Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2022 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 3 luglio 2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Clausole finanziarie
1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10, non coperti dalle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, si provvedera' mediante apposito provvedimento legislativo.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Accordo-art. 1
II (Atti non legislativi) ACCORDI INTERNAZIONALI ACCORDO sull'estinzione dei trattati Bilaterali di investimento tra Stati Membri dell'Unione Europea LE PARTI CONTRAENTI, IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA IL REGNO DEI PAESI BASSI LA REPUBBLICA DI POLONIA LA REPUBBLICA PORTOGHESE LA ROMANIA LA REPUBBLICA DI SLOVENIA e LA REPUBBLICA SLOVACCA, TENENDO PRESENTI il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e i principi generali del diritto dell'Unione, TENENDO PRESENTI le regole del diritto internazionale consuetudinario come codificato nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (convenzione di Vienna), RAMMENTANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte) ha stabilito nella causa C-478/07, Budejovický Budvar, che le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possono applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'UE, CONSIDERANDO che, in ottemperanza all'obbligo in capo agli Stati membri di conformare i rispettivi ordinamenti giuridici al diritto dell'Unione, le parti devono trarre le necessarie conseguenze da detto diritto come interpretato nella sentenza della Corte nella causa C-284/16, Achmea (sentenza Achmea), CONSIDERANDO che le clausole compromissorie per investitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea (trattati bilaterali di investimento interni all'Unione) sono in contrasto con i trattati dell'UE e che, per effetto di tale incompatibilita', risultano inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti del trattato bilaterale di investimento interno all'Unione e' diventata Stato membro dell'Unione europea, CONDIVIDENDO la visione comune espressa nel presente accordo tra le parti dei trattati dell'UE e dei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione secondo cui tali clausole non possono, di conseguenza, fungere da base giuridica per i Procedimenti Arbitrali, INTESO che il presente accordo dovrebbe applicarsi a tutti i procedimenti arbitrali tra investitori e Stati basati su trattati bilaterali di investimento interni all'Unione secondo qualsiasi convenzione di arbitrato o altro regolamento arbitrale, ivi compresa la convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (convenzione ICSID) e il regolamento arbitrale dell'ICSID, il regolamento arbitrale della Corte permanente di arbitrato, il regolamento arbitrale dell'Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma, il regolamento di arbitrato della Camera di commercio internazionale (ICC), il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e arbitrati ad hoc, PRESO ATTO che alcuni trattati bilaterali di investimento interni all'Unione, ivi compresa la relativa clausola di caducita', sono gia' stati denunciati bilateralmente, e che altri trattati bilaterali di investimento interni all'Unione lo sono stati unilateralmente, e che e' scaduto il periodo di vigenza della loro clausola di caducita', CONVENENDO che il presente accordo lascia impregiudicata la questione della compatibilita' con i trattati dell'UE delle disposizioni sostanziali contenute nei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione, CONSIDERANDO che il presente accordo verte sui trattati bilaterali di investimento interni all'Unione; che esso non si applica ai procedimenti tra Stati membri ai sensi dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia. L'Unione e i suoi Stati membri tratteranno tale questione in un secondo tempo, CONSIDERANDO che, nel momento in cui esercitano una delle liberta' fondamentali, quali la liberta' di stabilimento o la libera circolazione dei capitali, gli investitori degli Stati membri agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e, di conseguenza, godono della tutela garantita da tali liberta' e, a seconda dei casi, dal diritto derivato pertinente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dai principi generali del diritto dell'Unione, che includono, in particolare, i principi di non discriminazione, proporzionalita', certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento (sentenza della Corte nella causa C-390/12, Pfleger, punti da 30 a 37). Allorquando uno Stato membro adotta una misura che deroga ad una liberta' fondamentale garantita dal diritto dell'Unione, tale misura rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e si applicano, altresi', i diritti fondamentali garantiti dalla Carta (sentenza della Corte nella causa C-685/15, Online Games Handels, punti 55 e 56), RAMMENTANDO che gli Stati membri sono tenuti, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, a stabilire rimedi giurisdizionali appropriati per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva per i diritti degli investitori ai sensi del diritto dell'Unione. In particolare ogni Stato membro deve garantire che i propri organi