DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2022, n. 148

Type DPR
Publication 2022-07-19
Ultimo aggiornamento 2022-10-10
State In force
Source Normattiva
articles 67
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Note all'art. 59: - Si riporta il testo dell'articolo 234 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 234 (Appello per esercitazione antincendio). - 1. Sulle navi da passeggeri l'appello dell'equipaggio per esercitazione antincendio deve avere luogo, quando possibile, almeno una volta alla settimana; in ogni caso tale esercitazione deve avere luogo quando la nave lascia l'ultimo porto di partenza per un viaggio internazionale lungo. Nel corso della esercitazione le istruzioni interessanti l'equipaggio devono essere chiaramente illustrate, rivolgendo particolare attenzione ai marittimi che abbiano un limitato periodo di navigazione o che siano di recente imbarcati e verificando che ogni persona dell'equipaggio conosca il proprio compito e sappia assolverlo. Ogni membro dell'equipaggio deve dimostrare familiarita' con le sistemazioni, le apparecchiature e le attrezzature della nave che puo' essere chiamato ad usare. 2. Sulle navi da carico l'esercitazione predetta deve avere luogo ad intervalli non superiori ad 1 mese. 3. Se una nave parte da un porto dove sia stato sostituito piu' del 25 per cento dell'equipaggio, una esercitazione di incendio deve avere luogo entro 24 ore dalla partenza. 4. Sulle navi, sia da passeggeri sia da carico, nel corso delle esercitazioni, deve essere scaricato almeno un estintore portatile, il quale deve essere immediatamente ricaricato o sostituito con altro di riserva. Quando il numero degli estintori di bordo e' inferiore rispettivamente a 52 per le navi da passeggeri e a 12 per le altre navi, e' sufficiente che ogni estintore portatile sia scaricato una volta ogni 2 anni nel corso delle esercitazioni. 5. Prima della partenza della nave, ed ogni 7 giorni nel caso di viaggi di durata superiore ad una settimana, devono essere provate le manovre a distanza delle valvole di intercettazione di sicurezza (combustibile liquido, ventilazione, impianti fissi antincendio, ecc.). 5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sulle navi l'appello dell'equipaggio per esercitazione antincendio ha luogo: 1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese; 2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi; b) nel corso della esercitazione le istruzioni riguardanti l'equipaggio sono chiaramente illustrate; a tal fine e' rivolta particolare attenzione ai marittimi che abbiano un limitato periodo di navigazione o che siano di recente imbarcati. Ogni membro dell'equipaggio deve dimostrare familiarita' con le sistemazioni, le apparecchiature e le attrezzature della nave che puo' essere chiamato a usare e, piu' in generale, di conoscere il proprio compito e di sapere assolverlo; c) nel corso delle esercitazioni, e' scaricato almeno un estintore portatile, il quale e' immediatamente ricaricato o sostituito con altro di riserva. E' ammesso, in alternativa, l'uso di un estintore portatile caricato ad aria compressa per esercitazione, sul quale e' apposto, in modo evidente, un adeguato contrassegno; d) sono provate le manovre a distanza delle valvole di intercettazione di sicurezza quali, ad esempio, combustibile liquido, ventilazione, impianti fissi antincendio; e) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformita', adottano le azioni correttive ritenute piu' efficaci per la loro rettifica e registrano le attivita' inerenti i controlli effettuati a seguito delle stesse. 5-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Art. 60

Modifiche all'articolo 235 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 235 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) l'esercitazione per l'emergenza di «uomo in mare» e' fatta con frequenza sufficiente affinche' il comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il personale destinato ad armare e ammainare l'imbarcazione si trovi nel piu' breve tempo al proprio posto. L'esercitazione e' comunque effettuata: 1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese; 2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi; b) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformita', adottano le azioni correttive ritenute piu' efficaci per la loro rettifica e registrano le attivita' inerenti ai controlli effettuati a seguito delle stesse. 2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Note all'art. 60: - Si riporta il testo dell'articolo 235 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 235 (Esercitazioni per l'«uomo in mare»). - 1. L'esercitazione per l'emergenza di «uomo in mare» deve essere fatta con frequenza sufficiente affinche' il comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il personale destinato ad armare ed ammainare l'imbarcazione si trovi nel piu' breve tempo al proprio posto. Tale esercitazione comunque deve essere effettuata almeno con frequenza mensile. 2. I passeggeri devono essere preventivamente informati dell'esercitazione. 2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) l'esercitazione per l'emergenza di «uomo in mare» e' fatta con frequenza sufficiente affinche' il comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il personale destinato ad armare e ammainare l'imbarcazione si trovi nel piu' breve tempo al proprio posto. L'esercitazione e' comunque effettuata: 1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese; 2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi; b) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformita', adottano le azioni correttive ritenute piu' efficaci per la loro rettifica e registrano le attivita' inerenti ai controlli effettuati a seguito delle stesse. 2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Art. 61

