DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2022, n. 70
Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli successivi, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Visto l'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispone che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia e che le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia siano individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 16 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2020, con il quale e' stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2019-2021 riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, di recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 22 ottobre 2012, 19 luglio 2013, 6 dicembre 2013 e 13 maggio 2014, e successive modificazioni, 23 luglio 2020 e 5 novembre 2020, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2019-2021 per il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 28 febbraio 2022, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative SI.N.PRE.F. e S.N.A.DI.P. - CISAL.
Preso atto che l'organizzazione sindacale AP - Associazione Sind.
Prefettizi non ha sottoscritto la predetta ipotesi e non ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le proprie osservazioni;
Visti l'articolo 1, commi 149, 436, 437, 440 e 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022, con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del predetto decreto legislativo, n. 139, del 2000, la predetta ipotesi di accordo per il personale della carriera prefettizia e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1.Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.
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