DECRETO 2 maggio 2022, n. 88
Note all'art. 22: - Per l'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, , si veda nelle note alle premesse.
Capo IX Valutazione dell'idoneita' e pronuncia di decadenza
Art. 23
Valutazione da parte degli organi competenti
1.Gli organi competenti valutano l'idoneita' degli esponenti, dei titolari delle funzioni fondamentali, nonche' l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, in occasione della loro nomina e successivamente se si verificano eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative dell'impresa, incidono sulla situazione dell'esponente o titolare, sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva dell'organo.
2.La valutazione da effettuare in occasione della nomina e' condotta, di norma, prima che l'esponente o il titolare di una delle funzioni fondamentali abbia assunto l'incarico, quando la nomina non spetta all'assemblea; negli altri casi, essa e' condotta dopo, in tempo utile per rispettare il termine previsto al comma 7.
3.In occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina non e' necessaria una nuova verifica, salvo il ricorrere di eventi sopravvenuti che presentino le caratteristiche indicate al comma 1. La nomina da parte dell'assemblea dell'amministratore nominato in sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile si considera un rinnovo. Nel caso in cui sia necessaria una nuova verifica, essa puo' essere limitata ai soli profili sui quali gli eventi sopravvenuti incidono.
4.Gli esponenti e i titolari delle funzioni fondamentali forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere all'organo competente di svolgere le verifiche e le valutazioni richieste dal presente regolamento, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Essi trasmettono le informazioni in occasione della nomina e in presenza di eventi sopravvenuti che presentino le caratteristiche indicate al comma 1.
5.La trasmissione delle informazioni da parte degli esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali deve avvenire con modalita' e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e le valutazioni anche in considerazione del coinvolgimento, se del caso, degli organi della capogruppo.
6.L'organo competente effettua la valutazione sulla base delle informazioni fornite e di ogni altra informazione rilevante disponibile. Il verbale della riunione fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonche' delle motivazioni in base alle quali ritiene idoneo l'esponente o il titolare di una delle funzioni fondamentali. Se sono riscontrati difetti di idoneita' che, ai sensi del presente decreto, possono essere colmati attraverso specifiche misure, il verbale indica inoltre quali di esse sono state adottate e specifica le ragioni per le quali, a giudizio dell'organo competente, esse sono sufficienti ad assicurare il rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dal presente decreto.
7.Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto, l'organo competente pronuncia la decadenza dell'esponente, con l'astensione dell'esponente interessato, o dei titolari delle funzioni fondamentali quando accerta il difetto di idoneita' ai sensi del presente decreto e questo non puo' essere colmato attraverso specifiche misure, nei casi in cui cio' e' ammesso ai sensi del presente decreto, o tali misure non sono state adottate.
8.Per la pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze, l'organo competente acquisisce il motivato parere del comitato nomine o, se non presente, degli altri consiglieri indipendenti, nonche' dell'organo di controllo se diverso dall'organo competente, sul merito delle valutazioni relative all'idoneita' dell'esponente. La decadenza e' pronunciata dalla maggioranza dei componenti dell'organo o dalla maggioranza piu' elevata eventualmente prevista dallo statuto, con l'astensione dell'esponente interessato. L'organo informa alla prima occasione utile l'assemblea sulle motivazioni della pronuncia di decadenza.
9.Nei confronti dei titolari delle funzioni fondamentali e del direttore generale la decadenza comporta la rimozione dall'ufficio ricoperto, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro presso l'impresa.
Note all'art. 23: - L'articolo 2386 del codice civile e' il seguente: «Art. 2386. (Sostituzione degli amministratori). - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purche' la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori cosi' nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti. Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio e' convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto puo' tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.» - L'articolo 329 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 329. (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 2. Quando e' strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.».
Art. 24
Verifica dell'autorita' di vigilanza competente
1.Ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis, del Codice, l'IVASS, secondo modalita' e termini da essa stabiliti, valuta l'idoneita' degli esponenti, dei titolari di funzioni fondamentali, l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi anche sulla base dell'analisi compiuta dall'organo competente per la verifica, nonche' delle eventuali misure correttive adottate dall'impresa, tenendo conto altresi' di quanto previsto dall'articolo 15.
2.L'IVASS, fermi i poteri attribuiti ai sensi del Codice e delle relative disposizioni attuative, puo' pronunciare la decadenza negli stessi casi e sulla base dei medesimi criteri previsti dal presente decreto per le valutazioni degli organi competenti.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 76, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: «Art. 76. (Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali). - (Omissis). 2-bis. L'IVASS, secondo modalita' e termini da esso stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati, valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneita' dei titolari delle funzioni fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle imprese e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 1-sexies. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.».
