LEGGE 12 luglio 2022, n. 93

Type Legge
Publication 2022-07-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2022 Vigenza internazionale della convenzione per l'Italia: 28 dicembre 2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

Art. 3

Autorita' nazionale competente

1.Il Ministero della transizione ecologica e' designato quale autorita' nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione di cui all'articolo 1 nonche' quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

2.Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato il piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, che comprende il piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa.

3.Ai fini della predisposizione del piano di attuazione di cui al comma 2, il Ministero della transizione ecologica si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

4.Nel piano di attuazione di cui al comma 2 sono stabilite le modalita' per assicurare il coordinamento delle attivita' di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 19 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, nonche' agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione, ai sensi degli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione stessa, valutati in euro 230.307 per l'anno 2022 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 11 della citata Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Convention

STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE CONVENZIONE DI STOCCOLMA SUGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI LE PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, RICONOSCENDO che gli inquinanti organici persistenti possiedono proprieta' tossiche, resistono alla degradazione, sono soggetti a bioaccumulo e sono trasportati dall'aria, dall'acqua e dalle specie migratorie attraverso le frontiere internazionali e depositati lontano dal luogo di emissione, ove si accumulano negli ecosistemi terrestri e acquatici; CONSAPEVOLI dei problemi sanitari, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, derivanti dall'esposizione agli inquinanti organici persistenti a livello locale, e in particolare dell'impatto sulle donne e, attraverso di loro, sulle generazioni future; RICONOSCENDO che gli ecosistemi e le comunita' indigene dell'Artico sono particolarmente minacciati dalla bioamplificazione degli inquinanti organici persistenti e che la contaminazione degli alimenti tradizionali di queste popolazioni e' un problema di salute pubblica; CONSAPEVOLI della necessita' di un'azione a livello mondiale contro gli inquinanti organici persistenti; MEMORI della decisione 19/13 C, del 7 febbraio 1997, del Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente di intraprendere un'azione internazionale per proteggere la salute umana e l'ambiente attraverso misure dirette a ridurre e/o eliminare le emissioni e gli scarichi di inquinanti organici persistenti; RICHIAMANDO le pertinenti disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di ambiente, e in particolare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale e la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, compresi gli accordi regionali conclusi ai sensi del suo articolo 11; RICHIAMANDO altresi' le pertinenti disposizioni della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e dell'Agenda 21; RICONOSCENDO che l'approccio precauzionale anima tutte le parti ed e' incorporato nella presente convenzione; RICONOSCENDO che la presente convenzione e altri accordi internazionali in materia di commercio e ambiente concorrono al medesimo obiettivo; RIAFFERMANDO che, in base alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le proprie politiche in materia di ambiente e di sviluppo e il dovere di provvedere affinche' le attivita' esercitate sotto la loro giurisdizione o il loro controllo non provochino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate al di fuori della giurisdizione nazionale; TENENDO CONTO delle condizioni e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo, specie di quelli meno sviluppati, e dei paesi ad economia in transizione, e in particolare della necessita' di rafforzare le capacita' nazionali di gestione delle sostanze chimiche, segnatamente attraverso il trasferimento di tecnologia, l'assistenza tecnica e finanziaria e la promozione della cooperazione tra le parti; TENENDO PIENAMENTE CONTO del programma di azione per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, adottato a Barbados il 6 maggio 1994; PRENDENDO ATTO delle rispettive capacita' dei paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo, nonche' delle responsabilita' comuni ma differenziate degli Stati, secondo quanto affermato nel principio 7 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo; RICONOSCENDO l'importante contributo che il settore privato e le organizzazioni