periodo di un anno con l'obbligo di riversare all'Agenzia quanto eventualmente corrisposto dall'INAIL a titolo di indennita' giornaliera per inabilita' temporanea.
3.Qualora il dipendente non sia in grado di riprendere servizio dopo il periodo di cui ai commi 1 o 2 il rapporto d'impiego e' risolto ed e' attribuito al dipendente medesimo il trattamento previsto dall'articolo 12 in misura proporzionalmente corrispondente alla durata del rapporto stesso.
Art. 40
Aspettativa per motivi di salute
1.Esaurito il periodo di congedo per malattia di cui all'articolo 38, il dipendente di ruolo che non sia in condizioni di prestare servizio e' collocato in aspettativa.
2.Ai fini del computo dei 90 giorni si sommano tutti i periodi di assenza per malattia e di aspettativa per motivi di salute intervenuti nel corso di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 38, comma 1.
3.L'aspettativa - che ha inizio dal giorno successivo a quello di maturazione dei predetti 90 giorni di assenza - ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e, comunque, non puo' protrarsi per un periodo superiore a due anni.
5.Ai fini del computo di cui sopra sono da comprendere le anzianita' convenzionali riconosciute e i periodi di servizio riscattati per il trattamento di quiescenza, ad eccezione dell'anzianita' di laurea.
6.Il prolungamento del periodo di conservazione della retribuzione nella misura integrale compete anche al dipendente che maturi l'anzianita' occorrente mentre si trova nello stato di aspettativa.
7.Se la malattia e' riconosciuta dipendente da causa di servizio la retribuzione nella misura integrale e' attribuita per l'intera durata del periodo di aspettativa.
8.Agli effetti della determinazione della durata massima del periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due o piu' periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nel giro di un quinquennio quando tra essi intercorra un periodo di servizio attivo inferiore a 90 giorni.
Art. 41
Accertamenti sanitari
1.Fermo restando l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legislazione vigente sulla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro, il dipendente e' tenuto a sottoporsi agli accertamenti medici che l'Agenzia disponga, a mezzo di strutture sanitarie pubbliche, per accertarne l'idoneita' fisica al disimpegno delle mansioni di sua competenza, ovvero delle altre che possono essergli demandate ai sensi delle vigenti disposizioni.
2.Il dipendente che per ragioni di salute sia nell'impossibilita' di prestare servizio deve senza ritardo segnalare tale circostanza al Servizio cui e' addetto, fornendo tutte le indicazioni utili a consentire l'effettuazione di eventuali visite mediche domiciliari.
3.Le visite di controllo delle assenze per infermita' del dipendente sono disposte dall'Agenzia a mezzo dei servizi sanitari previsti dalla legislazione vigente in materia.
4.Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, durante le fasce orarie di reperibilita', il dipendente deve tenersi a disposizione per consentire l'effettuazione delle visite di controllo di cui al comma 2.
Art. 42
Rimborsi e indennizzi per malattie o infortuni dipendenti da causa di servizio
1.Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infortunio subito o della malattia contratta dal dipendente e' determinato dall'Agenzia, sulla base degli accertamenti medici disposti, a mezzo di strutture sanitarie pubbliche, a seguito di documentata domanda che l'interessato deve presentare, a pena d'inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermita', indicando specificamente la natura dell'infermita' stessa, le circostanze in cui si e' prodotta, le cause che l'hanno determinata, nonche' ogni altro utile elemento di valutazione.
2.La riconducibilita' di successive infermita' a infortunio o malattia gia' riconosciuti dipendenti da causa di servizio e' determinata dall'Agenzia nei termini e secondo le modalita' indicati al comma precedente.
3.Ove l'infortunio o la malattia siano riconosciuti derivanti da causa di servizio, l'Agenzia rimborsa le spese di cura sostenute dal dipendente qualora le stesse afferiscano a prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale, o dell'INAIL, e limitatamente alla differenza con quanto il dipendente ha ottenuto, o avrebbe comunque avuto titolo ad ottenere, a carico del Servizio sanitario stesso, dell'INAIL, o di altri enti o istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi in conseguenza del rapporto di lavoro o comunque per effetto di eventuali assicurazioni non obbligatorie che coprano la responsabilita' dell'Agenzia.
