DECRETO 23 febbraio 2022, n. 89

Type Decreto
Publication 2022-02-23
Ultimo aggiornamento 2022-07-14
State In force
Source Normattiva
articles 15
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3.Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'erogazione liberale, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell'importo annuale, l'ammontare residuo potra' essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. Con apposita risoluzione dell'Agenzia delle entrate e' istituito il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta, da indicare nel modello F24, e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.

4.Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

5.Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste dalle norme vigenti in materia di imposte sui redditi.

Note all'art. 5: - Si riporta l'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997: «Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante). - 1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.». - Per il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, si veda nelle note alle premesse.

Art. 6

Individuazione dei progetti di recupero

1.L'individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le erogazioni liberali di cui all'articolo 3 avviene con un procedimento a sportello, diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal Codice e dal presente regolamento.

Art. 7

Requisiti di partecipazione

2.In caso di partenariato, l'ente del Terzo settore individuato dai componenti del partenariato quale ente capofila e' considerato l'ente proponente. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti gli enti del Terzo settore componenti il partenariato, salvo quello di cui alla lettera g), che deve essere posseduto dal soggetto proponente.

Note all'art. 7: - Per il testo dell'articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note all'articolo 3. - Si riporta l'articolo 67 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011: «Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.». - Si riporta l'articolo 18, comma 1 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017: «Art. 18 (Assicurazione obbligatoria). - 1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.».

Art. 8

Avvio del procedimento

2.Le istanze sono presentate entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno.

3.Con provvedimento del direttore generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese e del direttore generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, da pubblicare nel sito istituzionale www.lavoro.gov.it, e' adottata la modulistica relativa alla documentazione di cui al comma 1.

Note all'art. 8: - Si riportano gli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)): «Art. 46. (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R).». «Art. 47. (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)». - Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attivita' svolte dagli enti del Terzo settore) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2019, n. 214.

Art. 9

Esame dei progetti

2.Ai componenti della commissione si applica l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La partecipazione alla commissione e' gratuita e ai suoi componenti non e' corrisposto alcun compenso, indennita', rimborso spese o emolumento comunque denominato.

3.La commissione di cui al comma 1 e' regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' dei voti, prevale il voto del presidente.

5.In caso di riscontrata carenza di elementi documentali, il Ministero puo' assegnare all'ente proponente un termine non superiore a 15 giorni per l'integrazione della documentazione.

6.A conclusione dell'istruttoria dedicata all'esame dei progetti, la commissione redige l'elenco dei progetti di recupero ammessi, che e' approvato con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese. Il provvedimento di approvazione individua i progetti di recupero in favore dei quali e' possibile godere dell'agevolazione di cui all'articolo 1 del presente decreto. Ad esso e' data pubblicita' nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it. - sezione «Pubblicita' Legale».

7.La dichiarazione di inammissibilita' e' comunicata all'ente proponente entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione, da parte della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese, del verbale della riunione della commissione attestante l'inammissibilita'.

Note all'art. 9: - Si riporta l'articolo 35-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.». - Per il testo dell'articolo 81 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile): «Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea). - 1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. 1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonche' delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalita' previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresi' alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. 4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1. 5. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicita' legale, ferma restando la possibilita' per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicita' sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto "PC alle famiglie", non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. E' fatta salva la pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonche' nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

Art. 10

Adempimenti dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali

1.Gli enti del Terzo settore titolari dei progetti di recupero ammessi ai sensi dell'articolo 9, comma 6, trasmettono con cadenza trimestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento a sostegno del progetto ed il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali. A conclusione dei lavori, gli enti medesimi trasmettono il rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo finale di cui all'articolo 23, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nonche' dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente titolare del progetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformita' degli interventi realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica con l'indicazione dei relativi estremi.

2.Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3, e' adottata la modulistica relativa alla rendicontazione di cui al comma 1 del presente articolo.

4.Gli enti di cui al comma 1 pubblicano annualmente e tengono aggiornati nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del Codice cui aderiscono, le informazioni relative al totale degli importi ricevuti nell'anno precedente mediante le erogazioni liberali e delle spese con queste sostenute.

