LEGGE 7 aprile 2022, n. 32
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Deleghe al Governo: oggetto e principi e criteri direttivi generali
1.La presente legge contiene disposizioni di delega al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria dei giovani nonchè per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, reca il Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. - La legge 7 agosto 2015, n. 124, reca Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 1° aprile 2021, n. 46 (Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale): «Art. 1 (Oggetto della delega e principi e criteri direttivi generali). - 1. (Omissis). 2. Oltre ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'art. 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 osservano i seguenti principi e criteri direttivi generali: a)-h) (omissis); i) è istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno di cui al comma 1. Dall'istituzione e dal funzionamento del predetto organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. (Omissis).».
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