DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 56

Type DPR
Publication 2022-04-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B) e comma 2, e all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonche' delle Forze armate in precedenza indicate;

Visto il comma 12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, recante recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018;

Visto lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 23 dicembre 2021 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della difesa, dalle Sezioni COCER Esercito, Marina e Aeronautica;

Visti l'articolo 1, commi 436, 437 e 440 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 30, commi 7-quater, 7-quinquies e 7-septies del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e l'articolo 1, commi 604 e 605 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze armate e' stato concertato da tutte le Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza e, che pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso prevista dall'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2022 con la quale e' stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 7, del citato decreto lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa; Decreta:

Titolo I FORZE ARMATE

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1.Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, incluse le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente.

2.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

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