Note all'art. 10: - Si riporta l'articolo 23, comma 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001: «7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attivita'. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.». - Per il testo degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000, si veda nelle note all'articolo 8. - Si riporta l'articolo 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.». - Si riporta l'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni): «Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali, nonche' le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle societa' in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le societa' quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle societa' in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.». - Si riporta l'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017: «Art. 41 (Reti associative). - 1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che: a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome; b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilita' e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attivita' di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attivita' di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentativita' presso i soggetti istituzionali. 2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b). 3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attivita' statutarie, anche le seguenti attivita': a) monitoraggio dell'attivita' degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore; b) promozione e sviluppo delle attivita' di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati. 4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati. 5. E' condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonche' la costituzione e l'operativita' da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore. 6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30. 7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettivita' delle cariche sociali. 8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2. 9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalita' e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3. 10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.».

Art. 11

Spese eleggibili

2.Sono rendicontabili le spese effettivamente sostenute dall'ente del Terzo settore e per le quali e' stata rilasciata regolare quietanza a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 9, comma 6.

3.In deroga a quanto previsto dal comma 2, le spese di progettazione sono rendicontabili purche' effettivamente sostenute in data non antecedente a dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 2.

Art. 12

Controlli e monitoraggio

1.I progetti di recupero inclusi nel provvedimento di cui all'articolo 9, comma 6 sono oggetto di verifiche amministrativo-contabili sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi del personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.

2.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 94 del Codice, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente, nell'esercizio dei poteri di controllo ad esso attribuiti ai sensi dell'articolo 93, comma 3 del Codice, accerta l'effettivo svolgimento in via esclusiva delle attivita' di interesse generale attraverso l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, comunicando le eventuali irregolarita' rilevate al Ministero, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca di cui all'articolo 13 del presente regolamento, fatta salva la potesta' del medesimo ufficio di disporre la cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 50 del medesimo Codice, ove dall'attivita' di accertamento emerga la carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

3.Le Amministrazioni competenti comunicano tra loro gli esiti delle rispettive attivita' di controllo, ai fini dei conseguenti provvedimenti di competenza ed assicurano, nella programmazione e nell'esperimento dei controlli di propria competenza, il raccordo necessario ad assicurare efficacia ed economicita' ai controlli medesimi.

4.Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia delle Entrate rendono reciprocamente disponibili, secondo modalita' e specifiche concordate, i dati e le informazioni concernenti l'accesso al social bonus, con l'indicazione degli interventi ammessi al sostegno, dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali e dei soggetti fruitori del credito d'imposta. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cura il monitoraggio dell'applicazione del social bonus, anche al fine di verificare la congruita' e sostenibilita' della misura e valutarne l'impatto.

Note all'art. 12: - Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 1 (Ispettorato nazionale del lavoro). - 1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche' al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato», che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. 2. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia' esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneita' operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonche' legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri gia' assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge. 3. L'Ispettorato ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' dotato di autonomia organizzativa e contabile ed e' posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. 4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, la sede centrale dell'Ispettorato e' ubicata presso un immobile demaniale o un immobile gia' in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali. 5. L'Ispettorato e' sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.». - Si riportano gli articoli 93 e 94 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017: «Art. 93 (Controllo). - 1. I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare: a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore; b) il perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche o di utilita' sociale; c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore; d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore; e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite. 2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. 3. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attivita' di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b). In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del primo periodo puo', ove necessario, attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli enti di terzo settore interessati. 4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attivita' statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari. 5. Le reti associative di cui all'articolo 41, comma 2 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attivita' di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei rispettivi aderenti. 6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5, le reti associative nazionali ed i Centri di servizio per il volontariato devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con il decreto di cui all'articolo 96, tali da garantire un efficace espletamento delle attivita' di controllo. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e mantiene validita' fino alla avvenuta cancellazione della rete associativa dall'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 41, o alla revoca dell'accreditamento del CSV, ai sensi dell'articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneita' della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attivita' di controllo nei confronti dei propri aderenti. Decorso il predetto termine di novanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata. 7. L'attivita' di controllo espletata dalle reti associative nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo e' sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.». «Art. 94 (Disposizioni in materia di controlli fiscali). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo X l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attivita' di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24 nonche' al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'ufficio che procede alle attivita' di controllo ha l'obbligo, a pena di nullita' del relativo atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore trasmette all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti. 2. L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attivita' di controllo, trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti. 3. Resta fermo il controllo eseguito dall'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore ai fini dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo. 4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.». - Per il testo dell'articolo 50 del citato decreto legislativo, n. 117 del 2017, si veda nelle note all'articolo 14.

