LEGGE 5 agosto 2022, n. 119
Note all'art. 6: - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O. Il libro quarto, titolo III, capo I, sezione I reca disposizioni generali in materia di corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali (artt. 588-602). Il libro quarto, titolo XI reca disposizioni in materia di gruppi sportivi (artt. 957-963). - Si riporta il testo dell'articolo 546 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 546 (Servizio di vettovagliamento delle Forze armate). - 1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto e i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonche' ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito. 2. Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale militare sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto. 3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto o in parte, a privati mediante apposite convenzioni, ovvero appaltando il servizio a ditte private specializzate, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. 4. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2. 5. Il regolamento, in tale parte adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e su proposta dei Capi di stato maggiore di forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza dei militari, detta norme interforze per disciplinare la struttura, l'organizzazione e il funzionamento delle mense di servizio.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso). - 1. L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti: a) (omissis); b) eta', alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 24; c) - m-bis) (omissis).».
Art. 7
Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti nonche' dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 627, comma 7, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 627 (Categorie di militari e carriere). - 1-6. (omissis) 7. La categoria dei graduati comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che rivestono i gradi da graduato sino a primo graduato e gradi corrispondenti. La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente puo' essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 1306, comma 1-bis, che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta.». - Si riporta il testo dell'articolo 629, comma 2, lettera a, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 629 (Successione e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei sottufficiali). - 1. (omissis). 2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono cosi' determinate: a) ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare; brigadiere capo qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;». - Si riporta il testo dell'articolo 630, commi 1 e 1-bis, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 630. Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati - 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati sono cosi' determinate in ordine crescente: a) graduato: sottocapo di 3^ classe per la Marina militare; aviere capo per l'Aeronautica militare; carabiniere; finanziere; b) graduato scelto: sottocapo di 2^ classe per la Marina militare; primo aviere scelto per l'Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto; c) graduato capo: sottocapo di 1^ classe per la Marina militare; primo aviere capo per l'Aeronautica militare; appuntato per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; d) primo graduato: sottocapo scelto per la Marina militare; primo graduato per l'Aeronautica militare; appuntato scelto per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. 1-bis. Al primo graduato, o gradi corrispondenti puo' essere attribuita la seguente qualifica: graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare; appuntato scelto qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. I graduati aiutanti e corrispondenti hanno rango preminente sui pari grado; fra caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 631, comma 1, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 631 (Successione e corrispondenza dei gradi dei militari di truppa). - 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa sono cosi' determinate in ordine crescente: a) (omissis); b) caporal maggiore: comune scelto per la Marina militare; primo aviere per l'Aeronautica militare.». - Si riporta il testo dell'articolo 632, comma 1, lettere s), t), u) e v), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 632 (Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile). - 1. L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile e' cosi' determinata: a) - r) (omissis); s) primo graduato e corrispondenti: assistente capo e corrispondenti; t) graduato capo e corrispondenti: assistente e corrispondenti; u) graduato scelto e corrispondenti: agente scelto e corrispondenti; v) graduato e corrispondenti: agente e corrispondenti.». - Si riporta il testo dell'articolo 840, comma 2-bis, alinea e lettera d), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 840. Appartenenti al ruolo dei sergenti - 1. (omissis) 2. (omissis). 2-bis. I sergenti maggiori aiutanti, e corrispondenti, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalita' posseduta e le competenze acquisite: a) - c) (omissis); d) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati alla qualifica e al loro livello di responsabilita';». - Si riporta il testo dell'articolo 841, commi 1 e 2-bis, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 841 (Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente). - 1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado e della qualifica posseduti, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonche' incarichi di comando nei confronti di uno o piu' militari. 2. (omissis). 2-bis. I graduati aiutanti, e corrispondenti, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalita' posseduta e le competenze acquisite: a) ricoprono incarichi di maggiore responsabilita', fra quelli di cui al comma 1, individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata; b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta.». - Si riporta il testo dell'articolo 1084-bis del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente, che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito, e' attribuita la promozione ad anzianita' al grado superiore a decorrere dalla data di cessazione dal servizio nei casi di: a) raggiungimento del limite di eta'; b) collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente; c) infermita'; d) rinuncia al transito nell'impiego civile di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis). 2. La promozione di cui al comma 1 e' attribuita anche ai militari in servizio permanente deceduti, a decorrere dal giorno antecedente al decesso. 2-bis. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, la promozione di cui al comma 1 e' altresi' attribuita, su istanza dell'interessato, anche ai militari cessati a domanda e collocati in ausiliaria o nella riserva fino al 31 dicembre 2014, che non hanno potuto beneficiare di alcuna promozione, a vario titolo, all'atto della cessazione dal servizio. 