LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234

Type Legge
Publication 2021-12-30
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 22
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560.Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, e all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, limitatamente agli anni 2020 e 2021.

562.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 847 e' abrogato. All'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il secondo periodo e' soppresso. La spesa di personale effettuata dalle province e dalle citta' metropolitane per le assunzioni a tempo determinato necessarie per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR, e sostenuta a valere sulle maggiori risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del primo periodo, non rileva ai fini dell'articolo 33, comma 1-bis, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

564.In considerazione di quanto disposto dai commi 172, 173, 174 e 563 del presente articolo, all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030 ».

566.Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del comma 565 per gli anni 2022 e 2023 non puo' essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 al netto dei contributi richiamati al comma 565, lettera a), ed e' prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro puo' non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

567.Ai comuni sede di capoluogo di citta' metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 e' riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2042, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidita' e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.

568.Ai fini del riparto del contributo di cui al comma 567, l'onere connesso alle quote annuali di ripiano del disavanzo e alle rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari di cui al comma 567 e' ridotto, in relazione agli effetti sul ripiano annuale del disavanzo, dei contributi assegnati per le annualita' 2021-2023, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dell'articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dei commi 8-bis e 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dei commi 565 e 566 del presente articolo.

569.Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 30 novembre 2021, anche su dati di preconsuntivo, ridotto dei contributi assegnati per l'annualita' 2021, di cui al comma 568.

570.Il contributo di cui al comma 567 e' ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022.

571.I contributi annuali di cui al comma 567 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo, al finanziamento delle spese di personale di cui al comma 580 e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. La liquidita' relativa alla quota di contributo destinata al ripiano del disavanzo e' vincolata prioritariamente al pagamento dei debiti commerciali definiti con la transazione di cui al comma 575.

573.L'accordo di cui al comma 572 e' corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie, con cadenza semestrale, di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo comma. Per l'esercizio 2022 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali.

574.Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 567, per i quali sono state rilevate per l'anno 2021 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2022, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2022 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione consiliare nel rispetto dell'articolo 194, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.

576.Nei confronti della liquidita' derivante dai contributi annuali di cui al comma 567 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 572, lettera a), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 574 e sino al completamento della presentazione da parte del comune delle proposte transattive di cui al comma 575, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi ne' sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benche' proposta e' stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalita' di legge.

577.La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 572 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini della ripresa degli investimenti e del corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 567 sono effettuati dalla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno, con cadenza semestrale. La verifica sul rispetto delle misure di cui al comma 572, lettera c), e' effettuata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, che ne da' comunicazione alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali. In caso di esito negativo delle predette verifiche, la Commissione individua le misure da assumere per l'attuazione dell'accordo, in conformita' a quanto previsto dal comma 573, entro il successivo monitoraggio semestrale. Qualora in tale sede la Commissione accerti nuovamente la mancata attuazione degli impegni e degli obiettivi intermedi, trasmette gli esiti delle verifiche alla competente sezione regionale della Corte dei conti e propone al Presidente del Consiglio dei ministri la sospensione del contributo per le annualita' successive. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo e' effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2022. (31)

578.Gli esiti della verifica di cui al comma 577 sono trasmessi alla Corte dei conti che procede nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, per i comuni di cui al comma 567 in procedura di riequilibrio finanziario, all'articolo 243-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando, per due anni, la sospensione delle misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto.

579.Ai comuni di cui al comma 567, che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 572, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

580.Al fine di consentire il potenziamento dell'attivita' di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 567, nel periodo 2022-2032, possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attivita' sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli accordi di cui al comma 572, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

582.Il contributo di cui al comma 581 e' ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile al seguente indirizzo: http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023.

584.In sede di prima applicazione l'indennita' di funzione di cui al comma 583 e' adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennita' puo' essere altresi' corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585.Le indennita' di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennita' di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalita' dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586.A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennita' di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587.Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Il comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

589.Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalita', nonche' di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione del fondo. (31)

590.Al comma 829 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2022 ».

591.Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2022 ».

