LEGGE 12 luglio 2022, n. 95

Type Legge
Publication 2022-07-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/2022 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 19 agosto 2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo stesso.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1.All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XVII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Agreement

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE EUROPEAN FOREST INSTITUTE REGARDING THE ESTABLISHMENT OF AN OFFICE ON URBAN FORESTRY IN ITALY Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. I

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E l'ISTITUTO FORESTALE EUROPEO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO SULLA FORESTAZIONE URBANA IN ITALIA PREMESSA Il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Forestale Europeo, di seguito congiuntamente denominati le "Parti", Vista la Convenzione sull'Istituto Forestale Europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003; Considerato che l'Istituto Forestale Europeo, organizzazione internazionale con sede a Joensuu, Repubblica di Finlandia, sta cercando di aprire un ufficio nella Repubblica Italiana; Desiderando disciplinare, nell'ambito del diritto internazionale pubblico e del principio di autogoverno delle organizzazioni internazionali, alcuni privilegi e immunita' dell'Istituto Forestale Europeo nella Repubblica Italiana, per consentirgli di svolgere efficacemente i propri compiti; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I DEFINIZIONI 1. In questo Accordo: a) "EFI" oppure "l'Organizzazione" indica l'Istituto Forestale Europeo; b) "il Governo" indica il Governo della Repubblica Italiana; c) "Autorita' Italiane competenti" indica le autorita' nazionali o di altra natura della Repubblica italiana che risultino opportune nel contesto ed in conformita' alle leggi e consuetudini applicabili nella Repubblica italiana; d) "Direttore" indica il Direttore dell'EFI; e) "Direttore dell'Ufficio" indica la persona designata dal Direttore ad agire per suo conto nell'Ufficio. L'Organizzazione notifichera' tale persona al Governo; f) "Ufficio" indica la sede EFI in Italia, inclusive dei suoi locali e del personale. g) "Sede" indica qualsiasi terreno o fabbricato di proprieta', utilizzato, affittato, in prestito o altrimenti messo a disposizione dell'Organizzazione nella Repubblica Italiana, comprese le strutture di supporto; i) "proprieta' dell'Organizzazione" indica tutte le proprieta' e i beni, inclusi fondi, redditi e altri beni, dati in locazione, detenuti o amministrati dall'Organizzazione in base a accordi di fiducia, dotazione, cauzione, pegno o altro, per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi; j) "archivi dell'Organizzazione" indica tutti gli atti, la corrispondenza, i documenti, i dati informatici, i manoscritti, le immagini fisse e in movimento, i film e le registrazioni sonore, appartenenti all'Organizzazione per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi; k) "Personale dell'Ufficio" indica il Direttore e tutti i membri del Personale dell'Ufficio nominati dal Direttore. l) "familiari" indica il coniuge, i conviventi di un'unione civile omosessuale o situazioni equivalenti regolate da un ordinamento giuridico diverso da quello italiano e i figli a carico del nucleo familiare ristretto, facenti parte del nucleo familiare di un membro del personale.

Accordo-art. II

ARTICOLO II SEDE 1. La sede dell'Ufficio e' stabilita a Roma. 2. Il Governo mette a disposizione dell'Ufficio, a titolo gratuito, la sede la cui ubicazione e descrizione sono indicate nell'allegato. 3. Al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo, il Direttore dell'Ufficio comunica al Governo ogni occupazione di terreni o fabbricati in Italia, diversa da quelle di cui al comma 2, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Qualora terreni o fabbricati siano temporaneamente occupati dall'Ufficio per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, a tali terreni e fabbricati sara' riconosciuto lo status di Sede. 4. La manutenzione ordinaria e le riparazioni della Sede comprese le attrezzature, gli arredi, i materiali e le altre strutture fornite dal governo, sono a carico di EFI, previa ricezione di apposita fattura e documentazione giustificativa. La manutenzione straordinaria della Sede e' a carico del Governo.