3. La promozione di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonche' per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza. 4. Ai militari che ai sensi del comma 3 non conseguono la promozione di cui ai commi 1 e 2, e' attribuita, ove prevista, la carica o qualifica relativa al corrispettivo grado apicale. 5. L'attribuzione della promozione o della carica o qualifica relativa al corrispettivo grado apicale di cui al presente articolo non produce alcun effetto sui trattamenti economico, previdenziale e pensionistico. 6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ai militari cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo, la promozione e' attribuita secondo le decorrenze previste dalle disposizioni vigenti anteriormente a tale ultima data.» - Si riporta il testo dell'articolo 1283 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1283 (Articolazione della carriera). - 1. Lo sviluppo di carriera dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici: a) sergente; b) sergente maggiore: secondo capo per la Marina militare; c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto per la Marina militare. 1-bis. Ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti puo' essere conferita la seguente qualifica: sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare.». - Si riporta il testo dell'articolo 1306 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1306 (Articolazione della carriera). - 1. Lo sviluppo di carriera dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici: a) graduato o grado corrispondente; b) graduato scelto o grado corrispondente; c) graduato capo o grado corrispondente; d) primo graduato o grado corrispondente. 1-bis. Ai primi graduati, e gradi corrispondenti, puo' essere conferita la seguente qualifica: graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare.». - Si riporta il testo dell'articolo 1307, commi 1, 2 e 3, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1307 (Avanzamento dei volontari in servizio permanente). - 1. Al graduato o corrispondente, che ha un anno di anzianita' nel servizio permanente, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di graduato scelto o corrispondente. 2. Al graduato scelto o corrispondente, che ha cinque anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di graduato capo o corrispondente. 3. Al graduato capo o corrispondente, che ha quattro anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di primo graduato o corrispondente.». - Si riporta il testo dell'articolo 1307-bis, commi 1 e 4-bis, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1307-bis (Attribuzione della qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante ai primi graduati e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Per l'attribuzione della qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i primi graduati e gradi corrispondenti in possesso dei seguenti requisiti: a) cinque anni di anzianita' di grado; b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051; c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare; d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 2. - 4. (omissis). 4-bis. I primi graduati e gradi corrispondenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.». - Si riporta il testo dell'articolo 1308, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1308 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare). - 1. - 2. (omissis). 3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 1^ classe a sottocapo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni; d) nocchieri di porto: 3 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.». - Si riporta il testo dell'articolo 1323-bis, commi 1 e 4-bis, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1323-bis (Attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Per l'attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti in possesso dei seguenti requisiti: a) sei anni di anzianita' di grado; b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051; c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare; d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 2. - 4. (omissis). 4-bis. I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.». - Si riporta il testo dell'articolo 2197-quater, commi 1 e 2, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2197-quater. (Concorso straordinario per il ruolo dei marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di trecento posti, per il reclutamento nei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare. 2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai sergenti maggiori aiutanti e qualifiche corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti: a) la laurea; b) aver riportato nell'ultimo triennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente e non aver ricevuto, nel medesimo periodo, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.». - Si riporta il testo dell'articolo 2197-sexies, commi 1 e 2, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2197-sexies (Concorso straordinario per il ruolo dei sergenti). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 690, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di mille posti, per il reclutamento nei ruoli dei Sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare. 2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai graduati aiutanti e qualifiche corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado; b) non aver riportato nell'ultimo quadriennio una valutazione inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente; c) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.». - Si riporta il testo dell'articolo 2209-septies, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2209-septies (Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri per il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1. - 2. (omissis). 3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri: [a) e' escluso dalla disponibilita' all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;] b) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821; c) e' escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di primo luogotenente, di sergente maggiore aiutante o di graduato aiutante, e qualifiche corrispondenti, con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri; d) puo' permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di eta' ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilita' di riammissione in servizio e puo' essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il grado rivestito o con le modalita' e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.». - Si riporta il testo dell'articolo 2254-ter, commi 1, 2 e 2-ter, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2254-ter (Disposizioni transitorie per il conferimento della qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti, che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1323-bis, commi 1, lettere b), c) e d) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2014, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° ottobre 2017 e conseguono l'attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante e corrispondenti con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 2. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2017 al 2031, in deroga all'articolo 1323-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante e corrispondenti sono rispettivamente: a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016; b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017; c) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017; d) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017; e) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017; f) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020; g) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021; h) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera a); i) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera b); l) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera c); m) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024; n) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera a); o) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera b). 2-bis. (omissis). 2-ter. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di sergente maggiore aiutante e corrispondenti e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.». - Si riporta il testo dell'articolo 2255 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2255 (Avanzamento al grado di graduato e corrispondenti). - 1. Il grado di graduato, o grado corrispondente, per i volontari in rafferma biennale, e' conseguito, ai sensi dell'articolo 1303, a decorrere dal 1° gennaio 2010.». - Si riporta il testo dell'articolo 2255-bis del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2255-bis (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo graduato e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Per l'anno 2017, le promozioni al grado di primo graduato e gradi corrispondenti sono conferite ad anzianita', previo giudizio di idoneita' espresso dalle commissioni di avanzamento, con le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate in riferimento alle permanenze minime nel grado di graduato capo e gradi corrispondenti ivi richieste: a) 1° gennaio 2017, per i graduati capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2012 e almeno quattro anni e sei mesi di permanenza nel grado; b) 1° aprile 2017, per i restanti graduati capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2012; c) 1° luglio 2017, per i graduati capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel primo semestre dell'anno 2017; d) 31 dicembre 2017, per i graduati capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel secondo semestre dell'anno 2017. 2. I graduati capi e gradi corrispondenti sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione dei pari grado che li precedono nel ruolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 2255-ter del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2255-ter (Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante ai primi graduati e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. I primi graduati e gradi corrispondenti, che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, sono inseriti in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante ha decorrenza 1° ottobre 2017. 2. Dal 2018 al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 1307-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante sono rispettivamente: a) 7 anni per i primi graduati, e gradi corrispondenti, con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013; b) 6 anni per i primi graduati, e gradi corrispondenti, con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; c) 5 anni per i primi graduati, e gradi corrispondenti, con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; d) 4 anni per i primi graduati, e gradi corrispondenti, con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e per quelli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere a) e b); e) 5 anni per i primi graduati, e gradi corrispondenti, con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere c) e d). 2-bis. Ai primi graduati, e gradi corrispondenti, esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 2-ter. I primi graduati, e gradi corrispondenti, esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1307-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. 2-quater. Per il conferimento delle qualifiche speciali per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate quattro distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi graduati e gradi corrispondenti, sotto elencati: a) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; b) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014; c) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; d) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. 2-quinquies. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante e' cosi disciplinata: a) primi graduati, e gradi corrispondenti, di cui al comma 2-quater, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti; b) primi graduati, e gradi corrispondenti, di cui al comma 2-quater, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a); c) primi graduati, e gradi corrispondenti, di cui al comma 2-quater, lettera c): il giorno successivo al personale di cui alla lettera b); d) primi graduati, e gradi corrispondenti, di cui al comma 2-quater, lettera d): il giorno successivo al personale di cui alla lettera c).». - Si riporta il testo dell'articolo 2262-bis, commi 8-bis e 8-ter, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2262-bis (Disposizioni transitorie e di coordinamento in tema di riordino). - 1-8. (omissis). 8-bis. Ai graduati aiutanti, ai sergenti maggiori aiutanti e ai primi luogotenenti e qualifiche corrispondenti, con anzianita' di qualifica non successiva al 31 dicembre 2019, e' corrisposto un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti: a) euro 250,00 ai graduati aiutanti e gradi corrispondenti; b) euro 350,00 ai sergenti maggiori aiutanti e corrispondenti; c) euro 450,00 ai primi luogotenenti. 8-ter. L'assegno di cui al comma 8-bis e' altresi' corrisposto al personale che consegue la qualifica di graduato aiutante, di sergente maggiore aiutante e qualifiche corrispondenti ovvero la qualifica di primo luogotenente nell'anno 2020, negli importi di seguito specificati: a) euro 250,00 ai primi graduati e gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado non successiva al 31 dicembre 2013; b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi e corrispondenti con decorrenza nel grado di sergente maggiore non successiva al 31 dicembre 2010; c) euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti non successiva al 31 dicembre 2008.».
