DECRETO 15 marzo 2022, n. 64
Art. 30. Compensi ed indennita' - Premio di collaborazione - Premio di operosita' - Sostituzioni 1. Ai medici generici ambulatoriali e' corrisposto lo stesso trattamento economico previsto dall'art. 20 del presente Accordo per i medici specialisti ambulatoriali. 2. Per le visite preventive d'imbarco effettuate a bordo di navi al personale extracomunitario, vengono corrisposti gli onorari previsti per i medici fiduciari, di cui all'[art. 9, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 24 dicembre 2003 n. 399](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:2003-12-24;399~art9-com1-letf) e successive modifiche e integrazioni. 3. Per l'indennita' di accesso trova applicazione l'art. 13 del presente Accordo. 4. Per il premio di collaborazione ed il premio di operosita' trova applicazione l'art. 21 del presente Accordo. 5. Per la disciplina delle sostituzioni si applica l'art. 17 del presente Accordo.
Allegato A-art. 31
Art. 31. Altri istituti 1. Per quanto concerne gli altri istituti non espressamente regolamentati nel presente Capo II, si fa esplicito riferimento e rimando, con gli eventuali adattamenti, a quanto disposto per i medici specialisti nel Capo I del presente Accordo e all'Accordo Collettivo nazionale del 31 marzo 2020.
Allegato A-art. 32
Art. 32. Conferimento dell'incarico 1. Il professionista di cui al presente Accordo, che aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture dell'USMAF-SASN, in qualita' di sostituto o di titolare di incarico ambulatoriale, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno - a mezzo raccomandata A/R, PEC o mediante consegna diretta al competente ufficio dell'Azienda ove ha sede il Comitato zonale, di cui all'art. 18 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, nel cui territorio di competenza insiste l'ambulatorio dell'ufficio USMAF-SASN - apposita domanda redatta come da modello allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo. 2. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del [D.P.R. n. 445/2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000;445), atte a provare il possesso dei titoli accademici e professionali conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno precedente elencati nell'autocertificazione informativa come da modello in allegato 2, che costituisce parte integrante del presente Accordo. 3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente alla UE; b) essere iscritto all'Albo professionale; c) diploma di laurea in psicologia, scienze biologiche, chimica (vecchio ordinamento), ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente; possedere il titolo di specializzazione per l'inclusione in graduatoria previsto nell'allegato 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni del precedente punteggio a norma dell'allegato 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 5. L'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento provvede alla formazione di una graduatoria provinciale per titoli, con validita' annuale: Per ciascuna professione, secondo i criteri di cui all'allegato 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, relativamente ai professionisti. La graduatoria provvisoria e' resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale dell'Azienda sede del Comitato zonale. Entro 15 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare all'Azienda sanitaria sede del Comitato zonale istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria. 6. Le graduatorie definitive sono approvate dal Direttore Generale dell'Azienda sede del Comitato zonale e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul bollettino Ufficiale entro il 31 dicembre di ciascun anno. La pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale di ciascuna azienda costituisce notificazione ufficiale. 7. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.
Allegato A-art. 33
Art. 33. Assegnazione degli incarichi 1. I provvedimenti per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, sono adottati, previa autorizzazione del Direttore generale della DGPRE del Ministero della Salute, dagli Uffici USMAF-SASN territorialmente competenti in rapporto agli ambulatori interessati all'assegnazione dell'incarico e vengono comunicati all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento. L'Azienda, attenendosi alle precise indicazioni fornite dal Ministero, provvede alla loro pubblicazione nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese. 2. I professionisti ambulatoriali aspiranti al turno disponibile, durante il periodo di pubblicazione degli incarichi, devono comunicare con lettera raccomandata o posta elettronica certificata la propria disponibilita' all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento, la quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorita' di cui al successivo art. 34 e ne da' comunicazione all'USMAF-SASN richiedente. 3. La comunicazione dei turni disponibili puo' contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacita' professionali. In tali casi la scelta del professionista avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle richieste specifiche capacita' da parte di una apposita commissione di esperti, composta da due professionisti rappresentanti del Ministero della salute, nominati dal Direttore Generale della DGPRE, e da un professionista designato dall'Azienda sede del comitato zonale competente. L'idoneita' all'incarico viene attribuita attraverso valutazione di attestati o esame teorico-pratico.
