LEGGE 20 aprile 2022, n. 45

Type Legge
Publication 2022-04-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 10/05/2022 Vigenza internazionale del trattato di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: 9 giugno 2022 Vigenza internazionale del trattato di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) per l'Italia: 30 marzo 2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall'articolo 22 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 8, 12, 14, 15, 19, 22 e 28 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 101.119 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 28 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2021, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 18 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 18.836 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 8 del medesimo Trattato, pari ad euro 4.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Clausola finanziaria

1.Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 28, paragrafo 3, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Trattato trasferimento persone condannate-art. 1

TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate «Parti Contraenti», desiderose di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale, ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale, che stabilisca che, nei confronti delle persone private della liberta' in conseguenza di una condanna penale, la stessa possa essere eseguita nel loro ambiente sociale, hanno stabilito quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Trattato, il termine: a) «condanna» indica qualsiasi pena o misura privativa della liberta' personale inflitta da un giudice, in conseguenza della commissione di un reato; b) «sentenza» indica una decisione giudiziale definitiva ed esecutiva, non soggetta a impugnazione, con la quale viene inflitta una condanna per la commissione di un reato; c) «persona condannata» indica una persona nei cui confronti debba eseguirsi o si stia eseguendo una sentenza; d) «Stato di Condanna» indica lo Stato in cui un giudice competente ha emesso una sentenza di condanna e da cui la persona condannata puo' essere o e' gia' stata trasferita; e) «Stato di Esecuzione» indica lo Stato in cui la persona condannata puo' essere o e' gia' stata trasferita per l'esecuzione della sentenza.

Trattato trasferimento persone condannate-art. 2

Articolo 2 Principi Generali 1. Le Parti Contraenti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate. 2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati, Stato di Condanna, puo' essere trasferita nel territorio dell'altro Stato, Stato di Esecuzione, affinche' sia eseguita la condanna che le sia stata inflitta mediante una sentenza. 3. Le disposizioni del presente Trattato sono applicabili, mutatis mutandis, a minori di eta' privati della liberta' personale ai sensi della legislazione di uno degli Stati Parte.

Trattato trasferimento persone condannate-art. 3

Articolo 3 Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate e comunicano direttamente tra loro. 2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Orientale dell'Uruguay e' il Ministerio de Educacion y Cultura - Autoridad Central de Cooperacion Juridica Internacional. 3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.

Trattato trasferimento persone condannate-art. 4

Articolo 4 Condizioni per il Trasferimento Il trasferimento puo' avere luogo se ricorrono le seguenti condizioni: a) la persona condannata e' un cittadino dello Stato di Esecuzione o un soggetto ivi legalmente e stabilmente residente; b) la sentenza di condanna e' definitiva ed esecutiva; c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata e' di almeno un anno alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire e' inferiore a un anno; d) la persona condannata o, se del caso, il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento; e) il o i reati per i quali e' stata inflitta la condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di Esecuzione. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambe le Parti non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato e' denominato con la stessa terminologia; f) lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

Trattato trasferimento persone condannate-art. 5

Articolo 5 Obbligo di Fornire Informazioni 1. Ogni persona condannata alla quale possono essere applicate le disposizioni del presente Trattato deve essere informata dallo Stato di Condanna del contenuto dello stesso e delle conseguenze giuridiche che deriverebbero dal suo eventuale trasferimento. 2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna Parte Contraente.

Trattato trasferimento persone condannate-art. 6

Articolo 6 Richiesta di Trasferimento 1. Il trasferimento puo' essere richiesto: a) dallo Stato di Condanna; b) dallo Stato di Esecuzione; c) dalla persona condannata o dal suo legale rappresentante. 2. Terzi aventi titolo, che agiscano per conto proprio o per conto della persona condannata a norma della legge di uno dei due Stati, potranno richiedere il trasferimento allo Stato di Condanna o allo Stato di Esecuzione. 3. La richiesta prevista nel paragrafo 1 e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorita' Centrali designate ai sensi dell'articolo 3.

