LEGGE 14 aprile 2022, n. 40
Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2022 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 15 giugno 2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVII dell'Accordo stesso.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3.Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Accordo-art. I
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE RELATIVO AL PROGRAMMA DEL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE A MONTEROTONDO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare, con riferimento all'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973; in considerazione del fatto che ii Consiglio del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare ha deciso di creare gruppi di ricerca in Italia e che il Governo italiano ha dichiarato di essere pronto a fornire al Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare dei locali adeguati siti a Monterotondo come descritto nell'Allegato 1; manifestando la propria disponibilita' a concludere un accordo per definire i privilegi e le immunita' del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare in relazione ai suoi gruppi di ricerca operanti a Monterotondo ed a regolamentare le questioni derivanti dalla sua creazione, ai sensi dell'articolo XI dell'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare; hanno convenuto quanto segue: Articolo I Definizioni Parte I Ai fini del presente Accordo: (a) per "Accordo di Laboratorio" si intende l'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973 e relativi emendamenti; (b) per "Laboratorio" si intende il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare; (c) per "Programma" si intende il Programma di Ricerca del Laboratorio creato a Monterotondo e stabilito nei locali e strutture di cui all'Allegato 1; (d) per "Governo" si intende il Governo della Repubblica Italiana; (e) per "Agenzia" si intende qualsiasi organismo designato dal Governo; (f) per "Membri del Personale" si intendono i membri del personale del Laboratorio, ai sensi del Regolamento sul Personale, comandati in Italia; (g) per "Stato membro" si intende uno Stato parte all'Accordo di Laboratorio; (h) per "Rappresentanti degli Stati membri" si intendono i capi delle delegazioni degli Stati membri, i loro supplenti e consulenti che partecipano alle riunioni organizzate dal Programma o dal Laboratorio in Italia; (i) per "Direttore Generale" si intende il Direttore Generale del Laboratorio o la persona di cui al comma 1(b) dell'Articolo VII dell'Accordo di Laboratorio; (j) per "Esperto" si intende una persona che non faccia parte del personale, nominata dal Consiglio dal Direttore Generale al fine di espletare un compito specifico a nome o per conto del Laboratorio.
Accordo-art. II
Articolo II Programma del Laboratorio di Monterotondo Parte II: (1) Il Governo mettera' a disposizione del Laboratorio, per fungere da sede del Programma, locali e strutture adeguate necessarie per la creazione e la gestione del Programma. Detti locali e strutture saranno forniti a titolo gratuito ad eccezione dei costi di cui alla Parte IV del presente Accordo. L'esatta collocazione e le dimensioni dei locali e delle strutture figurano nell'Allegato I al presente Accordo. Questa sede, ove il Laboratorio espleta le funzioni per le quali e' stato creato, sara' posta sotto il controllo e l'autorita' del Laboratorio. (2) Il Laboratorio avra' diritto di dotarsi di un regolamento interno, applicabile a detti locali e strutture, mirante a creare le condizioni necessarie per facilitare l'esercizio delle sue funzioni. Il Governo adottera' tutte le misure necessarie per facilitare la creazione ed il funzionamento del Programma. Parte III: Il Governo, o l'Agenzia da esso designata, manterra' titolo su tutti gli edifici ed i materiali messi a disposizione del Laboratorio dal Governo o dalla sua Agenzia designata di cui all'Allegato I, fatto salvo il diritto esclusivo del Laboratorio di decidere sulla gestione ed il funzionamento del Programma. Parte IV: (a) Il Laboratorio sosterra' il costo della manutenzione ordinaria dei locali e di tutti servizi di comunicazione e pubblica utilita' di cui alla Parte V del presente Accordo. (b) Il Governo sara' responsabile della prevenzione e della riparazione dei danni strutturali e delle modifiche e ristrutturazioni dei locali di cui alla Parte II che si renderanno necessarie ed in conformita' con i piani convenuti di concerto dal Governo e dal Laboratorio. Dette opere saranno effettuate in modo tale da non impedire l'espletamento dei compiti del Laboratorio.
