LEGGE 5 agosto 2022, n. 116

Type Legge
Publication 2022-08-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 47 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Agreement

STRATEGIC PARTNERSHIP AGREEMENT between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

ACCORDO DI PARTENARIATO STRATEGICO tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «l'Unione», e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, e IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «Stati membri», di seguito denominati «parte Unione», da un lato, e il GIAPPONE, dall'altro, di seguito denominati congiuntamente «parti», RIAFFERMANDO il loro impegno a favore dei valori e dei principi comuni, in particolare la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le liberta' fondamentali, che sono alla base della loro cooperazione profonda e duratura in quanto partner strategici; RICORDANDO i legami sempre piu' stretti che le uniscono dal 1991, anno della dichiarazione congiunta sulle relazioni tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri e il Giappone; DESIDEROSE di sfruttare e rafforzare il prezioso contributo dato alle loro relazioni dagli accordi esistenti tra di esse in diversi settori; RICONOSCENDO che la sempre maggiore interdipendenza a livello mondiale impone di approfondire la cooperazione internazionale; CONSAPEVOLI, in quanto partner che condividono la stessa visione, della responsabilita' e dell'impegno comuni finalizzati all'instaurazione di un ordine internazionale equo e stabile, conformemente ai principi e alle finalita' della Carta delle Nazioni Unite, al raggiungimento della pace, della stabilita' e della prosperita' nel mondo e alla sicurezza umana; DETERMINATE a operare in stretta collaborazione per affrontare le grandi sfide mondiali che si pongono alla comunita' internazionale, come la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il terrorismo, i cambiamenti climatici, la poverta' e le malattie infettive, e le minacce all'interesse comune relative al settore marittimo, al ciberspazio e allo spazio extra-atmosferico; CONVINTE inoltre che i crimini piu' gravi, motivo di preoccupazione per la comunita' internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti; DETERMINATE a rafforzare il loro partenariato globale mediante l'estensione dei vincoli politici, economici e culturali e la conclusione di accordi; DETERMINATE inoltre a rafforzare la cooperazione e a mantenerne la coerenza globale, anche intensificando le consultazioni a tutti i livelli e intraprendendo azioni comuni su tutte le questioni di comune interesse; PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici riguardanti lo spazio di liberta', sicurezza e giustizia che debbano essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e/o per l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi al Giappone che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e/o l'Irlanda, in quanto parti dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;prendendo atto che qualsiasi ulteriore misura interna dell'Unione che dovesse essere adottata a norma del titolo V, parte terza, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbe vincolante per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e/o per l'Irlanda a meno che tali paesi non abbiano notificato la propria intenzione di aderire a tali misure o di accettarle in conformita' al protocollo n. 21; e prendendo atto inoltre che tali futuri accordi specifici o tali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nell'ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Finalita' e principi generali 1. Il presente accordo prevede che le parti: a) rafforzino il partenariato globale tra le parti intensificando la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, comprese le sfide regionali e mondiali; b) pongano basi giuridiche durature per intensificare la cooperazione bilaterale e la cooperazione nelle organizzazioni e nelle sedi internazionali e regionali; c) contribuiscano congiuntamente alla pace e alla stabilita' internazionali promuovendo la risoluzione pacifica delle controversie conformemente ai principi della giustizia e del diritto internazionale; d) contribuiscano congiuntamente alla promozione dei valori e dei principi condivisi, in particolare la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le liberta' fondamentali. 2. Per conseguire le finalita' di cui al paragrafo 1, le parti attuano il presente accordo in base ai principi del rispetto reciproco, del partenariato equo e dell'osservanza del diritto internazionale. 3. Le parti rafforzano il loro partenariato attraverso il dialogo e la cooperazione sui temi di reciproco interesse riguardanti le questioni politiche, la politica estera e di sicurezza e la cooperazione in altri settori. A tal fine, le parti tengono riunioni a tutti i livelli (leader, ministri e alti funzionari) e promuovono scambi piu' ampi tra i loro cittadini e parlamenti.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Democrazia, Stato di diritto, diritti umani e liberta' fondamentali 1. Le parti continuano a sostenere i valori e i principi condivisi di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e liberta' fondamentali su cui si basano le loro politiche interne e internazionali. A questo riguardo, le parti ribadiscono il rispetto della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei trattati internazionali pertinenti in materia di diritti umani di cui sono firmatarie. 2. Le parti promuovono detti valori e principi condivisi nei consessi internazionali. Le parti collaborano e assicurano, se del caso, il necessario coordinamento per promuovere e realizzare detti valori e principi, anche con i paesi terzi o all'interno di questi.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Promozione della pace e della sicurezza 1. Le parti collaborano per promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e regionale. 2. Le parti promuovono congiuntamente la risoluzione pacifica delle controversie, anche nelle rispettive regioni, e incoraggiano la comunita' internazionale a risolvere le eventuali controversie con mezzi pacifici in conformita' del diritto internazionale.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Gestione delle crisi Le parti intensificano gli scambi di opinioni e si sforzano di agire congiuntamente sulle questioni di comune interesse connesse alla gestione delle crisi e alla costruzione della pace, anche promuovendo posizioni comuni, collaborando in merito alle risoluzioni e alle decisioni nelle organizzazioni e nei consessi internazionali, sostenendo le iniziative nazionali dei paesi che escono da un conflitto finalizzate a una pace sostenibile e collaborando per realizzare operazioni di gestione delle crisi e altri programmi e progetti pertinenti.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Armi di distruzione di massa 1. Le parti collaborano al rafforzamento del regime di non proliferazione e disarmo per impedire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione degli obblighi assunti a norma del diritto internazionale, compresi gli accordi internazionali pertinenti e gli altri obblighi internazionali applicabili alle parti. 