DECRETO 8 febbraio 2022, n. 58
Note all'art. 5: - Per il testo dell' dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): «Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R).»
Art. 6
Messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma da parte del mittente
1.Il mittente rende disponibile il documento oggetto di notifica caricandolo sulla piattaforma, nel rispetto delle norme dettate dal CAD e dalle relative Linee Guida, secondo le istruzioni tecniche predisposte dal gestore della piattaforma e individuate nel manuale operativo di cui all'articolo 3, comma 3, comprensive anche del ricorso alle interfacce di servizio informatiche (API).
2.Il mittente identifica il destinatario, specificandone il codice fiscale, il domicilio digitale speciale, ove eletto, e quello fisico e comunica automaticamente i relativi dati al gestore della piattaforma. Il mittente e' tenuto altresi' a precisare se l'atto da notificare riguardi o meno l'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dal destinatario.
3.Il gestore della piattaforma, ove necessario, risale automaticamente al domicilio digitale generale, di cui all'articolo 26, comma 5, lettera a), del decreto-legge.
4.Se il documento e la sua modalita' di messa a disposizione sono conformi alle regole tecniche, il gestore della piattaforma attribuisce un codice IUN (Identificativo Univoco Notifica) al documento oggetto di notificazione e ai suoi eventuali allegati. 5. Se il documento e la sua modalita' di messa a disposizione non sono invece conformi alle regole tecniche, il gestore della piattaforma comunica al mittente l'impossibilita' di procedere alla notificazione ed elimina automaticamente i documenti caricati.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse.
Art. 7
Spedizione digitale
1.Il gestore della piattaforma esegue la notificazione presso il domicilio digitale di piattaforma eletto dal destinatario. In mancanza del predetto domicilio ovvero nel caso in cui lo stesso risulti saturo, non valido o non attivo, il gestore esegue la notificazione presso il domicilio digitale speciale del destinatario. Se neanche quest'ultimo risulta eletto ovvero nel caso in cui lo stesso risulti saturo, non valido o non attivo, la spedizione digitale viene eseguita presso il domicilio digitale generale del destinatario rilevato al momento dell'invio.
2.Il gestore della piattaforma effettua il secondo tentativo di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge, solo dopo avere verificato che tutti i domicili digitali del destinatario, previsti al comma 5 del suddetto decreto-legge, risultano saturi, non validi o non attivi. Il secondo tentativo di consegna viene effettuato presso ciascuno dei domicili digitali risultati saturi, non validi o non attivi decorsi almeno sette giorni da quando il sistema ha rilevato la condizione di saturazione, di non validita' o di non attivita' che impedisce la ricezione di nuove notificazioni. Se all'atto del secondo tentativo, il domicilio digitale di piattaforma e' stato nel frattempo modificato dal destinatario, il gestore esegue la notificazione anche presso quest'ultimo indirizzo.
3.Nei casi in cui la casella di posta elettronica certificata o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, non validi o non attivi, anche a seguito del secondo tentativo di consegna, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge, con cui vengono indicate le ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e le modalita' di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione. Il gestore della piattaforma, inoltre, da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse.
Art. 8
Consultazione degli atti da parte del destinatario
1.Il sistema consente al destinatario che accede alla piattaforma di reperire, consultare e acquisire i documenti informatici oggetto di notificazione. Per ciascuna notifica, la piattaforma consente di visualizzare: il mittente, la data e l'ora di messa a disposizione dell'atto sulla piattaforma, l'atto notificato, lo storico del processo di notifica, che include atti opponibili a terzi e avvisi di mancato recapito, e codice identificativo univoco della notifica (IUN).
2.Il destinatario puo' scaricare e inviare a terzi la copia del documento, tramite l'apposita funzionalita' messa a disposizione dal gestore della piattaforma e quelle ulteriori eventualmente offerte dal sistema operativo sottostante.
3.Il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione, mediante un sistema di marcatura temporale certificato validamente opponibile a terzi.