Accordo-art. III
Articolo III Servizi pubblici Parte V: Il Governo fara' si' che le autorita' competenti forniscano al Laboratorio i servizi pubblici necessari, ivi compresa la fornitura di elettricita', acqua, gas, fognature, servizi postali, telefonici, internet, di trasporto locale e di raccolta dei rifiuti e servizi anti-incendio. Detti servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle Amministrazioni pubbliche italiane. In caso di interruzione o di minaccia di interruzione di detti servizi, le autorita' italiane competenti considereranno le esigenze del Laboratorio di eguale importanza rispetto a quelle delle Amministrazioni pubbliche essenziali del Governo ed adotteranno le relative misure al fine di far si' che non venga pregiudicata l'opera del Laboratorio. Al fine di garantire la continua erogazione di elettricita' in una qualsiasi fase di interruzione del servizio, il Governo sara' responsabile dell'installazione e della manutenzione speciale, nell'ambito del Programma, delle necessarie attrezzature per l'erogazione di elettricita' in casi di emergenza. Parte VI: Su richiesta, il Laboratorio consentira' ai rappresentanti debitamente autorizzati dei competenti organismi che erogano servizi pubblici di ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e ripristinare servizi, condotte, e fognature nell'ambito del Programma a condizioni che non impediscano l'espletamento delle funzioni dei Laboratorio.
Accordo-art. IV
Articolo IV Privilegi ed immunita' Parte VII: Immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione (a) La sede del Laboratorio, quale definita nella Parte II del presente Accordo, e' inviolabile. (b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana puo' entrare nella sede del Laboratorio per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore Generale. In caso di calamita' naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi, ad eccezione di quelli compiuti nell'esercizio dell'attivita' ufficiale del Laboratorio, il consenso del Direttore Generale si considera presunto. (c) Il Direttore Generale impedira' che il Laboratorio divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura restrittiva della liberta' personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese. (d) I beni di proprieta' del Laboratorio ed i suoi archivi, ovunque situati e da chiunque posseduti, sono esenti da sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altro atto coattivo di natura civile o amministrativa sempreche' i beni e gli archivi siano direttamente destinati al perseguimento dei fini istituzionali del Laboratorio. (e) Il Laboratorio non gode dell'immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione se ha espressamente rinunciato all'immunita' nei seguenti casi particolari: (i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o e' utilizzato per conto del, Laboratorio ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo; (ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformita' al Regolamento sul Personale, senza la clausola arbitrale di cui all'Articolo XIII; (iii) in relazione all'esecuzione di un lodo arbitrale reso ai sensi dell'Articolo XIII del presente Accordo; (iv) nel caso di un ordine di pignoramento di salario, stipendio ed emolumenti dovuti dal Laboratorio ad un membro del suo personale; (v) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dal Laboratorio. (f) Fatto salvo quanto diversamente disposto dall'Accordo di Laboratorio o dal presente Accordo, le attivita' del Laboratorio concernenti il Programma a Monterotondo saranno regolate dalla legislazione italiana. Il Laboratorio avra' facolta' di definire direttive di ricerca, operative nell'ambito della sede, per l'esecuzione completa ed indipendente delle proprie funzioni, tenendo conto delle direttive nazionali ed internazionali a tal fine che non dovrebbero, tuttavia, essere meno severe di quelle del Paese ospite. Il Governo ed il Laboratorio si consulteranno al fine di evitare incompatibilita' fra i regolamenti del Laboratorio e le direttive nazionali ed internazionali. Il Laboratorio garantira' l'incolumita' del suo personale e la sicurezza dell'ambiente. Parte VIII: Nell'ambito del Programma, il Laboratorio puo' effettuare tutte le attivita' atte a promuovere le sue funzioni quali definite all'Articolo II dell'Accordo di Laboratorio. In particolare, potra' convocare riunioni nella sede del Programma o, di concerto con le autorita' italiane competenti, in un altro luogo sito in Italia. Il Governo cooperera' a tal fine con il Laboratorio per mettere a disposizione le strutture necessarie. Con riferimento alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio ed al trasferimento dei suoi documenti, il Laboratorio godra' di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo alle altre organizzazioni internazionali. Non sara' applicata alcuna censura alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio effettuate tramite un qualsiasi mezzo di comunicazione.