592.A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarieta' dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonche' con i relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalita' di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

594.Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna.

595.Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

596.Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, confluiscono nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui al comma 593.

598.Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidita' concesse in favore degli enti locali, al fine di garantire la gestione della relativa operativita', il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un atto aggiuntivo all'addendum di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nell'atto aggiuntivo all'addendum sono definiti, tra l'altro, criteri e modalita' per il perfezionamento delle predette operazioni di rinegoziazione, da effettuare secondo un contratto tipo, approvato con decreto del direttore generale del tesoro e pubblicato nei siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa. L'atto aggiuntivo all'addendum e' pubblicato nei siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa.

599.Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in favore degli enti locali possono essere trasmesse dagli enti locali medesimi alla Cassa depositi e prestiti Spa, nel periodo intercorrente tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022, secondo le modalita' stabilite nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598, previa deliberazione autorizzativa della giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione sono perfezionati entro il 28 aprile 2022. Nel caso in cui il perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 prevista dai contratti di anticipazione originari, gli enti locali devono corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti originari. L'importo pari alla differenza, positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di ammortamento risultante dall'operazione di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo anno, e' regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalita' previste nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598.

600.Per le attivita' svolte dalla Cassa depositi e prestiti Spa oggetto dell'atto aggiuntivo di cui al comma 598 e' autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi della presente legge.

601.Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidita' stipulate dalle regioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, le richieste di rinegoziazione possono essere effettuate dalle regioni medesime mediante domanda a firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o piu' anticipazioni di liquidita', al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidita' concesse. Nel caso in cui la rata dell'anno 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al perfezionamento dell'atto modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di rinegoziazione corrispondono la detta rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima.

602.Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 597 non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidita'. Restano pertanto fermi, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previsti nei medesimi contratti originari.

604.Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalita' nel 2021, con modalita' e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

605.Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto e' ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso alla presente legge, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue di cui al presente comma sono destinate all'incremento delle disponibilita' dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

606.Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e' incrementato di 89,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per il personale docente.

606-bis.Per l'anno 2022 il fondo di cui al comma 606 e' incrementato di 85,8 milioni di euro per il personale docente. Per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 14,2 milioni di euro da destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA.

607.E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

607-bis.Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 e' riservato all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

608.All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, il comma 41 e' sostituito dal seguente: « 41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19 e' autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dall'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 27 settembre 2021, n. 134. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1.820 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "1.231 unita'", le parole: "900 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "610 unita'", le parole: "735 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "498 unita'" e le parole: "185 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "123 unita'" ».

609.Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si da' luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (31) (50) (52)

610.Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalita' e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 609, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

611.Le disposizioni di cui al comma 610 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

612.Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalita' di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo.

613.Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione nonche' per finanziare la gestione corrente, la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente, oltre che per le finalita' di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per la realizzazione di interventi per finalita' sociali, culturali, per l'innalzamento della qualita' delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopo di lucro, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

614.Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle piu' gravose attivita' connesse alla protezione internazionale, alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene nonche' alle funzioni di legittimita' in ragione delle competenze relative alla Procura europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria e' aumentato complessivamente di 82 unita'. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 9 annesso alla presente legge. Il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2022 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2023, delle unita' di personale di magistratura di cui al presente comma.

615.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 614 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 5.777.557 per l'anno 2023, di euro 6.908.200 per l'anno 2024, di euro 7.555.182 per l'anno 2025, di euro 7.703.931 per l'anno 2026, di euro 9.625.139 per l'anno 2027, di euro 9.831.582 per l'anno 2028, di euro 10.008.533 per l'anno 2029, di euro 10.214.976 per l'anno 2030, di euro 10.391.927 per l'anno 2031 e di euro 10.598.370 a decorrere dall'anno 2032.

616.Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2022, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia' bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite di euro 1.761.450 per l'anno 2022, di euro 12.636.951 per l'anno 2023, di euro 13.820.454 per l'anno 2024, di euro 14.092.556 per l'anno 2025, di euro 17.606.962 per l'anno 2026, di euro 17.984.601 per l'anno 2027, di euro 18.308.292 per l'anno 2028, di euro 18.685.931 per l'anno 2029, di euro 19.009.622 per l'anno 2030 e di euro 19.387.262 a decorrere dall'anno 2031.

