LEGGE 21 gennaio 2022, n. 12
Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2022 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 7 luglio 2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Agreement
AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE ____ ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine di seguito indicati come le «Parti contraenti», firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; desiderando facilitare, coadiuvare e promuovere l'espansione delle opportunita' dei servizi aerei internazionali regionali ed internazionali; riconoscendo che servizi aerei internazionali efficienti e competitivi incrementano il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica; desiderando mettere in grado i vettori aerei di offrire a viaggiatori e spedizionieri utenti una varieta' di opzioni di servizio ed intendendo incoraggiare i singoli vettori aerei a sviluppare ed attuare prezzi innovativi e competitivi; essendo parimenti intenzionati a concludere un Accordo avente lo scopo di stabilire ed operare servizi aerei di linea tra i rispettivi territori ed oltre; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) Il termine «la Convenzione di Chicago» indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include (i) ogni emendamento della stessa entrato in vigore ai sensi dell'Articolo 94(a) della stessa che sia stato ratificato da entrambe parti contraenti; e (ii) tutti gli Annessi o emendamenti agli stessi adottati ai sensi dell'Articolo 90 di tale Convenzione, sempre che detti emendamenti o annessi siano contemporaneamente vigenti per entrambe le Parti contraenti; (b) con «Autorita' Aeronautiche» si indica, nel caso del Governo della Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o l'Autorita' Italiana per l'Aviazione Civile (ENAC), e nel caso del Governo delle Filippine, il Consiglio per l'Aviazione Civile e/o l'Autorita' per l'Aviazione Civile delle Filippine o, in ambedue i casi, qualsiasi soggetto o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette Autorita' o funzioni simili; (c) con "servizi concordati" si indicano i servizi aerei di linea sulle rotte specificate nell'Annesso 1 del presente Accordo per il trasporto di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione; (d) con «vettore designato» si indica un vettore aereo designato ed autorizzato conformemente all'articolo 7 del presente Accordo; (e) il termine «territorio» in relazione ad uno Stato reca il significato ad esso attribuito nell'articolo 2 della Convenzione di Chicago e dal diritto internazionale; (f) i termini «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «vettore aereo» e «scalo non commerciale» recano il significato rispettivamente loro attribuito dall'articolo 96 della Convenzione di Chicago; (g) con «il presente Accordo» si intendono includere gli Annessi dello stesso e tutti gli emendamenti apportati a questi ultimi o al presente Accordo; (h) con «onere d'uso» si indica un onere imposto a carico dei vettori aerei da parte dell'Autorita' competente o da questa autorizzato, a fronte della fornitura di immobili o infrastrutture aeroportuali o infrastrutture della navigazione aerea (ivi comprese le infrastrutture per i sorvoli) o i servizi e le infrastrutture correlati, per gli aeromobili, i loro equipaggi, passeggeri e merci; (i) con "Certificato di Operatore Aereo" si indica il documento rilasciato ad un vettore aereo dalle Autorita' aeronautiche di una Parte Contraente attestante che il vettore aereo in questione detiene la capacita' professionale e l'organizzazione idonee a garantire il sicuro esercizio degli aeromobili per le attivita' di trasporto aereo specificate nel certificato; (j) con "dotazioni dell'aeromobile" si intendono articoli, diversi dalle provviste di bordo dalle e parti di ricambio rimuovibili, da utilizzare a bordo degli aeromobili durante il volo, ivi incluse le dotazioni di primo soccorso e per la sopravvivenza; (k) con "provviste di bordo" si indicano i beni di consumo pronti all'uso da utilizzare o vendere a bordo di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino; (l) con "parti di ricambio" si indicano articoli da utilizzare per la riparazione o sostituzione di parti di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino; (m) con "Rotte Specificate" si intendono le rotte specificate all'Annesso 1 del presente Accordo; (n) il termine "code sharing" indica una operazione effettuata da un vettore aereo designato utilizzando il codice vettore e il numero di volo di un altro vettore aereo in aggiunta al proprio codice vettore e numero di volo; (o) con "Stato Membro dell'Unione Europea" si intende uno Stato Membro dell'Unione Europea e con "Trattati UE" si indicano il "Trattato sull'Unione Europea" e il "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea"; (p) con "Paesi EFTA" si indicano i Paesi Membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (European Free Trade Association): la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein; il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo); la Confederazione Elvetica (ai sensi dell'Accordo sul Trasporto Aereo tra la Comunita' Europea e la Confederazione Elvetica); (q) con "Paesi ASEAN" si indicano i Paesi Membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico: Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, Brunei Darussalam, Viet Nam, Repubblica Democratica del Laos, , Myanmar, Cambogia; (r) nel presente Accordo ogni riferimento a vettori aerei della Repubblica Italiana deve essere inteso come relativo ai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana; (s) ogni