Allegato A-art. 34
Art. 34. Modalita' per l'attribuzione degli incarichi 1. Premesso che il professionista puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola area professionale e che le ore di attivita' sono ricoperte attraverso aumenti di orario nella stessa area o attraverso riconversione in aree diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all'art. 33 comma 1, l'avente diritto e' individuato attraverso il seguente ordine di priorita': a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga nel solo ambito zonale, in cui e' pubblicato il turno, esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dall'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020; tale priorita' e' valida solo per l'ambito zonale in cui il professionista e' titolare di un maggior numero di ore d'incarico, nel caso lo stesso sia titolare di incarichi in due diversi ambiti regionali; b) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attivita' ambulatoriale regolamentata dalla presente convenzione in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale confinante se di altra regione. Relativamente all'attivita' svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. b) al professionista non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 42; c) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale, che faccia richiesta al Comitato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita'; d) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attivita' sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art. 36 del presente Accordo; e) titolare di incarico a tempo determinato, secondo l'ordine di precedenza, di cui alle precedenti lettere, che faccia richiesta di incremento di orario o di trasferimento. 2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla e), l'anzianita' del servizio riconosciuto ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari anzianita' di servizio e' data precedenza all'anzianita' di specializzazione e, successivamente, all'anzianita' di laurea, e, in subordine, alla minore eta' anagrafica. 3. Il professionista ambulatoriale in posizione di priorita' viene invitato dall' Azienda sede del Comitato zonale mediante lettera raccomandata o tramite PEC, di cui una copia deve essere inviata anche all'ufficio USMAF-SASN competente, a comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico, entro 20 giorni dal ricevimento, all'ufficio USMAF-SASN stesso. Alla comunicazione di disponibilita' dovra' essere allegata, pena l'esclusione dall'incarico, l'autocertificazione informativa. La formalizzazione dell'incarico da parte dell'Ufficio USMAF-SASN competente dovra' avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione. Lo stesso Ufficio, una volta ricevuta l'accettazione da parte del professionista nominato, dovra' prontamente comunicare all'Ufficio 10 della DGPRE il nominativo del professionista al quale e' stato conferito l'incarico, il numero delle ore, la distribuzione delle stesse nell'arco della settimana e la decorrenza dell'incarico, oltre a dover fornire a quest'ultimo Ufficio ogni altra notizia, documenti e dati utili alla gestione amministrativa e contabile del professionista incaricato. 4. L'incarico e' conferito dall'Ufficio USMAF-SASN competente mediante lettera in duplice copia, delle quali una deve essere restituita dal professionista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. Dal momento dell'accettazione si ha il perfezionamento dell'incarico. L'incarico conferito a tempo indeterminato e' confermato, previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi. Il conferimento dell'incarico e l'eventuale mancata conferma, sono comunicate al diretto interessato, all'Ufficio 10 della DGPRE ed all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento. Contro il provvedimento di mancata conferma, l'interessato puo' produrre istanza di riesame al Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria - entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. L'istanza di riesame non ha effetto sospensivo del provvedimento. Il Direttore della suddetta Direzione Generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'Ufficio USMAF-SASN che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e ad informare l'Azienda sede del Comitato Zonale di riferimento. Durante il periodo di prova di sei mesi al professionista compete lo stesso trattamento economico previsto per il professionista confermato nell'incarico. 5. In deroga alle priorita' e alle procedure di cui ai commi precedenti, qualora si verifichi la necessita' di procedere ad un aumento di orario, l'USMAF-SASN competente, ricevuta l'autorizzazione da parte del Direttore Generale DGPRE ed informati i Sindacati firmatari del presente Accordo, ha la possibilita' di attribuire aumenti di orario ad uno o piu' professionisti ambulatoriali che prestano servizio nella branca. L'ufficio USMAF-SASN competente, entro 15 giorni dal provvedimento, deve comunicare all'Ufficio 10 della DGPRE ed all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento il/i nominativo/i del/i professionista/i cui e' stato incrementato l'orario, la consistenza numerica e la decorrenza dell'orario incrementato. 6. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure indicate nei commi precedenti, l'Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, puo' conferire incarichi provvisori ad un professionista ambulatoriale disponibile, con priorita' per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilita'. L'incarico provvisorio, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ufficio 10 della DGPRE, non puo' avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta allo stesso sanitario per altri sei mesi e cessa di diritto con la nomina del titolare. 7. Al professionista ambulatoriale incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non titolari di altro incarico di cui al successivo all'art. 46 comma 9 del presente Accordo. 8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l'Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, procede alla assegnazione dei turni a professionisti ambulatoriali non ancora titolari di incarico presenti nella graduatoria, che abbiano espresso la propria disponibilita' all'atto della pubblicazione dei turni vacanti, secondo l'ordine di graduatoria. Comunicazione dell'assegnazione va fatta all'Ufficio 10 della DGPRE. 9. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l'Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, puo' conferire l'incarico ad un professionista dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Accordo. Comunicazione dell'assegnazione va fatta all'Ufficio 10 della DGPRE.
