LEGGE 21 gennaio 2022, n. 6

Type Legge
Publication 2022-01-21
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/2022 Vigenza internazionale della convenzione per l'Italia: 1° aprile 2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Convention

Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato-art. 1

Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione, Essendo convinti che i beni culturali appartenenti ai popoli costituiscano una testimonianza unica e importante della cultura e dell'identita' di tali popoli e che formino il loro patrimonio culturale; Preoccupati che i reati connessi ai beni culturali siano in crescita e che tali reati, in misura crescente, conducano alla distruzione del patrimonio culturale mondiale; Considerando che i beni culturali ottenuti a seguito di scavi illegali e esportazioni o importazioni illecite vengono venduti in misura sempre crescente e attraverso differente modalita', anche tramite negozi di antiquariato e case d'asta nonche' su Internet; Considerando che la criminalita' organizzata e' coinvolta nel traffico di beni culturali; Preoccupati che i gruppi terroristici siano coinvolti nella distruzione intenzionale del patrimonio culturale e che utilizzino il commercio illecito di beni culturali come fonte di finanziamento; Convinti della necessita' di una nuova Convenzione del Consiglio d'Europa sui reati riguardanti i beni culturali che stabilisca sanzioni penali a tale riguardo e che sostituira' la Convenzione europea sui reati relativi ai beni culturali (ETS n. 119), aperta per la firma a Delfi Il 23 giugno 1985; Vista la Convenzione culturale europea (ETS No. 18, 1954), la Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (ETS No. 66, 1969, ETS n. 143, riveduta nel 1992), la Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (ETS n. 121, 1985) e la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dei beni culturali per la societa' (CETS n. 199, 2005); Vista la Convenzione europea sulla mutua assistenza in materia penale (STE n. 30, 1959) e la Convenzione europea sull'estradizione (STE n. 24, 1957); Tenuto conto della risoluzione 2199 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7379ma riunione, il 12 febbraio 2015, in particolare i paragrafi 15, 16 e 17; la risoluzione 2253 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7587ma riunione, il 17 dicembre 2015, in particolare i paragrafi 14 e 15; la risoluzione 2322 (2016) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7831ma riunione, il 12 dicembre 2016, in particolare il paragrafo 12; la risoluzione 2347 (2017) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7907ma riunione, il 24 marzo 2017; Tenuto conto anche della Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (1954), del suo Primo Protocollo (1954) e del Secondo Protocollo (1999); della Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' di beni culturali (1970) e le relative Linee Guida operative, adottate nel 2015 dalla terza riunione degli Stati Parti; della Convenzione UNESCO sul patrimonio mondiale culturale e naturale (1972); della convenzione UNIDROIT sugli oggetti culturali rubati o illegalmente esportati (1995); della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale (2000) e la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (2001); Tenendo anche presente la risoluzione 2057 (2015) sul patrimonio culturale in situazioni di crisi e post-crisi, adottata dalla Commissione Permanente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 22 maggio 2015; Tenuto conto delle Linee Guida internazionali per la prevenzione e la reazione della giustizia penale in relazione alla tratta di beni culturali e altri reati connessi, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 69/196 del 18 dicembre 2014; Considerando che lo scopo della presente Convenzione e' quello di proteggere i beni culturali attraverso la prevenzione e la lotta contro i reati di natura culturale; Riconoscendo che, per combattere efficacemente reati relativi ai beni culturali, occorre incoraggiare una stretta cooperazione internazionale tra gli Stati membri e non membri del Consiglio d'Europa, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 - Scopo della Convenzione 1. Lo scopo della presente Convenzione e' quello di: a. prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta di beni culturali, rendendo reati determinati comportamenti; b. rafforzare l'attivita' di prevenzione e la reazione del sistema di giustizia penale a tutti i reati relativi ai beni culturali; c. promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati relativi ai beni culturali; e proteggere in questo modo i beni culturali. 2. Al fine di garantire l'effettiva attuazione ad opera delle Parti delle disposizioni della presente Convenzione, si istituisce un meccanismo per i seguiti.