riferimento a cittadini della Repubblica Italiana deve essere inteso come riferito ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA In deroga a quanto diversamente disposto, nulla nel presente Accordo e' inteso a: (i) richiedere o favorire l'adozione di accordi tra imprese, determinazioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concertate volte a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza; o (ii) consolidare gli effetti di un tale accordo, determinazione o pratica concertata; o (iii) delegare ad operatori economici privati la responsabilita' di adottare azioni volte a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 - APPLICABILITA' DELLA CONVENZIONE DI CHICAGO Le disposizioni del presente Accordo sono soggette alle disposizioni della Convenzione di Chicago nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai servizi aerei internazionali.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 - CONCESSIONE DI DIRITTI 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i seguenti diritti in relazione all'esercizio di servizi aerei internazionali (a) diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte Contraente; (b) diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; 2. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti di seguito specificati nel presente Accordo allo scopo di operare servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte annessa al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono nel presente atto indicati rispettivamente come "i servizi concordati" e "le rotte specificate". 3. Nell'esercizio di un servizio concordato su una rotta specificata, il vettore aereo o i vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente, oltre ai diritti specificati al paragrafo (1) del presente Articolo, godranno del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti della rotta specificati nella Tabella delle Rotte annessa al presente Accordo, allo scopo di caricare e scaricare passeggeri e merci, ivi inclusa la posta. 4. Nulla di quanto disposto al paragrafo (2) del presente Articolo va inteso a conferire al vettore aereo designato o ai vettori aerei designati di una Parte Contraente il diritto di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri e merci, compresa la posta, trasportati contro remunerazione o locazione e destinati ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente. 5. Se, a causa di conflitto armato, disordini o sviluppi politici o circostanze speciali e inconsuete, un vettore aereo designato da una Parte Contraente non sia in grado di operare un servizio sulle sue linee normali, l'altra Parte Contraente si adoperera' per rendere possibile la continuita' del servizio, tramite una idonea riorganizzazione temporanea delle rotte.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 - PRINCIPI CHE REGOLANO LA CAPACITA' E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI 1. Ai vettori aerei designati dalle Parti Contraenti sara' garantito un trattamento equo e pari in modo tale che essi possano godere di pari opportunita' nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte indicate. 2. Le disposizioni relative al trasporto di passeggeri, merci e posta caricati a bordo o scaricati nei punti delle rotte da specificare nei territori di stati diversi dagli stati che hanno designato i vettori aerei saranno concordati dalle Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti. La capacita' e la frequenza dei servizi offerta dai vettori aerei designati delle Parti Contraenti sui servizi concordati saranno concordate dalle Autorita' Aeronautiche. 3. In caso di disaccordo tra le Parti Contraenti, le questioni oggetto del precedente paragrafo 2 saranno definite secondo le disposizioni dell'Articolo 22 del presente Accordo. Fino al raggiungimento di tale accordo la capacita' offerta dal vettore aereo o dai vettori aerei rimarra' immutata. 4. I vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente sottopongono all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente la tabella oraria dei voli almeno 30 giorni prima della introduzione del servizio sulle rotte specificate. Cio' vale, allo stesso modo, per le modifiche successive. In casi particolari tale limite temporale puo' essere ridotto subordinatamente alla approvazione delle dette Autorita'.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 - APPLICABILITA' DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 1. Le leggi, i regolamenti e le procedure di una Parte Contraente relative all'ingresso, la permanenza o la partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relative alla conduzione e navigazione di tali aeromobili saranno applicati ai vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente all'entrata, durante la permanenza e alla partenza da detto territorio. 2. Le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente relativi all'ingresso, sdoganamento, permanenza o transito, emigrazione o immigrazione, passaporti, dogana e quarantena saranno applicati ai vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente, ai passeggeri, all'equipaggio, carico e posta nel transito, nella ammissione o durante la permanenza o alla partenza dal territorio di tale Parte Contraente. 3. Fatte salve le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza, i passeggeri, i bagagli e il carico che effettuino transito diretto nel territorio di una Parte Contraente e che non lascino l'area aeroportuale riservata a tale scopo saranno soggetti unicamente a controlli semplificati. I bagagli e il carico in transito diretto saranno esenti da dazi doganali ed altre imposte simili.