LEGGE 21 gennaio 2022, n. 7

Type Legge
Publication 2022-01-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Agreement

Allegato AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLICA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OD SEYCHELLES Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES INDICE Art. 1 Definizioni Art. 2 Disciplina della concorrenza Art. 3 Applicabilita' della Convenzione di Chicago Art. 4 Concessione di diritti Art. 5 Principi che regolano la capacita' e l'esercizio dei diritti Art. 6 Applicabilita' delle leggi e dei regolamenti Art. 7 Designazione e autorizzazioni di esercizio Art. 8 Ritiro, revoca o sospensione delle autorizzazioni di esercizio Art. 9 Protezione dell'aviazione Art. 10 Riconoscimento dei certificati e delle licenze Art. 11 Sicurezza aerea Art. 12 Esenzione da dazi doganali ed altre imposte Art. 13 Oneri d'uso Art. 14 Opportunita' commerciali Art. 15 Accordi di cooperazione Art. 16 Assistenza a terra Art. 17 Conversione e trasferimento delle entrate Art. 18 Tariffe Art.19 Statistiche Art. 20 Consultazioni ed emendamenti Art. 21 Conformita' a convenzioni multilaterali Art. 22 Composizione delle controversie Art. 23 Recesso Art. 24 Registrazione Art. 25 Entrata in vigore Il Governo della Repubblica delle Seychelles e il Governo della Repubblica Italiana di seguito indicati come le "Parti Contraenti", In quanto firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; Desiderando facilitare, promuovere e contribuire alla espansione dell'offerta servizi aerei internazionali; Riconoscendo ad un servizio aereo internazionale efficiente e competitivo la capacita' di incrementare il commercio, il benessere e la crescita economica; Desiderando porre i vettori aerei nella condizione di offrire una gamma di opzioni di servizi di trasporto e di spedizione con l'auspicio di incoraggiare i singoli vettori aerei a sviluppare ed applicare prezzi innovativi e competitivi; Essendo entrambi intenzionati a concludere un Accordo allo scopo di stabilire ed operare servizi aerei di linea tra i propri rispettivi territori ed oltre; Hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI Per le finalita' del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) "la Convenzione di Chicago" indica la Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma il 7 dicembre 1944 e include: (i) ogni emendamento ad essa apportato entrato in vigore ai sensi dell'Articolo 94(a) della stessa e ratificato da entrambe le Parti Contraenti; e (ii) ogni Annesso o emendamento apportato alla stessa ai sensi dell' Articolo 90 di detta Convenzione, nella misura in cui tale emendamento o annesso sia in qualsiasi momento vigente per entrambe le Parti Contraenti; (b) "Autorita' Aeronautiche" indica, nel caso del Governo della Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e/o l'Autorita' Italiana per l'Aviazione Civile (ENAC) e, nel caso del Governo della Repubblica delle Seychelles, il Ministero responsabile del Trasporto e/o l'Autorita' per l'Aviazione Civile delle Seychelles (SCAA), o, in entrambi i casi, altro soggetto o ente autorizzato ad espletare le funzioni attualmente esercitabili dalle summenzionate autorita' o funzioni simili; (c) con "servizi concordati" si indicano i servizi aerei di linea sulle rotte specificate nell'Annesso 1 del presente Accordo per il trasporto di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione (d) "vettore aereo designato" indica un vettore aereo designato ed autorizzato ai sensi dell'Articolo 7 del presente Accordo; (e) il termine "territorio" in relazione ad uno Stato reca il significato ad esso attribuito dall'Articolo 2 della Convenzione di Chicago; (f) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "vettore aereo" e "scalo non commerciale " recano il significato ad essi attribuiti dall'Articolo 96 della Convenzione di Chicago; (g) "il presente Accordo" include gli Annessi del presente documento e tutti gli emendamenti ad essi o al presente Accordo; (h) con "oneri d'uso" si intende un onere imposto ad un vettore aereo dalla autorita' competente o da questa consentito a fronte della messa a disposizione di immobili o strutture aeroportuali o di strutture per la navigazione aerea (ivi comprese le strutture per i sorvoli ), o i servizi e le strutture correlati per l'aeromobile, gli equipaggi, i passeggeri e le merci; (i) "Certificato di Operatore Aereo" indica un documento rilasciato ad un vettore aereo dalle autorita' aeronautiche di una Parte Contraente attestante che il vettore aereo in questione per capacita' ed organizzazione professionale e' idoneo a garantire il corretto funzionamento dell'aeromobile per le attivita' di aviazione specificate nel certificato. (j) con "dotazioni dell'aeromobile" si intendono i beni, diversi dalle provviste e dalle parti di ricambio, di natura sostituibile, da utilizzarsi a bordo dell'aeromobile durante il volo, ivi comprese le attrezzature di emergenza e sopravvivenza.; (k) con "provviste di bordo" si indicano i beni di consumo pronti all'uso da utilizzare o vendere a bordo di un aeromobile durante il voto, comprese le forniture di magazzino; (l) con "ricambi" si indicano articoli da utilizzare nella riparazione o per la sostituzione di parti di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino; (m) "rotte specificate" sono le rotte specificate all'Annesso 1 del presente Accordo (n) il termine "code sharing" indica una operazione condotta da un vettore aereo designato utilizzando il codice alfanumerico e il numero di volo di un altro vettore aereo in aggiunta al proprio codice alfanumerico e numero di volo. o) il termine "Stato Membro UE" indica gli Stati Membri dell'Unione Europea e il termine "Trattati UE" indica il "Trattato sull'Unione Europea" e il "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea"; p) con "Paesi EFTA" si indicano i Paesi Membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (European Free Trade Association) e comprendono la Repubblica di Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia (in quanto firmatari dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo); la Confederazione Elvetica (in quanto firmataria dell'Accordo sul Trasporto Aereo tra la Comunita' Economica e la Confederazione Elvetica); q) nel presente Accordo ogni riferimento a vettori della Repubblica Italiana deve essere inteso come relativo ai vettori designati dalla Repubblica Italiana; r) nel presente Accordo ogni riferimento a cittadini della Repubblica italiana deve essere inteso come relativo a cittadini di Stati Membri dell'Unione Europea. s) nel presente Accordo ogni riferimento a stati membri della Commissione dell'Oceano Indiano deve essere inteso come relativo agli stati membri della regione occidentale dell'Oceano Indiano che comprende Comoros, Madagascar, Mauritius, Isola di Reunion.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA 1. In deroga a quanto diversamente disposto, nulla nel presente Accordo e' inteso: (i) richiedere o favorire l'adozione di accordi tra imprese, determinazioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concertate volte a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza; o (ii) consolidare gli effetti di un tale accordo, determinazione o pratica concertata; o (iii) delegare ad operatori economici privati la responsabilita' di adottare azioni volte a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3 - APPLICABILITA' DELLA CONVENZIONE DI CHICAGO 1. Le disposizioni del presente Accordo sono soggette alle disposizioni della Convenzione di Chicago nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili al servizio aereo internazionale.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4 - CONCESSIONE DI DIRITTI 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti di seguito specificati in relazione ai servizi aerei di linea di questa: (a) il diritto di sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente senza atterrarvi; (b) il diritto di effettuare scali non commerciali nel territorio dell'altra Parte Contraente 2. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti di seguito specificati nel presente Accordo allo scopo di operare servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte annessa al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono di seguito indicati rispettivamente come "i servizi concordati" e "le rotte specificate". 3. Nell'operare un servizio concordato su una rotta specificata, il vettore aereo o i vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente godono, oltre ai diritti specificati al paragrafo (1) del presente Articolo, il diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nella Tabella allegata al presente Accordo allo scopo di prendere a bordo o scaricare passeggeri e merce, ivi inclusa la posta. 4. Nulla di quanto disposto al paragrafo (2) del presente Articolo va inteso conferire ai vettori aerei designati di una Parte Contraente il diritto di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri o merce, ivi inclusa la posta, trasportati contro remunerazione o locazione e aventi destinazione in un altro punto all'interno del territorio dell'altra Parte Contraente. 5. Se a causa di conflitto armato, disordini o sviluppi politici o circostanze speciali e inconsuete un vettore aereo designato di una Parte Contraente non sia in grado di operare un servizio sulle sue normali rotte, l'altra Parte Contraente si adoperera' al meglio per rendere possibile la continuita' del servizio tramite una idonea riorganizzazione temporanea delle rotte. 6. I vettori aerei designati hanno il diritto di utilizzare tutte le aerovie e aeroporti specificati nella Tabella delle Rotte e le altre strutture messe a disposizione dalle Parti Contraenti su base non discriminatoria nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei rispettivi territori delle Parti Contraenti.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5 - PRINCIPI CHE REGOLANO LA CAPACITA' E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI 1. Al vettore designato (vettori designati) delle Parti Contraenti viene garantito un trattamento pari ed equo tale da porli in condizione di godere di pari opportunita' nell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Le disposizioni relative al trasporto di passeggeri, merci e posta presi a bordo e scaricati nei punti sulle rotte da specificare nei territori di stati diversi da quelli che hanno designato il vettore (i vettori) sono oggetto di accordo tra le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti. La capacita', ivi compresa la frequenza dei servizi, offerta dal vettore designato (dai vettori designati) delle Parti Contraenti sui servizi concordati e' oggetto di accordo tra le Autorita' Aeronautiche. 3. Il vettore designato (i vettori designati) di ciascuna Parte Contraente sottopone all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente la tabella oraria dei voli almeno trenta (30) giorni prima della introduzione dei servizi sulle rotte specificate. Cio' vale, allo stesso modo, per le modifiche successive. In casi particolari tale limite temporale puo' essere ridotto previa approvazione delle dette Autorita'.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6 - APPLICABILITA' DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 1. Le leggi, i regolamenti e le procedure di una Parte Contraente relative all'ingresso, alla permanenza o alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relative all'esercizio e alla navigazione di tali aeromobili devono essere rispettate dai vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente all'entrata, durante la permanenza e alla partenza da detto territorio. 