DECRETO 28 giugno 2022, n. 146

Type Decreto
Publication 2022-06-28
Ultimo aggiornamento 2022-10-03
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 11: - Si riporta l'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O. «Art. 51 (Universita' e ricerca). - 1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario riferito alle universita' statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun Ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996. 2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1° gennaio 1999 alle universita' statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalita' operative per l'attuazione delle disposizioni predette. 4. 5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole "a standard dei costi di produzione per studente" sono inserite le seguenti: ", al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario". Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' il comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le universita' statali definiscono e modificano gli organici di Ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle universita' statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo. 6. 7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5. 8. Il comma 93 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle universita', con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi". Il comma 94 del citato articolo 1 della legge n. 662 del 1996 e' abrogato. 9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica", capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi gia' disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonche' delle disponibilita' a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le priorita' e le modalita' di impiego del Fondo per specifici progetti. 10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». - La legge 4 novembre 2005 n. 230, recante: «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari», e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale 5 novembre 2005, n. 258. - Si riporta l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.: «Art. 22 (Contratti di ricerca). - 1. Le universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. 2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non puo', in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalita' di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o piu' aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o piu' aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le modalita' di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale. 4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono altresi' concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purche' il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione. 5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca e' utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. 6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo e' stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non puo' essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati. 7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilita' internazionale per motivi di ricerca. 8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche. 9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne' possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

Art. 12

Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso

1.Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso: a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale; b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; d. essere stati collocati a riposo da piu' di quattro anni dalla data di pubblicazione del Bando; e. a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche o elettive parlamentari, regionali o negli Enti locali o l'incarico di sindaco o di assessore, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; f. avere relazioni di parentela, affinita' entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o piu' concorrenti; g. aver organizzato, gestito o diretto, a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, corsi aventi l'esclusiva finalita' di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei DSGA; h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Art. 13

Disposizioni relative alle regioni e province autonome

1.Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

2.Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'Ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando per i posti di DSGA presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.

Il Ministro: Bianchi

Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2022

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e

politiche sociali, reg.ne prev. n. 2103

Note all'art. 13: - Si riporta l'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante: «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56: «Art. 13 (Riconoscimento della minoranza slovena). - 1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento ed ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.».