Allegato A-art. 35
Art. 35. Incompatibilita' 1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, l'incarico non puo' essere conferito al professionista che: a) eserciti attivita' che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Ministero della Salute o sia titolare o compartecipe comunque di quote di imprese o societa' anche di fatto che esercitino attivita' che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Ministero della Salute; b) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attivita' con societa' armatoriali o di volo. 2. Le cause di incompatibilita' previste dal presente articolo e dal richiamato art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, oltre che all'atto del conferimento dell'incarico, si estendono all'intero arco lavorativo del professionista. 3. Ai sensi dell'art. 27, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, la sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilita' comporta la decadenza dell'incarico convenzionale, solo nelle ipotesi di false dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilita' o di incompatibilita' fraudolentemente non dichiarate, come previsto dall'art. 38, comma 3, lettera e) dell'Accordo stesso. La risoluzione del rapporto convenzionale, su circostanziata segnalazione del direttore USMAF-SASN o del direttore dell'Ufficio 10 della DGPRE, e' adottata con provvedimento inappellabile dal Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria. Il Direttore Generale, ove ne ravvisi la necessita', prima di adottare il provvedimento di decadenza dall'incarico, per la certezza delle situazioni ed a tutela del professionista, puo' richiedere ulteriori chiarimenti all'Ufficio che ha segnalato l'incompatibilita' o anche direttamente al professionista ambulatoriale, da rendere tramite memoria scritta o verbalmente a seguito di audizione personale.
Allegato A-art. 36
Art. 36. Massimale orario - Ritardi - Permessi personali - Assenze a vario titolo 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 28 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020 ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attivita' del professionista svolta negli ambulatori degli uffici USMAF-SASN si cumula con quella svolta dal professionista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto Accordo, per incarichi a tempo indeterminato o per incarichi a tempo determinato. La somma degli incarichi non puo' superare le 38 ore settimanali. 2. Visto quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 28 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, eventuali ritardi, nel limite massimo di 30 minuti rispetto all' orario di servizio, potranno essere recuperati nello stesso giorno e, comunque, entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio. 3. Al professionista ambulatoriale puo' essere concesso, previa autorizzazione del responsabile dell'ambulatorio e compatibilmente con le esigenze di servizio, il permesso di assentarsi per una durata non superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero. Tali permessi personali potranno essere recuperati nello stesso giorno e, comunque, entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio. 4. Il limite massimo annuale di ritardi in entrata e di permessi per motivi personali non puo' essere complessivamente superiore al 20% delle ore di permesso annuale retribuito spettante a ciascun sanitario, rapportato al numero di ore di incarico, cosi' come determinato dall'art. 33, commi 1 e 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 5. In alternativa al recupero entro il mese successivo dei ritardi e dei permessi personali, il professionista ha la possibilita' di usufruire di permessi annuali retribuiti nel limite del 20% delle ore spettanti, che andranno decurtate nella stessa misura dal monte orario annuale. 6. I permessi annuali retribuiti del professionista ambulatoriale sono disciplinati, per quanto applicabile, dall'art. 33 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti del caso e con esclusione del comma 10. Ad integrazione del comma 3 dell'art. 33 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, si precisa che in caso di malattia o infortunio, debitamente e clinicamente documentati, che abbiano impedito il godimento nei termini previsti dei permessi annuali retribuiti relativi all'anno precedente, il professionista puo' chiedere, al suo rientro in servizio, di poter fruire anche fuori termine dei residui permessi annuali retribuiti, comunque entro e non oltre l'anno successivo a quello di maturazione. Il direttore dell'USMAF-SASN autorizzera' lo slittamento dei giorni residui, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio, preferibilmente nell'immediatezza del rientro in servizio del professionista. 7. Le assenze per malattia e gravidanza sono disciplinate, per quanto applicabile, dall'art. 34 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti del caso. La comunicazione dello stato di malattia, per il tramite del certificato, puo' avvenire per via ordinaria (cartacea) o informatica, salvo nuove e diverse disposizioni normative di carattere generale. I permessi di cui al comma 7 del richiamato art. 34 sono fruibili a giornata intera o ad ore, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio. 8. Le assenze non retribuite sono disciplinate, per quanto applicabile, dall'art. 35 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti del caso e con esclusione del comma 5. I periodi di assenza non retribuita non sono conteggiati come anzianita' di incarico, con le eccezioni previste dal richiamato art. 35 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.
