LEGGE 19 maggio 2022, n. 66
Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attivita' del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1.Gli immobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono messi gratuitamente a disposizione del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2.Agli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili di cui al comma 1, derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 2.620.000 per l'anno 2022 e a euro 620.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Accordo-art. 1
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia (ICGEB) relativo alle attivita' del Centro e alla sua Sede situata in Italia Considerata l'iniziativa intrapresa dall'UNIDO per la promozione e la creazione di un Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie di elevata eccellenza, (qui di seguito denominato "ICGEB" o "il Centro"), raccomandato in particolare durante l'Incontro di Alto Livello tenutosi a Belgrado il 13 - 17 dicembre 1982; Considerato lo Statuto dell'ICGEB (qui di seguito denominato "lo Statuto") fatto a Madrid il 13 maggio 1983, che lo istituisce quale organizzazione internazionale comprendente un centro ed una rete di centri affiliati nazionali, subnazionali e regionali; Considerati i Protocolli sull'ICGEB, fatti a Vienna il 4 aprile 1984 e a Trieste il 24 ottobre 2007, che stabiliscono la Sede del Centro a Trieste, Italia, Nuova Delhi, India e Citta' del Capo, Sudafrica; Considerata la Legge Italiana n. 103 del 15 marzo 1986, che autorizza la ratifica lo Statuto dell'ICGEB del 1983 ed il Protocollo del 1984; Constatata l'entrata in vigore dello Statuto il 3 febbraio 1994, a seguito della 24a ratifica da parte di uno Stato Membro per come previsto dall'Articolo I dello Statuto; Premesso che il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato "il Governo") intende fornire all'ICGEB i fondi per le sue attivita' di ricerca e una sede adeguata sul territorio italiano; Premesso che il Governo si impegna a concedere al Centro tutti i privilegi, le immunita', le esenzioni e le agevolazioni necessari per consentire lo svolgimento delle sue funzioni; Premesso che la Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946 (qui di seguito denominata "la Convenzione Generale") alla quale la Repubblica Italiana ha aderito il 3 febbraio 1958, si applica all'ICGEB, alla sua sede, ai fondi e ai beni, cosi' come al personale e alle attivita' ufficiali in Italia; Ai sensi dell'Articolo 12 dello Statuto, secondo cui il Centro conclude un accordo di sede con il Governo ospitante; Tutto cio' premesso il Governo e l'ICGEB, qui di seguito denominati collettivamente "le Parti" e ciascuna singolarmente "Parte", hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Per gli scopi di questo Accordo, (a) "Direttore" indica la persona eletta dal Comitato dei Governatori dell'ICGEB in qualita' di Direttore Generale del Centro; (b) "funzionari" indica tutti i membri del personale amministrativo, tecnico e scientifico dell'ICGEB impiegati presso il Centro, indipendentemente dalla nazionalita', eccezione fatta per quelli assunti con contratti di lavoro nazionali o retribuiti con un compenso orario; (c) "esperti" indica le persone che svolgono incarichi ad hoc per il Direttore Generale, indipendentemente dal luogo di lavoro; (d) "familiari" indica il coniuge, il partner di un'unione civile dello stesso sesso, o situazioni equivalenti regolate da un ordinamento giuridico diverso da quello italiano e i figli a carico che facciano parte del nucleo familiare di un membro del personale; (e) "autorita' competenti" indica le autorita' centrali, locali e le altre autorita' ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana; (f) "locali" indica gli edifici o parte degli edifici occupati permanentemente o temporaneamente dall'ICGEB o in occasione di incontri convocati dall'ICGEB nella Repubblica Italiana, e, in base a quanto definito nell'Allegato 1 o in qualsiasi Accordo Supplementare al presente Accordo, compreso qualsiasi altro terreno, edifici o piattaforme che possano essere di volta in volta inclusi, temporaneamente o permanentemente, in conformita' al presente Accordo o agli Accordi Supplementari stipulati con il Governo; (g) "proprieta' del Centro" indica tutte le proprieta', inclusi i fondi, i redditi e gli altri beni appartenenti al Centro o detenuti o amministrati dal Centro a sostegno delle funzioni del Centro; (h) "manutenzione ordinaria e riparazioni" indica le attivita' che i proprietari o gli utilizzatori di beni immobili sono obbligati ad intraprendere periodicamente al fine di poter utilizzare i beni per la durata prevista degli stessi. La manutenzione ordinaria e le riparazioni non modificano i beni immobili o le loro prestazioni, ma semplicemente ne mantengono il buon funzionamento o ne ripristinano le condizioni precedenti in caso di guasto. La manutenzione ordinaria e le riparazioni non includono il pagamento delle assicurazioni, delle imposte e dei contributi, inclusi quelli previsti dalla legge italiana o da disposizioni amministrative. (i) "manutenzione straordinaria" indica importanti ristrutturazioni o l'ampliamento di beni immobili che aumentano le prestazioni o la capacita' dei beni immobili esistenti o che ne prolungano significativamente la vita utile prevista in precedenza.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Sede dell'ICGEB in Italia 1. La sede dell'ICGEB e' a Trieste, in Italia, negli edifici e nei luoghi individuati nell'Allegato 1, situati nel sedime di "Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park" (qui di seguito denominata "Area"), un istituto pubblico di ricerca, vigilato dal Ministero Italiano dell'Universita' e della Ricerca. In qualsiasi momento, le Parti possono concordare di modificare il luogo dei locali previo consenso scritto. 