Accordo-art. III

ARTICOLO III INVIOLABILITA' DELLA SEDE 1. La sede e' inviolabile. Nessun soggetto che eserciti un'autorita' pubblica nella Repubblica Italiana potra' entrare nella Sede per svolgere alcuna funzione se non con il consenso del Direttore dell'Ufficio. 2. In caso di calamita' naturale, incendio o qualsiasi altra emergenza che costituisca una minaccia immediata per la vita umana, si presuppone il consenso del Direttore dell'Ufficio. 3. L'Ufficio non puo' essere utilizzato in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni dell'Organizzazione.

Accordo-art. IV

ARTICOLO IV PROTEZIONE DELLA SEDE 1. Le competenti Autorita' italiane adottano le misure necessarie a garantire la sicurezza e la tranquillita' della Sede.

Accordo-art. V

ARTICOLO V SERVIZI PUBBLICI PRESSO LA SEDE 1. Per consentire all'Organizzazione di svolgere le sue funzioni agevolmente, il Governo adotta le ragionevoli misure per garantire che la Sede sia fornita dei necessari servizi pubblici.

Accordo-art. VI

ARTICOLO VI L'UFFICIO E I SUOI BENI 1. L'Ufficio gode dell'immunita' da ogni forma di procedimento giudiziario relativo ad atti di natura pubblica o privata, salvo che nei casi particolari in cui il Direttore dell'Ufficio abbia rinunciato alla immunita' di quest'ultimo. 2. L'Ufficio non gode dell'immunita' giurisdizionale ed esecutiva nei seguenti casi specifici: a) in relazione alle controversie derivanti da contratti - diversi da quelli conclusi in conformita' al regolamento dell'Organizzazione sul personale - senza clausola compromissoria, di cui l'Organizzazione e' parte; b) in relazione a una domanda riconvenzionale o a un'istanza direttamente connessa a un procedimento giudiziario avviato dall'Ufficio; c) in relazione a una causa civile di terzi per danno derivante da un sinistro causato da un veicolo di proprieta' dell'Ufficio, o utilizzato per conto dell'Ufficio o in relazione a una violazione del codice della strada in cui il suddetto veicolo e' coinvolto. 3. I beni dell'Ufficio e i suoi archivi, ovunque si trovino, sono immuni da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di ingerenza.

Accordo-art. VII

ARTICOLO VII PERSONALITA' GIURIDICA 1. Il Governo riconosce che l'Istituto Forestale Europeo e' un'organizzazione internazionale dotata di personalita' giuridica internazionale e capacita' di compiere tutti gli atti giuridici necessari per l'esercizio delle sue funzioni costituzionali e per l'adempimento dei suoi scopi, in particolare di concludere trattati, di contrarre, acquisire e alienare beni mobili e immobili e di essere parte convenuta in procedimenti giudiziari.

Accordo-art. VIII

ARTICOLO VIII COMUNICAZIONI 1. Tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al personale dell'Organizzazione presso l'Ufficio, e tutte le comunicazioni esterne dell'Organizzazione, trasmesse con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, non sono soggette a censura o qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende anche, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni informatiche, immagini fisse e in movimento, film e registrazioni sonore. 2. L'Ufficio ha facolta' di utilizzare codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo corriere o in bolgette sigillate, che godono degli stessi privilegi e immunita' riconosciuti ai corrieri e alle valigie diplomatiche.

Accordo-art. IX

ARTICOLO IX AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 1. Senza essere soggetto ad alcun controllo finanziario, regolamento o moratoria di alcun genere, per il raggiungimento dei propri fini costituzionali l'Ufficio puo' liberamente: a) acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati e detenerli e disporne; b) mantenere e gestire conti, fondi, dotazioni o altri strumenti finanziari in valuta estera o locale in qualsiasi valuta della Repubblica Italiana; c) trasferire i propri fondi, titoli, valute e altri elementi di valore verso o dalla Repubblica Italiana, verso o da qualsiasi altro Paese, o all'interno della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta da esso detenuta in qualsiasi altra valuta.