Allegato A-art. 37
Art. 37. Riduzione - Mobilita' - Revoca dell'incarico 1. Richiamato l'art. 31 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, in caso di persistente contrazione dell'attivita' (documentata attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno) o per mutate e documentate esigenze di servizio, il Ministero della Salute, sentita la commissione consultiva centrale di cui all'art. 51, puo' far luogo alla riduzione dell'orario di attivita' del professionista o alla mobilita', di cui all'art. 12 del presente Accordo. In caso di mancata accettazione da parte del professionista della riduzione dell'orario di attivita' o della mobilita' presso altro ambulatorio, anche di provincia o regione diversa, il Ministero procede alla revoca dell'incarico. La riduzione dell'orario, la mobilita' e la revoca dell'incarico sono disposte dal Direttore Generale della DGPRE con provvedimento da comunicare all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, con preavviso di almeno 45 giorni, nonche' al Comitato di cui all'art. 18 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 2. Contro il provvedimento di riduzione dell'orario o della mobilita' e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Direttore della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 3. Il Direttore Generale della DGPRE emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, disponendo la notifica del provvedimento all'interessato e la comunicazione al Comitato di cui all'art. 18 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 ed all'Ufficio 10 della DGPRE. 4. Il professionista ambulatoriale, dopo aver svolto almeno un anno di servizio, puo' chiedere la riduzione dell'orario di incarico, in misura non superiore alla meta' delle ore di incarico assegnate, con un preavviso non inferiore a sessanta giorni. Una successiva richiesta potra' essere presentata solo dopo un anno dalla data di decorrenza dell'orario ridotto. Sulle richieste di riduzione volontaria dell'orario di incarico decide con giudizio inappellabile il Direttore Generale della DGPRE entro 15 giorni dalla presentazione, tenuto conto delle primarie esigenze di servizio.
Allegato A-art. 38
Art. 38. Sospensione e cessazione dell'incarico 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 37 e 38 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell'art. 37 del succitato Accordo, la riammissione in servizio dello professionista deve essere disposta dal Direttore Generale della DGPRE, sentita la commissione di cui al successivo art. 51 del presente Accordo, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione.
Allegato A-art. 39
Art. 39. Doveri e compiti del professionista 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, il professionista, per la parte di competenza, assicura i seguenti compiti e funzioni: a) collabora con il medico di medicina generale, ambulatoriale o fiduciario, alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneita' al lavoro; b) si attiene alle disposizioni che l'ufficio USMAF-SASN o la DGPRE emanano per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali; c) esegue le prestazioni professionali proprie delle categorie cosi' come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'[art. 1 del D.P.R. n. 458/98](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998;458~art1); d) partecipa ai programmi e ai progetti finalizzati; e) si attiene alle disposizioni contenute nel presente Accordo; f) rispetta l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico; g) comunica tempestivamente all'USMAF-SASN competente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno su incarichi, attivita' e situazioni in atto, anche se non influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo e solo per la prima volta, il professionista e' tenuto a comunicare ogni altro eventuale rapporto lavorativo e situazione in atto anche se non influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo, al fine di consentire al Ministero l'aggiornamento dei fascicoli personali e la costituzione di una banca dati aggiornata all'attualita'. L'USMAF-SASN trasmettera' tempestivamente all'Ufficio 10 le comunicazioni ricevute dal professionista; h) collabora con il medico responsabile del presidio ambulatoriale. 2. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza deve: a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito dall'ufficio USMAF-SASN; b) annotare i dati diagnostici nell'ambito dell'NSIASN; c) partecipare a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per l'espletamento dei compiti di cui al punto b); d) fornire al responsabile della struttura operativa cui e' assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano dell'affidabilita' le prestazioni di competenza; e) usare le attrezzature fornite dall'ufficio SASN comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie; f) partecipare alle attivita' di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche; g) partecipare alle attivita' formative programmate dall'ufficio USMAF-SASN; h) svolgere tutte le attivita' di prevenzione e sicurezza degli alimenti propri della professione.
