LEGGE 21 gennaio 2022, n. 10
Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Agreement
AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
ACCORDO SUI SERIVIZI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA _ PREAMBOLO Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda nel presente Accordo di seguito indicati come le "Parti Contraenti", in quanto firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; desiderando contribuire al progresso dell'aviazione civile internazionale; desiderando concludere un Accordo allo scopo di stabilire ed operare servizi aerei tra i propri rispettivi territori ed oltre; hanno concordato quanto segue: INDICE Art. 1 Definizioni Art. 2 Applicabilita' della Convenzione di Chicago Art. 3 Concessione di diritti Art. 4 Designazione ed autorizzazioni di esercizio Art. 5 Ritiro, revoca o sospensione delle autorizzazioni di esercizio Art. 6 Applicabilita' delle leggi e dei regolamenti Art. 7 Riconoscimento di certificati e delle licenze Art. 8 Sicurezza aerea Art. 9 Protezione dell'aviazione Art. 10 Oneri d'uso Art. 11 Esenzione da dazi doganali ed altre imposte Art. 12 Disciplina della concorrenza Art. 13 Tariffe Art. 14 Conversione e trasferimento delle entrate Art. 15 Principi che regolano la capacita' e l'esercizio dei diritti Art. 16 Rappresentanza delle compagnie aeree Art. 17 Assistenza a terra Art. 18 Sistema di prenotazione computerizzato Art. 19 Accordi di cooperazione Art. 20 Statistiche Art. 21 Consultazioni ed emendamenti Art. 22 Composizione delle controversie Art. 23 Conformita' a convenzioni multilaterali Art. 24 Recesso Art. 25 Registrazione Art. 26 Entrata in vigore Annesso 1 Tabella delle Rotte Annesso 2 Accordi di cooperazione _ ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI 1. Per le finalita' del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) "Autorita' Aeronautiche" indica, nel caso del Governo della Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; nel caso del Governo della Repubblica del Ruanda, il Ministero incaricato dei Trasporti, o, in entrambi i casi, altro soggetto o ente autorizzato ad espletare le funzioni attualmente esercitabili dalle summenzionate autorita' o funzioni simili; (b) "servizi concordati" indicano i servizi aerei di linea sulle rotte specificate nell'Annesso 1 del presente Accordo per il trasporto di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione (c) " Accordo" indica il presente Accordo, gli Annessi e tutti gli emendamenti ad essi o al presente Accordo; (d) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "vettore aereo" e "scalo non commerciale " recano il significato ad essi attribuiti dall'Articolo 96 della Convenzione di Chicago; (e) "Certificato di Operatore Aereo" indica un documento rilasciato ad un vettore aereo dalle autorita' aeronautiche di una Parte Contraente attestante che il vettore aereo in questione per capacita' ed organizzazione professionale e' idoneo a garantire il corretto funzionamento dell'aeromobile per le attivita' di aviazione specificate nel certificato. (f) con "dotazioni dell'aeromobile" si intendono i beni, diversi dalle provviste e dalle parti di ricambio di natura sostituibile, da utilizzarsi a bordo dell'aeromobile durante il volo, ivi comprese le attrezzature di emergenza e sopravvivenza.; (g) "capacita'" e' la quantita' di servizi offerti ai sensi del presente Accordo, generalmente misurati in numero di voli (frequenze) o di posti o di tonnellate di merci offerte su un mercato (coppia di citta' o paese - paese) su una rotta per un periodo specifico, ovvero giornalmente, settimanalmente, stagionalmente o annualmente. (h) "Convenzione" indica la Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma il 7 dicembre 1944 e include ogni Annesso adottato ai sensi dell'Articolo 90 di tale Convenzione ed ogni emendamento apportato agli Annessi o alla Convenzione ai sensi degli Articoli 90 e 94, nella misura in cui tale emendamento o annesso sia in qualsiasi momento vigente per entrambe le Parti Contraenti; (i) "cambio di macchina" significa una sostituzione di un aeromobile in un punto sulle rotte specificate (j) "code sharing" indica una operazione condotta da un vettore aereo designato utilizzando il codice alfanumerico e il numero di volo di un altro vettore aereo in aggiunta al proprio codice alfanunnerico e numero di volo. (k) "vettore designato" significa un vettore designato ed autorizzato ai sensi dell'Articolo 4 del presente Accordo; (l) "UE" sta per Unione Europea, "Stato Membro UE" indica gli Stati Membri dell'Unione Europea; con "Trattati UE" si intendono il "Trattato sull'Unione Europea" e il "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea"; (m) con "Associazione Europea di Libero Scambio - (EFTA)" si indica l'Associazione dei seguenti paesi e/o loro cittadini idonei a possedere vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana ai sensi degli accordi aerei internazionali, con riguardo specifico a: (a) la Repubblica di Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (b) il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (c) il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (d) la Confederazione Elvetica (ai sensi dell'Accordo sul Trasporto Aereo tra la Comunita' Economica e la Confederazione Elvetica); (n) con "ricambi" si indicano articoli da utilizzare nella riparazione o per la sostituzione di parti di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino; (o) "rotte specificate" sono le rotte specificate all'Annesso 1 del presente Accordo (Tabella delle Rotte) (p) con "provviste di