LEGGE 12 luglio 2022, n. 94
Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/2022 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 18 agosto 2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo stesso.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1.All'onere derivante dall'articolo III dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.All'attuazione del secondo periodo del paragrafo 4 dell'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Agreement
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. I
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI DIRITTO PUBBLICO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO IN ITALIA Il Governo della Repubblica Italiana (di seguito "il Governo") e l'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico (di seguito "l'Organizzazione"), di seguito congiuntamente denominate le "Parti", Tenendo in considerazione la volonta' delle Parti di istituire un Ufficio dell'Organizzazione nel territorio italiano, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo III dell'Accordo per l'istituzione e Statuto dell'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico, adottato ad Atene, il 27 ottobre 2004 (Statuto EPLO); Considerato che la Repubblica Italiana e' uno Stato membro fondatore dell'Organizzazione; Considerando che l'articolo V. 1 dello Statuto EPLO determina che il regime stabilito dalla Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, si applica all'EPLO, i suoi funzionari in tutte i paesi membri e che l'articolo V. 3 dello stesso Statuto EPLO prevede che anche paesi diversi dalla Repubblica Ellenica possano offrire un Accordo di Sede; Desiderando regolamentare lo status, i privilegi e le immunita' dell'EPLO in Italia e delle persone ad esso collegate; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I DEFINIZIONI 1. In questo Accordo: (a) "EPLO" indica l'Organizzazione europea di diritto pubblico, nonche' le sue agenzie e qualsiasi altro organismo dipendente che e' gia' stato creato o che sara' creato in futuro; (b) "Governo" indica il Governo della Repubblica Italiana; (c) "Autorita' italiane competenti" indica le autorita' nazionali o di altra natura nella Repubblica italiana che possono essere appropriate nel contesto e in conformita' con le leggi e gli usi applicabili nella Repubblica italiana; (d) "Ufficio" indica la sede di EPLO in Italia, inclusi la sua sede e il personale. (e) "Sede" indica qualsiasi terreno o fabbricato di proprieta', utilizzato, affittato, in prestito o altrimenti messo a disposizione dell'Organizzazione nella Repubblica Italiana, comprese le strutture di supporto; (f) "proprieta' dell'Organizzazione" indica tutti i beni, inclusi fondi, reddito e altri beni, dati in locazione, detenuti o amministrati dall'Organizzazione in base a accordi di fiducia, dotazione, cauzione, pegno o altro, per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi; (g) "archivi dell'Organizzazione" indica tutta la corrispondenza, i documenti, i dati informatici, i manoscritti, le immagini fisse e in movimento, i film e le registrazioni sonore, appartenenti o detenuti dall'Organizzazione per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi; (h) "Direttore" indica il Direttore dell'EPLO; (i) "Direttore dell'Ufficio" indica la persona designata dal Direttore ad agire per suo conto nell'Ufficio. L'Organizzazione notifichera' tale persona al Governo; (l) "membri del personale (dell'Ufficio)": il direttore dell'Ufficio e tutti i funzionari dell'Organizzazione nominati dal direttore presso l'Ufficio; (m) "familiari" indica il coniuge, i conviventi di un'unione civile omosessuale o situazioni equivalenti regolate da un ordinamento giuridico diverso da quello italiano e i figli a carico del nucleo familiare ristretto, facenti parte del nucleo familiare di un membro del personale.
Accordo-art. II
ARTICOLO II SEDE E INVIOLABILITA' DELL'UFFICIO 1. La sede dell'Ufficio e' stabilita a Roma. 2. Il Governo mette a disposizione dell'Ufficio, a titolo gratuito, la sede la cui ubicazione e descrizione sono indicate nell'allegato. Qualora fossero necessari spazi diversi, saranno stabiliti ulteriori ampliamenti o ricollocazioni in nuove Sedi in accordo tra le Parti. 3. Al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo, il Direttore dell'Ufficio comunica al Governo ogni occupazione di terreni o fabbricati in Italia, diversa da quelle di cui al comma 1, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Qualora terreni o fabbricati siano temporaneamente occupati dall'Ufficio per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, a tali terreni e fabbricati sara' riconosciuto lo status di Sede. 4. La manutenzione ordinaria e le riparazioni della Sede sono a carico di EPLO, previa ricezione di apposita fattura e documentazione giustificativa. La manutenzione straordinaria della Sede e' a carico del Governo. 5. L'Ufficio e' inviolabile. Nessun soggetto che eserciti un'autorita' pubblica nella Repubblica Italiana potra' entrare nella Sede per svolgere alcuna funzione se non con il consenso del Direttore dell'Ufficio. 6. In caso di calamita' naturale, incendio o qualsiasi altra emergenza che costituisca una minaccia immediata per la vita umana, si presuppone il consenso del Direttore dell'Ufficio. 7. L'Ufficio non puo' essere utilizzato in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni dell'Organizzazione.