Allegato A-art. 40
Art. 40. Procedimento disciplinare dei professionisti ambulatoriali In merito al procedimento disciplinare dei professionisti, si rimanda integralmente all'art. 11, Capo I, del presente Accordo.
Allegato A-art. 41
Art. 41. Mobilita' L'istituto della mobilita' e' regolato dall'art. 12, Capo I, del presente Accordo, che si intende integralmente richiamato con i soli adattamenti terminologici della categoria «professionisti ambulatoriali».
Allegato A-art. 42
Art. 42. Indennita' di accesso - Rimborso spese viaggio localita' Insulari L'istituto dell'indennita' di accesso e rimborso spese viaggio in localita' insulari e' regolato dall'art. 13, Capo I, del presente Accordo, che si intende integralmente richiamato con i soli adattamenti terminologici della categoria «professionisti ambulatoriali».
Allegato A-art. 43
Art. 43. Aggiornamento e formazione professionale obbligatoria L'istituto dell'aggiornamento e formazione obbligatoria e' regolato dall'art. 13, Capo I, del presente Accordo, che si intende integralmente richiamato, con esclusione del comma 7 e con i soli adattamenti terminologici della categoria «professionisti ambulatoriali».
Allegato A-art. 44
Art. 44. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi Il Ministero della Salute assicura i professionisti comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall'art. 52 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. La polizza e' portata a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, su eventuale richiesta delle stesse.
Allegato A-art. 45
Art. 45. Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa In merito ai rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa, si rimanda integralmente all'art. 16, Capo I, del presente Accordo, con i necessari adattamenti terminologici.
Allegato A-art. 46
Art. 46. Sostituzioni 1. Per le sostituzioni trova applicazione, per quanto compatibile, l'art. 36 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con le modifiche che seguono. 2. L'ufficio USMAF-SASN, per ogni ambulatorio ricadente nella sua sfera di competenza istituisce un elenco di professionisti disponibili ad effettuare sostituzioni, da aggiornare periodicamente con nuovi inserimenti o cancellazioni. La domanda di inserimento, compilata dal professionista interessato conformemente all'allegato n. 4 del presente Accordo, deve essere consegnata a mano o inoltrata a mezzo posta raccomandata o PEC all'indirizzo dell'USMAF-SASN nel cui ambito territoriale ricade l'ambulatorio presso il quale e' interessato ad effettuare sostituzioni. Nella prima domanda di inserimento nell'elenco dei sostituti il professionista dovra' espressamente dichiarare il possesso del diploma di laurea, l'eventuale diploma di specializzazione, l'iscrizione all'Albo Professionale (con decorrenza e numero), l'assenza di situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 e dall'art. 5 del presente Accordo. 3. Il professionista inserito nell'elenco e' tenuto a comunicare all'USMAF-SASN, pena cancellazione d'ufficio dallo stesso, qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella domanda di inserimento nell'elenco, cosi' come e' tenuto a chiedere la cancellazione dallo stesso, pena possibile segnalazione all'Ordine di appartenenza, in caso di indisponibilita' definitiva o per un arco temporale superiore a 6 mesi ad effettuare sostituzioni. 4. Il professionista che, per qualsiasi motivo, rifiuti la sostituzione proposta per tre volte nell'arco di un anno dalla domanda di inserimento viene cancellato d'ufficio dall'elenco e potra' presentare nuova domanda non prima di un anno dal rifiuto della terza sostituzione, fatta salva la possibilita' da parte dell'Amministrazione di consultarlo anche prima, in caso di comprovata urgenza e necessita' alla nomina di un sostituto. 