bordo" si indicano i beni di consumo pronti all'uso da utilizzare o vendere a bordo di un aeromobile durante il voto, comprese le forniture di magazzino; (q) il termine "territorio" in relazione ad una Parte Contraente reca il significato ad esso attribuito dall'Articolo 2 della Convenzione di Chicago; (r) con "tariffe" si intendono i prezzi da corrispondere per il trasporto di passeggeri, bagaglio e merci e le condizioni alle quali tali prezzi si applicano, ivi inclusi i costi e le condizioni di agenzia ed altri servizi ausiliari, escludendo tuttavia la remunerazione o le condizioni per il trasporto di posta; (s) con "oneri d'uso" si intende un onere imposto ad un vettore aereo dalla autorita' competente o da questa consentito a fronte della messa a disposizione di immobili o strutture aeroportuali o di strutture per la navigazione aerea (ivi comprese le strutture per i sorvoli), o i servizi e le strutture correlati per l'aeromobile, gli equipaggi, i passeggeri e le merci. 2. Nel presente Accordo ogni riferimento a (1) cittadini della Repubblica Italiana e' inteso essere riferito a cittadini degli Sati Membri dell'Unione Europea o della Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA); (2) vettori della Repubblica Italiana e' inteso essere riferito a vettori designati dalla Repubblica Italiana.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 - APPLICABILITA' DELLA CONVENZIONE Le disposizioni del presente Accordo sono soggette alle disposizioni della Convenzione di Chicago nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili al servizio aereo internazionale.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 - CONCESSIONE DI DIDIRITTI 1. Ciascuna Parte Contraente concede altra Parte Contraente i diritti di seguito specificati in relazione ai servizi aerei di linea di questa: (a) il diritto di sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente senza atterrarvi; (b) il diritto di effettuare scali non commerciali nel territorio dell'altra Parte Contraente 2. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente il diritto specificato nel presente Accordo allo scopo di operare servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte annessa al presente Accordo (di seguito indicati come "i servizi concordati" e le "rotte specificate"). 3. Nell'operare un servizio concordato su una rotta specificata, i vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente godono del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati nella Tabella delle Rotte allo scopo di prendere a bordo o scaricare passeggeri, merci e posta aventi destinazione o origine in alti punti cosi' specificati. 4. Nulla di quanto disposto ai paragrafi 2 e 3 del presente Articolo va inteso conferire ai vettori aerei designati di una Parte Contraente il diritto di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merci e posta, contro remunerazione o locazione e aventi destinazione in un altro punto all'interno del territorio dell'altra Parte Contraente. 5. Se a causa di conflitto armato, disordini o sviluppi politici o circostanze speciali e inconsuete un vettore aereo designato di una Parte Contraente non sia in grado di operare un servizio sulle sue normali rotte, l'altra Parte Contraente si adoperera' al meglio per rendere possibile la continuita' del servizio tramite una idonea riorganizzazione temporanea delle rotte.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 - DESIGNAZIONE ED AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO 1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare uno o piu' vettori aerei allo scopo di operare i servizi concordati su ciascuna delle rotte specificate all'Annesso 1 e di ritirare o modificare tali designazioni. Le designazioni vengono fatte in forma scritta. 2. Una volta ricevute, nella forma e modalita' prescritte, la designazione e la richiesta da parte del vettore designato, l'altra Parte concede le idonee autorizzazioni e permessi con tempi procedurali minimi, a condizione che: a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana: (i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi dei Trattati UE e disponga di una valida Autorizzazione di Esercizio, conforme alla normativa dell'Unione Europea; e (ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo e l'autorita' aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione e (iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o in virtu' del possesso di una quota di maggioranza, e sia soggetto al controllo effettivo di Stati Membri dell'Unione Europea o dell'EFTA e/o di cittadini di tali Stati. b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Ruanda: (i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio della Repubblica del Ruanda e disponga di una valida Autorizzazione di Esercizio, conforme alle leggi applicabili della Repubblica del Ruanda; e (ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dalla Repubblica del Ruanda, responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore aereo e l'autorita' aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o in virtu' del possesso di una quota di maggioranza o sia soggetto al controllo effettivo della Repubblica del Ruanda e/o di suoi cittadini. c) il vettore aereo designato sia idoneo a soddisfare i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati dalla Parte che riceve la designazione - conformi alle diposizioni della Convenzione - per l'esercizio di servizi aerei Internazionali. 