Trattato trasferimento persone condannate-art. 7

Articolo 7 Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno 1. Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato la richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate. 2. Lo Stato di Condanna trasmette: a) informazioni sulle generalita' della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali; b) informazioni sul luogo di residenza o domicilio della persona condannata nello Stato di Esecuzione, se conosciuti; c) informazioni sul reato, la natura della condanna e la sua durata, nonche' sulla data di inizio della sua esecuzione; d) informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni o diminuzioni di pena e su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna; e) copia della sentenza; f) copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna; g) una relazione sul comportamento del condannato e, se del caso, qualsiasi rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna e ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione; h) la dichiarazione con la quale la persona condannata manifesta il proprio consenso informato a essere trasferita, in conformita' alla lettera d) dell'articolo 4 e al paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Trattato; i) la dichiarazione con la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata; j) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario per la decisione. 3. Lo Stato di Esecuzione, da parte sua, trasmette: a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata e' cittadino dello Stato di Esecuzione o un soggetto ivi legalmente e stabilmente residente; b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che il o i reati per i quali e' stata inflitta la condanna nello Stato di Condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di Esecuzione; c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell'articolo 12 del presente Trattato; d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno a eseguire la restante parte della condanna in conformita' alle disposizioni del presente Trattato; e) se del caso, qualsiasi informazione riguardo a richieste di estradizione formulate da Stati terzi nei confronti della persona da trasferire; f) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario per la decisione. 4. Lo scambio di informazioni e documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non e' effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

Trattato trasferimento persone condannate-art. 8

Articolo 8 Lingua ed Esclusione di Legalizzazione e Formalita' Analoghe La richiesta di trasferimento e i documenti inviati da uno qualsiasi dei due Stati all'altro in applicazione del presente Trattato sono esenti dai requisiti di legalizzazione, apostille, certificazione, autenticazione o qualunque altra analoga formalita', e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia, corredati da una traduzione nella lingua dello Stato che li riceve.

Trattato trasferimento persone condannate-art. 9

Articolo 9 Consenso e Verifica 1. Lo Stato di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento in conformita' alla lettera d) dell'articolo 4 del presente Trattato lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. 2. In qualsiasi momento prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato di Esecuzione lo richiede, lo Stato di Condanna da' allo Stato di Esecuzione la possibilita' di verificare, mediante un funzionario nominato in conformita' alle leggi di quest'ultimo Stato o attraverso altra procedura che si ritenga pertinente, che il consenso della persona condannata sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

Trattato trasferimento persone condannate-art. 10

Articolo 10 Decisione 1. Prima di decidere in relazione al trasferimento di una persona condannata in conformita' a quanto disposto nel presente Trattato, le Autorita' di ciascuno Stato considerano, tra gli altri, i seguenti fattori: i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato o conserva nello Stato di Esecuzione, le sue condizioni di salute, la gravita' e le conseguenze del reato, i precedenti penali, i procedimenti penali pendenti per la persona condannata ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi di ciascuno Stato. 2. Se, con la sentenza, e' stata inflitta anche una condanna al pagamento di una pena pecuniaria, delle spese processuali o di qualsiasi altro tipo di sanzione pecuniaria, ovvero al risarcimento, totale o parziale, dei danni cagionati alla vittima del reato, o sono state imposte altre prescrizioni, lo Stato di Condanna puo' condizionare la sua decisione al previo adempimento di tali condanne o prescrizioni, ovvero alla prestazione di idonea garanzia. Nella sua valutazione, lo Stato di Condanna tiene conto delle condizioni economiche della persona condannata e della concreta possibilita' per quest'ultima di effettuare i pagamenti e gli adempimenti suddetti. E' onere della persona condannata dimostrare l'impossibilita' di eseguire detti pagamenti e adempimenti nelle forme previste dalla legge dello Stato di Condanna. 3. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria decisione di accettare, differire o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando le ragioni di un eventuale rifiuto, quando cio' e' possibile e opportuno.