giurisdizionali, ai sensi del diritto dell'Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza della Corte nella causa C-64/16, Associação Sindical dos Juizes Portugueses, punti da 31 a 37), RAMMENTANDO che le controversie tra le parti contraenti sull'interpretazione o applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 273 TFUE non devono riguardare la legittimita' della misura che e' oggetto di un procedimento arbitrale tra investitori e Stati in forza del Trattato Bilaterale di Investimento cui si applica il presente accordo, TENENDO PRESENTE che le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata la possibilita' per la Commissione europea o uno Stato membro di proporre ricorso dinanzi alla Corte in virtu' degli articoli 258, 259 e 260 TFUE, RAMMENTANDO che, alla luce delle conclusioni del Consiglio ECOFIN dell'11 luglio 2017 gli Stati membri e la Commissione intensificheranno senza ritardo le loro discussioni nell'intento di meglio garantire una tutela piena, forte ed effettiva degli investimenti all'interno dell'Unione europea. Tali discussioni avranno ad oggetto anche gli attuali processi e meccanismi di risoluzione delle controversie, nonche' la necessita' di creare appositi nuovi strumenti e meccanismi o di migliorare quelli attualmente disponibili ai sensi del diritto dell'Unione e, qualora tale necessita' venga accertata, i mezzi idonei a tal fine, RAMMENTANDO che il presente accordo lascia impregiudicate le ulteriori misure e azioni che possano rivelarsi necessarie nel quadro del diritto dell'Unione al fine di garantire un livello piu' elevato di tutela degli investimenti transfrontalieri all'interno dell'Unione europea e di creare un contesto normativo piu' prevedibile, stabile e trasparente che incentivi gli investimenti nel mercato interno, CONSIDERANDO che i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente accordo si intendono fatti anche alla sua predecessora, la Comunita' economica europea, poi Comunita' europea, fino a quando a questa e' subentrata l'Unione europea, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: 1) "Trattato Bilaterale di Investimento": uno dei trattati di investimento di cui all'allegato A o B; 2) "Procedimento Arbitrale": il procedimento proposto dinanzi a un collegio arbitrale costituito ai sensi di un Trattato Bilaterale di Investimento per risolvere una controversia tra un investitore di uno Stato membro dell'Unione europea e un altro Stato membro dell'Unione europea; 3) "Clausola Compromissoria": la clausola compromissoria per investitori e Stati, prevista da un Trattato Bilaterale di Investimento, che prevede il Procedimento Arbitrale; 4) "Procedimento Arbitrale Concluso": il Procedimento Arbitrale conclusosi con un accordo transattivo o un lodo definitivo reso prima del 6 marzo 2018 purche': a) al lodo sia stata data debita esecuzione prima del 6 marzo 2018, anche qualora non sia stata eseguita o applicata una pretesa relativa alle connesse spese legali, e non sia pendente al 6 marzo 2018 alcun procedimento di impugnazione, riesame, revocazione, annullamento, esecuzione, revisione o altro procedimento analogo in relazione a detto lodo definitivo; oppure b) il lodo sia stato revocato o annullato prima della data di entrata in vigore del presente accordo; 5) "Procedimento Arbitrale Pendente": il Procedimento Arbitrale proposto prima del 6 marzo 2018 e che non si configura come Procedimento Arbitrale Concluso, indipendentemente dalla fase in cui versa alla data di entrata in vigore del presente accordo; 6) "Nuovo Procedimento Arbitrale": il Procedimento Arbitrale promosso il 6 marzo 2018 o successivamente; 7) "Clausola di Caducita'": la disposizione in un Trattato Bilaterale di Investimento che estende la protezione per la tutela degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di detto trattato per un ulteriore periodo di tempo.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 Estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento 1. I Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato A si estinguono in conformita' del presente accordo. 2. Si precisa che la Clausola di Caducita' contenuta nei Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato A si estingue in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo e cessa di produrre effetti.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 Cessazione dei possibili effetti della Clausola di Caducita' La Clausola di Caducita' contenuta nei Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato B si estingue con il presente accordo e cessa di produrre effetti in conformita' delle disposizioni stabilite nel presente accordo.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 Disposizioni comuni 1. Le parti contraenti confermano che le Clausole Compromissorie sono in contrasto con i trattati dell'UE e sono pertanto inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilita' tra le Clausole Compromissorie e i trattati dell'UE, a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti di un Trattato Bilaterale di Investimento e' diventata Stato membro dell'Unione europea la Clausola Compromissoria di detto Trattato non puo' fungere da base giuridica per il Procedimento Arbitrale. 