Art. 13

Revoca del provvedimento di approvazione

2.Il provvedimento di revoca e' pubblicato, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it - sezione «Pubblicita' legale».

Note all'art. 13: - Per il testo dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo, n. 117 del 2017, si veda nelle note all'articolo 7. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge, n. 69 del 2009, si veda nelle note all'articolo 9.

Art. 14

Disposizioni transitorie

1.Fino alla decorrenza dell'efficacia di quanto stabilito dall'articolo 79 del Codice, come previsto dall'articolo 101, comma 10, del medesimo Codice, i soggetti destinatari delle erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 del presente regolamento sono le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che utilizzano i beni di cui all'articolo 3 per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, con modalita' non commerciali.

2.Fino all'operativita' del registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli da 45 a 54 del Codice, l'istanza di partecipazione di cui all'articolo 8, comma 1 dovra' essere accompagnata da copia dello statuto vigente dell'ente proponente e degli eventuali partners.

3.All'istanza di partecipazione di cui all'articolo 8, comma 1, presentata anteriormente alla prima pubblicazione sul registro unico nazionale del Terzo settore del bilancio di cui all'articolo 13, commi 1 e 2 del Codice, deve essere allegata copia dell'ultimo bilancio approvato dagli organi statutari dell'ente proponente e degli eventuali partners, o, in alternativa, l'indicazione delle pagine del sito internet dell'ente ove il medesimo documento e' pubblicato.

Note all'art. 14: - Per il testo dell'articolo 79 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note all'articolo 3. - Si riporta l'articolo 101, comma 10 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017: «10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.». - Per il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo della citata legge n. 266 del 1991, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo della citata legge n. 383 del 2000, si veda nelle note alle premesse. - Si riportano gli articoli da 45 a 54 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017: «Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo settore). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente e' indicata come "Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore". Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di "Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore". Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come "Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore". 2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a tutti gli interessati in modalita' telematica.». «Art. 46 (Struttura del Registro). - 1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e) Reti associative; f) Societa' di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore. 2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente puo' essere contemporaneamente iscritto in due o piu' sezioni. 3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo', con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.». «Art. 47 (Iscrizione). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e' presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) e' presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale. 2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonche' per la sua iscrizione nella sezione richiesta. 3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, puo': a) iscrivere l'ente; b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione. 4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta. 5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformita' a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarita' formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso. 6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro e' ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.». «Art. 48 (Contenuto e aggiornamento). - 1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalita' giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le generalita' dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalita' dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni. 2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalita' dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di regolamento. 3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalita' giuridica. 4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro. 5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile. 6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.». «Art. 49 (Estinzione o scioglimento dell'ente). - 1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne da' comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente e' iscritto affinche' provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile. 2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.». «Art. 50 (Cancellazione e migrazione in altra sezione). - 1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorita' giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore. 2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente e' stato iscritto nel Registro unico nazionale. 3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente puo' formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalita' e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale. 4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, e' ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.». «Art. 51 (Revisione periodica del Registro). - 1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.». «Art. 52 (Opponibilita' ai terzi degli atti depositati). - 1. Gli atti per i quali e' previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza. 2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilita' di averne conoscenza.». «Art. 53 (Funzionamento del Registro). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalita' di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonche' le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilita' su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalita' con cui e' garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese. 2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro. 3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura informatica nonche' per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.». «Art. 54 (Trasmigrazione dei registri esistenti). - 1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalita' con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti gia' iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operativita' del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore. 2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. 3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. 4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.». - Si riporta l'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017: «Art. 13 (Scritture contabili e bilancio). - 1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie. 2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro puo' essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. 3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformita' alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. 4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. 5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile. 6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attivita' di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. 7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.». -

Art. 15

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e vi si provvede con le risorse finanziarie, strumentali e umane gia' disponibili a legislazione vigente.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'interno Lamorgese Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro della cultura Franceschini

Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero

dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del

Ministero della salute, reg.ne n. 1337

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