617.All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: « 3-bis. La gestione finanziaria della Commissione si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione medesima entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria e' approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella sezione relativa alla Commissione del sito internet del Parlamento italiano. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione e' autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022, da ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera ».

619.In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinati al personale di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

621.Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. A tal fine e' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 7.517.801, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.642.786 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

622.All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti: « 8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attivita' immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, e' effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza e' deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, e' ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. 8-quater. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-ter, e' possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo ».

623.In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 622 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

624.I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facolta' di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalita' e termini da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalita' e termini da stabilire con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo.

624-bis.I soggetti che esercitano la facolta' prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio e' fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca.

626.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2022-2024, sono determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

627.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di euro 11.681.894 per l'anno 2022, di euro 105.458.016 per l'anno 2023, di euro 149.463.318 per l'anno 2024, di euro 125.854.690 per l'anno 2025, di euro 388.397.575 a decorrere dall'anno 2036.

628.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 1037 e' sostituito dal seguente: « 1037. Per l'attuazione del programma Next Generation EU e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l'anno 2023 ».

630.Nelle more della conclusione delle procedure valutative di cui al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come sostituito dal comma 629 del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari e' fissata in complessive 6.000 unita'. La predetta dotazione organica sara' rideterminata, con le medesime modalita' di cui al predetto articolo 3, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

631.Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale di cui all'articolo 1, commi 7-ter e 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

632.Per l'espletamento delle procedure valutative di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017, e' autorizzata la spesa di euro 181.440 per l'anno 2022, di euro 41.160 per l'anno 2023 e di euro 117.040 per l'anno 2024.

633.Per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui ai commi da 629 a 632 e' autorizzata la spesa di euro 22.837.626 per l'anno 2023, di euro 58.620.460 per l'anno 2024, di euro 83.465.327 per l'anno 2025, di euro 78.354.830 per l'anno 2026, di euro 46.631.375 a decorrere dall'anno 2032.

634.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo, con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2031 e di 1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032, destinato alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 370. Al fine di accelerare l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo all'INPS e al Ministero dell'economia e delle finanze ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita.

635.A seguito dell'avvenuta regolazione contabile di cui al comma 634, l'INPS e' autorizzato a contabilizzare nel proprio bilancio la riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria statale. Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire le regolazioni contabili.

636.All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

637.All'articolo 1, comma 289-bis, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ».

638.All'articolo 1, comma 289-ter, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ».

639.All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ».

640.Il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si conclude il 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione del programma per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del medesimo regolamento. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, la lettera c) e' abrogata.

641.L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica esclusivamente per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento.

642.Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono risolte, in relazione a quanto disposto dai commi da 637 a 644, a decorrere dal completamento delle operazioni di rimborso cashback e rimborso speciale, di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, relativamente al periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli obblighi a carico di PagoPa Spa e Consap Spa relativi alla gestione delle controversie derivanti dall'attuazione del programma cashback, come disciplinati dalle predette convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e Consap Spa.

643.Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a

644.644. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 642 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

645.Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, e' riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

646.Il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' abrogato.

647.Al fine di dare attuazione a interventi in materia di estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, e' riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 al progetto pilota della Comunita' di Sant'Egidio - ACAP ONLUS, denominato « viva gli Anziani ». La Comunita' di Sant'Egidio - ACAP ONLUS assicura forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.278.000 per l'anno 2022, di euro 2.278.000 per l'anno 2023 e di euro 2.444.816 per l'anno 2024.

649.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 1.450 milioni di euro nell'anno 2021.

650.Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

651.Ai fini della prosecuzione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 49.103.808, di cui euro 900.558 per il pagamento dei servizi espletati congiuntamente dal personale della Polizia di Stato e dal personale delle Forze armate, euro 1.940.625 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro 15.835.500 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia ed euro 30.427.125 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

652.Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 3.948.105 per l'anno 2021 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria di piu' gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.