2. L'estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato A ai sensi dell'articolo 2 e l'estinzione della Clausola Caducita' contenuta nei Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato B ai sensi dell'articolo 3 hanno effetto a decorrere, per ciascun trattato, dall'entrata in vigore del presente accordo per le parti contraenti interessate, conformemente all'articolo 16.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 Nuovo Procedimento Arbitrale Le Clausole Compromissorie non possono fungere da base giuridica per un Nuovo Procedimento Arbitrale.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 Procedimento Arbitrale Concluso 1. Nonostante l'articolo 4, il presente accordo lascia impregiudicati i Procedimenti Arbitrali Conclusi. Tali procedimenti non sono riaperti. 2. Il presente accordo non pregiudica la composizione amichevole di una controversia soggetta a Procedimento Arbitrale promosso prima del 6 marzo 2018.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 OBBLIGHI DELLE PARTI contraenti IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI ARBITRALI PENDENTI E AI NUOVI PROCEDIMENTI ARBITRALI Le parti contraenti che sono vincolate da Trattati Bilaterali di Investimento sulla base dei quali sono stati promossi Procedimenti Arbitrali Pendenti o Nuovi Procedimenti Arbitrali: a) informano i collegi arbitrali, in cooperazione tra loro e sulla base della dichiarazione di cui all'allegato C, delle conseguenze giuridiche derivanti dalla sentenza Achmea di cui all'articolo 4; e b) qualora siano parte di un procedimento giudiziario relativo a un lodo arbitrale reso in forza di un Trattato Bilaterale di Investimento, chiedono al giudice nazionale competente, anche di un paese terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e darvi esecuzione, a seconda dei casi.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 MISURE TRANSITORIE AFFERENTI AI PROCEDIMENTI ARBITRALI PENDENTI 1. Ove l'investitore sia parte di un Procedimento Arbitrale Pendente e non abbia impugnato la misura oggetto della controversia dinanzi al giudice nazionale competente, si applicano le misure transitorie di cui agli articoli 9 e 10. 2. Non trovano applicazione le misure transitorie di cui al presente articolo quando, prima dell'entrata in vigore del presente accordo, sia reso un lodo definitivo che accerti che la misura controversa non rientra nell'ambito di applicazione del Trattato Bilaterale di Investimento in questione ovvero non viola detto Trattato. 3. Ove un Procedimento Arbitrale Pendente ricomprenda domande riconvenzionali formulate dalla parte contraente interessata, a dette domande si applicano mutatis mutandis il presente articolo e gli articoli 9 e 10. 4. La parte contraente interessata e l'investitore possono concordare altre adeguate forme di risoluzione delle controversie, ivi compresa la composizione amichevole, purche' compatibili con il diritto dell'Unione.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 Dialogo strutturato in caso di Procedimento Arbitrale Pendente 1. Un investitore che sia parte di un Procedimento Arbitrale Pendente puo' chiedere alla parte contraente interessata dal procedimento di attivare il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal presente articolo, purche': a) il Procedimento Arbitrale Pendente sia stato sospeso su richiesta esplicita dell'investitore; e, b) in caso di lodo gia' reso nel Procedimento Arbitrale Pendente ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva, l'investitore si impegni ad astenersi dal proporre un procedimento per il suo riconoscimento, la sua esecuzione, la sua applicazione o il suo pagamento in uno Stato membro o in un paese terzo oppure, se detto procedimento e' gia' iniziato, a chiederne la sospensione. La parte contraente interessata risponde per iscritto entro due mesi, conformemente ai paragrafi da 2 a 4. Anche una parte contraente puo' chiedere all'investitore coinvolto nel Procedimento Arbitrale Pendente di attivare il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal presente articolo. L'investitore puo' accettare per iscritto entro due mesi, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b). La risposta della parte contraente interessata o l'accettazione dell'investitore devono indicare, se del caso, che la procedura di risoluzione della controversia e' avviata. 2. La procedura di risoluzione della controversia puo' essere avviata soltanto nei sei mesi successivi all'estinzione, ai sensi dell'articolo 2 o 3 del presente accordo, del Trattato Bilaterale di Investimento in forza del quale era stato proposto il Procedimento Arbitrale Pendente, con richiesta proposta a norma del paragrafo 1 del presente articolo. 3. Il meccanismo di risoluzione delle controversie e' d'obbligo se la Corte o un giudice nazionale ha dichiarato, con sentenza non assoggettabile a impugnazione, che la misura nazionale in contestazione nel procedimento di cui al paragrafo 1 e' in contrasto con il diritto dell'Unione. 4. Il meccanismo di risoluzione delle controversie non puo' essere attivato se la Corte o un giudice nazionale ha dichiarato, con sentenza non assoggettabile a impugnazione, che la misura nazionale in contestazione nel procedimento di cui al paragrafo 1 non e' in contrasto con il diritto dell'Unione. Lo stesso vale se la Commissione europea ha adottato una decisione poi divenuta definitiva la quale stabilisca che detta misura non e' in contrasto con il diritto dell'Unione. 