DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2022, n. 120
Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 13 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrita' della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorita' giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante e' comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attivita' e gli eventuali provvedimenti di competenza. 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. 3. L'identita' del segnalante non puo' essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identita' del segnalante e' coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identita' del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sara' utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identita'. 4. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalita' anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identita' del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilita', l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attivita' di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entita' della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. 7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. 8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilita' penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilita' civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.»
Art. 32
Lavoro agile
1.Il personale direttivo appartenente ai ruoli tecnico-professionali che non ricopre posizioni organizzative e non inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso, puo' svolgere la propria prestazione di lavoro con la modalita' del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, e del lavoro da remoto, mediante accordo individuale e secondo la disciplina adottata con decreto del Ministro dell'interno, previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.
2.((A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalita' agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.))
Art. 33
Personale convocato per controlli sanitari
1.L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 32 (Personale convocato per controlli sanitari). - 1. Il personale convocato per esigenze di servizio dalle Commissioni medico ospedaliere, dalle strutture sanitarie centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dagli organi competenti al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, e' da considerarsi in servizio a tutti gli effetti.».
Art. 34
Orario di servizio
1.L'orario di servizio delle strutture operative centrali e territoriali in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' fissato, di norma, in ventiquattro ore continuative.
2.L'orario di servizio degli uffici non operativi centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' fissato di norma dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedi' al venerdi' ed e' articolato al fine di accrescere l'efficienza dell'Amministrazione tenendo presenti le finalita' e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare secondo modalita' maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale.
Art. 35
Orario di lavoro
1.Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.
2.Il personale direttivo titolare di posizione organizzativa assicura la propria presenza in servizio, in misura non inferiore alle trentasei ore settimanali, in base alle esigenze organizzative e funzionali della struttura di assegnazione, articolando in modo flessibile il proprio impegno, per l'espletamento dei compiti istituzionali e dell'incarico affidato, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati ed ai programmi da realizzare.
3.Per il personale direttivo non titolare di posizione organizzativa si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
4.L'orario di lavoro e' di trentasei ore settimanali. Esso e' articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze di servizio da erogarsi con carattere di continuita' che richiedano orari continuativi, anche nelle ore pomeridiane, o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentano particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
6.Sono fatte salve le esigenze degli uffici individuati nell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 151 del 22 aprile 1999, che potranno adottare un orario di lavoro individuale superiore ai cinque giorni settimanali. In tali uffici e' possibile tuttavia articolare l'orario di lavoro dei dipendenti su cinque giorni spostando la giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, in altro giorno.
8.L'orario flessibile deve essere considerato un sistema rigidamente programmato. Eventuali ritardi in entrata, cosi' come uscite anticipate, devono essere recuperati.
9.Nessun recupero puo' essere concesso per spontanei anticipi e/o prolungamenti dell'orario di lavoro.
10.Fino al conferimento delle posizioni organizzative di cui al decreto interministeriale di cui agli articoli 198 e 222 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti.
Note all'art. 35: - Si riporta l'allegato 1 al decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 151, recante: «Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici e dei servizi esclusi dal regime di orario articolato su cinque giorni»: Parte di provvedimento in formato grafico » - Per il testo dell'articolo 198 e dell'articolo 222 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note all'articolo 7.
Art. 36
Mensa
1.Per il personale direttivo impiegato in turnazioni di almeno dodici ore continuative l'orario di lavoro e' comprensivo del tempo per la consumazione del pasto. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei servizi di ristorazione in essere, i pasti diurno e serale sono, di norma, fruiti gratuitamente presso la mensa di servizio; previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto e con le relative delegazioni regionali possono essere assicurati servizi sostitutivi della mensa. Nel caso i predetti servizi sostitutivi consistano nel buono pasto, dovranno essere assicurate opportune modalita' di distribuzione al fine di contenere i tempi di erogazione degli stessi.
2.Il personale direttivo che effettua orario di lavoro giornaliero, dopo sei ore continuative di lavoro, e' tenuto ad osservare una pausa di durata non inferiore a trenta minuti. Il medesimo personale, qualora effettui un orario di lavoro ordinario o straordinario, autorizzato, di durata non inferiore a sette ore al netto della pausa, ha diritto al servizio di mensa versando un contributo pari al venti per cento del costo del pasto o ai servizi sostitutivi della mensa corrisposti con una riduzione del venti per cento. Il personale direttivo e dirigente che effettua almeno nove ore di lavoro ha diritto al servizio di mensa gratuito ovvero ai servizi sostitutivi della mensa. ((A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025 il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre due ore rispetto alla normale turnazione di dodici ore, e di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione notturna di dodici ore ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto.))