Allegato-art. 2

Articolo 2 - Campo di applicazione e utilizzo dei termini 1. La presente Convenzione si applica alle attivita' di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati di cui alla Convenzione relativi a beni culturali mobili e immobili. 2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "beni culturali" indica: a. in relazione ai beni mobili, qualsiasi oggetto, situato sulla terra o sott'acqua oppure rimosso da tale terreno o superficie subacquea, che sia, per motivi religiosi o secolari, classificato, definito o specificamente designato da qualsiasi Parte della presente Convenzione o della Convenzione dell'UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' di beni culturali come di importanza per l'archeologia, la preistoria, l'etnologia, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che appartiene alle seguenti categorie: (a) rari collezioni e campioni zoologici, botanici, mineralogici e anatomici e oggetti di interesse paleontologico; (b) beni legati alla storia, compresa la storia della scienza e della tecnologia e della storia militare e sociale, alla vita dei leader nazionali, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti e di eventi di importanza nazionale; (c) prodotti di scavi archeologici (sia quelli che regolari che clandestini) o di scoperte archeologiche; (d) elementi di monumenti artistici o storici o siti archeologici che sono stati smembrati; (e) antichita' che hanno piu' di cento anni, come le iscrizioni, le monete e le incisioni; (f) oggetti di interesse etnologico; (g) beni di interesse artistico, quali: i) quadri, dipinti e disegni realizzati interamente a mano su qualsiasi supporto e in qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e gli oggetti manufatti decorati a mano); ii) opere originali di arte statuaria e scultura in qualsiasi materiale; iii) incisioni originali, stampe e litografie; iv) assemblaggi artistici originali e montature in qualsiasi materiale; (h) manoscritti rari e incunaboli, libri antichi, documenti e pubblicazioni di particolare interesse (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) singolarmente o in collezioni; (i) affrancature, marche e francobolli simili, singolarmente o in collezioni; (j) archivi, compresi gli archivi sonori, fotografici e cinematografici; (k) elementi di mobilio che hanno piu' di cento anni e antichi strumenti musicali; b. in relazione ai beni immobili, qualsiasi monumento, gruppo di edifici, siti o strutture di qualsiasi altro tipo, sia su terra che sott'acqua, che siano, per motivi religiosi o secolari, definiti o specificamente designati da qualsiasi Parte della presente Convenzione o da qualsiasi Parte della Convenzione dell'UNESCO del 1970 come di importanza per l'archeologia, la preistoria, l'etnologia, la storia, l'arte o la scienza o che siano elencati in conformita' all'articolo 1 e all'articolo 11 (paragrafi 2 o 4) della Convenzione UNESCO del 1972 sul patrimonio mondiale culturale e naturale.

Allegato-art. 3

Articolo 3 - Furto e altre forme di appropriazione indebita Ciascuna Parte provvede affinche' le fattispecie penali del furto e le altre forme di appropriazione illegale dei beni previste dal diritto penale nazionale si applichino ai beni culturali mobili.

Allegato-art. 4

Articolo 4 - Scavo e rimozione illegali 1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato nel proprio ordinamento interno i seguenti comportamenti, se commessi intenzionalmente: a. lo scavo in terreni o sott'acqua con il fine di trovare e rimuovere beni culturali senza l'autorizzazione richiesta dalla legge dello Stato in cui lo scavo si e' svolto; b. la rimozione e la detenzione di beni culturali a seguito di scavi avvenuti senza l'autorizzazione prevista dalla legge dello Stato in cui lo scavo e' stato effettuato; c. la detenzione illegale di beni culturali mobili ottenuti a seguito di scavi avvenuti in conformita' all'autorizzazione richiesta dalla legge dello Stato in cui lo scavo e' stato effettuato. 2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di prevedere per il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sanzioni di natura non penale anziche' sanzioni penali.

Allegato-art. 5

Articolo 5 - Importazione illegale 1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato, se realizzata intenzionalmente, l'importazione di beni culturali mobili qualora essa sia vietata dalla legislazione nazionale in quanto il bene mobile risulta: a. rubato in un altro Stato; b. ottenuto a seguito di scavi o conservato in una delle circostanze descritte all'articolo 4 della presente Convenzione; c. esportato in violazione della legge dello Stato che lo ha classificato, definito o specificamente designato come bene culturale in conformita' all'articolo 2 della presente Convenzione; se il trasgressore era a conoscenza del fatto che il bene culturale era stato rubato, ottenuto a seguito di scavi o esportato in violazione della legge di tale altro Stato. 2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di prevedere per il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sanzioni di natura non penale anziche' sanzioni penali.

Allegato-art. 6

Articolo 6 - Esportazione illegale 1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato secondo il suo diritto interno l'esportazione di beni culturali mobili, se tale esportazione e' vietata o svolta senza l'autorizzazione richiesta dal diritto nazionale ed e' commessa intenzionalmente. 2. Ciascuna Parte considera di adottare le misure necessarie per applicare il paragrafo 1 del presente articolo anche ai beni culturali mobili che sono stati importati illegalmente.