non governative possono fornire ai fini della riduzione e/o dell'eliminazione delle emissioni e degli scarichi di inquinanti organici persistenti; SOTTOLINEANDO l'importanza di far si' che i fabbricanti di inquinanti organici persistenti si assumano la responsabilita' di ridurre gli effetti nocivi causati dai loro prodotti e di fornire informazioni agli utilizzatori, ai governi e al pubblico sulle proprieta' pericolose di tali sostanze; COSCIENTI della necessita' di adottare misure volte a prevenire gli effetti nocivi causati dagli inquinanti organici persistenti in tutte le fasi del loro ciclo di vita; RIAFFERMANDO il principio 16 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, secondo cui le autorita' nazionali devono impegnarsi a promuovere l'internalizzazione dei costi ambientali e l'uso degli strumenti economici, in applicazione del principio secondo il quale chi inquina deve, in linea generale, sopportare i costi dell'inquinamento, tenendo in debito conto l'interesse pubblico ed evitando distorsioni del commercio internazionale e degli investimenti; INCORAGGIANDO le parti che non dispongono di sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi e delle sostanze chimiche industriali a dotarsi di tali sistemi; RICONOSCENDO l'importanza di sviluppare e utilizzare sostanze chimiche e processi alternativi rispettosi dell'ambiente; DECISE a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi degli inquinanti organici persistenti, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Obiettivo In accordo con l'approccio precauzionale sancito dal principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, l'obiettivo della presente convenzione e' di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente convenzione: a) per «parte» si intende uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che abbia espresso il proprio consenso ad essere vincolato/a dalla presente convenzione e per il/la quale la convenzione sia in vigore; b) per «organizzazione regionale di integrazione economica» si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano trasferito le proprie competenze nelle materie disciplinate dalla presente convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, secondo le proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la presente convenzione o ad aderirvi; c) per «parti presenti e votanti» si intendono le parti presenti alla votazione che esprimono un voto favorevole o contrario.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Misure per ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione e uso intenzionali 1. Ciascuna parte: a) vieta e/o adotta le misure legislative e amministrative necessarie per far cessare: i) la produzione e l'uso delle sostanze chimiche di cui all'allegato A, salvo quanto disposto da tale allegato; ii) l'importazione e l'esportazione delle sostanze chimiche di cui all'allegato A, secondo quanto disposto dal paragrafo 2; b) limita la produzione e l'uso delle sostanze chimiche di cui all'allegato B, secondo quanto disposto da tale allegato. 2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie affinche': a) le sostanze chimiche elencate nell'allegato A o nell'allegato B siano importate unicamente: i) ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d); oppure ii) per un uso o uno scopo consentito a tale parte ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B; b) tenendo conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali vigenti in materia di previo assenso informato, le sostanze chimiche elencate nell'allegato A, la cui produzione o il cui uso siano consentiti in base ad una deroga specifica, e le sostanze chimiche elencate nell'allegato B, la cui produzione o il cui uso siano consentiti in base ad una deroga specifica o per uno scopo accettabile, siano esportate unicamente: i) ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d); ii) verso una parte autorizzata a utilizzare tali sostanze ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B; oppure iii) verso uno Stato che non e' parte della presente convenzione, su presentazione alla parte esportatrice di una certificazione annuale. La certificazione deve indicare l'uso previsto della sostanza chimica e contenere una dichiarazione con la quale, in relazione a tale sostanza, lo Stato importatore si impegna a: a) proteggere la salute umana e l'ambiente adottando le misure necessarie per ridurre al minimo o prevenire le emissioni; b) rispettare le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1; c) rispettare, ove applicabili, le disposizioni dell'allegato B, parte II, paragrafo 2. La certificazione deve essere corredata dagli opportuni documenti giustificativi, quali atti legislativi, strumenti normativi o direttive amministrative o politiche. La parte esportatrice trasmette la certificazione al segretariato entro sessanta giorni dal ricevimento; c) le sostanze chimiche di cui all'allegato A, per le quali non siano piu' in vigore deroghe specifiche in materia di produzione o di uso per nessuna delle parti, non siano esportate se non ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d); d) ai fini del presente paragrafo, l'espressione «Stato che non e' parte della presente convenzione» designa, in relazione a una particolare sostanza chimica, lo Stato o l'organizzazione regionale di integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato/a dalla convenzione in relazione a tale sostanza. 