2. Il Governo mette i locali a disposizione dell'ICGEB a titolo gratuito. La manutenzione ordinaria e le riparazioni dei locali, comprese le strumentazioni, gli arredi, i materiali e le altre strutture fornite dal Governo, saranno sono a carico dell'ICGEB, in seguito al ricevimento delle relative fatture e dei documenti a supporto; la manutenzione straordinaria sara' a carico del Governo. Un accordo separato potra' essere stipulato tra Area e ICGEB che specifichi i termini e le condizioni secondo cui i locali vengono resi disponibili e mantenuti. 3. L'ICGEB stipulera' polizze di assicurazione per coprire le responsabilita' verso terzi in relazione alla sede. Inoltre, previa presentazione dei documenti giustificativi, l'ICGEB coprira' le spese di tutte le comunicazioni e dei servizi pubblici forniti in base all'Articolo 9 del presente Accordo.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Fondi forniti dal Governo Il Governo si impegna a sostenere le attivita' del Centro con un contributo annuo di Euro 10.000.000. Il contributo e' amministrato e contabilizzato dal Centro in conformita' con le proprie regole finanziarie e di bilancio.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Personalita' giuridica 1. Il Centro ha personalita' giuridica nella Repubblica Italiana. In particolare esso ha la capacita' di: a. Stipulare contratti; b. Acquistare e alienare beni mobili ed immobili; c. Essere parte di procedimenti giudiziari. 2. Ai fini del presente Accordo, il Centro e' rappresentato dal Direttore.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Responsabilita' 1. La responsabilita' internazionale che deriva dalle attivita' del Centro sul territorio italiano, comprese quelle risultanti da qualsiasi atto od omissione da parte di rappresentanti, membri del personale, esperti o qualsiasi altra persona impiegata dal Centro e nell'esercizio delle proprie funzioni, ricade interamente sul Centro e non sara' a carico del Governo. 2. Il Centro indennizzera' il Governo contro: a. Qualsiasi perdita o danno a qualsiasi proprieta' che sia di proprieta', possesso o in custodia del Governo, causati da condotta dolosa o negligenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in relazione allo stesso da parte di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto o da qualsiasi altra persona impiegata dal Centro; e b. Qualsiasi perdita subita dal Governo per aver dovuto compensare una terza parte per la perdita o il danneggiamento della proprieta' di quest'ultimo o per lesioni personali, derivanti da dolo o negligenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in relazione allo stesso da parte di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto o da qualsiasi altra persona impiegata dal Centro.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Applicazione della Convenzione Generale La Convenzione Generale si applica al Centro, alle sue proprieta', ai fondi, ai beni e ai suoi funzionari ed esperti in Italia.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Inviolabilita' del Centro 1. Il Centro e' inviolabile e le sue proprieta' e i suoi beni, ovunque situati e da chiunque detenuti, godono della immunita' di giurisdizione salvo nei casi in cui esso abbia espressamente fatto rinuncia a tale immunita' in conformita' alla Convenzione Generale. Resta tuttavia inteso che tale rinuncia all'immunita' non puo' estendersi alle misure esecutive. 2. Nessun funzionario del Governo o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana puo' entrare nella sede del Centro per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore e alle condizioni approvate dal Direttore. In caso di incendio o di altra emergenza che esiga immediate azioni di protezione, il consenso del Direttore a qualsiasi ingresso necessario nella sede del Centro si riterra' presunto, qualora quest'ultimo non possa essere raggiunto tempestivamente. 3. I locali del Centro non devono essere utilizzati in alcun modo incompatibile con gli scopi e le finalita' dell'ICGEB, stabiliti negli articoli 2 e 3 del suo Statuto. 4. Gli archivi del Centro, e in generale tutti i documenti e i materiali messi a disposizione, appartenenti al Centro o utilizzati dal Centro, ovunque situati in Italia e da chiunque detenuti, sono inviolabili.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Protezione della sede Le autorita' competenti adottano le misure ritenute necessarie per la protezione dei locali e per il mantenimento dell'ordine in prossimita' degli stessi. Su richiesta del Direttore, le autorita' competenti potranno applicare le stesse misure all'interno dei locali.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Servizi Pubblici Il Governo si impegna al meglio affinche' il Centro riceva i servizi pubblici necessari per il suo corretto funzionamento, inclusi elettricita', acqua, gas, posta, telefono, raccolta rifiuti e protezione anti incendio. In caso di interruzione o minaccia di interruzione di uno di questi servizi, il Governo intraprendera' tutti i passi necessari ad assicurare che le attivita' del Centro non siano danneggiate. Qualora tali servizi pubblici non siano erogati direttamente dalle societa' fornitrici ma da enti sotto il controllo delle competenti autorita' italiane, tali servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate alle amministrazioni pubbliche italiane.