DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2022, n. 92
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 444 del Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 447, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O n. 92: «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta. 3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. n. 10: «Art. 80 (Motivi di esclusione). -1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.». - Si riporta il testo degli articoli 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 617-septies 618, 619, 620, 621, 622, 623, 623-bis del codice penale: «Art. 615-bis (Interferenze illecite nella vita privata). - Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.». «Art. 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico). - Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.». «Art. 615-quater (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici). - Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena e' della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.». «Art. 615-quinquies (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico). - Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.». «Art. 616 (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza). - Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e' punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.». «Art. 617 (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche). - Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da tre a otto anni se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.». «Art. 617-bis (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche). - Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.». «Art. 617-ter (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche). - Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.». «Art. 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da tre a otto anni se il fatto e' commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita'; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.». «Art. 617-quinquies (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.». «Art. 617-sexies (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater. Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.». «Art. 617-septies (Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente). - Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. La punibilita' e' esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.». «Art. 618 (Rivelazione del contenuto di corrispondenza). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.». «Art. 619 (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni). - L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualita', commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 30 a euro 516. Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.». «Art. 620 (Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni). - L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualita', del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione e' interceduta, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.». «Art. 621 (Rivelazione del contenuto di documenti segreti). - Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma e' considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.». «Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale). -Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.». «Art. 623 (Rivelazione di segreti scientifici o commerciali). - Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, e' punito con la reclusione fino a due anni. La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto. Se il fatto relativo ai segreti commerciali e' commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena e' aumentata. Il colpevole e' punito a querela della persona offesa.». «Art. 623-bis (Altre comunicazioni e conversazioni). - Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.». - Si riporta il testo dell'articolo 67 e dell'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214: «Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.». «Art. 84 (Definizioni). - 1. - 3. (omissis) 4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione; c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorita' giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste; d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto; e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d); f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della societa' nonche' nella titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalita' che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonche' le qualita' professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.». - Per il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 1, comma 6, lett. a) del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 si veda nelle note all'articolo 1.
Art. 10
Domanda di accreditamento di laboratori di prova di cui e' titolare un soggetto privato
2.La domanda e le relative dichiarazioni che attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono sottoscritte ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Note all'art. 10: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. n. 30.
Art. 11
Domanda di accreditamento di laboratori di prova istituiti presso amministrazioni o enti pubblici
2.La domanda e le relative dichiarazioni che attestano il possesso dei requisiti a corredo di cui al comma 1 sono sottoscritte ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Note all'art. 11: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 si veda nella nota all'articolo 10.
Art. 12
Procedura di accreditamento dei laboratori di prova
2.Qualora, in qualunque fase del procedimento, il laboratorio di prova comunichi di rinunciare all'accreditamento o non fornisca riscontro alle richieste nei termini previsti, il CVCN procede all'archiviazione dell'istanza.
3.Il CVCN conclude la procedura di accreditamento entro 180 giorni dalla ricezione della domanda di accreditamento.
4.Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), lettera b), numero 2), lettera c), numero 4), e lettera e), numero 1), il termine di cui al comma 3 e' sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: «Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima volta motivi ostativi gia' emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.».
Art. 13
Obblighi dei LAP
2.E' fatto obbligo a coloro che ne vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attivita' per le quali il laboratorio di prova e' accreditato, quale dovere inerente alla funzione o al servizio, di non rivelare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni, cognizioni, documenti, esperienze tecnico-industriali e dati tecnici relativi alle suddette attivita'. Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo di cui al presente comma e dell'impegno di non divulgazione di cui agli articoli 10, comma 1, lettera h), e 11, comma 1, lettera h), il LAP adotta adeguate misure di sicurezza ed esercita opportune attivita' di vigilanza.
Art. 14
Vigilanza sull'attivita' dei LAP
1.Il CVCN dispone l'effettuazione di verifiche con cadenza periodica al massimo ogni 18 mesi, per la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento.
2.Il CVCN puo' effettuare visita ispettiva a campione per la verifica del soddisfacimento delle condizioni per il mantenimento dell'accreditamento.
3.Il CVCN, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data fissata, comunica al LAP la data programmata per la visita ispettiva di vigilanza, richiedendo un'eventuale integrazione della documentazione qualora siano intervenute variazioni che abbiano comportato la necessita' della revisione della documentazione di sistema.
4.Il personale incaricato, dopo aver effettuato la verifica della documentazione, effettua l'ispezione presso il LAP al fine di valutarne i requisiti previsti.
5.Al termine dell'ispezione il personale incaricato trasmette al CVCN il rapporto di verifica relativo al mantenimento dei requisiti del LAP con riferimento all'area di accreditamento.
6.Nel caso in cui la verifica effettuata dal personale incaricato dia esito positivo il CVCN comunica il risultato al LAP.
