LEGGE 19 maggio 2022, n. 63

Type Legge
Publication 2022-05-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 123.831 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.948 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Agli eventuali oneri relativi all'articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

3.Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato-art. 1

Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA Preambolo Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador (di seguito denominate congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte"); CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi connessi con il crimine organizzato, il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e la tratta delle persone l'immigrazione clandestina colpiscono entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' il benessere e l'integrita' fisica dei propri cittadini; RICONOSCENDO la necessita' di rafforzare la cooperazione internazionale fra le autorita' di polizia; RICHIAMANDO la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonche' le Convenzioni sulle sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la criminalita' organizzata transnazionale -firmata rispettivamente a Palermo dalla Repubblica Italiana il 12 dicembre 2000 e dalla Repubblica dell'Ecuador il 13 dicembre 2000- ed i Protocolli aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria, contro la tratta di persone, in particolare donne e bambini e contro la produzione illecita ed il traffico di armi, le loro parti, componenti e munizioni, nonche' le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite; NEL RISPETTO dei principi e delle norme internazionali vigenti a tutela dei diritti dell'uomo e in conformita' con il principio di sovranita' ed uguaglianza degli Stati, e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi; CONCORDANO quanto segue: Articolo 1 AUTORITA' COMPETENTI ED OBBLIGO A COOPERARE 1. Le Autorita' competenti responsabili dell'applicazione del Presente Accordo sono: a) Per il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza b) Per il Governo della Repubblica dell'Ecuador: el Ministerio del Interior - Viceministerio de Seguridad Interna c) Le Parti collaborano in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, operando nell'ambito della propria giurisdizione e nel rispetto dei propri obblighi internazionali e della legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all'Italia dalla partecipazione all'Unione Europea.

Allegato-art. 2

Articolo 2 SETTORI DI COOPERAZIONE 1. Le Parti collaborano, nell'ambito dei propri mezzi, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagine sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue: a) Crimine organizzato transnazionale; b) Produzione, traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; c) Tratta di persone e traffico di migranti; d) Traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico; e) Ricerca di latitanti e responsabili di fatti delittuosi; f) Identificazione degli stranieri in posizione irregolare ai fini dell'emissione del lasciapassare; g) Traffico illecito di beni culturali; h) Riciclaggio di denaro; i) Criminalita' informatica. 2. Le Parti collaborano, inoltre nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformita' alla legislazione nazionale in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Allegato-art. 3

Articolo 3 MODALITA' DELLA COOPERAZIONE Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, in conformita' alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionale dei rispettivi Paesi, collaborano tramite: a) Lo scambio sistematico e dettagliato su richiesta o di propria iniziativa di informazioni, di notizie ed esperienze attinenti alle varie forme di criminalita' organizzata e alla lotta contro di essa; b) Il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalita' organizzata, nonche' sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per combatterle, anche attraverso scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di seminari e corsi di addestramento comuni in specifiche tecniche investigative e operative; c) Lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, compresse le informazioni sull'analisi della minaccia criminale; d) Lo scambio delle informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia e sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalita', ivi compreso l'impiego di unita' cinofile antidroga; e) Lo scambio delle informazioni su nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tematiche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonche' sulle tecniche di analisi; f) L'adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, l'acquisto controllato, le operazioni sottocopertura e di sorveglianza; g) Lo scambio delle informazioni sui metodi impiegati per il contrasto al traffico di migranti e alla tratta di persone attraverso le frontiere; h) Lo scambio delle informazioni per l'identificazione degli stranieri in posizione irregolare ai fini dell'emissione del lasciapassare; i) Lo scambio delle informazioni sui passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare falsi documenti; j) L'esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'articolo 4; anche attraverso l'utilizzo del canale INTERPOL; k) La possibilita' di concordare lo scambio di Ufficiali di collegamento; l) Lo scambio di altre informazione che l'autorita' competente di una Parte ritenga siano di interesse per l'autorita' dell'altra Parte.

Allegato-art. 4

Articolo 4 RICHIESTE DI ASSISTENZA 1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avra' luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorita' competente. 2. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto nelle due lingue ufficiali italiano e spagnolo. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni. 3. Le richieste di assistenza contengono: a) Informazioni dettagliate sul caso; b) Lo scopo e i motivi della richiesta; c) Una descrizione dell'assistenza richiesta; d) Qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.

Allegato-art. 5

Articolo 5 RIFIUTO DELL'ASSISTENZA 1. L'Assistenza prevista nel presente Accordo puo' essere respinta totalmente o in parte se l'Autorita' competente richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta possa compromettere la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato o ritenga che sia in contrasto con la legislazione nazionale vigente nel proprio Paese o con i propri obblighi internazionali. 2. Qualora possibile, l'Autorita' competente richiesta, prima di prendere una decisione sul rifiuto dell'assistenza richiesta nell'ambito del presente Accordo, si consulta con l'Autorita' competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni che possono essere imposte dall'Autorita' competente richiesta. Qualora l'Autorita' competente richiedente accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, essa dovra' ottemperare a dette condizioni. 3. L'Autorita' competente richiedente riceve notifica scritta sul totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta insieme ad una descrizione dei motivi di tale rifiuto.

Allegato-art. 6

Articolo 6 ESECUZIONE DELLE RICHIESTE 1. L'Autorita' competente richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste. 2. L'Autorita' competente richiedente viene informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole. 3. Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorita' competente richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata notifica all'autorita' competente richiedente. 4. L'Autorita' competente richiesta puo' chiedere tutte le informazioni che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta. 5. L'Autorita' competente richiesta informa -al piu' presto- L'Autorita' competente richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.

Allegato-art. 7

Articolo 7 LIMITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI 1. Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani. 2. I dati personali e le informazioni sensibili scambiati fra le Parti sono conformemente al diritto interno delle Parti relativo ai dati ed alle informazioni protetti in virtu' degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali. 3. Le informazioni ed i documenti pervenuti conformemente al presente Accordo non possono essere utilizzati -per finalita' diverse da quelle per le quali sono stati richieste e forniti- senza il consenso dell'autorita' competente che li fornisce. 4. Le informazioni ed i documenti forniti da un'autorita' competente conformemente al presente Accordo non possono essere divulgati a terzi se non previo consenso dell'autorita' competente che li fornisce.

Allegato-art. 8

Articolo 8 RIUNIONI E CONSULTAZIONI 1. Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorita' competenti possono, qualora necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare i progressi fatti nei termini del presente Accordo, discutere e migliorare la cooperazione. 2. Le riunioni si svolgono in Italia e, alternativamente, in Ecuador.

Allegato-art. 9

Articolo 9 SPESE 1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta nei termini del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le spese. 2. Salvo diverso accordo, i costi della riunione sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

Allegato-art. 10

Articolo 10 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualsiasi controversia tra le Parti che derivi dall'interpretazione o attuazione del presente Accordo viene composta amichevolmente mediante consultazioni e trattative attraverso i canali diplomatici.

Allegato-art. 11

Articolo 11 ENTRATA IN VIGORE, CESSAZIONE ED EMENDAMENTI 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. 2. Il presente Accordo avra' una durata illimitata e potra' essere denunciato in qualsiasi momento dalle Parti, tramite i canali diplomatici, con un preavviso scritto di almeno sei mesi. 3. Il presente Accordo potra' essere emendato con il reciproco consenso delle Parti. Gli emendamenti cosi' concordati entreranno in vigore secondo le procedure a tal fine previste. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Quito, il 21 luglio 2016, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico

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