Capo X Disposizioni transitorie e finali
Art. 25
Disposizioni finali e di coordinamento
1.Resta ferma la possibilita' per gli statuti di prevedere requisiti e criteri nonche' limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti piu' restrittivi rispetto a quelli previsti dal presente decreto.
2.Restano ferme le altre disposizioni di legge e la relativa disciplina secondaria in materia di requisiti degli esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali nonche' di composizione degli organi, ivi incluse le disposizioni relative alle societa' quotate e al divieto di cariche tra intermediari concorrenti di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3.Ai fini della valutazione della correttezza di cui all'articolo 5, le sanzioni amministrative irrogate agli esponenti o al personale ai sensi delle disposizioni del Titolo VIII del testo unico bancario o della Parte V del testo unico della finanza vigenti prima della data di entrata in vigore delle modifiche recate dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, nonche' quelle irrogate agli esponenti o al personale ai sensi di altre disposizioni che consentono di applicare esclusivamente a tali soggetti sanzioni amministrative per le violazioni commesse dalla societa' o dall'ente di appartenenza nelle materie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), sono prese in considerazione solo se le sanzioni relative a condotte tenute nel periodo rilevante indicato all'articolo 5, comma 2, lettera f), complessivamente considerate, sono almeno pari al massimo edittale della sanzione per la quale e' previsto il massimale piu' elevato.
Note all'art. 25: - Per il testo dell'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, , si veda nelle note all'articolo 14. - Il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2015, n. 134), concerne «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
Art. 26
Norme transitorie ed entrata in vigore
1.Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore, fissata per il 1° novembre 2022. E' considerato nuova nomina il primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto di esponenti in carica a tale data.
2.Per i titolari delle funzioni fondamentali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, le valutazioni di cui all'articolo 23 vengono effettuate entro sei mesi una volta decorso il termine di due anni da quella data.
3.Per gli esponenti che sono stati nominati in sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile prima della data di entrata in vigore del presente decreto, l'eventuale conferma da parte dell'assemblea successiva a questa data equivale a nuova nomina.
4.Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano in caso di subentro come sindaco effettivo, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, del sindaco supplente nominato prima della data di entrata in vigore del presente decreto. E' considerata nuova nomina il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto del sindaco effettivo subentrato nei termini di cui al precedente periodo.
5.Nelle imprese diverse dalle imprese di maggiore dimensione e complessita' operativa per il primo rinnovo avvenuto tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la scadenza del primo anno successivo a tale data: i) in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera f), possono assumere la carica di amministratore indipendente coloro che hanno rivestito la carica di amministratore indipendente per non piu' di dodici anni negli ultimi quindici presso l'impresa; ii) l'articolo 12, comma 1, lettera g), non si applica.
6.Per le imprese diverse dalle imprese di maggiori dimensioni e complessita' operativa, l'adeguamento alla quota di genere di cui all'articolo 10, comma 3, e' assicurato nella misura di almeno il 20% dei componenti dell'organo non oltre il primo rinnovo integrale dell'organo, effettuato dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro la scadenza del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; per i rinnovi successivi, e comunque non oltre la scadenza del sesto anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, anche a queste imprese si applica la quota del 33 per cento.
7.Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2022.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84: «Art. 4. (Disposizioni transitorie e finali). - (Omissis). 2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano alle nomine successive alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto.». - Per l'articolo 2386 del codice civile, , si veda nelle la nota all'articolo 26. - L'articolo 2401 del codice civile e' il seguente: «Art. 2401 (Sostituzione). - In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta', nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza e' assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco piu' anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perche' provveda all'integrazione del collegio medesimo.»
Art. 27
Abrogazioni
1.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, n. 220, ad eccezione dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 5 con riguardo ai soggetti che detengono in una impresa, direttamente o indirettamente, partecipazioni di cui all'articolo 68 del Codice.
Note all'art. 27: - Per il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, n. 220 , si veda nelle note all'articolo 1. - Per l'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , si veda nelle note all'articolo 1.
Art. 28
Invarianza finanziaria
1.Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il Ministro: Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismo, reg.ne n. 790
Allegato A
Articolo 9, comma 4 Allegato A - Condizioni per l'applicazione della deroga CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA RELATIVA AL CRITERIO DI COMPETENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 4 Parte di provvedimento in formato grafico
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