7.Nel caso in cui la verifica effettuata dal personale incaricato dia esito negativo, il CVCN comunica il risultato al LAP, fissando eventualmente modalita' e termini per la rimozione delle non conformita' come indicato nell'articolo 15.
Art. 15
Sospensione e revoca dell'accreditamento
1.Qualora sia dimostrato il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13 e di cui all'articolo 22, il CVCN, sentita la commissione di accreditamento, intima al LAP non piu' conforme di porre in essere, entro il termine di 10 giorni, le misure necessarie ai fini del superamento delle difformita' riscontrate. Qualora entro il termine fissato il laboratorio non abbia apportato le richieste azioni correttive, l'accreditamento e' sospeso. Decorsi tre mesi dalla disposizione della sospensione senza che siano state rimosse le difformita', l'accreditamento e' revocato.
2.In caso di non conformita' riguardante gli obblighi di cui alla lettera a), con riferimento alle misure di sicurezza indicate dal CVCN, e alle lettere c) e f) del comma 1 dell'articolo 13, nonche' l'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 22, il CVCN, sentita la commissione di accreditamento, puo' disporre con provvedimento motivato la revoca dell'accreditamento.
Art. 16
Rinnovo dell'accreditamento
1.Entro sei mesi antecedenti la scadenza del certificato di accreditamento, il LAP puo' presentare al CVCN richiesta di rinnovo dell'accreditamento per un ulteriore triennio, eventualmente integrando la documentazione qualora siano intervenute variazioni che abbiano comportato la necessita' della revisione della documentazione.
2.Il CVCN esamina la domanda e dispone una visita ispettiva per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento. Nel caso in cui il personale incaricato esprima avviso favorevole, il CVCN, sentita la commissione accreditamento, rilascia il certificato di rinnovo dell'accreditamento.
3.Nel caso in cui il personale incaricato non esprima avviso favorevole, il CVCN comunica il risultato al LAP, fissando modalita' e termini per la rimozione delle non conformita' riscontrate, ove eliminabili.
4.In caso di non conformita' non eliminabili, sentita la commissione accreditamento, il CVCN non rinnova l'accreditamento.
Art. 17
Variazione dell'area di accreditamento
1.Il LAP puo' presentare domanda di estensione dell'accreditamento ad altre aree, in coincidenza con il termine di cui all'articolo 14, comma 1, ed in fase di rinnovo di cui all'articolo 16. L'istanza e' considerata alla stregua di una domanda di accreditamento con l'esclusione delle verifiche di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).
2.Il LAP puo' chiedere di ridurre la portata dell'area di accreditamento di cui all'articolo 7.
Art. 18
Responsabilita'
1.I LAP sono responsabili delle loro attivita', dei risultati delle prove che hanno effettuato e dei rapporti di prova che hanno rilasciato.
Art. 19
Corrispettivi
1.L'accreditamento e la vigilanza effettuati dal CVCN avvengono a titolo oneroso. Ai fini del calcolo dei relativi compensi, nelle more dell'adozione di una specifica determinazione tecnica adottata dall'Agenzia in attuazione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, si applica l'articolo 3 del decreto del Ministero delle comunicazioni 15 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006, recante individuazioni delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
2.Copia della attestazione del versamento deve essere trasmessa al CVCN.
Note all'art. 19: - Per il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 si veda nelle note alle premesse.
Capo III Accreditamento dei CV
Art. 20
Accreditamento dei CV
1.Ai fini del presente decreto, i CV sono accreditati, ai sensi dell'articolo 1, commi 6, lettera a), e 7, lettera b), del decreto-legge, per la verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilita' note relativamente alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi informatici, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, dei rispettivi Ministeri, conformemente alle metodologie di verifica e di test definite dal CVCN.
2.Il CVCN procede all'accreditamento dei CV sulla base della comunicazione effettuata, tramite posta elettronica certificata, o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dai Ministeri dell'interno e della difesa, ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza.
Note all'art. 20: - Per il testo dell'articolo 1, comma 2, lett. b) e comma 6, lett. a) del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 si veda nelle note all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 1, comma 7, lett. b) del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 si veda nelle note alle premesse.
Capo IV Raccordi con il CVCN
Art. 21
Raccordi
2.Il CVCN assicura i raccordi di cui al comma 1 attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h).
3.Il CVCN, con la determinazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 8), disciplina le modalita' esecutive delle comunicazioni con i CV ed i termini tecnici ed organizzativi mediante i quali i raccordi trovano effettiva applicazione. Il CVCN con la determinazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 9), disciplina le modalita' esecutive delle comunicazioni con i LAP ed i termini tecnici ed organizzativi mediante i quali i raccordi trovano effettiva applicazione.