Accordo-art. V
Articolo V Responsabilita' Parte IX: (a) Responsabilita' giuridica internazionale In ragione delle attivita' del Laboratorio sul suo territorio il Governo non dovra' incorrere in alcun tipo di responsabilita' giuridica internazionale per atti o omissioni del Laboratorio o dei suoi rappresentanti che agiscano o omettano di agire nei limiti delle loro funzioni. Qualora una richiesta venga tuttavia avanzata nei confronti del Governo, esso avra' diritto di fare ricorso contro il Laboratorio. (b) Assicurazione per responsabilita' Il Laboratorio dovra' disporre di una assicurazione sufficiente a coprire le proprie responsabilita' ai sensi del presente Accordo.
Accordo-art. VI
Articolo VI Parte X: (1) Liberta' dalle restrizioni valutarie Il Laboratorio potra' ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti; potra' disporre liberamente di essi per qualsiasi fine di cui all'Accordo di Laboratorio e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi obblighi. (2) Disposizioni doganali e imposizione fiscale (a) Merci e materiali di qualsiasi tipo importati o esportati dal Laboratorio necessari per la creazione e la gestione del Programma e per l'esercizio delle attivita' ufficiali dello stesso saranno esenti da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione, ad eccezione di quegli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi, e da tutti i divieti e le restrizioni sulle importazioni e sulle esportazioni. L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto si applichera' alle importazioni di beni e materiali di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. L'importazione di materiale biologico puo' essere soggetto a restrizioni, ivi compresa la quarantena in conformita' alle disposizioni generalmente applicate in materia di sanita' e fito-sanita', ed alle esenzioni concesse in base ad una procedura da concordarsi fra il Governo e il Laboratorio. Le strutture per la quarantena potranno essere situate nei locali del Laboratorio. (b) Le merci importate esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non saranno vendute o cedute ad un terzo salvo che le autorita' italiane abbiano fornito il loro previo accordo ed i dazi, le imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore delle merci, si applicheranno il valore al momento della cessione e le aliquote in vigore a quel momento. (c) In particolare, il Laboratorio sara' esente da dazi doganali ed altri prelievi, proibizioni e restrizioni sull'importazione di un numero di automobili non superiore a tre che siano strettamente necessarie ai suoi scopi ufficiali e dei loro pezzi di ricambio. Il Laboratorio sara' altresi' esente dalle tasse automobilistiche per i veicoli registrati in una serie speciale. Il carburante ed i lubrificanti per detti veicoli potranno essere acquistati in regime di esenzione dalle imposte secondo le quantita' ed i tassi generalmente concessi alle missioni diplomatiche in Italia. Il Laboratorio potra' disporre liberamente di detti veicoli tre anni dopo la loro importazione senza alcuna proibizione, restrizione, dazio doganale o altra imposta. Parte XI: Esenzione dalle imposte (a) Il Laboratorio, le sue proprieta' ed i suoi beni, nei limiti delle sue attivita' ufficiali, saranno esenti da tutte le imposte dirette e dalle tasse dovute a Stato, Regioni, Province e Comuni. (b) Il Laboratorio godra' della non imponibilita' sul valore aggiunto per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi alla attivita' istituzionale ed all'esercizio delle sue funzioni. Per acquisti rilevanti si intendono gli acquisti di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. (c) Le esenzioni non saranno accordate in relazione a imposte che sono in realta' soltanto oneri per i servizi pubblici resi al Laboratorio.
Accordo-art. VII
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.