5. Per le sostituzioni di durata non superiore a venti giorni, l'ufficio USMAF-SASN competente puo' assegnare l'incarico di supplenza al professionista proposto dal titolare, individuato tra i titolari di incarico presso lo stesso USMAF-SASN o in subordine tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo o, ancora in subordine, nella graduatoria di cui all'art. 19 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. Per le sostituzioni di durata superiore o nei casi in cui, per giustificati motivi, il professionista non abbia provveduto ad indicare il sostituto, l'ufficio USMAF-SASN conferisce l'incarico di supplenza ad un professionista prioritariamente individuato tra i titolari di incarico presso uno degli ambulatori dello stesso USMAF-SASN, nel rispetto del massimale orario di cui all'art. 6 comma 1, o in subordine tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, rispettando un criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi di supplenza. In via subordinata, il professionista ambulatoriale sostituto potra' essere individuato tra gli iscritti nella graduatoria di cui all'art. 19 dell'ACN del 31 marzo 2020. 6. L'ufficio USMAF-SASN competente, qualora non ritenga assolutamente necessaria la sostituzione per far fronte ad esigenze di servizio, ha la facolta' di soprassedere all'assegnazione dell'incarico di supplenza. L'incarico di sostituzione allo stesso professionista non puo' superare, di norma, la durata di sei mesi nell'arco dell'anno. In caso di improvvisa assenza del professionista da sostituire e di impossibilita', per motivi di tempo, a seguire le procedure di cui ai commi precedenti, il direttore USMAF-SASN o il responsabile sanitario del poliambulatorio che ravvisi l'urgenza e la necessita' della sostituzione puo' nominare, in deroga alle procedure previste, un sostituto comunque disponibile, al fine di garantire l'assistenza sanitaria al personale navigante. 7. L'incarico di sostituzione non puo' avere durata superiore alla durata dell'assenza del titolare e cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso. Il direttore USMAF-SASN o il responsabile sanitario del poliambulatorio, ai fini del contenimento della spesa e compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' autorizzare la sostituzione anche per un numero giornaliero di ore inferiore a quello del titolare assente. In ogni caso, al professionista individuato per l'incarico di supplenza devono essere preventivamente comunicate la durata della sostituzione, la consistenza numerica giornaliera delle ore da effettuare e l'articolazione. 8. Nei confronti del professionista supplente operano i motivi di incompatibilita' di cui all'art. 35 del presente Accordo ed all'art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, tranne il caso in cui siano stati inutilmente esperiti tutti i tentativi di ricerca di un professionista sostituto in situazione di compatibilita'. In tale circostanza, il direttore dell'USMAF-SASN deve farne espressa menzione nel trasmettere all'Ufficio 10 della DGPRE i prospetti mensili delle sostituzioni da liquidare. 9. Al professionista ambulatoriale sostituto non titolare di incarico spetta il compenso previsto dall'art. 49, comma 1, lettera A.1 del presente Accordo. 10. Al professionista ambulatoriale sostituto che sia titolare di incarico compete il rispettivo trattamento economico gia' in godimento derivante dall'anzianita' maturata nel servizio ambulatoriale (quota oraria).
Allegato A-art. 47
Art. 47. Contributo previdenziale 1. Per quanto concerne il contributo previdenziale si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.
Allegato A-art. 48
Art. 48. Riscossione delle quote sindacali 1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell'art. 15 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. In particolare il Ministero della Salute, Ufficio 10 della DGPRE, su espressa delega dei professionisti interessati effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa mensilmente all'organizzazione sindacale indicata dal professionista, con le modalita' che dalla stessa verranno indicate. Restano in vigore le deleghe gia' rilasciate.