4.La notificazione si perfeziona ai sensi dell'articolo 26, comma 9, del decreto-legge.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse.
Art. 9
Delega per l'accesso alla piattaforma
1.I destinatari, attraverso una specifica funzionalita' della piattaforma, nonche' attraverso il sistema di cui all'art. 64-ter del CAD, possono conferire ai soggetti delegati, indicati all'articolo 26, comma 2, lettera e), del decreto-legge, il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni.
2.La delega conferita attraverso una specifica funzionalita' della piattaforma contiene nome, cognome e codice fiscale del soggetto delegato, e puo' essere conferita per tutti o anche soltanto per alcuni specifici mittenti. La piattaforma elabora un codice di accettazione che il delegante comunica al delegato.
3.Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, presa visione della proposta di delega, procede alla sua accettazione, inserendo sulla piattaforma il codice di accettazione fornitogli dal delegante.
4.La piattaforma consente al destinatario di revocare in ogni tempo la delega conferita, informando automaticamente il delegato. La piattaforma consente altresi' al delegato di rinunciare in ogni tempo alla delega, informando automaticamente il delegante.
5.La piattaforma invia al destinatario, con periodicita' mensile, un promemoria delle deleghe attive, e consente altresi' allo stesso di monitorare in ogni tempo gli accessi operati per suo conto sulla piattaforma.
6.La funzionalita' di conferimento della delega, di cui ai commi precedenti, viene utilizzata anche nei casi in cui il legale rappresentante dell'ente giuridico destinatario ovvero delegato intenda conferire il potere di accedere alla piattaforma ad uno o piu' dipendenti del medesimo ente. In tal caso, la piattaforma consente di circoscrivere la delega in relazione ad uno o piu' mittenti, non e' richiesta accettazione da parte del delegato e non e' prevista la possibilita' di rinuncia.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 64-ter del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 64-ter (Sistema di gestione deleghe). - 1. E' istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilita' della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. 2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o piu' servizi a un soggetto titolare dell'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene mediante una delle modalita' previste dall'art. 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalita' di acquisizione della delega al SGD. 3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, e' generato un attributo qualificato associato all'identita' digitale del delegato, secondo le modalita' stabilite dall'AgID con Linee guida. Tale attributo puo' essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalita' analogica. 4. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD. 5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con apposita convenzione. 6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilita' spettanti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2. 7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'art. 64, comma 2-sexies, relativamente alle modalita' di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalita' di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD nonche' le modalita' di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalita' di adesione al sistema nonche' le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalita' e procedure per assicurare il rispetto dell'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679. 8. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.»
Art. 10
Notificazione in forma analogica
1.Nell'ipotesi di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge, l'avviso di avvenuta ricezione, in formato cartaceo e in busta chiusa, viene notificato a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma.
2.L'avviso di avvenuta ricezione indica il mittente, l'identificativo univoco della notificazione (IUN), le modalita' con le quali e' possibile accedere alla piattaforma, nonche' le modalita' attraverso cui il destinatario puo' ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione.
3.Al fine di consentire l'estrazione della copia analogica del documento anche da parte dei destinatari privi di SPID o CIE, l'avviso di avvenuta ricezione indica anche le modalita' di accesso digitale semplificato all'atto notificato, attraverso link, bar code, QR code o altra tecnologia equivalente. L'accesso semplificato puo' essere utilizzato per un numero limitato di volte e per un lasso temporale prestabilito espressamente indicati nell'avviso di avvenuta ricezione.
4.Al destinatario e' sempre consentito di rivolgersi al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, affinche' quest'ultimo gli consenta di estrarre copia analogica del documento informatico disponibile sulla piattaforma, tramite l'accesso semplificato di cui al comma 3. Con le stesse modalita' di cui al periodo precedente, al destinatario e' sempre consentito ottenere copia analogica delle attestazioni di cui all'articolo 12.
5.Nei casi previsti dall'articolo 26, comma 7, sesto periodo, del decreto-legge, il destinatario puo' acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, fornendo le generalita' e il codice fiscale.