3. Ciascuna parte che dispone di uno o piu' sistemi di regolamentazione e di valutazione dei nuovi pesticidi o delle nuove sostanze chimiche industriali adotta misure per regolamentare e prevenire la produzione e l'uso di nuovi pesticidi o di nuove sostanze chimiche industriali che, alla luce dei criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, presentino le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. 4. In sede di valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali in uso, ciascuna parte che dispone di uno o piu' sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali prende in considerazione nell'ambito di questi sistemi, ove opportuno, i criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1. 5. Salvo diversa disposizione nella presente convenzione, i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai quantitativi di una determinata sostanza chimica destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento. 6. Qualsiasi parte che si avvale di una deroga specifica ai sensi dell'allegato A o di una deroga specifica o uno scopo accettabile ai sensi dell'allegato B adotta le misure necessarie affinche' la produzione o l'uso consentiti da tale deroga o scopo avvengano in modo tale da prevenire o ridurre al minimo l'esposizione umana e l'emissione nell'ambiente. Per gli usi oggetto di deroga o gli scopi accettabili che in condizioni di impiego normale comportano un'emissione intenzionale nell'ambiente, l'emissione deve essere ridotta al minimo necessario, tenendo conto delle norme e delle linee guida applicabili.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Registro delle deroghe specifiche 1. E' istituito un registro allo scopo di identificare le parti che beneficiano delle deroghe specifiche di cui all'allegato A o all'allegato B. Nel registro non sono indicate le parti che si avvalgono delle disposizioni dell'allegato A o dell'allegato B valide per tutte le parti. Il registro e' tenuto dal segretariato ed e' accessibile al pubblico. 2. Il registro comprende: a) un elenco dei tipi di deroghe specifiche previste nell'allegato A e nell'allegato B; b) un elenco delle parti che beneficiano di una deroga specifica ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B; c) un elenco delle date di scadenza di ogni deroga specifica registrata. 3. Nel momento in cui diventa parte della presente convenzione, ogni Stato puo', mediante notifica scritta al segretariato, far iscrivere nel registro uno o piu' tipi di deroghe specifiche di cui all'allegato A o all'allegato B. 4. A meno che una parte non indichi nel registro una data precedente o non sia stata concessa una proroga ai sensi del paragrafo 7, tutte le deroghe specifiche iscritte nel registro cessano di avere effetto trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione in relazione a una determinata sostanza chimica. 5. Nella sua prima riunione la Conferenza delle parti stabilisce la procedura di riesame delle deroghe iscritte nel registro. 6. Prima del riesame di una deroga iscritta nel registro, la parte interessata presenta al segretariato un rapporto in cui giustifica la necessita' di mantenere l'iscrizione della deroga. Il rapporto e' distribuito dal segretariato a tutte le parti. Il riesame delle deroghe iscritte nel registro e' condotto sulla base di tutte le informazioni disponibili. In seguito a tale riesame, la Conferenza delle parti puo' formulare nei confronti della parte interessata le raccomandazioni che ritenga opportune. 7. La Conferenza delle parti puo', su richiesta della parte interessata, decidere di prorogare la data di scadenza di una deroga specifica per un massimo di cinque anni. Nel prendere questa decisione, la Conferenza delle parti tiene in debito conto le condizioni particolari delle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione. 8. In qualsiasi momento una parte puo', mediante notifica scritta al segretariato, ritirare dal registro l'iscrizione di una deroga specifica. Il ritiro ha effetto a partire dalla data indicata nella notifica. 9. Quando nessuna delle parti e' piu' iscritta per un determinato tipo di deroga specifica, per tale deroga non sono piu' consentite nuove iscrizioni.

Convenzione-art. 5

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