5. Se e' in corso un procedimento giurisdizionale il cui oggetto e' ottenere la sentenza di cui al paragrafo 3 o 4, la parte contraente interessata ne informa l'investitore nella risposta di cui al paragrafo 1. L'avvio della procedura di risoluzione della controversia e' sospeso finche' il procedimento giurisdizionale non abbia dato luogo a una sentenza non assoggettabile a impugnazione. La parte contraente interessata ne informa l'investitore entro due settimane dalla pronuncia di tale sentenza. Lo stesso vale se la Commissione europea ha adottato una decisione che non e' ancora divenuta definitiva. 6. Il meccanismo di risoluzione delle controversie puo' essere attivato qualora possa configurarsi violazione del diritto dell'Unione a seguito di una misura nazionale in contestazione nel procedimento di cui al paragrafo 1 e non si applichi il paragrafo 3 ne' il paragrafo 4. 7. Un facilitatore imparziale sorveglia la procedura di risoluzione della controversia al fine di ottenere una composizione extragiudiziale ed extraarbitrale amichevole, lecita ed equa tra le parti della controversia gia' oggetto di Procedimento Arbitrale. La procedura di risoluzione e' svolta in modo imparziale e riservato. A ciascuna parte della procedura di risoluzione e' data la possibilita' di comunicare le proprie osservazioni. 8. Il facilitatore e' designato di comune accordo dall'investitore e dalla parte contraente interessata che agisce in qualita' di convenuto nel Procedimento Arbitrale Pendente di cui trattasi. Il facilitatore e' scelto tra personalita' che offrano tutte le garanzie di indipendenza e imparzialita' e che posseggano tutte le qualifiche necessarie, tra cui una profonda conoscenza del diritto dell'Unione. Il facilitatore non e' cittadino dello Stato membro in cui e' stato realizzato l'investimento, ne' dello Stato membro di origine dell'investitore e non deve versare in una situazione di conflitto di interessi. Se nel mese successivo all'avvio della procedura di risoluzione non viene raggiunto un accordo comune sulla scelta del facilitatore imparziale, l'investitore o la parte contraente interessata che agisce in qualita' di convenuto nel Procedimento Arbitrale Pendente in questione chiede al direttore generale del servizio giuridico della Commissione europea di designare un ex membro della Corte di giustizia dell'Unione europea, il quale nomina, previa consultazione di ciascuna parte della controversia, una personalita' che riunisca i criteri stabiliti nel presente paragrafo. L'allegato D fissa un tariffario indicativo dei compensi per il facilitatore. 9. Il facilitatore chiede all'investitore e allo Stato membro in cui e' stato realizzato l'investimento di presentare osservazioni scritte nei due mesi successivi alla sua nomina. Nell'ipotesi in cui sia stata avviata una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi del paragrafo 6, il facilitatore puo' chiedere alla Commissione europea un parere, da rendersi entro due mesi, sulle eventuali questioni di diritto dell'Unione. 10. Il facilitatore organizza secondo imparzialita' i negoziati per la risoluzione della controversia e coadiuva le parti in vista di una composizione amichevole entro sei mesi dalla sua nomina o entro un termine piu' lungo se cosi' convengono le parti. Le parti partecipano al processo in buona fede. Il facilitatore tiene in debito conto le sentenze della Corte o del giudice nazionale, le decisioni della Commissione europea divenute definitive e il parere di cui al paragrafo 9, ultima frase. Il facilitatore tiene altresi' conto dei provvedimenti adottati dalla parte contraente interessata per conformarsi alla sentenza della Corte e della giurisprudenza della Corte sull'entita' del risarcimento del danno ai sensi del diritto dell'Unione. 11. Se non giungono a una composizione amichevole entro il termine di cui al paragrafo 10, le parti della procedura hanno un mese per proporre un regolamento della controversia che ritengano accettabile. Ciascuna proposta e' comunicata per iscritto e senza ritardo all'altra parte della procedura per osservazioni. Il facilitatore organizza nuovi negoziati su questa base nell'intento di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti. 12. Entro un mese dalla comunicazione delle proposte e tenendo conto degli ulteriori scambi di vedute di cui al paragrafo 11, il facilitatore presenta per iscritto la proposta modificata definitiva di composizione amichevole. Entro un mese dal ricevimento della proposta ciascuna parte della procedura decide se accettare la proposta definitiva e ne informa l'altra parte per iscritto. 13. La parte della procedura che non accetti la proposta definitiva comunica all'altra parte senza ritardo e per iscritto le ragioni di tale decisione, sopprimendo le informazioni riservate, ove necessario. Ciascuna parte della procedura sostiene le proprie spese e meta' del compenso del facilitatore e dei costi logistici della procedura. 