Accordo-art. III
ARTICOLO III CONTRIBUTO ANNUALE 1. Il Governo versa all'EPLO un contributo annuale di 500.000 euro per il funzionamento e lo sviluppo dell'Ufficio a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo. Il contributo sara' indipendente dal regime attualmente vigente di sostegno alle borse di studio per i cittadini italiani che studiano presso l'EPLO, che rimarra' in vigore, e si aggiungera' alla dotazione della Sede di cui all'articolo II, comma 2.
Accordo-art. IV
ARTICOLO IV PROTEZIONE DELLA SEDE 1. Le competenti Autorita' italiane adottano le misure necessarie a garantire la sicurezza e la tranquillita' della Sede.
Accordo-art. V
ARTICOLO V SERVIZI PUBBLICI PRESSO LA SEDE 1. Al fine di consentire all'Organizzazione di svolgere le sue funzioni agevolmente, il Governo adotta le ragionevoli misure per garantire che la Sede sia fornita dei necessari servizi pubblici.
Accordo-art. VI
ARTICOLO VI L'UFFICIO E I SUOI BENI 1. L'Ufficio gode dell'immunita' da ogni forma di procedimento giudiziario relativo ad atti di natura pubblica o privata, salvo che nei casi particolari in cui il Direttore dell'Ufficio abbia rinunciato alla immunita' di quest'ultimo. 2. L'Ufficio non gode dell'immunita' giurisdizionale ed esecutiva nei seguenti casi specifici: a. in relazione a una domanda riconvenzionale o domanda direttamente connessa a procedimenti giudiziari avviati dall'Ufficio; b. in relazione a una causa civile di terzi per danno derivante da un sinistro causato da un veicolo di proprieta' dell'Ufficio, o utilizzato per conto dell'Ufficio o in relazione a una violazione del codice della strada in cui il suddetto veicolo e' coinvolto. 2. I beni dell'Ufficio e i suoi archivi sono immuni da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di ingerenza.
Accordo-art. VII
ARTICOLO VII PERSONALITA' GIURIDICA 1. Il Governo riconosce che l'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico e' un'organizzazione internazionale dotata di personalita' giuridica internazionale e capacita' di compiere atti giuridici necessari per l'esercizio delle sue funzioni costitutive, in particolare di concludere trattati, di contrarre, acquistare e alienare beni mobili e beni immobili, e di essere parte convenuta in procedimenti giudiziari quando il direttore dell'Ufficio ha rinunciato all'immunita'.
Accordo-art. VIII
ARTICOLO VIII COMUNICAZIONI 1. Tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al personale dell'Organizzazione presso l'Ufficio, e tutte le comunicazioni esterne dell'Organizzazione, trasmesse con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, non sono soggette a censura o qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende anche, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni informatiche, immagini fisse e in movimento, film e registrazioni sonore. 2. L'Ufficio ha facolta' di utilizzare codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo corriere o in bolgette sigillate, che godono degli stessi privilegi e immunita' riconosciuti ai corrieri e alle valigie diplomatiche.
Accordo-art. IX
ARTICOLO IX AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 1. Per il raggiungimento dei suoi fini costituzionali l'Ufficio puo' liberamente: a. acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati e detenerli e disporne; b. mantenere e gestire conti, fondi, dotazioni o altri strumenti finanziari in valuta estera o locale in qualsiasi valuta della Repubblica Italiana; c. trasferire i propri fondi, titoli, valute e altri elementi di valore verso o dalla Repubblica Italiana, verso o da qualsiasi altro Paese, o all'interno della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta da esso detenuta in qualsiasi altra valuta.