Trattato trasferimento persone condannate-art. 11

Articolo 11 Consegna della Persona Condannata 1. Se il trasferimento della persona condannata viene disposto, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento. Di regola, la consegna della persona e' effettuata nel territorio dello Stato di Condanna. 2. Lo Stato di Esecuzione e' responsabile della custodia della persona condannata e del suo trasporto dal momento in cui ha luogo il trasferimento della custodia della persona.

Trattato trasferimento persone condannate-art. 12

Articolo 12 Esecuzione della Condanna 1. Le Autorita' dello Stato di Esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della liberta' personale stabilite nella sentenza dello Stato di Condanna. 2. L'esecuzione della condanna e' effettuata conformemente alla legge dello Stato di Esecuzione e, soltanto tale Stato e' competente per l'adozione delle decisioni relative a tale esecuzione, ivi compresi la commutazione della pena e il riconoscimento in favore della persona trasferita di eventuali benefici o particolari modalita' di esecuzione della condanna. 3. Se la condanna e', per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo Stato puo', con il consenso dello Stato di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna cosi' modificata deve corrispondere il piu' possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza dello Stato di Condanna. La condanna cosi' modificata non puo', comunque: a) essere piu' grave, per natura o durata, della condanna inflitta nello Stato di Condanna; b) eccedere il massimo della pena previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura; c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di Condanna. 4. Nel caso in cui lo Stato di Condanna abbia imposto misure particolari a una persona che, in ragione del suo stato mentale, e' stata dichiarata non penalmente responsabile o non imputabile per il reato, i due Stati si consultano e si accordano sul tipo di misura o di trattamento da applicare nel caso concreto nello Stato di Esecuzione. 5. Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata, lo Stato di Esecuzione prende i provvedimenti necessari per rintracciarla e arrestarla, assicurando che sia eseguita la restante parte della condanna e che si proceda nei confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione, cosi' come per qualsiasi reato successivo. Se detta persona fa ritorno nello Stato di Condanna e viene rintracciata nel suo territorio, tale Stato e' autorizzato a eseguire la restante parte di pena che la persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.

Trattato trasferimento persone condannate-art. 13

Articolo 13 Revisione della Sentenza Lo Stato di Condanna conserva in forma esclusiva la propria giurisdizione riguardo a qualsiasi domanda di revisione della sentenza. Nel caso in cui la decisione sulla revisione sia favorevole alla persona, lo Stato di Esecuzione esegue immediatamente detta decisione.

Trattato trasferimento persone condannate-art. 14

Articolo 14 Amnistia e Indulto 1. Lo Stato di Condanna, o lo Stato di Esecuzione col consenso di quello di Condanna, puo' accordare l'amnistia o l'indulto. 2. Avuta notizia di uno di questi provvedimenti, lo Stato di Esecuzione da' agli stessi immediata esecuzione in conformita' alle proprie leggi.

Trattato trasferimento persone condannate-art. 15

Articolo 15 Informazioni Concernenti l'Esecuzione Lo Stato di Esecuzione fornisce allo Stato di Condanna informazioni sull'esecuzione della condanna: a) se l'esecuzione della condanna e' terminata; b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata; c) se lo Stato di Condanna richiede una relazione speciale.

Trattato trasferimento persone condannate-art. 16

Articolo 16 Ne Bis in Idem La persona trasferita per l'esecuzione di una condanna ai sensi del presente Trattato non puo' essere detenuta, processata ne' condannata nello Stato di Esecuzione per lo stesso reato per il quale e' stata giudicata nello Stato di Condanna.

Trattato trasferimento persone condannate-art. 17

Articolo 17 Transito 1. Se uno dei due Stati ha concluso accordi con Stati terzi per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato coopera autorizzando il transito attraverso il proprio territorio delle persone condannate da o verso l'altro Stato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico. 2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, attraverso le Autorita' Centrali, una domanda contenente l'identita' della persona condannata in transito, nonche' copia della documentazione relativa al trasferimento della persona condannata. 3. Lo Stato Parte di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio. 4. Non e' richiesta alcuna autorizzazione al transito nel caso in cui venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Nel caso di uno scalo di emergenza si applica nei limiti del possibile quanto previsto nei paragrafi precedenti.

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