3. Una volta ricevuta l'autorizzazione di esercizio di cui al paragrafo 2, del presente Articolo, un vettore aereo designato puo' in qualsiasi momento iniziare ad operare i servizi concordati per i quali e' stato designato, sempre che il vettore aereo rispetti le disposizioni applicabili del presente Accordo.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 - RITIRO, REVOCA O SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO 1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di negare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dall'altra Parte o di revocare, sospendere o imporre condizioni su tali autorizzazioni in via temporanea o permanente, laddove: a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana (i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica Italiana secondo quanto previsto dai Trattati UE o non disponga di una valida autorizzazione di esercizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea; o (ii) l'effettivo controllo regolatorio del vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo o l'autorita' aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o (iii) il vettore aereo non appartenga, direttamente o in virtu' del possesso di una quota di maggioranza, a Stati Membri dell'Unione Europea o dell'EFTA e/o a cittadini di tali Stati o non sia soggetto al loro controllo effettivo. b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Ruanda: (i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica del Ruanda, o non disponga di una valida autorizzazione di esercizio conformemente a quanto previsto dalle leggi applicabili della Repubblica del Ruanda; o (ii) l'effettivo controllo regolatorio del vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dalla Repubblica del Ruanda responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo o l'autorita' aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o (iii) il vettore aereo non sia posseduto, direttamente o in virtu' del possesso di una quota di maggioranza, o non sia effettivamente controllato dalla Repubblica del Ruanda e/o da suoi cittadini. c) tale vettore aereo sia incapace di dimostrare la propria idoneita' a soddisfare i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati in conformita' alla Convenzione all'esercizio di servizi aerei internazionali dalla Parte che riceve la designazione; o d) Il vettore aereo non sia conforme alle leggi e ai regolamenti della Parte Contraente che concede tali diritti; o e) Il vettore aereo in altro modo non operi in conformita' alle condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo. 2. Salvo il caso in cui la revoca o la sospensione immediate o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo siano necessarie per evitare altre infrazioni di leggi e/o regolamenti, tale diritto puo' essere esercitato solo a seguito di consultazione con l'altra Parte Contraente, in conformita' a quanto disposto dall'Articolo 21 del presente Accordo. 3. Nell'esercitare i propri i diritti ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, la Repubblica del Ruanda non effettua discriminazioni tra vettori aerei di Stati Membri della UE sulla base della nazionalita'
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 - APPLICABILITA' DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente relative all'ingresso, alla pernnanenza o alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relative all'esercizio e alla navigazione di tali aeromobili mentre si trovano sul proprio territorio sono applicate agli aeromobili dei vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente e debbono essere rispettati da tali aeromobili all'ingresso, durante la permanenza e alla partenza dal territorio della prima Parte Contraente. 2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente disciplinanti l'ingresso, la permanenza o la partenza dal proprio territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta dell'aeromobile, ivi inclusi i regolamenti relativi all'ingresso, sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogana e quarantena sono osservati da o per conto dei passeggeri, merci e posta dei vettori aerei dell'altra Parte Contraente all'ingresso, durante la permanenza o alla partenza dal territorio della prima Parte Contraente. 3. I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto nel territorio di una Parte Contraente che non lascino l'area aeroportuale riservata a tale scopo sono sottoposti esclusivamente ad un controllo semplificato, salvo sussistano motivi di sicurezza, controllo narcotici, prevenzione di ingresso illegale o circostanze particolari.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 - RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI E DELLE LICENZE 1. I certificati di aeronavigabilita', i certificati di idoneita' e le licenze rilasciati o convalidati secondo le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente, ivi compresi, nel caso della Repubblica Italiana, le leggi e i regolamenti dell'Unione Europea, che siano in corso di validita', sono riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente per le finalita' di operare I servizi concordati, sempre che i requisiti per il rilascio o la convalida di tali certificate o brevetti siano pari o al di sopra degli standard minimi stabiliti ai sensi della Convenzione di Chicago. 2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto, tuttavia, di rifiutare di riconoscere come validi, per le finalita' di sorvolo del proprio territorio, certificati di aeronavigablita', certificati di idoneita' e licenze concessi o convalidati a propri cittadini dall'altra Parte Contraente.
Accordo-art. 8
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