Accordo-art. X
ARTICOLO X REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE 1. L'Organizzazione provvede affinche' il personale impiegato presso l'Ufficio sia coperto da un'adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale tramite enti assicurativi pubblici o privati della Repubblica italiana o di altro Stato, che prestino copertura nella Repubblica italiana, i cui termini devono essere portati a conoscenza delle competenti autorita' italiane. L'assicurazione sanitaria copre anche i familiari facenti parte del nucleo familiare del personale impiegato presso l'Ufficio che non sia di cittadinanza italiana o che non abbia la residenza permanente nella Repubblica italiana. 2. L'Ufficio ed il suo personale sono esonerati da ogni contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani. Tuttavia, i membri del personale hanno la possibilita' di contribuire al sistema previdenziale italiano su base volontaria e di conseguenza beneficiarne. 3. Accordi o intese complementari, a seconda dei casi, possono essere conclusi al fine di autorizzare i membri del personale o i loro familiari a beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano. 4. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai familiari, a meno che non siano lavoratori subordinati o autonomi in Italia e abbiano diritto a percepire prestazioni previdenziali dalla Repubblica Italiana.
Accordo-art. XI
ARTICOLO XI TRANSITO E SOGGIORNO 1. Il Governo prende tutte le misure necessarie per facilitare l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dalla Repubblica Italiana delle seguenti persone, qualunque sia la loro nazionalita': (a) Personale dell'Organizzazione; (b) Familiari del Personale dell'Organizzazione impiegato presso l'Ufficio; (c) altre persone invitate dall'Ufficio in visita ufficiale. Il Governo non ostacola il transito di tali persone da e verso l'Ufficio. Qualsiasi domanda di visto/permesso richiesto dalle persone di cui al presente articolo e' trattato il piu' rapidamente possibile e, ove possibile, gratuitamente. 2. Il Direttore dell'Ufficio comunica preventivamente, per quanto possibile, al Governo i nominativi delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Accordo-art. XII
ARTICOLO XII ESENZIONE DALLE TASSE DELL'UFFICIO 1. Per l'adempimento dei suoi fini costitutivi, l'Ufficio, i suoi beni e le sue operazioni sono esenti da ogni forma di imposta diretta e di dazi. 2. Sono esenti da ogni forma di imposta indiretta le operazioni finanziarie e le operazioni dell'Ufficio connesse al raggiungimento dei suoi scopi e all'esercizio delle sue funzioni. 3. Per quanto riguarda le imposte sul fatturato e, in particolare, l'"Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)", l'Ufficio gode dell'esenzione dal pagamento di tali imposte su acquisti importanti relativi al raggiungimento dei propri scopi costitutivi e allo svolgimento delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo con il termine "acquisti importanti" si intende l'acquisto di beni o la prestazione di servizi di valore superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle organizzazioni internazionali in Italia. 4. L'Ufficio e' esonerato dai dazi doganali e da tutti gli altri prelievi, divieti e restrizioni sulle merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Ufficio per le sue attivita' ufficiali. Ad ogni modo, l'Ufficio sara' anche esonerato dai dazi doganali o da ogni altro prelievo sulle merci importate per un valore non eccedente il limite stabilito dalle normative nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia. 5. L'Ufficio e', in particolare, esente da dazi doganali e da tutti gli altri prelievi, divieti e restrizioni all'importazione di un massimo di tre autoveicoli, compresi i relativi pezzi di ricambio, necessari per i suoi scopi ufficiali e registrati a suo nome. Il Governo esentera' tali veicoli dalla tassa di circolazione e concedera' per ciascuno di questi veicoli una quota massima di benzina o altri combustibili e oli lubrificanti nelle quantita' e alle aliquote prevalenti per i capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana. Il Governo rilascera' per ogni veicolo una targa diplomatica o altra targa idonea con la quale possa essere identificato come veicolo ufficiale di un'organizzazione internazionale. I veicoli importati esenti da dazi e tasse di cui al presente Accordo non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza la preventiva autorizzazione delle Autorita' italiane e il pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse. Qualora i suddetti dazi, tariffe e tasse siano stati calcolati in relazione al valore del veicolo, si applicheranno il valore al momento della vendita e le tariffe allora in vigore. 6. Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente articolo non si estendono a tasse e prelievi che non sono altro che il pagamento di servizi resi.
Accordo-art. XIII
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