653.Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

655.Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dai commi da 649 a 657, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

656.Il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209.

657.Le disposizioni di cui ai commi da 649 a 656 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

658.In considerazione del significativo impatto collegato all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese, e' attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, cosi' come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attivita' di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese puo' essere disposto per una o piu' delle seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

659.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita' di erogazione del contributo di cui al comma 658, i criteri per la selezione dei programmi e delle attivita' finanziabili, le spese ammissibili nonche' le modalita' di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

660.Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parita' di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato « Fondo per le attivita' di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parita' di genere », con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunita' e la famiglia, sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonche' le relative modalita' di erogazione, nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

664.I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessita' fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

665.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 662, presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 662 individua le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare nella relazione di cui al precedente periodo.

666.Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 665, il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dei commi da 661 a 665.

667.Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella societa' dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.

668.Per le finalita' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

669.Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

670.Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

671.Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, e' istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

672.Il Fondo di cui al comma 671 e' istituito presso il Ministero dell'istruzione con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

674.Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dai commi da 671 a 673, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

675.Presso il Ministero dell'interno e' istituito un fondo di solidarieta' in favore dei proprietari, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unita' immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorita' giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, secondo comma, e 633 del codice penale.

676.Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del comma 675 anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi indicato.

677.Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrato per un ammontare pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022.

678.Al fine di perseguire il miglioramento della qualita' di vita delle persone anziane ed il contrasto alla solitudine domestica e alle difficolta' economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, cui ciascuna delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, di persone che hanno superato i 65 anni di eta'.

679.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 678, i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.

680.Alla ripartizione del fondo di cui al comma 678 tra i comuni interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 679.

681.Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato, per l'anno 2022, di 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 24 maggio 2021, recante i criteri e le modalita' di assegnazione delle predette risorse.

682.Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281

683.Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi, 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. In attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2036.

684.E' istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. (31)

685.Il Fondo di cui al comma 684 e' destinato al potenziamento dei test di NextGeneration Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza.

686.Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto del Fondo di cui al comma 684, nonche' il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

687.Nell'ambito dell'aggiornamento dei LEA di cui al comma 288, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

688.Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 687, al fine di garantire il contrasto dei DNA, e' istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

689.Al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del Fondo e' definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.

690.Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 giugno 1990, n. 135, e' autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

691.La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonche' all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 30 giugno 2022.

692.La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

693.All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

694.All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ».

695.Al fine di assicurare l'utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, e' autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per l'anno 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

696.Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' inserito il seguente: « Art. 2-bis. - (Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa) - 1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacita' tecnico-amministrative connesse alle attivita' derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa e' autorizzata, a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti e il relativo trattamento economico ed e' stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536.000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

697.Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Il predetto incremento e' destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

698.Le risorse di cui al comma 697 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

699.Per favorire l'incremento dell'attrattivita' turistica del Paese e per supportare le attivita' organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, con particolare attenzione per la regione Lazio e la citta' metropolitana di Roma Capitale, per interventi, finalizzati a supportare attivita' di organizzazione e gestione della manifestazione, connessi allo svolgimento dei Campionati europei di nuoto che si terranno a Roma nell'anno 2022, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare alla Federazione italiana nuoto.

700.Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attivita' diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.

701.Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, e' disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attivita' nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalita' e le modalita' di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

702.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonche' di scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente comma, nonche' le modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presente comma.

703.I benefici di cui ai commi da 700 a 702 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

704.Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato per 4,5 milioni di euro per l'anno 2022.

705.Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituto un fondo con una dotazione di euro 500.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa per l'introduzione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al presente comma.

706.Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

707.Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 706 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato.

708.Le disposizioni di cui all'articolo 373, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del Corpo forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta.

709.I partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

710.La Commissione di garanzia esamina le richieste di cui al comma 709 nei tempi e con le modalita' di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13.

711.All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura e' estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali ».

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