Allegato A-art. 49
Art. 49. Compensi 1. Il compenso dei professionisti ambulatoriali titolari d'incarico, di cui al presente Accordo, disciplinato dall'art. 44 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, si articola in: A) quota oraria; B) quota variabile. A - QUOTA ORARIA A.1 Il compenso orario dei professionisti ambulatoriali incaricati a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019 e' pari ad euro 23,71 per ogni ora di attivita'. A.2 E' corrisposta inoltre una quota oraria in relazione all'anzianita' di servizio maturata fino alla data del 31 dicembre 1998, pari a: euro 0,042 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari a 16 anni di anzianita'); euro 0,022 per mese dal 193esimo. B - QUOTA VARIABILE B.1 Ai professionisti ambulatoriali dal 1° gennaio 2019 e' corrisposta la quota variabile di euro 2,34 per ora di incarico legata ad obiettivi di implementazione della ricetta dematerializzata, della cartella clinica digitale, del fascicolo sanitario elettronico. C - ARRETRATI ANNI 2010-2018 C.1 Ai professionisti ambulatoriali titolari di incarico per gli anni dal 2010 al 2018 sono corrisposti arretrati, ai sensi dell'art. 3, tabelle B1 e B2, dell'A.C.N. del 21/06/2018, ai sensi dell'art. 5 tabella B1 dell'A.C.N. del 31/03/2020 e ai sensi della Legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 come da comunicazione della SISAC, Prot. n. 397/2020 del 17 aprile 2020 (Tabella G1), da erogarsi al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico del Ministero, nella seguente misura: Arretrati 2010 euro 0,14 per le ore retribuite; Arretrati 2011 euro 0,21 per le ore retribuite; Arretrati 2012 euro 0,21 per le ore retribuite; Arretrati 2013 euro 0,21 per le ore retribuite; Arretrati 2014 euro 0,21 per le ore retribuite; Arretrati 2015 euro 0,21 per le ore retribuite; Arretrati 2016 euro 0,23 per le ore retribuite; Arretrati 2017 euro 0,44 per le ore retribuite; Arretrati 2018 euro 0,95 per le ore retribuite. 2. Richiamato per quanto compatibile l'art. 45 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, e' istituita una indennita' di disponibilita' del rapporto convenzionale dei professionisti ambulatoriali, di euro 0,39 (zero/39) per ora di attivita', al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico del Ministero. 3. L'indennita' di cui al comma 2 e' strettamente connessa allo svolgimento di incarichi di professionista convenzionato con il SASN ed e' erogata, come emolumento aggiuntivo della quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che nell'anno non svolgano attivita' libero professionale. L'erogazione e' subordinata alla presentazione, entro il 15 gennaio di ogni anno, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusivita' del rapporto di lavoro, conformemente all'allegato 5 del presente Accordo. 4. L'indennita' di cui al comma 2 e' corrisposta mensilmente ai professionisti ambulatoriali titolari di incarico con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali.
Allegato A-art. 50
Art. 50. Premio di operosita' e di collaborazione 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per l'attivita' svolta per conto del Ministero della Salute, ufficio USMAF-SASN competente, ai professionisti, alla cessazione del rapporto convenzionale spetta, dopo un anno di servizio, un premio di operosita' nella misura di una mensilita' per ogni anno di servizio prestato, con le modalita' stabilite dall'art. 47 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. 2. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario, di cui all'art. 49 del presente Accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione. 3. Ai professionisti titolari d'incarico spetta il premio annuo di collaborazione, pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di cui all'art. 49 del presente Accordo, lettera A, punti A.1 e A.2 e lettera B, punto B.1. 4. Il premio di collaborazione sara' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
Allegato A-art. 51
Art. 51. Commissione consultiva centrale 1. Presso il Ministero della salute, Direzione generale della Prevenzione Sanitaria, e' istituita, con decreto del Direttore della suindicata Direzione, una commissione consultiva composta da: a) due funzionari del Ministero della Salute; b) tre rappresentanti individuati tra i medici e i professionisti in servizio presso gli ambulatori USMAF-SASN, indicati dai sindacati che hanno sottoscritto la presente intesa, nell'ambito dei quali deve essere assicurata la rappresentanza di ciascun sindacato firmatario, tenendo anche conto della maggiore rappresentativita' in base alle deleghe conferite dai propri iscritti. 2. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare. 3. La suindicata commissione e' presieduta dal Direttore generale della DGPRE o da un suo delegato e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della Salute. 4. La cessazione dell'incarico di medico/professionista ambulatoriale comporta la decadenza da componente della commissione. 5. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale e' sostituito dal supplente. 6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti piu' uno. 7. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente e nell'ipotesi di cui all'art. 11, comma 13, del presente Accordo, prevale la proposta piu' favorevole al ricorrente. 8. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei casi espressamente previsti dal presente regolamento. 9. Formula proposte per il miglioramento del servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie della presente intesa ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame. 10. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a procedimenti disciplinari, puo' sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso. 11. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente comma 1, lettera b).