4.Le determinazioni tecniche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), sono aggiornati ogni qualvolta l'evoluzione delle valutazioni e delle prove lo richiede.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 7, dell'articolo 6 e dell'articolo 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2021, n. 54: «Art. 4 (Procedimento di verifica e valutazione). - 1.-6. (omissis) 7. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, lettera c), il CVCN puo' avvalersi di LAP e si coordina, ove previsto, con i centri di valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge.». «Art. 6 (Preparazione all'esecuzione dei test). - 1. A seguito della comunicazione di cui al comma 9 dell'articolo 5, il CVCN e i CV verificano, attraverso una piattaforma informatica operante presso il Ministero dello sviluppo economico, se l'oggetto di fornitura e' stato gia' sottoposto a precedenti valutazioni o se sono in corso valutazioni, secondo le modalita' dell'articolo 7. Nel caso in cui: a) l'oggetto sia stato sottoposto a precedenti valutazioni o sia in corso di valutazione, sono effettuate le verifiche di cui al comma 2, finalizzate a evitare la duplicazione di test eventualmente gia' eseguiti; b) l'oggetto non sia stato sottoposto a precedenti valutazioni e non sia in corso di valutazione, si procede come descritto al comma 3. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), ferme restando le condizioni di cui all'articolo 5, sull'oggetto di valutazione non sono effettuati test nei casi in cui: a) su tutte le funzioni di sicurezza necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza di interesse nella nuova valutazione siano stati eseguiti o siano in corso di esecuzione sia i test di corretta implementazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), sia i test di intrusione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b); b) i test di intrusione siano stati eseguiti o siano in corso di esecuzione con riferimento a livelli di severita' non inferiori a quelli selezionati per la valutazione in corso. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), diversi dal comma 2, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 5, il CVCN o i CV, se necessario in collaborazione con il soggetto incluso nel perimetro, identificano i test da eseguire escludendo quelli precedentemente eseguiti o in corso di esecuzione. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e di cui al comma 3: a) il CVCN puo' affidare l'esecuzione dei test ad un laboratorio accreditato, informandone il soggetto incluso nel perimetro e il fornitore; b) il CVCN e i CV invitano il fornitore a predisporre le attivita' preliminari all'esecuzione dei test di cui all'articolo 5 e definiscono la sede in cui svolgere tali attivita'. 5. Nei casi di cui al comma 2, il CVCN o i CV, ferma restando la possibilita' di prevedere le prescrizioni di utilizzo di cui all'articolo 8, comunicano al soggetto incluso nel perimetro, e per conoscenza al fornitore, la conclusione del procedimento. 6. Allo sviluppo e alla gestione della piattaforma di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.». «Art. 8 (Esito della valutazione e prescrizioni di utilizzo). - 1. Sulla base del rapporto di prova di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, il CVCN e i CV redigono il rapporto di valutazione contenente l'esito dei test. Il rapporto di valutazione e' comunicato al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore entro i termini di cui all'articolo 4, comma 5. 2. In caso di esito negativo del rapporto di valutazione, il CVCN e i CV, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicano al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore il provvedimento negativo motivato. 3. Nel caso in cui l'esito di cui al comma 1 sia positivo, il CVCN puo' imporre al soggetto incluso nel perimetro prescrizioni per l'utilizzo dell'oggetto dell'affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge. 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 possono riguardare anche il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza nell'ambiente di esercizio.». - Per il testo dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2021, n. 54 si veda nelle note all'articolo 1.
Capo V Notifica degli incidenti
Art. 22
Notifica degli incidenti
l. Il CVCN, i CV e i LAP, al verificarsi di un incidente sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi informatici di pertinenza deputati allo svolgimento delle funzioni oggetto dell'accreditamento, in termini di compromissione della integrita' o riservatezza dei dati e delle informazioni trattati, procedono alla notifica al CSIRT Italia secondo le modalita' indicate dal CSIRT stesso entro il termine di sei ore dal momento in cui sono venuti a conoscenza dell'incidente. 2. Qualora il CVCN, i CV o i LAP vengano a conoscenza di nuovi elementi significativi, tra cui le specifiche vulnerabilita' sfruttate, la rilevazione di eventi comunque correlati all'incidente oggetto di notifica, ovvero gli indicatori di compromissione (IOC) rilevati, la notifica di cui al comma l e' integrata tempestivamente dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, salvo che l'autorita' giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di segretezza investigativa. 3. Su richiesta del CSIRT Italia, il CVCN, i CV o i LAP che hanno proceduto a effettuare una notifica ai sensi dei commi 1 e 2 provvedono, secondo le modalita' indicate dal CSIRT stesso, ed entro sei ore dalla richiesta, a effettuare un aggiornamento della notifica, salvo che l'autorita' giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di segretezza investigativa. 4. I CV e i LAP assicurano che dell'avvenuta notifica sia fornita notizia al CVCN, nonche', nel caso di notifica da parte del LAP, all'eventuale CV interessato, qualora i LAP abbiano trattato dati o sistemi inerenti a quest'ultimo.
Capo VI Disposizioni finanziarie
Art. 23
Clausola di invarianza
l. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il Presidente: Draghi
Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 1785
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)