3.Il personale impegnato in corsi di formazione e aggiornamento professionale di durata giornaliera, non inferiore alle otto ore, ha diritto di usufruire del servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero di servizi sostitutivi della mensa.
4.Nel rispetto delle turnazioni di servizio, al personale impiegato in eventi calamitosi e' garantito il servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero i servizi sostitutivi della mensa, senza decurtazione dei trenta minuti di pausa, qualora ricorra la necessita' di continuita' del servizio.
Titolo III RELAZIONI SINDACALI
Art. 37
Obiettivi e strumenti
1.Il sistema delle relazioni sindacali e' lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, anche mediante le forme di accesso previste dalla disciplina vigente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2.Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: si attua il contemperamento delle missioni istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o a vantaggio della collettivita' con gli interessi dei lavoratori; si migliora la qualita' delle decisioni assunte; si sostengono la motivazione, la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, attraverso una visione strategica improntata alla valorizzazione del personale, nonche' i processi di innovazione organizzativa e di riforma dell'Amministrazione; si tutelano le condizioni di lavoro legate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.
4.La partecipazione e' finalizzata ad instaurare forme trasparenti e costruttive di dialogo tra le parti, ai diversi livelli su atti e decisioni di valenza generale dell'Amministrazione, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: informazione; organismo paritetico per l'innovazione; concertazione.
Art. 38
Informazione
1.L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Informazione). - 1. L'informazione e' il presupposto inderogabile per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti; pertanto essa e' fornita dall'Amministrazione in via preventiva e in forma scritta sulle materie indicate nei commi seguenti. 2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'Amministrazione, allo scopo di rendere aperto e costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, i regolamenti attuativi dell'ordinamento del personale e le particolari esigenze di servizio aventi carattere straordinario o di emergenza, inviando la relativa documentazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. 3. L'informazione deve essere fornita nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire alle organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali sono previste la concertazione o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.».
Art. 39
Organismo paritetico per l'innovazione
1.L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Organismo paritetico per l'innovazione). - 1. L'organismo paritetico, istituito in sede di Amministrazione centrale, realizza una modalita' relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, su argomenti che richiedono analisi, indagini, studi e progetti relativi alle materie di cui al successivo comma 6. 2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative al fine di formulare proposte all'Amministrazione. 3. L'organismo di cui al presente articolo: a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, nonche' da una rappresentanza dell'Amministrazione; b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'Amministrazione manifesti la necessita' di affrontare le tematiche oggetto dell'organismo; c) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento. 4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrate proposte e contributi dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilita'. 5. Costituiscono oggetto di informazione da parte dell'Amministrazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, tutti gli elementi e i dati a disposizione per la trattazione degli argomenti afferenti le materie indicate al comma successivo. 6. Costituiscono oggetto di trattazione dell'organismo paritetico le seguenti materie: a) progetti e proposte riguardanti l'innovazione ed il miglioramento dei servizi anche a seguito dell'introduzione di nuove tecnologie; b) proposte e iniziative inerenti i servizi socio-assistenziali in favore del personale; c) proposte applicative della normativa in materia di pari opportunita'; d) proposte ed iniziative finalizzate alla tutela legale e assicurativa del personale; e) proposte per l'individuazione dei criteri generali inerenti l'adeguatezza delle strutture logistiche dell'Amministrazione utilizzabili dal personale in missione; f) progetti e proposte concernenti gli organici.».
