LEGGE 12 luglio 2022, n. 90

Type Legge
Publication 2022-07-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2022 Vigenza internazionale del trattato per l'Italia: 1° febbraio 2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 del Trattato stesso.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Trattato-art. 1

TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FRANCESE PER UNA COOPERAZIONE BILATERALE RAFFORZATA La Repubblica Italiana e la Repubblica Francese di seguito denominate congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte" tenendo in considerazione la portata e la profondita' dell'amicizia che le unisce, ancorata nella storia e nella geografia; riaffermando in questo spirito il loro legame comune con il Mediterraneo quale crocevia di civilta' e punto di congiunzione tra i popoli d'Oriente e d'Occidente, dell'Europa e dell'Africa; reiterando che la loro comunita' di destini e' fondata sui principi fondamentali e gli obiettivi iscritti nella Carta delle Nazioni Unite e nel Trattato sull'Unione Europea, e che questa comunita' si basa sui valori di pace e sicurezza, rispetto della dignita' umana, dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, della democrazia, dell'eguaglianza e dello Stato di diritto; riaffermando con forza che questi valori segnano il loro attaccamento a una societa' caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarieta' e dalla parita' di genere; richiamando la loro adesione al multilateralismo e a un ordine e a relazioni internazionali che si basano sul diritto e sull'Organizzazione delle Nazioni Unite; determinate a combattere il cambiamento climatico e a preservare la biodiversita'; convinte che i progressi economico, sociale e ambientale siano indissociabili; e consapevoli che la sicurezza e la prosperita' delle nostre societa' richiedano un'azione urgente per salvaguardare il nostro pianeta che rappresenta la nostra casa comune; richiamando il loro impegno storico e costantemente riaffermato a favore dell'unita' europea, in linea con i Trattati istitutivi della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica, fatti a Roma il 25 marzo 1957, il cui spirito e' stato riaffermato solennemente nella Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017; condividendo l'obiettivo di un'Europa democratica, unita e sovrana per rispondere alle sfide globali che le Parti si trovano ad affrontare; riaffermando a questo proposito l'impegno comune ad approfondire il progetto europeo in linea con la responsabilita' condivisa quali Paesi fondatori, nel rispetto dei valori dell'Unione e del principio di solidarieta'; impegnate a promuovere questi valori e questi principi contro tutti i tipi di minaccia che possono metterli in discussione e riaffermando cosi', in uno spirito di solidarieta', la loro volonta' di rafforzare la difesa europea e la postura di deterrenza e di difesa dell'Alleanza atlantica, essendo l'Unione Europea e l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord destinate ad agire quali partner strategici che si rafforzano reciprocamente; riconoscendo l'importanza di preservare il Mercato unico e le quattro liberta' fondamentali quali pietre miliari e motori inesauribili del percorso d'integrazione europea; segnate dalle conseguenze a lungo termine della pandemia di coronavirus, che ha messo in luce la profonda interdipendenza tra gli Stati membri dell'Unione Europea; consapevoli delle speciali responsabilita' che incombono sulle due Parti nel processo di ricostruzione e di adeguamento dell'economia europea; sottolineando che le loro relazioni bilaterali sono sempre piu' radicate nelle politiche europee, come dimostra la realizzazione congiunta dei grandi programmi finanziati dall'Unione; ritenendo che i loro partenariati e le loro cooperazioni bilaterali contribuiscono reciprocamente all'approfondimento dello stesso progetto europeo e che possono servire da fonte d'ispirazione per nuove politiche a livello dell'Unione; condividendo la volonta' d'intensificare i legami esistenti tra di loro e le intense cooperazioni bilaterali che si sono sviluppate nel corso della storia, in particolare in ambito politico, economico, sociale, educativo, scientifico e culturale e nei settori strategici per il futuro dell'Unione Europea; nella convinzione che la stabilita' e la prosperita' a lungo termine del Mediterraneo restino una priorita' fondamentale per entrambi i Paesi, e determinate ad agire insieme per la sicurezza, per la promozione dei beni comuni tra le due rive di questo mare e per ripristinare il suo buono stato ecologico; nella convinzione che l'Arco alpino, particolarmente colpito dal riscaldamento climatico, meriti una stretta