2. Le parti promuovono il trattato di non proliferazione delle armi nucleari), stipulato nelle citta' di Londra, Mosca e Washington il 1o luglio 1968 («trattato di non proliferazione») presupposto essenziale per la prosecuzione del disarmo nucleare, pietra angolare del regime globale di non proliferazione nucleare e base per la promozione degli usi pacifici dell'energia nucleare. Le parti attuano inoltre politiche e continuano a contribuire attivamente agli sforzi profusi a livello mondiale per perseguire un mondo piu' sicuro per tutti, sottolineando l'importanza di affrontare tutte le sfide per il regime di non proliferazione e disarmo e la necessita' di sostenere e rafforzare il trattato di non proliferazione e di creare le condizioni per un mondo senza armi nucleari, conformemente agli obiettivi del trattato di non proliferazione, in modo da promuovere la stabilita' internazionale e in base al principio di un livello invariato di sicurezza per tutti. 3. Le parti continuano a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, in particolare sviluppando e mantenendo un sistema efficace di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e di beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, compresi il controllo dell'uso finale e sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. 4. Le parti mantengono e intensificano il dialogo in questo campo per consolidare i loro impegni come stabilito nel presente articolo.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Armi convenzionali, comprese le armi leggere e di piccolo calibro 1. Le parti collaborano e assicurano il necessario coordinamento in materia di controllo dei trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale, onde evitarne la diversione, contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilita' e ridurre le sofferenze umane a ciascuno di questi livelli. Le parti definiscono e attuano le loro politiche di controllo dei trasferimenti in modo responsabile, tenendo debitamente conto delle reciproche preoccupazioni in materia di sicurezza, sia a livello mondiale che in relazione alle rispettive regioni e ad altre regioni. 2. Ribadendo i propri impegni a rispettare i quadri degli strumenti internazionali pertinenti, come il trattato sul commercio delle armi, stipulato a New York il 2 aprile 2013, il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e le risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, le parti collaborano e assicurano, se del caso, il necessario coordinamento nell'ambito di questi strumenti per regolamentare il commercio internazionale nonche' prevenire e porre fine al commercio illegale e alla diversione delle armi convenzionali, comprese le armi leggere e di piccolo calibro e le relative munizioni. La cooperazione ai sensi del presente paragrafo comprende, ove opportuno, la promozione dell'universalizzazione e il sostegno alla piena attuazione di detti quadri nei paesi terzi. 3. Le parti mantengono e intensificano il dialogo che accompagnera' e consolidera' i loro impegni a norma del presente articolo.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale 1. Le parti collaborano per promuovere le indagini e le azioni penali riguardo ai crimini gravi di rilevanza internazionale, anche attraverso la Corte penale internazionale e, ove opportuno, i tribunali istituiti in conformita' delle risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite. 2. Le parti collaborano per promuovere gli obiettivi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, firmato a Roma il 17 luglio 1998 («Statuto»). A tal fine esse: a) continuano a promuovere l'universalita' dello Statuto, anche condividendo, ove opportuno, le esperienze nell'adozione delle misure necessarie per la sua conclusione e attuazione; b) salvaguardano l'integrita' dello Statuto tutelandone i principi fondamentali; c) collaborano per aumentare ulteriormente l'efficacia della Corte penale internazionale.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Lotta al terrorismo 1. Le parti collaborano a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni in conformita' del diritto internazionale applicabile, compresi gli accordi internazionali connessi alla lotta contro il terrorismo, il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale in materia di diritti umani, applicabili alle parti, e nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. 2. Le parti intensificano la cooperazione tenendo conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo e delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 3. Le parti promuovono il dialogo e gli scambi di informazioni e opinioni su tutti gli atti di terrorismo, nonche' sui relativi metodi e sulle pratiche correlate, pur rispettando la protezione della vita privata e dei dati personali conformemente al diritto internazionale e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari 1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione, riduzione e controllo dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari e di risposta a tali rischi. 2. Le parti intensificano la cooperazione per migliorare le capacita' istituzionali dei paesi terzi a fini di gestione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Cooperazione internazionale e regionale e riforma delle Nazioni Unite 1. Per sostenere il loro impegno a favore di un multilateralismo efficace, le parti si adoperano per scambiare opinioni e intensificare la cooperazione nonche', ove opportuno, coordinare le loro posizioni nell'ambito delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni e sedi internazionali e regionali. 2. Le parti collaborano per promuovere la riforma delle Nazioni Unite nell'intento di migliorare l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza, la rendicontabilita', la capacita' e la rappresentativita' dell'intero sistema delle Nazioni Unite, compreso il Consiglio di sicurezza.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Politica di sviluppo 1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni sulle politiche di sviluppo, anche attraverso un dialogo regolare, e, ove opportuno, coordinano le loro politiche specifiche in materia di sviluppo sostenibile ed eliminazione della poverta' a livello mondiale. 2. Ove opportuno, le parti coordinano le loro posizioni sulle questioni connesse allo sviluppo nei consessi internazionali e regionali. 3. Le parti si sforzano di incoraggiare ulteriormente gli scambi di informazioni e la cooperazione tra le rispettive agenzie e i rispettivi ministeri per lo sviluppo nonche', se del caso, il coordinamento delle attivita' nazionali. 4. Le parti si adoperano inoltre per scambiare informazioni, migliori pratiche ed esperienze nel settore dell'assistenza allo sviluppo e si sforzano di collaborare per ridurre i flussi finanziari illeciti nonche' per prevenire e combattere le irregolarita', le frodi, la corruzione e le altre attivita' illegali che ledono i loro interessi finanziari e quelli dei paesi beneficiari, a tutti i livelli.