Art. 40
Concertazione
1.L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Concertazione). - 1. La concertazione e' la modalita' attraverso la quale si instaura, sulle materie di cui al comma 3, un confronto per il raggiungimento di un eventuale accordo, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Amministrazione intende adottare. 2. La concertazione si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali del precedente comma degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare con le modalita' previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto si incontrano se, entro sette giorni dall'informazione, e' stata richiesta dalle medesime organizzazioni la concertazione. L'incontro puo' anche essere proposto dall'Amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione ha la possibilita' di assumere le proprie autonome determinazioni. Al termine della concertazione e' redatto un verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie che ne sono oggetto. 3. Sono oggetto di concertazione, in sede di amministrazione centrale: a) criteri generali dei sistemi di valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti; b) criteri generali per l'applicazione delle normative in materia di pari opportunita'; c) criteri generali di graduazione degli incarichi di funzione dirigenziali e delle posizioni organizzative del personale direttivo; d) criteri generali di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative del personale direttivo; e) criteri generali inerenti l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale del personale direttivo; f) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto; g) criteri generali per l'accesso tramite concorso interno alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; h) criteri generali per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 244 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; i) criteri attuativi dell'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni) per il personale direttivo; j) criteri generali per l'individuazione del personale partecipante ai corsi di formazione in qualita' di discente o di formatore; k) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari; l) criteri generali per l'applicazione ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti ministeriali; m) codici di comportamento; n) criteri generali per l'espletamento di attivita' di mantenimento e retraining delle specializzazioni e specialita'. 4. Per le materie di cui alle lettere b), e), k) e n), la concertazione si effettua anche a livello locale sulla base dei criteri definiti a livello nazionale.».
Art. 41
Contrattazione integrativa
1.L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Contrattazione integrativa). - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 228 e 230 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. 2. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie: a) attuazione della disciplina concernente il trattamento economico accessorio, ivi compreso quello collegato al risultato connesso al raggiungimento degli obiettivi assegnati e al conferimento delle posizioni organizzative al personale direttivo; b) utilizzo delle risorse economiche destinate al personale direttivo e dirigente; c) criteri generali per la mobilita' a domanda del personale direttivo; d) criteri generali per la pianificazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale; e) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; f) criteri generali per lo svolgimento del servizio di reperibilita' e per la programmazione dei relativi turni; g) criteri generali sulle attivita' socio-assistenziali del personale e welfare contrattuale; h) utilizzo delle risorse dei fondi di produttivita' e di retribuzione di rischio, posizione e risultato per i dirigenti nell'ambito dei criteri e delle modalita' previste nell'accordo negoziale; i) disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine e' prorogabile di altri trenta giorni. 4. La contrattazione integrativa non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 5. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali, corredati da un'apposita relazione tecnico - finanziaria e una relazione illustrativa certificate dal competente organo di controllo, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato che le esaminano entro trenta giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilita' di cui al comma 4. 6. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e territoriale si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.».
Art. 42
Federazioni sindacali
Note all'art. 42: - Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 20 (Federazioni sindacali). - 1. Ai soli fini dell'accertamento della rappresentativita', le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. 2. E' esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante in caso di affiliazione o di altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto. Per i casi di incorporazione o fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto gia' esistente, e' consentita l'attribuzione delle deleghe della predetta organizzazione sindacale al soggetto gia' esistente, per successione a titolo universale. 3. Le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultima parte, hanno l'onere di fornire al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile idonea documentazione, consistente nella copia delle determinazioni adottate dai competenti organi statutari, dalla quale risulti chiaramente che il soggetto sindacale in capo al quale si deve accertare la rappresentativita' e' titolare in proprio di delega per il versamento dei contributi sindacali e che allo stesso sono imputate, per effettiva successione, le deleghe delle quali risultino titolari le predette organizzazioni costituenti, incorporate per fusione, affiliate, federate o aderenti in altre forme comunque denominate. La citata documentazione e' trasmessa al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con lettera raccomandata a/r o mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell'invio a firma del legale rappresentante delle medesime associazioni sindacali. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettivita' necessari per la successione nella titolarita' delle deleghe del nuovo soggetto e che ad esso vengano imputate. Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della raccomandata o sulla posta elettronica certificata. 4. Ai fini dell'accertamento della rappresentativita' del triennio contrattuale, le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultima parte, per i casi di fusione, affiliazione, incorporazione o di altra forma associativa comunque denominata, avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla rilevazione, possono provvedere all'onere derivante dal comma 3 fino alla data ultima del 31 marzo successivo. Qualora, entro il 31 marzo, i citati soggetti sindacali non forniscano la documentazione richiesta nel comma 3, e, quindi, garanzie sulla effettivita' della delega, non sara' possibile riconoscere in capo alla nuova aggregazione associativa o al soggetto gia' esistente la rappresentativita' per il triennio contrattuale di riferimento, con le modalita' fissate nei medesimi commi 1 e 2, ultima parte. In tale ultimo caso, ogni singola organizzazione sindacale sara' misurata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 227 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle deleghe di cui era direttamente titolare e intestataria alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla rilevazione. Qualora, entro il predetto termine del 31 marzo, le decisioni in materia siano state adottate dai competenti organismi statutari ed inviata la relativa documentazione di cui al comma 3, ma non sia ancora intervenuta la ratifica congressuale, se statutariamente prevista, tale ratifica, in via eccezionale, puo' intervenire entro e non oltre il 15 aprile successivo. 5. Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto sindacale rappresentativo di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. I poteri e le competenze contrattuali, relativi agli Accordi integrativi nazionali e decentrati, riconosciuti ai rappresentanti dei citati soggetti sindacali rappresentativi, in quanto firmatari dell'ipotesi di Accordo quadriennale di cui all'articolo 229, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono esercitati in nome e per conto degli stessi. Pertanto, nei menzionati Accordi integrativi e decentrati la sottoscrizione avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale rappresentativa. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, l'organizzazione sindacale affiliante, se rappresentativa, e' unica titolare dei distacchi, dei permessi e delle altre prerogative sindacali di cui al presente decreto. 6. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilita' delle relazioni sindacali, nel rispetto dei commi 1 e 2, ultima parte, e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 227 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentativita' previsto dal comma 7. 7. Il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, procede, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all'accertamento della rappresentativita' delle associazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento, sulla base dei dati associativi rilevati dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le modalita' di cui all'articolo 24. 8. Le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede, fatto salvo quanto previsto al comma 9, nei confronti delle organizzazioni sindacali in caso di superamento del contingente dei permessi sindacali loro spettanti. 9. Nel caso in cui nell'anno di riferimento un soggetto sindacale abbia superato il contingente dei permessi sindacali di cui all'articolo 23, l'Amministrazione, previo consenso dell'organizzazione sindacale interessata, in luogo del recupero diretto di cui al comma 8, puo' compensare l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente. Nel caso in cui l'associazione sindacale nell'anno successivo a quello in cui si e' verificata l'eccedenza non abbia un contingente a disposizione, ovvero esso non sia sufficiente, si dara' luogo a quanto previsto nel comma 8.»
Art. 43
Distacchi sindacali
Note all'art. 43: - Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 21 (Distacchi sindacali). - 1. Alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, provvede il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio. La rilevazione della rappresentativita', che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. 2. Le richieste di distacco sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alla Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al comma 6. Accertati i predetti requisiti, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile acquisisce il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed emana il decreto di distacco entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del distacco. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito della rappresentativita' ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e del relativo riparto di cui al comma 1, e' considerato acquisito qualora lo stesso Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ogni singolo distacco in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca sono comunicate alla Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. I consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca. 3. Possono essere autorizzati distacchi nell'ambito del contingente indicato nel comma 1, soltanto in favore del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, secondo le comunicazioni formali circa la composizione degli stessi organismi fatte pervenire da ciascuna organizzazione sindacale alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 4. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui al comma 1, di norma, fino al limite massimo del 50%, frazionatamente, per periodi, comunque, non inferiori a tre mesi ciascuno con esclusione della frazionabilita' dell'orario giornaliero, previo accordo dell'organizzazione sindacale interessata con l'Amministrazione. 5. Nei limiti di cui al comma 4, i distacchi, per il solo personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50%, previo accordo del dipendente stesso con l'Amministrazione sulla tipologia di orario prescelta, tra quelle sotto indicate: a) in tutti i giorni lavorativi; b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in modo da rispettare come media la durata del lavoro settimanale, fissata per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione. 6. Nel caso di utilizzo della facolta' di cui al comma 5, il numero dei dirigenti sindacali in distacco risultera' aumentato in misura corrispondente, fermo restando l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unita' superiore. 7. Nel caso di distacco disposto ai sensi del comma 5, per la parte economica si applica il comma 8 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purche' in tale ipotesi sia confermato il distacco con prestazione lavorativa ridotta), si applica la disciplina emanata in attuazione dell'articolo 244, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per il rapporto di lavoro part-time, orizzontale o verticale, secondo le tipologie del comma 5. Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalita' di fruizione dei distacchi che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part-time e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro. 8. I periodi di distacco sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, anche ai fini della mobilita' e del trattamento pensionistico, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. In caso di distacco ai sensi del comma 5, al dirigente sindacale e' garantito il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche. Il trattamento accessorio legato alla produttivita' o alla retribuzione di risultato e' attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 9. (soppresso)»
Art. 44
Aspettative sindacali non retribuite
Note all'art. 44: - Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 22 (Aspettative sindacali non retribuite). - 1. Il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 21, puo' fruire di aspettative sindacali non retribuite; il tempo trascorso in aspettativa non e' computato ai fini della progressione in carriera; i dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianita' che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. 2. Le richieste di aspettativa sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 1 alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al comma 1. Accertati i predetti requisiti, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta da parte dell'organizzazione sindacale. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito della rappresentativita', e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica stesso non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso. 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca sono comunicate alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. I consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca.»