cooperazione e un forte coinvolgimento dei due Paesi; desiderose di favorire una migliore conoscenza reciproca delle loro societa' civili, in un'ottica di cittadinanza europea, in particolare tra le giovani generazioni; riconoscendo l'importanza e la vitalita' della cooperazione tra i rispettivi Parlamenti e il ruolo che la diplomazia parlamentare svolge nelle relazioni tra i due Paesi e auspicandone un rafforzamento attraverso forme di cooperazione permanente, in particolare tra le rispettive Commissioni; riconoscendo il ruolo fondamentale delle collettivita' territoriali italiana e francese e degli altri attori locali per rinsaldare i vincoli di amicizia tra i due popoli e sviluppare progetti comuni; desiderose di assicurare a ogni livello una cornice piu' stabile e ambiziosa alle strette relazioni istituzionali che gia' esistono tra le due Parti; riconoscendo il ruolo strutturale del Vertice intergovernativo annuale nelle loro relazioni, in considerazione della loro volonta' di concertazione in tutti i settori; convengono quanto segue: Articolo 1 Affari esteri 1. Tenuto conto dell'obiettivo comune di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nonche' alla tutela e alla promozione dei diritti umani, e di adoperarsi per la tutela dei beni pubblici mondiali, inclusa la salute, e per la realizzazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, le Parti s'impegnano a sviluppare il loro coordinamento e a favorire la sinergia tra le rispettive azioni a livello internazionale. Esse si consultano regolarmente con l'obiettivo di stabilire posizioni comuni e di agire congiuntamente su tutte le decisioni che tocchino i loro interessi comuni, incluso, ove possibile, nei formati plurilaterali a cui partecipa una delle due Parti. 2. A tal fine, le Parti istituiscono meccanismi stabili di consultazioni rafforzate, a livello sia politico che di alti funzionari, in particolare in caso di crisi e alla vigilia di importanti scadenze. In questo quadro, esse organizzano consultazioni regolari, in particolare a livello dei Segretari Generali, dei Direttori Politici e dei Direttori responsabili per l'Unione Europea e per gli affari globali o per aree geografiche dei rispettivi Ministeri degli Affari Esteri sui temi di comune interesse. Le Parti promuovono forme di cooperazione strutturata anche tra le rispettive missioni diplomatiche in Paesi terzi e presso le principali organizzazioni internazionali. Esse assicurano l'attuazione di iniziative di formazione congiunta per i loro diplomatici e accolgono reciprocamente diplomatici in attivita' di scambio. 3. Riconoscendo che il Mediterraneo e' il loro ambiente comune, le Parti sviluppano sinergie e rafforzano il coordinamento su tutte le questioni che influiscono sulla sicurezza, sullo sviluppo socio-economico, sull'integrazione, sulla pace e sulla tutela dei diritti umani nella regione, e sul contrasto dello sfruttamento della migrazione irregolare. Esse promuovono un utilizzo giusto e sostenibile delle risorse energetiche. Esse s'impegnano altresi' a favorire un approccio comune europeo nelle politiche con il Vicinato Meridionale e Orientale 4. Le Parti adottano iniziative comuni per promuovere la democrazia, lo sviluppo sostenibile, la stabilita' e la sicurezza nel continente africano. Insieme, s'impegnano a rafforzare le relazioni dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri con questo continente, con particolare attenzione al Nord Africa, al Sahel e al Corno d'Africa. A tal fine, le Parti promuovono consultazioni bilaterali sulle politiche per lo sviluppo sostenibile, e sui modi per assicurare una tutela e una promozione efficace dei diritti umani, dello Stato di diritto e del buon governo, in linea con la ricerca di maggiori sinergie tra l'assistenza umanitaria, lo sviluppo sostenibile e la pace. 5. Le Parti s'impegnano a consultarsi regolarmente e a coordinare la propria azione per favorire lo sviluppo di un approccio comune in seno all'Unione Europea nei confronti dei principali partner e competitor internazionali, in particolare sulle questioni relative alle sfide globali e alla governance multilaterale. 6. In materia commerciale, le Parti collaborano affinche' la politica dell'Unione Europea possa concorrere al loro obiettivo condiviso di rendere gli scambi internazionali piu' equi e piu' sostenibili, contribuendo insieme a rafforzare la politica industriale e a costruire un'autonomia strategica europea. Esse sostengono il ruolo trainante dell'Unione Europea nel rafforzamento del multilateralismo commerciale. Esse promuovono il rafforzamento del coordinamento tra la politica commerciale dell'Unione Europea e gli obiettivi europei di sviluppo sostenibile.