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Risorse finanziarie dell'ICGEB 1. L'ICGEB ha il diritto di detenere valuta nazionale o estera ed altre risorse finanziarie, e di gestire conti correnti bancari in qualsiasi valuta, senza essere soggetto alle leggi e ai regolamenti che disciplinano il controllo dei cambi e le questioni correlate. 2. L'ICGEB ha il diritto di trasferire liberamente fondi in valuta nazionale o estera verso, da e all'interno dell'Italia, e di convertire tali risorse liberamente in altre valute al tasso di cambio piu' favorevole nel momento della conversione.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Esenzione da imposte, dazi, restrizioni all'importazione o all'esportazione Nell'esercizio delle proprie funzioni ufficiali, il Centro, i suoi beni, i fondi e le ulteriori proprieta' saranno esenti da: a. qualsiasi imposizione diretta; b. qualsiasi imposizione indiretta relativa agli acquisti, alle transazioni e ai servizi, ivi compresi quelli indicati all'Articolo 9; c. qualsiasi forma di dazi doganali, imposte, prelievi, tasse, pedaggi e qualsiasi altra tassa, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni sui beni di qualsiasi tipo del Centro; d. qualsiasi imposta sui veicoli a motore per i suoi automezzi ufficiali, che devono essere immatricolati in una serie speciale. I carburanti e i lubrificanti per tali veicoli possono essere importati in esenzione dai dazi doganali secondo le quantita' e le tariffe prevalenti per le missioni diplomatiche in Italia. I veicoli importati esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non saranno venduti o ceduti ad un terzo salvo che le autorita' italiane abbiano fornito il loro previo accordo ed i dazi, imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore del veicolo, si applicherebbero il valore al momento della cessione e le aliquote in vigore a quel momento.
Accordo-art. 12
Articolo 12 Funzionari del Centro 1. I funzionari godono, all'interno e nei confronti della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi, immunita' e agevolazioni: a. immunita' di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti comprese); tale immunita' di giurisdizione continuera' ad essere accordata anche qualora le persone interessate non fossero piu' impegnate nell'esercizio di tali funzioni; b. esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall'ICGEB; c. esenzione per i funzionari che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti della Repubblica Italiana, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito diversa da quella prevista al paragrafo (b.) derivante da fonti al di fuori dell'Italia; d. esenzione da qualsiasi obbligo di servizio militare o da qualsiasi altro servizio obbligatorio in Italia; e. esenzione per se stessi, per i propri familiari e per il proprio personale domestico dalle disposizioni che limitano l'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri; f. esenzione per se stessi nei casi di lavoro ufficiale da qualsiasi restrizione alla circolazione e ai viaggi all'interno dell'Italia; g. il diritto di importare per il proprio uso personale, in regime di esenzione da dazi e imposte (compresa l'Imposta sul Valore Aggiunto, IVA), e ogni altro prelievo, divieto o restrizione alle importazioni in occasione della loro prima assunzione di incarico presso il Centro, il mobilio e gli effetti personali, inclusa una autovettura, spediti in uno o piu' spedizioni separate entro un ragionevole periodo di tempo e in ogni caso, entro 18 mesi dalla loro entrata in servizio presso il Centro; h. il diritto, al termine delle loro funzioni in Italia, di esportare il proprio mobilio e i propri effetti personali, inclusi gli autoveicoli, senza imposte e dazi. 2. I funzionari di nazionalita' italiana o con residenza permanente in Italia godranno solo dei privilegi e delle immunita' indicati nella Sezione 18 della Convenzione Generale, compresi quelli relativi alle imposte sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall'ICGEB. 3. In conformita' alle disposizioni della Sezione 17 della Convenzione Generale, il Centro informa le autorita' competenti in merito ai nomi dei funzionari assegnati al Centro. 4. Oltre ai privilegi e alle immunita' specificate nel presente articolo, il Direttore gode per se stesso e per i suoi familiari, dei privilegi, immunita', esenzioni ed agevolazioni concessi agli Ambasciatori che sono capi' di missione ma che non sono cittadini italiani o non hanno residenza permanente in Italia. 5. A tutti i funzionari dell'ICGEB sara' fornita una carta di identita' speciale che certifica il fatto che sono funzionari dell'ICGEB che godono dei privilegi e delle immunita' specificati nel presente Accordo.
Accordo-art. 13
Articolo 13 Accesso dei familiari al mercato del lavoro 1. Ai familiari che non siano cittadini italiani e che non sono residenti permanenti nella Repubblica Italiana e' consentito svolgere in Italia lavoro dipendente o autonomo, in conformita' alle leggi italiane. 2. Ai sensi del comma 1, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale rilascia una carta di identita' per i familiari impegnati in attivita' lavorativa, come indicato all'Articolo 12, paragrafo 5.
Accordo-art. 14
Articolo 14 Esperti 1. Agli esperti sara' concessa l'esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati dal Centro. 2. Nello svolgimento delle missioni per conto del Direttore, gli esperti godono delle immunita', dei privilegi e delle agevolazioni contenuti all'interno dell'Articolo VI della Convenzione Generale.
Accordo-art. 15
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