Accordo-art. 12

Articolo 12 Gestione delle catastrofi e azione umanitaria 1. Le parti intensificano la cooperazione e, ove opportuno, promuovono il coordinamento a livello bilaterale, regionale e internazionale in materia di prevenzione, mitigazione, preparazione, risposta e ripresa post-catastrofe per ridurre i rischi di catastrofi e aumentare la resilienza in questo campo. 2. Le parti si sforzano di collaborare nell'ambito delle azioni umanitarie, comprese le operazioni di soccorso nei casi di emergenza, per fornire una risposta efficace e coordinata.

Accordo-art. 13

Articolo 13 Politica economica e finanziaria 1. Le parti intensificano gli scambi di informazioni e di esperienze per promuovere uno stretto coordinamento delle politiche a livello bilaterale e multilaterale a sostegno dei loro obiettivi condivisi di crescita sostenibile ed equilibrata, stimolare la creazione di posti di lavoro, correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi e lottare contro tutte le forme di protezionismo. 2. Le parti intensificano gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e normative finanziarie, nell'intento di rafforzare la cooperazione per garantire la stabilita' finanziaria e la sostenibilita' di bilancio, anche migliorando il regime di regolamentazione e vigilanza in materia di contabilita', revisione contabile, banche, assicurazioni, mercati finanziari e altri comparti finanziari, a sostegno del lavoro svolto attualmente nelle organizzazioni e nei consessi internazionali pertinenti.

Accordo-art. 14

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