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 - DESIGNAZIONE E AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO 1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare uno o piu' vettori aerei per l'esercizio dei servizi convenuti su ciascuna delle rotte specificate all'Annesso 1 e di revocare o modificare tali designazioni. Tali designazioni sono oggetto di notifica scritta e vengono trasmesse all'altra parte contraente tramite canali diplomatici. 2. Al ricevimento di tale designazione l'altra Parte accorda, con tempi procedurali minimi, le idonee autorizzazioni e permessi, a condizione che: (a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana: (i) il vettore sia stabilito in territorio italiano conformemente a quanto previsto nei Trattati UE e disponga di una valida Autorizzazione d'Esercizio, ai sensi della normativa dell'Unione Europea; e (ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo e l'Autorita' aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione, e (iii) il vettore appartenga, direttamente o in virtu' della proprieta' di una quota di maggioranza a Stati Membri dell'Unione Europea e sia soggetto al controllo effettivo di tali Stati Membri dell'Unione Europea o degli Stati Membri della Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) e/o di cittadini di tali Stati; (b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica delle Filippine: (i) il vettore sia stabilito nel territorio della Repubblica delle Filippine e sia autorizzato ai sensi delle leggi applicabili della Repubblica delle Filippine; e (ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dalla Repubblica delle Filippine; e (iii) il vettore appartenga, direttamente o in virtu' della proprieta' di una quota di maggioranza alla Repubblica delle Filippine e sia soggetto al controllo effettivo della Repubblica delle Filippine e/o di suoi cittadini; (c) il vettore designato sia in grado soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti conformi alla Convenzione, applicati di norma all'esercizio di servizi aerei internazionali dalla Parte Contraente che riceve la designazione. 3. Ricevuta l'autorizzazione d'esercizio di cui al paragrafo 2, un vettore aereo puo' in qualsiasi momento iniziare ad operare i servizi convenuti per i quali e' stato designato, sempre che il vettore aereo sia conforme alle disposizioni applicabili del presente Accordo.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 - RITIRO, REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO 1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dell'altra Parte, ove: (a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana: (i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio italiano secondo quanto previsto dai Trattati UE o non disponga di una valida Autorizzazione d'Esercizio, ai sensi della normativa dell'Unione Europea; o (ii) l'effettivo controllo regolatorio del vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo o l'Autorita' aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o (iii) il vettore aereo non sia posseduto, direttamente o in virtu' della proprieta' di quote di maggioranza da Stati Membri dell'Unione Europea o dell'Associazione Europea di Libero Scambio e/o da cittadini di tali Stati ne' sia soggetto al controllo effettivo di essi; o (iv) il vettore aereo sia gia' autorizzato ad operare ai sensi di un accordo bilaterale tra la Repubblica delle Filippine e un altro Stato dell'Unione Europea ed eserciti i diritti di traffico concessi ai sensi del presente Accordo su una rotta che includa un punto in tale altro Stato Membro in modo tale da circonvenire alle restrizioni sui diritti di traffico imposte da tale altro Accordo; o (v) il vettore aereo detenga un Certificato di Operatore Aereo rilasciato da uno Stato Membro dell'Unione Europea in assenza di un accordo bilaterale sui servizi aerei tra la Repubblica delle Filippine e lo Stato Membro e i diritti di traffico necessari per la conduzione delle operazioni proposte da tale vettore aereo non siano reciprocamente possibili per i vettori delle Filippine; (b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica delle Filippine: (i) il vettore aereo non sia stabilito in territorio della Repubblica delle Filippine o non sia autorizzato ai sensi delle leggi applicabili della Repubblica delle Filippine; o (ii) L'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo non sia mantenuto dalla Repubblica delle Filippine e/o da suoi cittadini; o (iii) Il vettore aereo non sia posseduto, direttamente o in virtu' della proprieta' di quote di maggioranza dalla Repubblica delle Filippine ne' sia soggetto al controllo effettivo della Repubblica delle Filippine e/o da suoi cittadini; (c) il vettore designato non sia in grado di dimostrare di essere idoneo a soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti conformi alla Convenzione di Chicago, applicati di norma all'esercizio di servizi aerei internazionali dalla Parte Contraente che riceve la designazione; o (d) Il vettore aereo disattenda le leggi e/o i regolamenti della Parte Contraente che ha accordato questi diritti; o, (e) li vettore aereo non operi secondo le condizioni previste nel presente Accordo. 2. Salvo il caso in cui la revoca immediata, la sospensione o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano necessari per evitare altre infrazioni di leggi e regolamenti, tali diritti possono essere esercitati solo dopo consultazione dell'altra Parte Contraente, in conformita' a quanto disposto all'Articolo 20 del presente Accordo.
Accordo-art. 9
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