6.Il gestore della piattaforma invia all'addetto al recapito postale le generalita', il codice fiscale e l'indirizzo fisico del destinatario nonche' il codice IUN. La piattaforma riceve dall'addetto al recapito postale i dati sullo stato della notificazione.
7.L'addetto al recapito postale comunica al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui all'art. 26, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge, mediante interfacce di servizio informatiche (API).
8.Per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 12, del decreto-legge, l'addetto al recapito postale inoltra alla piattaforma, mediante interfacce di servizio informatiche (API), la copia digitale conforme all'originale dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata in forma analogica. Il gestore della piattaforma conserva tali documenti in formato digitale e rilascia le attestazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h). La versione cartacea di tali documenti viene conservata dall'addetto al recapito postale.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio): Art. 3 (Servizio universale). - 1. E' assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualita' determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza. 2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende: a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati. 3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall'Unione postale universale. 4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicita' diretta per corrispondenza e' esclusa dall'ambito del servizio universale. 5. Il servizio universale e' caratterizzato come segue: a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea; b) il servizio e' prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno; c) la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle esigenze dell'utenza. Detti criteri sono individuati con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione; d) la determinazione del «prezzo accessibile» deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale. 6. Il fornitore del servizio universale garantisce per almeno 5 giorni a settimana: a) una raccolta; b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni stabilite dall'autorita' di regolamentazione in installazioni appropriate. 7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni, che e' autorizzata dall'autorita' di regolamentazione, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densita' inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale. Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'autorita' di regolamentazione ai sensi del presente comma e' comunicata alla Commissione europea. 8. Il servizio universale risponde alle seguenti necessita': a) offrire un servizio tale da garantire il rispetto delle esigenze essenziali; b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico; c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico; d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore; e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza. 9. Restano impregiudicate le misure che le competenti autorita' adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che riguardano in particolare la moralita' pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l'ordine pubblico. 10. Il fornitore del servizio universale e' tenuto a informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali circa le caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'. L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata pubblicazione. L'autorita' di regolamentazione comunica alla Commissione europea le modalita' con cui sono rese disponibili le informazioni di cui al presente comma. 11. Il fornitore del servizio universale e' designato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. La designazione e' effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio universale nonche' dei seguenti criteri: a) garanzia della continuita' della fornitura del servizio universale in considerazione del ruolo da questo svolto nella coesione economica e sociale; b) redditivita' degli investimenti; c) struttura organizzativa dell'impresa; d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio; e) esperienza di settore; f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico, con esito positivo. 12. L'onere per la fornitura del servizio universale e' finanziato: a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente; b) attraverso il fondo di compensazione di cui all'art. 10 del presente decreto. 13. Il calcolo del costo netto del servizio universale e' effettuato nel rispetto degli orientamenti di cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008. 14. L'autorita' di regolamentazione rende pubblica annualmente la quantificazione dell'onere del servizio universale e le modalita' di finanziamento dello stesso.»
Art. 11
Avviso di cortesia
1.Il gestore della piattaforma invia ai destinatari un avviso di cortesia in modalita' informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione, nei casi previsti dall'articolo 26, comma 5-bis, 6, e 7 del decreto-legge.
2.L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del CAD. Gli utenti di app IO, che risultino avere attivato il servizio di messaggistica, ricevono un messaggio che consente di abilitare il servizio di messaggistica anche per la ricezione degli avvisi di cortesia di cui al presente articolo.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note all'art. 1.
Art. 12
Attestazioni del gestore della piattaforma
2.Il documento contenente le attestazioni di cui al comma 1, viene generato e marcato temporalmente dal sistema. Il gestore della piattaforma adotta tutte le misure tecnologiche idonee a garantirne l'autenticita' l'integrita' e l'immodificabilita' Le attestazioni sono accessibili, attraverso la piattaforma, da parte dei mittenti, destinatari, e loro delegati e, per i soli mittenti, anche mediante interfacce di servizio informatiche (API).