Trattato-art. 2

Articolo 2 Sicurezza e difesa 1. Nel quadro degli sforzi comuni volti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e in coerenza con gli obiettivi delle organizzazioni internazionali cui esse partecipano e con l'Iniziativa Europea d'Intervento, le Parti s'impegnano a promuovere le cooperazioni e gli scambi sia tra le proprie forze armate, sia sui materiali di difesa e sulle attrezzature, e a sviluppare sinergie ambiziose sul piano delle capacita' e su quello operativo ogni qual volta i loro interessi strategici coincidano. Cosi' facendo, esse contribuiscono a salvaguardare la sicurezza comune europea e rafforzare le capacita' dell'Europa della Difesa, operando in tal modo anche per il consolidamento del pilastro europeo della NATO. Sulla base dell'articolo 5 del Trattato dell'Atlantico del Nord e dell'articolo 42, comma 7, del Trattato sull'Unione Europea, esse si forniscono assistenza in caso di aggressione armata. Le Parti contribuiscono alle missioni internazionali di gestione delle crisi coordinando i loro sforzi. 2. Le Parti si consultano regolarmente sulle questioni trattate rispettivamente dall'Unione Europea e dalla NATO, e coordinano ove possibile le proprie posizioni, in particolare sulle questioni relative alle iniziative di difesa dell'Unione Europea, rispetto alle quali e' ricercata ogni possibilita' di cooperazione. Esse intensificano il dialogo comune nei settori tecnico e operativo della difesa. A tal fine, esse tengono, oltre a incontri bilaterali istituzionalizzati nel settore della difesa, anche consultazioni regolari all'interno del Consiglio italo-francese di Difesa e Sicurezza, che riunisce i rispettivi Ministri degli Affari Esteri e della Difesa. 3. Le Parti sviluppano la cooperazione nel settore dell'accrescimento di capacita' d'interesse comune, in particolare per quanto riguarda la progettazione, lo sviluppo, la costruzione e il supporto in servizio, al fine di migliorare l'efficienza e la competitivita' dei rispettivi sistemi industriali e di contribuire allo sviluppo e al potenziamento della base industriale e tecnologica della difesa europea. 4. Le Parti s'impegnano altresi' a rafforzare la cooperazione tra le rispettive industrie di difesa e di sicurezza, promuovendo delle alleanze strutturali. In particolare, esse facilitano l'attuazione di progetti comuni, bilaterali o plurilaterali, in connessione con la costituzione di partnership industriali in specifici settori militari, nonche' dei progetti congiunti nell'ambito della cooperazione strutturata permanente (PESCO), con il sostegno del Fondo europeo per la difesa. 5. Le Parti rafforzano la collaborazione nel settore spaziale migliorando la loro capacita' di operare congiuntamente nello spazio ai fini di sicurezza e di difesa, Esse partecipano attivamente allo sviluppo di una cultura strategica europea in questo settore. 6. Le Parti s'impegnano a rafforzare il gia' proficuo scambio di personale militare, nonche' le significative attivita' congiunte in atto nell'ambito della formazione e dell'addestramento nel settore della sicurezza e della difesa. 7. Le Parti s'impegnano a facilitare il transito e lo stazionamento delle forze armate dell'altra Parte sul proprio territorio.

Trattato-art. 3

Articolo 3 Affari europei 1. Le Parti agiscono insieme per un'Europa democratica, unita e sovrana e per lo sviluppo dell'autonomia strategica europea. Esse s'impegnano a rafforzare le istituzioni e a difendere i valori fondanti del progetto europeo e lo Stato di diritto. Esse promuovono una transizione dell'Unione Europea verso un modello di sviluppo resiliente, inclusivo e sostenibile, nel quadro di un'economia aperta e dinamica, sfruttando appieno il potenziale di un Mercato unico generatore di resilienza. 2. Le Parti si consultano regolarmente e a ogni livello in vista del raggiungimento di posizioni comuni sulle politiche e sulle questioni d'interesse comune prima dei principali appuntamenti europei. 3. Le Parti rafforzano il coordinamento nei principali settori della politica economica europea, quali la strategia economica e di bilancio, l'industria, l'energia, i trasporti, la concorrenza e gli aiuti di Stato, il lavoro, il contrasto delle diseguaglianze, la transizione verde e digitale e la programmazione finanziaria dell'Unione Europea. Esse agiscono insieme a favore dell'integrazione economica e finanziaria dell'Unione Europea, del completamento dell'Unione economica e monetaria e del rafforzamento della moneta unica, fattore di autonomia strategica per l'Unione Europea. Esse promuovono altresi' dei meccanismi di convergenza fiscale al fine di lottare contro la concorrenza aggressiva, sostenendo al contempo un'evoluzione delle regole della fiscalita' internazionale che rispondano alle sfide della digitalizzazione delle economie. 4. Le Parti favoriscono le iniziative congiunte volte alla promozione della trasparenza e della partecipazione dei cittadini al processo decisionale europeo, nonche' azioni concertate per una maggiore democratizzazione delle istituzioni europee. Esse s'impegnano in questo senso a incoraggiare il dibattito intellettuale sull'Europa, ivi incluso tra le rispettive societa' civili. 5. Le Parti favoriscono, ove appropriato e nel quadro previsto dai Trattati dell'Unione Europea, un piu' esteso ricorso al sistema della maggioranza qualificata per l'assunzione di decisioni nel Consiglio.

Trattato-art. 4

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