Art. 8
Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 1042, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1042 (Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano). 1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano e' composta: a) da un generale di corpo d'armata, che la presiede; b) da un generale di divisione; c) da cinque generali di brigata o colonnelli del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; d) da un brigadier generale o colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali della predetta Arma o dei Corpi; e) da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali dei predetti ruoli.». - Si riporta il testo dell'articolo 1058, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1058 (Giudizio di idoneita' e attribuzione del punteggio di merito). - 1. (omissis). 2. E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.». - Si riporta il testo dell'articolo 710 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90: «Art. 710 (Procedimento di votazione. Processo verbale). - 1. Le commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro della difesa. 2. Per la validita' delle relative deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto. I voti sono attribuiti in forma palese e in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il presidente vota per ultimo. 3. La votazione e' preceduta, per ciascun ufficiale, da un approfondito esame collegiale delle sue qualita' e capacita', osservando i criteri indicati negli articoli precedenti. Detto esame puo' essere svolto anche a seguito di elementi esposti da uno o piu' membri nominati dal presidente. 4. La commissione esprime innanzi tutto il giudizio sull'idoneita' all'avanzamento dei valutandi. I componenti che si esprimono per la non idoneita' all'avanzamento devono pronunciarsi con motivato riferimento all'attitudine del valutando a svolgere le funzioni del grado superiore. E' giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore a due terzi dei votanti. Successivamente la commissione, osservando le modalita' stabilite dall'articolo 1058 del codice e previa discussione nella quale ciascun membro esprime le ragioni poste a base delle proprie valutazioni, assegna collegialmente a ciascun ufficiale giudicato idoneo il punto di merito previsto dall'articolo 1058, comma 4, del codice e, sulla base del punto attribuito, compila la relativa graduatoria di merito. Le attivita' collegiali relative sono descritte nel processo verbale redatto dal membro designato dal presidente a svolgere le funzioni di segretario, conformemente al modello e ai relativi allegati previsti con decreto del Ministro della difesa. 5. In caso di valutazione per rinnovazione di giudizio di avanzamento annullato dal giudice amministrativo o dal Capo dello Stato in accoglimento di ricorso straordinario, i componenti della commissione prendono preliminarmente conoscenza dei motivi dell'annullamento della relativa sentenza o del parere emesso sul ricorso straordinario dal Consiglio di Stato. Dell'avvenuta presa di conoscenza e' dato atto nel verbale di seduta. 6. Se la commissione ha ritenuto di sentire taluno dei superiori gerarchici del valutando ai sensi dell'articolo 1032, comma 3, del codice, le dichiarazioni rese devono risultare dal verbale di seduta. 7. Il processo verbale, comprensivo della graduatoria di merito, e' sottoscritto da tutti i membri che hanno partecipato all'adunanza ed e' sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, unitamente agli elenchi degli ufficiali giudicati rispettivamente idonei e non idonei, ai sensi dell'articolo 1064 del codice.». - Si riporta il testo dell'articolo 1078 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1078 (Determinazione delle vacanze organiche per i gradi di ufficiale). - 1. Determinano vacanze organiche: a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente; c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in soprannumero agli organici; e) i decessi. 2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e per la lettera e) dal giorno successivo a quello del decesso.».
Art. 9
Delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale
2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche', per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato e ((sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le materie di loro competenza)). Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
3.Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
4.In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
5.Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6.Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
Art. 10
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge, pari a euro 137.938 per l'anno 2022, euro 46.353.382 per l'anno 2023, euro 45.733.408 per l'anno 2024, euro 46.127.349 per l'anno 2025, euro 131.525.166 per l'anno 2026, euro 131.551.648 per l'anno 2027, euro 131.557.372 per l'anno 2028, euro 131.529.544 per l'anno 2029, euro 131.566.912 per l'anno 2030, euro 131.572.637 per l'anno 2031, euro 131.544.808 per l'anno 2032, euro 131.582.177 per l'anno 2033, euro 180.786.713 per l'anno 2034, euro 180.883.922 per l'anno 2035, euro 184.153.402 per l'anno 2036, euro 184.159.126 per l'anno 2037, euro 188.043.919 per l'anno 2038, euro 188.081.288 per l'anno 2039, euro 188.200.993 per ciascuno degli anni 2040 e 2041, euro 189.256.667 per l'anno 2042 ed euro 191.085.984 annui a decorrere dall'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, comprensivo delle risorse accertate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
2.In relazione alla riduzione di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2022, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono definite in modo tale da assicurare un livello di spesa non superiore a quello derivante dalle consistenze di cui alla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa 4 novembre 2021, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 35 del 20 dicembre 2021.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 619 (Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 307, comma 5, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge di stabilita' in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attivita' di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4 dell'articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa. 2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545, comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al citato articolo 307, comma 2.». - Per il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, si rimanda nelle note all'articolo 9.
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