Note all'art. 12: - Per il testo degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note all'art. 1.
Art. 13
Obblighi e responsabilita'
1.I mittenti rimangono responsabili del contenuto degli atti notificati tramite la piattaforma, nonche' delle informazioni fornite al gestore della stessa.
2.Il gestore della piattaforma e' responsabile del corretto funzionamento del servizio di notificazione tramite la piattaforma e delle attivita' direttamente effettuate, fatte salve le responsabilita' dell'operatore postale ovvero del gestore del fornitore del servizio universale per le attivita' di rispettiva competenza.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
1.I mittenti sono titolari del trattamento dei dati utilizzati per l'invio al gestore della piattaforma degli atti da notificare, nonche' per la trasmissione e conservazione degli stessi. I mittenti possono trattare tramite la piattaforma anche particolari categorie di dati personali e giudiziari ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9, comma 1, e 10 del Regolamento (UE) 679/2016.
2.Il gestore della piattaforma e' titolare del trattamento dei dati necessari all'accesso alla piattaforma a mezzo SPID o CIE da parte dei destinatari, dei dati necessari per l'adesione e l'accesso dei mittenti, e di ogni altro dato inerente alla gestione di ogni attivita' strumentale all'utilizzo della piattaforma stessa, ivi inclusa l'acquisizione dei domicili digitali delle persone fisiche.
3.Il gestore della piattaforma agisce per conto dei mittenti, in qualita' di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 per i trattamenti diversi da quelli di cui al comma 2 e necessari alla gestione del servizio di notificazione, di invio degli avvisi di cortesia e degli avvisi di pagamento tramite la piattaforma.
4.L'addetto al recapito postale agisce come titolare del trattamento per l'espletamento delle funzioni a lui affidate ai fini della fornitura del servizio di spedizione degli atti da notificare in modalita' analogica.
5.Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, agisce come responsabile del trattamento per lo sviluppo della piattaforma anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente.
6.Al fine di assicurare ai destinatari l'accessibilita' di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni e dei relativi documenti informatici oggetto di notificazione, il gestore della piattaforma conserva i dati relativi per il tempo previsto dall'articolo 15.
7.Il gestore della piattaforma implementa misure di sicurezza appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche.
8.Il gestore della piattaforma effettua, prima dell'inizio dell'attivita' di trattamento, la valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 679/2016 e consulta il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 36 dello stesso Regolamento. Nella valutazione di impatto sono indicate tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonche' le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.
9.Il gestore della piattaforma, previa aggregazione, puo' utilizzare i dati acquisiti per finalita' di miglioramento dei servizi erogati, nonche' per lo sviluppo della piattaforma e la valorizzazione del patrimonio aziendale.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si veda nelle note all'art. 10.
Art. 15
Conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma
1.Il gestore della piattaforma conserva i documenti oggetto delle attestazioni di cui all'articolo 12 per dieci anni dalla data del perfezionamento della notifica per il destinatario, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 e del CAD.
2.Gli atti oggetto di notificazione restano invece disponibili sulla piattaforma per centoventi giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica per il destinatario. Tale circostanza e' espressamente indicata nell'avviso di avvenuta ricezione.
3.Il gestore della piattaforma garantisce l'accesso ai documenti e agli atti di cui ha la disponibilita', per i periodi rispettivamente previsti dai commi 1 e 2, a mittenti e destinatari interessati, inclusi i loro delegati, previa loro identificazione tramite SPID o CIE.
Art. 16
Tavolo di monitoraggio
1.Al fine di procedere alla verifica e al monitoraggio in ordine al funzionamento della piattaforma e al suo effettivo utilizzo da parte delle amministrazioni e' istituito, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito tavolo di monitoraggio al quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni centrali, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI, nonche' del soggetto gestore della piattaforma.
2.Ai componenti del tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennita' comunque definiti ne' rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso tavolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17
Disposizioni finali
1.All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Ministro: Colao
Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 686
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