Allegato-art. 7

Articolo 7 - Acquisizione 1. Ciascuna Parte provvede ad assicurare che l'acquisizione di beni culturali mobili rubati ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione o ottenuti a seguito di scavi, importazioni o esportazioni nelle circostanze descritte negli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione costituisca un reato secondo la sua legislazione nazionale, quando la persona e' a conoscenza della provenienza illecita del bene. 2. Ciascuna Parte prende in considerazione l'opportunita' di adottare le misure necessarie affinche' il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisca un reato anche nel caso in cui la persona avrebbe dovuto conoscere la provenienza illegale del bene culturale se avesse esercitato la dovuta cura e attenzione nell'acquisto di quel bene.

Allegato-art. 8

Articolo 8 - Immissione sul mercato 1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato l'immissione sul mercato di beni culturali mobili rubati ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione o ottenuti a seguito di scavi, importazioni o esportazioni nelle circostanze descritte agli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione, qualora la persona sia a conoscenza della provenienza illecita del bene culturale. 2. Ciascuna Parte prende in considerazione l'opportunita' di adottare le misure necessarie affinche' il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisca un reato anche nel caso in cui la persona avrebbe dovuto conoscere la provenienza illegale del bene culturale se avesse esercitato la dovuta cura e attenzione nell'immettere quel bene sul mercato.

Allegato-art. 9

Articolo 9 - Falsificazione di documenti Ciascuna Parte provvede affinche' la formazione di documenti falsi e la alterazione di documenti relativi ai beni culturali mobili costituiscano reati ai sensi della legislazione nazionale, qualora tali azioni perseguano lo scopo di presentare i beni come di provenienza lecita.

Allegato-art. 10

Articolo 10 - Distruzione e danni 1. Ciascuna Parte provvede a rendere reati nel suo ordinamento interno i seguenti comportamenti, se commessi intenzionalmente: a. la distruzione o il danneggiamento illegale di beni culturali mobili o immobili, indipendentemente dalla proprieta' di tali beni; b. la rimozione illegale, in tutto o in parte, di qualsiasi elemento di beni culturali mobili o immobili, al fine di importare, esportare o immettere sul mercato tale elemento in une delle circostanze descritte agli articoli 5, 6 e 8 della presente Convenzione. 2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo o di applicarlo solo in alcuni casi o condizioni specifiche o nei casi in cui il bene culturale sia stata distrutto o danneggiato dal proprietario del bene culturale o con il consenso del proprietario.

Allegato-art. 11

Articolo 11 - Concorso e tentativo 1. Ciascuna Parte provvede affinche' il concorso nella commissione di un reato di cui alla presente Convenzione costituisca anch'esso un reato ai sensi del diritto interno. 2. Ciascuna Parte provvede affinche' il tentativo, posto in essere con intenzionalita', di commettere uno dei reati di cui alla presente Convenzione, ad eccezione di quelli definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a., e all'articolo 8, costituisca anch'esso un reato secondo la legge nazionale. 3. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in alcuni casi o condizioni specifiche la disposizione del paragrafo 1 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a.

Allegato-art. 12

Articolo 12 - Giurisdizione 1. Ciascuna Parte prende le misure necessarie per esercitare la sua giurisdizione sui i reati di cui alla presente Convenzione, quando il reato e' commesso: a. nel suo territorio; b. a bordo di una nave battente la bandiera di tale Parte; c. a bordo di un velivolo registrato in base alla legislazione di tale Parte o d. da uno dei suoi cittadini. 2. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per esercitare la sua giurisdizione su qualsiasi reato di cui alla presente Convenzione, quando il reo e' presente nel suo territorio e non puo' essere estradato in un altro Stato, esclusivamente sulla base della sua nazionalita'. 3. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o applicare solo in casi o condizioni specifiche, le norme di competenza di cui al paragrafo 1 lettera d., del presente articolo. 4. Se piu' Parti richiedono di esercitare la loro giurisdizione su uno stesso reato di cui alla presente Convenzione, le Parti interessate, se del caso, si consultano per stabilire chi di loro abbia la competenza piu' appropriata per l'azione giudiziaria. 5. Fatta salva la normativa generale del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una parte in conformita' della legislazione nazionale.

Allegato-art. 13

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.