4.I rimborsi di cui al comma precedente sono liquidati dall'Agenzia, previo accertamento da parte di propri organi tecnico-sanitari del carattere di necessita' e idoneita' delle cure effettuate dal dipendente, su esibizione della relativa documentazione, in regola con le norme di legge, e nella misura giudicata congrua dagli organi stessi.
5.Ove dagli infortuni medesimi o dalle malattie derivi una invalidita' permanente di grado non inferiore al 6% secondo la classificazione dell'INAIL, il dipendente ha titolo, per una sola volta, ad un equo indennizzo da richiedere entro il termine di sei mesi dal giorno della comunicazione del provvedimento di riconoscimento di cui ai precedenti commi. L'equo indennizzo e' calcolato seguendo le disposizioni per la determinazione delle prestazioni di invalidita' corrisposte dal predetto Istituto, assumendo peraltro, come retribuzione utile per il calcolo, la media tra la retribuzione effettiva annua spettante all'interessato e il massimale retributivo applicato dall'Istituto assicuratore. Qualora il massimale INAIL risulti superiore alla retribuzione effettiva, viene considerata, per il calcolo dell'equo indennizzo, esclusivamente quest'ultima. Dall'equo indennizzo e' detratto quanto il dipendente riceva per legge dall'INAIL, sotto forma sia di erogazione in capitale sia di rendita, previa capitalizzazione della stessa secondo i criteri dell'INAIL, in quanto soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Nel caso in cui l'invalidita' sia imputabile a responsabilita' civile dell'Agenzia, dall'ammontare dell'equo indennizzo viene altresi' detratto quanto il dipendente eventualmente percepisca dalla societa' assicuratrice dell'Agenzia, laddove sia stata attivata un'apposita polizza, a titolo di risarcimento del danno.
6.L'Agenzia si riserva la facolta' di sottoporre i dipendenti che abbiano avanzato istanza a termini dei precedenti commi a visita medico-specialistica con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 1.
Art. 43
Assenze per adempimenti amministrativi
1.Il dipendente assente dal servizio per essere sottoposto ad accertamenti sanitari disposti dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 41, comma 1, ha titolo al trattamento retributivo a lui spettante, salvo che l'assenza, a seguito di detti accertamenti, sia da considerarsi imputabile ad aspettativa senza competenze per motivi di salute.
Art. 44
Tutela della maternita' e della paternita'
1.Durante i congedi di maternita' e di paternita', la retribuzione e' corrisposta nella misura integrale.
2.Il congedo parentale di legge puo' essere fruito frazionatamente a ore fino a un massimo di due mesi.
Art. 45
Aspettativa per assunzione di impieghi
1.Quando cio' sia riconosciuto d'interesse dell'Agenzia, con provvedimento del Direttore generale i dipendenti possono essere autorizzati ad assumere un impiego presso amministrazioni, autorita' ed enti pubblici in Italia ovvero all'estero.
2.Il dipendente che assume l'impiego e' collocato in aspettativa senza diritto a retribuzione.
3.Il collocamento in aspettativa e' disposto per un tempo determinato e puo' essere prorogato alla scadenza. La revoca e' disposta con provvedimento del Direttore generale.
4.Al dipendente collocato in aspettativa ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al personale in servizio.
5.Il provvedimento autorizzativo, il quale e' comunicato nel testo integrale al dipendente, stabilisce ogni altra condizione e modalita' per l'assunzione degli impieghi.
6.I periodi di aspettativa per assunzione di impieghi sono computati ai fini del servizio utile per la previdenza complementare.
Art. 46
Aspettativa per la frequenza di corsi di studio
1.Il dipendente che intenda frequentare corsi di studio in Italia o all'estero per i quali si riconosca anche un interesse dell'Agenzia puo', a domanda e sempre che non ostino ragioni di servizio, essere collocato in aspettativa fino ad un massimo di un anno.
2.Durante l'aspettativa il dipendente non ha titolo a retribuzione.
Art. 47
Aspettativa per motivi particolari
1.Per giustificati motivi di famiglia o personali il dipendente puo', a domanda, essere collocato in aspettativa fino ad un massimo di un anno.
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