14. Se vi e' accordo sui termini della composizione, le parti della procedura li accettano senza ritardo in modo giuridicamente vincolante. I termini della composizione: a) devono includere: i) l'obbligo in capo all'investitore di rinunciare al procedimento arbitrale ovvero all'esecuzione di un lodo gia' reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva, oppure, se del caso, tenere conto degli eventuali risarcimenti gia' corrisposti nel Procedimento Arbitrale Pendente onde evitare il doppio risarcimento; e ii) l'impegno ad astenersi dal proporre un Nuovo Procedimento Arbitrale; e b) possono includere la rinuncia a tutti gli altri diritti e pretese connessi alla misura relativi al procedimento di cui al paragrafo 1.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 Accesso ai giudici nazionali 1. L'investitore ha il diritto di accedere ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno avverso una misura controversa gia' oggetto di Procedimento Arbitrale Pendente, anche se sono scaduti i termini previsti dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione, entro i termini di cui al paragrafo 2 purche': a) l'investitore rinunci al Procedimento Arbitrale Pendente e a tutti i diritti e tutte le pretese ai sensi del pertinente Trattato Bilaterale di Investimento ovvero all'esecuzione di un lodo gia' reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e si impegni ad astenersi dal proporre un Nuovo Procedimento Arbitrale: i) nei sei mesi successivi all'estinzione del Trattato Bilaterale di Investimento in forza del quale era stato proposto il Procedimento Arbitrale Pendente, ove non sia stato fatto ricorso al dialogo strutturato di cui all'articolo 9; ii) nei sei mesi successivi alla data in cui la parte contraente interessata respinge la domanda dell'investitore di avviare un dialogo strutturato a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 6; oppure iii) nei sei mesi successivi alla data in cui l'ultima delle parti comunica la sua decisione a norma dell'articolo 9, paragrafo 12, ove sia stato fatto ricorso al dialogo strutturato di cui all'articolo 9; b) l'accesso al giudice nazionale serva per far valere una pretesa in forza del diritto nazionale o dell'Unione; e c) se del caso, non sia stato concluso nessun accordo transattivo in esito al dialogo strutturato di cui all'articolo 9. 2. I termini previsti dall'ordinamento nazionale per accedere ai giudici nazionali a norma del paragrafo 1 si considerano a decorrere dalla data in cui l'investitore rinuncia al Procedimento Arbitrale Pendente ovvero, a seconda dei casi, all'esecuzione di un lodo gia' reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e in cui si impegna ad astenersi dal proporre un Nuovo Procedimento Arbitrale conformemente al paragrafo 1, lettera a), e hanno la durata prescritta dal diritto nazionale applicabile. 3. Si precisa che le disposizioni dei Trattati Bilaterali di Investimento estinti in virtu' del presente accordo non sono considerate parte del diritto applicabile nei procedimenti proposti dinanzi al giudice nazionale in virtu' del presente accordo. 4. Si precisa che le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso di dare adito a nuovi ricorsi giurisdizionali che l'investitore non potrebbe esperire ai sensi del diritto nazionale applicabile. 5. I giudici nazionali tengono conto degli eventuali risarcimenti gia' corrisposti nel Procedimento Arbitrale Pendente onde evitare il doppio risarcimento.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11 Depositario 1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente accordo. 2. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica alle parti contraenti: a) l'eventuale decisione di applicazione provvisoria di cui all'articolo 17; b) il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di cui all'articolo 15; c) la data di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1; d) la data di entrata in vigore del presente accordo per ciascuna parte contraente, stabilita conformemente all'articolo 16, paragrafo 2. 3. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea pubblica l'accordo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12 Allegati 1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo. 2. E' considerato un Trattato Bilaterale di Investimento di cui all'allegato B il Trattato Bilaterale di Investimento di cui all'allegato A che non sia in vigore alla data in cui entra in vigore il presente accordo per le parti contraenti interessate ma nel cui ambito di applicazione possano ancora rientrare, in virtu' della sua Clausola di Caducita', investimenti effettuati prima della data di estinzione.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13 Riserve Non sono ammesse riserve al presente accordo.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14 Composizione delle controversie 1. Le controversie tra le parti contraenti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo sono composte, nella misura del possibile, in via amichevole. 2. Se entro 90 giorni non e' stato possibile pervenire a una composizione amichevole, ogni parte contraente puo', con una sua richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della Corte in conformita' dell'articolo 273 TFUE. 3. Si precisa che il presente articolo costituisce compromesso tra le parti contraenti ai sensi dell'articolo 273 TFUE.