Accordo-art. X

ARTICOLO X REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE 1. L'Organizzazione provvede affinche' il personale impiegato presso l'Ufficio sia coperto da un'adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale tramite enti assicurativi pubblici o privati della Repubblica italiana o di altro Stato, che prestino copertura nella Repubblica italiana, i cui termini devono essere portati a conoscenza delle competenti autorita' italiane. L'assicurazione sanitaria copre anche i familiari facenti parte del nucleo familiare del personale impiegato presso l'Ufficio che non sia di cittadinanza italiana o che non abbia la residenza permanente nella Repubblica italiana. 2. L'Ufficio ed il personale dell'Ufficio sono esonerati da ogni contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani. Tuttavia, il personale ha la possibilita' di contribuire al sistema previdenziale italiano su base volontaria e di conseguenza beneficiarne. 3. Accordi o intese complementari, a seconda dei casi, possono essere conclusi al fine di autorizzare il personale dell'Ufficio o i loro familiari a beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano. 4. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai familiari del personale dell'Ufficio, a meno che non siano lavoratori autonomi in Italia e abbiano diritto a percepire prestazioni previdenziali dalla Repubblica Italiana.

Accordo-art. XI

ARTICOLO XI TRANSITO E SOGGIORNO 1. Il Governo prende tutte le misure necessarie per facilitare l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dalla Repubblica Italiana delle seguenti persone, qualunque sia la loro nazionalita': (a) Personale dell'Organizzazione; b) Familiari del personale e membri del loro nucleo familiare; (c) altre persone invitate dall'Ufficio in visita ufficiale. Il Governo non ostacola il transito di tali persone da e verso l'Ufficio. Qualsiasi domanda di visto/permesso richiesto dalle persone di cui al presente articolo e' trattato il piu' rapidamente possibile e, ove possibile, gratuitamente. 2. Il Direttore dell'Ufficio comunica, per quanto possibile, al Governo i nominativi delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Accordo-art. XII

ARTICOLO XII ESENZIONE DALLE TASSE 1. Per l'adempimento dei suoi fini costitutivi, l'Ufficio, i suoi beni e le sue operazioni sono esenti da ogni forma di imposta diretta e di dazi. 2. Sono esenti da ogni forma di imposta indiretta le operazioni finanziarie e le operazioni dell'Ufficio connesse al raggiungimento dei suoi scopi e all'esercizio delle sue funzioni. 3. Per quanto riguarda le imposte sul fatturato e, in particolare, l'"Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)", l'Ufficio gode dell'esenzione dal pagamento di tali imposte su acquisti importanti relativi al raggiungimento dei propri scopi costitutivi e allo svolgimento delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo con il termine "acquisti importanti" si intende l'acquisto di beni o la prestazione di servizi di valore superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle organizzazioni internazionali in Italia. 4. L'Ufficio e' esonerato dai dazi doganali e da tutti gli altri prelievi, divieti e restrizioni sulle merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Ufficio per le sue attivita' ufficiali. Ad ogni modo, l'Ufficio sara' anche esonerato dai dazi doganali o da ogni altro prelievo sulle merci importate per un valore non eccedente il limite stabilito dalle normative nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia. 5. L'Ufficio e', in particolare, esente da dazi doganali e da tutti gli altri prelievi, divieti e restrizioni all'importazione di un massimo di tre autoveicoli, compresi i relativi pezzi di ricambio, necessari per i suoi scopi ufficiali e registrati a suo nome. Il Governo esentera' tali veicoli dalla tassa di circolazione e concedera' per ciascuno di questi veicoli una quota massima di benzina o altri combustibili e oli lubrificanti nelle quantita' e alle aliquote prevalenti per i capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana. Il Governo rilascera' per ogni veicolo una targa diplomatica o altra targa idonea con la quale possa essere identificato come veicolo ufficiale di un'organizzazione internazionale. I predetti veicoli, importati in regime di esenzione fiscale, potranno essere successivamente venduti o ceduti a terzi da EFI previa autorizzazione delle autorita' italiane e pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse applicabili al momento della vendita o del trasferimento e relativi a il valore della merce in quel momento. 6. Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente articolo non si estendono a tasse e prelievi che non sono altro che il pagamento di servizi resi.

Accordo-art. XIII

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