Allegato A-art. 52
Art. 52. Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione Fermo restando, per la parte applicabile, quanto previsto dall'allegato 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, sono prestazioni indispensabili e non differibili, ai sensi della [legge n. 146 del 1990, articolo 2, comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;146~art2-com2), le seguenti prestazioni medico legali: visite per infortunio o malattia a marittimi imbarcati; visite periodiche di idoneita' alla navigazione a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco; visite periodiche di idoneita' alla navigazione aerea al personale di volo con licenze o attestati in scadenza; visite preventive d'imbarco a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco.
Allegato A-art. 53
Art. 53. Oneri di spesa Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono valutati per gli anni dal 2010 al 2018 in € 748.570,66, con un maggiore onere a tutto il 2020 di € 292.892,49, per un totale complessivo di € 1.041.463,15 comprensivo degli oneri previdenziali e dell'IRAP, pari ad € 191.962,52. Norma finale n. 1 Fino all'insediamento della commissione di cui all'art. 51 del presente Accordo, e' confermata in carica la commissione di cui all'articolo 51 dell'Accordo reso esecutivo con [decreto ministeriale 3 ottobre 2012, n. 202](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:2012-10-03;202). Norma finale n. 2 I medici ambulatoriali, titolari di un incarico di medicina generale e specialistica alla data di pubblicazione del presente Accordo, conservano i due incarichi e possono partecipare all'attribuzione dei turni vacanti o ad aumenti di orario con il rispetto del massimale orario di cui agli articoli 6 e 24 del presente Accordo. Norma finale n. 3 Ai medici ambulatoriali, titolari di incarico di medicina generale e specialistica, sono fatti salvi i livelli retributivi al 31.12.2003 come determinati dal [Decreto del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 n. 63](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.salute:decreto:2009-03-03;63). Norma finale n. 4 In occasione della festivita' del Santo Patrono, tenuto conto della chiusura degli uffici del Ministero della salute, osserveranno un giorno di chiusura anche gli ambulatori USMAF-SASN. Norma finale n. 5 L'applicazione di provvedimenti adottati dal Ministero della Salute che determinano una contrazione dell'attivita' ambulatoriale non potra' comportare l'automatica e unilaterale applicazione degli articoli 7, 28 e 37 del presente Accordo. Prima dell'adozione di uno degli istituti previsti dai suddetti articoli, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo saranno convocate dal Direttore generale della prevenzione al fine di cercare una possibile soluzione che tuteli gli interessi del personale ambulatoriale medico e/o quello delle altre Professionalita' sanitarie ambulatoriali (biologi e psicologi), purche' compatibile con le primarie esigenze dell'Amministrazione. Dichiarazione a verbale n. 1 Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale, nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., che incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali, quale risulta dal presente Accordo o dall'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della salute, anche su richiesta di parte sindacale. Dichiarazione a verbale n. 2 Nell'ipotesi che il Ministero della Salute non sia riuscito ad ottemperare in tutto o in parte all'obbligo formativo a scadere del 1° semestre di ogni anno del triennio, al sanitario vengono riconosciute fino a 100 ore annue retribuite per aggiornamento obbligatorio, rapportate ad un incarico di 38 ore settimanali. Roma, 16 dicembre 2020 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=22G0007200100530110001&dgu=2022-06-13&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-13&art.codiceRedazionale=22G00072)
Allegato A-Allegato 1
Allegato 1 DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA Specialisti Ambulatoriali e altre professionalita' (Biologi, Chimici, Psicologi) Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato A-Allegato 2
Allegato 2 AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato A-Allegato 3
Allegato 3 TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DEL PRESENTE ACCORDO. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato A-Allegato 4
Allegato 4 DOMANDA DI INCLUSIONE NELL'ELENCO DEI SOSTITUTI Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato A-Allegato 5
Allegato 5 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO Ai sensi dell' art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 Parte di provvedimento in formato grafico
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