Accordo-art. 15
ARTICOLO 15 Ratifica, approvazione o accettazione Il presente accordo e' soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Le parti contraenti depositano presso il depositario i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione.
Accordo-art. 16
ARTICOLO 16 Entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui il depositario riceve il secondo strumento di ratifica, approvazione o accettazione. 2. Per ciascuna parte contraente che lo ratifichi, accetti o approvi dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui tale parte contraente abbia depositato il suo strumento di ratifica, approvazione o accettazione. 3. Prima che il presente accordo entri in vigore nei suoi confronti, la parte contraente che sia anche parte di un Procedimento Arbitrale Pendente, se ratifica, approva o accetta il presente accordo, ne informa l'altra parte contraente del procedimento. Detta comunicazione indica se il Trattato Bilaterale di Investimento di cui trattasi sia estinto per effetto di tale ratifica, approvazione o accettazione o se sia ancora in corso la ratifica, l'approvazione o l'accettazione in capo all'altra parte contraente del Trattato.
Accordo-art. 17
ARTICOLO 17 Applicazione provvisoria 1. Le parti contraenti possono decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. Le parti contraenti notificano la decisione al depositario. 2. Qualora entrambe le parti di un Trattato Bilaterale di Investimento abbiano deciso di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, questo si applica per tale Trattato 30 giorni di calendario a decorrere dalla data dell'ultima decisione relativa all'applicazione provvisoria.
Accordo-art. 18
ARTICOLO 18 Testi autentici Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del depositario. Fatto a Bruxelles, addi' cinque maggio duemilaventi Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A ELENCO DEI TRATTATI BILATERALI DI INVESTIMENTO ESTINTI DAL PRESENTE ACCORDO Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B ELENCO DEI TRATTATI BILATERALI DI INVESTIMENTO CHE SONO STATI DICHIARATI ESTINTI E IN CUI PUO' ESSERE IN VIGORE UNA CLAUSOLA DI CADUCITA' Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato C
ALLEGATO C DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7 In riferimento al procedimento di cui sopra, [Stato membro ospitante], in cui e' stabilito l'attore, e [Stato membro convenuto] informano il Collegio Arbitrale che le parti dei trattati UE e dei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione condividono la visione comune seguente, espressa all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo sull'estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento tra Stati membri dell'Unione europea: "Le parti contraenti confermano che le Clausole Compromissorie sono in contrasto con i trattati dell'UE e sono pertanto inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilita' tra le Clausole Compromissorie e i trattati dell'UE, a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti di un Trattato Bilaterale di Investimento e' diventata Stato membro dell'Unione europea la Clausola Compromissoria di detto Trattato non puo' fungere da base giuridica del Procedimento Arbitrale.". Per le espressioni qui utilizzate si vedano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'accordo sull'estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento tra Stati membri dell'Unione europea.
Accordo-Allegato D
ALLEGATO D TARIFFARIO INDICATIVO DEI COMPENSI DEL FACILITATORE A NORMA DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 8, ULTIMA FRASE
Avvio del dialogo strutturato, analisi interna preliminare e richiesta all'investitore e allo Stato membro che ospita l'investimento di presentare osservazioni scritte nei due mesi successivi alla sua nomina
1000 EUR
Organizzazione dei negoziati per la risoluzione della controversia e sostegno alle parti in vista di una composizione amichevole 1000 EUR
Progetto di composizione amichevole 1000 EUR
(In caso di mancata accettazione della composizione amichevole) organizzazione di nuovi negoziati sulla base delle modifiche richieste dalle parti nell'intento di trovare una composizione accettabile per entrambe le parti 1000 EUR
(Se non e' ancora stata trovata una soluzione) proposta di composizione amichevole 1000 EUR