Art. 45
Permessi sindacali retribuiti
Note all'art. 45: - Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 23 (Permessi sindacali retribuiti). - 1. Per l'espletamento del proprio mandato, il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 21 non collocato in distacco a tempo pieno ai sensi del medesimo articolo 21 puo' fruire di permessi sindacali retribuiti con le modalita' e nei limiti di quanto previsto nel presente articolo. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica, il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del medesimo personale e' determinato in 1.020 ore. 3. Le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 1, continuano, qualora non piu' rappresentative, a fruire dei permessi sindacali pro rata, fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l'individuazione della delegazione trattante di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. In tale ipotesi, ove risulti una utilizzazione dei permessi sindacali in misura superiore a quella spettante pro rata, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile dovra' essere restituito il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti. 4. Nel monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3 non si computa il tempo impiegato, durante l'orario di lavoro, esclusivamente per la partecipazione del personale di cui al comma 1 a riunioni con l'Amministrazione su formale e diretta convocazione di quest'ultima, limitatamente al tempo strettamente necessario alla partecipazione stessa. 5. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 1, provvede il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previo accertamento del grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali legittimate e sentite le organizzazioni medesime, entro il 31 marzo di ciascun anno, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente conferite all'amministrazione dal personale direttivo e dirigente per la riscossione del contributo sindacale, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. 6. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione puo' autorizzare, in via provvisoria, la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell'anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo. 7. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima e, in casi eccezionali, almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta. 8. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilita' dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto, l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente. 9. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale direttivo i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero, secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente, per ciascun dirigente sindacale, nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4. 10. Nel limite del 50 per cento del monte ore annuo assegnato dall'Amministrazione, per il personale direttivo possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'Amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. 11. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.»
Art. 46
Adempimenti dell'Amministrazione
Note all'art. 46: - Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 24 (Adempimenti della Amministrazione). - 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 227 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 21, comma 1, e 23, comma 5, del presente decreto. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione. Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tale fine, non conta il numero dei lavoratori associati al sindacato ma il numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga tramite delega di cui e' titolare il soggetto sindacale. Per tale motivo il dato associativo e' rilevato direttamente dalla busta paga del personale direttivo e dirigente in quanto solo a fronte del contributo versato la delega diviene effettiva. Al fine di contare anche le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo, in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l'ultimo giorno del mese di dicembre, stante l'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non e' valida ai fini del calcolo della rappresentativita' non essendo dimostrata la sua attivazione. Nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, la rilevazione avviene sulla busta paga del mese di febbraio, a condizione che in detta busta paga risultino per le nuove deleghe rilasciate a dicembre sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio. Tale modalita', valida per tutte le rilevazioni evita di considerare, ai fini della rappresentativita', deleghe fittizie e cioe' quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicche' la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta, ovviamente, la responsabilita' del dirigente competente. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile fornisce alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontra per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, eventualmente predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica. 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e' tenuto a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente. 3. Entro la stessa data del 31 marzo di ciascun anno, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, e' tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente, con l'indicazione per ciascun nominativo della data in cui e' stato fruito il permesso e il numero delle ore utilizzate. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nel caso in cui non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 3 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e dell'articolo 22, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 6. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.»
Titolo IV NORME FINALI
Art. 47
Disapplicazioni
1.Per il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto sono disapplicate le disposizioni di cui ai seguenti articoli: articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 sottoscritto in data 24 maggio 2000; articolo 11 del contratto collettivo nazionale del comparto Aziende e amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 aprile 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000;
2.Sono, altresi', disapplicate le disposizioni contrattuali non compatibili con il presente decreto e con le vigenti disposizioni regolamentari.
Art. 48
Disposizioni finali
1.Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti contratti collettivi nazionali e accordi recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 49
Copertura finanziaria
2.Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Lamorgese, Ministro dell'interno
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2045
Note all'art. 49: - Per il testo dell'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 30, commi 7-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 1, comma 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si veda nelle note alle premesse.
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