Allegato A

Allegato A (Articolo 2, comma 1) Titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale per il profilo professionale di DSGA Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Allegato B (Articolo 3, comma 4) Programma d'esame per l'accesso al profilo professionale di DSGA A. Materie di esame A.1 Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto dell'Unione europea Il sistema delle fonti del diritto pubblico e amministrativo. La Costituzione. Le fonti, principi e istituti del diritto dell'Unione Europea. Rapporti tra il diritto dell'Unione Europea e il diritto nazionale Lo Stato e gli enti pubblici. Tipologie delle organizzazioni amministrative: ministeri, agenzie, enti, societa' con partecipazione pubblica, autorita' indipendenti Gli enti territoriali. Ordinamento, funzioni e poteri delle Regioni e degli enti locali. Rapporti organizzativi: gerarchia, direzione, autonomia, indipendenza, coordinamento Il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici: dirigenti e dipendenti Le situazioni giuridiche soggettive. Diritti soggettivi e interessi legittimi L'attivita' dell'amministrazione pubblica: funzione attiva, consultiva e di controllo. La disciplina dei controlli. Il controllo di gestione, il controllo strategico. Il controllo interno Discrezionalita' amministrativa e tecnica Gli atti e i provvedimenti amministrativi. La patologia degli atti amministrativi Il procedimento amministrativo, la formazione degli atti con particolare riferimento al DPR 445/2000 e al D.lgs 82/2005 e relative regole tecniche. Trasparenza, Protezione dei dati personali e accesso agli atti, con particolare riferimento agli atti della scuola. Gli accordi e i contratti della Pubblica Amministrazione La responsabilita' della pubblica amministrazione e dei suoi agenti La giustizia amministrativa. Il sistema di tutela giurisdizionale. A.2 Diritto civile Le obbligazioni in generale. Le fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie. L'adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento. L'inadempimento e la responsabilita'. Obbligazioni con pluralita' di soggetti. Le modifiche soggettive del rapporto obbligatorio Il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. Validita' e invalidita' del contratto. Rappresentanza. Effetti del contratto. Risoluzione e rescissione del contratto. Interpretazione del contratto. Responsabilita' contrattuale. Libro IV, Titolo III - Dei singoli contratti La responsabilita' patrimoniale. Le cause di prelazione. La conservazione della garanzia patrimoniale. La responsabilita' civile. A.3 Contabilita' pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche La finanza e la contabilita' pubblica (finanza pubblica), le fonti ed i principi della finanza, il bilancio, la formazione del bilancio e la manovra finanziaria. La contabilita' delle Istituzioni Scolastiche: Le fonti normative, leggi e regolamento di contabilita'; La gestione finanziaria e contabile, i principi della gestione finanziaria, le risorse finanziarie (procedure e titoli giuridicamente validi di previsione e accertamento delle entrate); Le scritture contabili obbligatorie; Il Programma annuale, la gestione dell'esercizio finanziario, verifiche e modifiche al Programma annuale; Il Conto Consuntivo; Il servizio di tesoreria La gestione patrimoniale delle istituzioni scolastiche: gli inventari, ruolo compiti e responsabilita' del DSGA. L'attivita' negoziale delle istituzioni scolastiche: Le fonti normative; Le fasi del processo di definizione della spesa (determina, selezione dei fornitori - criteri di scelta e confronto delle offerte -, impegno di spesa e liquidazione); Le diverse tipologie di contratto; Il Mercato elettronico della PA e le centrali di committenza. Compiti dei revisori dei conti. Il rendimento dei conti: conti amministrativi e conti giudiziari. Il rendiconto finanziario. Conto del bilancio e conto del patrimonio. Il funzionario delegato. Il sistema dei controlli: il controllo nell'amministrazione dello Stato. I controlli di legittimita' e regolarita' amministrativa e contabile. Il controllo di gestione. Il controllo successivo sulla gestione di pertinenza della Corte dei conti: il procedimento di controllo e le modalita' di svolgimento. La responsabilita': penale, disciplinare, amministrativa e civile, con particolare riferimento al personale scolastico. La responsabilita' dirigenziale. La responsabilita' patrimoniale del dipendente scolastico. La giurisdizione della Corte dei conti: i giudizi di conto e di responsabilita'. I rimedi giurisdizionali. L'esecuzione delle decisioni. La scuola e i fondi strutturali UE. A.4 Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato Principi generali del diritto sindacale. La liberta' sindacale nella Costituzione e nel c.d. Statuto dei lavoratori. L'autonomia collettiva (la struttura della contrattazione collettiva, l'inderogabilita' e l'efficacia del contratto collettivo) Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, Norme CCNL Comparto Scuola vigenti. Lo sciopero e le altre forme di lotta sindacale (la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nelle leggi 146/1990 e 83/2000) Il rapporto di lavoro subordinato: natura e caratteristiche. Differenze rispetto al contratto di lavoro autonomo. La tipologia dei rapporti di lavoro (a tempo indeterminato, a termine, apprendistato e lavoro temporaneo) Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il processo di privatizzazione. Le riforme nel pubblico impiego (dal decreto Brunetta alla riforma Madia) L'accesso ai pubblici uffici e organizzazione degli uffici. La dirigenza pubblica. Il rapporto di pubblico impiego del personale ATA, con particolare riferimento al DSGA. I doveri del pubblico dipendente. Il codice di comportamento. La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti: il whistleblowing. Il dovere di esclusivita'. I diritti dell'impiegato. Il sistema dei controlli. Poteri e obblighi del datore di lavoro. La responsabilita' dell'impiegato. Il luogo della prestazione di lavoro. La mobilita'. Orario, ferie, permessi congedi. Estinzione del rapporto di impiego. Controversie di lavoro nel pubblico impiego. A.5 Legislazione scolastica La scuola e la formazione nella Costituzione italiana. L'organizzazione amministrativa (centrale e periferica) del Ministero dell'Istruzione. Il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. delle disposizioni normative vigenti in materia di istruzione) e successive modificazioni L'istituzione scolastica autonoma La gestione dell'offerta formativa La governance della scuola Le competenze delle autonomie territoriali in materia di istruzione Il sistema educativo di istruzione e formazione La scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione Il secondo ciclo di istruzione Norme comuni ai cicli scolastici La scuola dell'inclusione Scuola trasparente e digitale A.6 Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico Il personale della scuola. Dirigente scolastico e docenti. Inquadramento funzionale e giuridico. La gestione delle relazioni sindacali. La contrattazione integrativa di istituto. Il personale delle istituzioni educative. Il personale supplente. DSGA e personale A.T.A. Inquadramento funzionale e giuridico. Il rapporto di lavoro del personale A.T.A.. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Gli istituti specifici: organici ATA e mobilita'. I diritti e doveri del personale A.T.A. La responsabilita' disciplinare del personale A.T.A. DS e DSGA, competenze a confronto. Le competenze del DSGA. Il potere di firma del DSGA. Le funzioni delegabili dal DS. Il DSGA e gli Uffici amministrativi della scuola. Le attivita' della segreteria. La gestione documentale della scuola. Documenti amministrativi e dematerializzazione nella scuola. I documenti informatici e il sistema delle firme. La posta elettronica certificata. Il sito istituzionale. L'archivio, il protocollo informatico. Le autocertificazioni. I fascicoli scolastici. Il Regolamento di istituto. L'organizzazione della sicurezza nella scuola. A.7 Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione Il reato in generale. Delitti contro la Pubblica Amministrazione: da articolo 314 ad articolo 335 bis, da articolo 357 ad articolo 360, codice penale.

Allegato C

Allegato C (Articolo 6, comma 4) Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di DSGA Parte di provvedimento in formato grafico

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