2. Le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente disciplinanti l'ingresso, lo sdoganamento, la permanenza o il transito, l'emigrazione, l'immigrazione, i passaporti, la dogana e la quarantena debbono essere rispettati dal vettore aereo designato o dai vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente nonche' dall'equipaggio, dai passeggeri, merci e posta o per conto dei medesimi, che siano in transito, in ingresso, durante la permanenza e alla partenza dal territorio di tale Parte Contraente. 3. Nel rispetto di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, i passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto nel territorio di una Parte Contraente che non lascino l'area aeroportuale riservata a tale scopo sono sottoposti esclusivamente ad un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti dal pagamento di dazi doganali ed altre imposte simili.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7 - DESIGNAZIONE ED AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare uno o piu' vettori aerei allo scopo di operare i servizi concordati su ciascuna delle rotte specificate all'Annesso 1 e di ritirare o modificare tali designazioni. Le designazioni vengono fatte in forma scritta. 2. Una volta ricevuta tale designazione l'altra Parte concede le idonee autorizzazioni e permessi con tempi procedurali minimi, a condizione che: a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana: (i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi dei Trattati UE e disponga di una valida Autorizzazione di Esercizio, conforme alla normativa dell'Unione Europea; e (ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo e l'autorita' aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione e (iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o in virtu' del possesso di una quota di maggioranza, e sia soggetto al controllo effettivo di Stati Membri dell'Unione Europea o degli Stati Membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) e/o di cittadini di tali Stati. b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica delle Seychelles: (i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio della Repubblica delle Seychelles e sia autorizzato ai sensi della legge applicabile della Repubblica delle Seychelles; e (ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dalla Repubblica delle Seychelles; e iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o in virtu' del possesso di una quota di maggioranza o sia soggetto al controllo effettivo della Repubblica delle Seychelles e/o di suoi cittadini. c) il vettore aereo designato sia idoneo a soddisfare i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati dalla Parte che riceve la designazione - conformi alle diposizioni della Convenzione - all'esercizio di servizi aerei Internazionali. 3. Una volta ricevuta l'autorizzazione di esercizio di cui al paragrafo 2, un vettore aereo designato puo' in qualsiasi momento iniziare ad operare i servizi concordati per i quali e' stato designato, sempre che il vettore aereo rispetti le disposizioni applicabili del presente Accordo.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8 - RITIRO, REVOCA O SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO 1. Ciascuna Parte Contraente puo' revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dall'altra Parte laddove: a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana (i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica Italiana secondo quanto previsto dai Trattati UE o non disponga di una valida Autorizzazione di Esercizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea; o (ii) l'effettivo controllo regolatorio del vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo o l'autorita' aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o (iii) il vettore aereo non appartenga, direttamente o in virtu' del possesso di una quota di maggioranza, a Stati Membri dell'Unione Europea o a Stati Membri della Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) e/o a cittadini di tali Stati o non sia soggetto al loro controllo effettivo. b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica delle Seychelles: (i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica delle Seychelles, o non sia autorizzato ai sensi della normativa applicabile della Repubblica delle Seychelles; o (ii) la Repubblica delle Seychelles non mantenga l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo; o (iii) il vettore aereo non sia posseduto, direttamente o in virtu' del possesso di una quota di maggioranza, o non sia effettivamente controllato dalla Repubblica delle Seychelles e/o da suoi cittadini. c) tale vettore aereo sia incapace di dimostrare la propria idoneita' a soddisfare i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati in conformita' alla Convenzione di Chicago all'esercizio di servizi aerei internazionali dalla Parte che riceve la designazione; o d) Il vettore aereo non sia conforme alle leggi e ai regolamenti della Parte Contraente che concede tali diritti; o e) Il vettore aereo in altro modo non operi in conformita' alle condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo. 2. Salvo il caso in cui la revoca o la sospensione immediate o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo siano necessarie per evitare altre infrazioni di leggi e/o regolamenti, tale diritto puo' essere esercitato solo a seguito di consultazione con l'altra Parte Contraente, in conformita' a quanto disposto dall'Articolo 20 del presente Accordo.

Accordo-art. 9

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