Personale di nuova assunzione e stagionale per le navi lagunari

1.Dopo l'articolo 235 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' inserito il seguente: «Art. 235-bis (Personale di nuova assunzione e stagionale per le navi lagunari). - 1. Il personale di nuova assunzione e il personale stagionale partecipa, prima dell'imbarco sulle navi lagunari, alle esercitazioni di cui agli articoli 232, 233, comma 3-bis, 234, comma 5-bis e 235, comma 2-bis ed e' familiarizzato con la nave e le procedure di sicurezza all'atto dell'imbarco.».

Art. 62

Modifiche all'articolo 236 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 236 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni dei commi da 2 e 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sulle navi si procede almeno mensilmente a esercitazione di manovra delle porte stagne a scorrimento azionate a mano e manovra a mano delle porte stagne azionate da energia meccanica, delle valvole e dei meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi delle ceneri e dei rifiuti, ad eccezione delle navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, per le quali l'esercitazione e' effettuata con cadenza almeno semestrale; b) ispezioni settimanali sono effettuate alle porte stagne e ai meccanismi e indici a esse connessi, alle valvole la cui chiusura e' necessaria per rendere stagno un compartimento, nonche' alle valvole il cui funzionamento e' necessario per la manovra di bilanciamento in caso di avaria.».

Note all'art. 62: - Si riporta il testo dell'articolo 236 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 236 (Manovra delle porte stagne e di altri meccanismi di chiusura). - 1. Su tutte le navi deve essere effettuata giornalmente la manovra delle porte stagne azionate da energia meccanica e delle porte stagne a cerniera situate nelle paratie trasversali principali, quando tali porte vengano usate in navigazione. 2. Su tutte le navi si deve procedere settimanalmente ad esercitazione di manovra delle porte stagne a scorrimento azionate a mano e manovra a mano delle porte stagne azionate da energia meccanica, delle valvole e dei meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi delle ceneri e dei rifiuti. 3. Ispezioni settimanali devono essere fatte alle porte stagne ed ai meccanismi ed indici ad esse connessi, a tutte le valvole la cui chiusura e' necessaria per rendere stagno un compartimento, nonche' a tutte le valvole il cui funzionamento sia necessario per la manovra di bilanciamento in caso di avaria. 4. Sulle navi che effettuano viaggi di durata superiore ad una settimana una esercitazione completa di tutti i meccanismi di cui al precedente comma 3 deve essere fatta prima di lasciare il porto; altre esercitazioni devono essere fatte almeno una volta alla settimana durante la navigazione. 4-bis. Le disposizioni dei commi da 2 e 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sulle navi si procede almeno mensilmente a esercitazione di manovra delle porte stagne a scorrimento azionate a mano e manovra a mano delle porte stagne azionate da energia meccanica, delle valvole e dei meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi delle ceneri e dei rifiuti, ad eccezione delle navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, per le quali l'esercitazione e' effettuata con cadenza almeno semestrale; b) ispezioni settimanali sono effettuate alle porte stagne e ai meccanismi e indici a esse connessi, alle valvole la cui chiusura e' necessaria per rendere stagno un compartimento, nonche' alle valvole il cui funzionamento e' necessario per la manovra di bilanciamento in caso di avaria.».

Art. 63

Modifiche all'articolo 239 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 239 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per le navi lagunari, la manovra di cui al comma 1 e' eseguita con la seguente frequenza: a) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese; b) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi. 1-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Note all'art. 63: - Si riporta il testo dell'articolo 239 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 239 (Verifiche ed esercitazioni per la manovra dei mezzi di governo). - 1. Ad intervalli non superiori ad 1 mese deve essere eseguita, allo scopo di far acquisire esperienza all'equipaggio con tali procedure, una manovra di emergenza dei mezzi di governo comprendente: a) una prova di manovra della stazione di governo di poppa (ove esiste); b) una prova del comando diretto del locale macchine di governo; c) le procedure di comunicazione con la plancia e, dove applicabile, il funzionamento dell'alimentazione alternativa. 1-bis. Per le navi lagunari, la manovra di cui al comma 1 e' eseguita con la seguente frequenza: a) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese; b) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi. 1-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Art. 64

Modifiche all'articolo 245 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 245 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sulle navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche prescritte dal presente regolamento sono apposte sul giornale di bordo; b) sulle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche prescritte dal presente regolamento sono apposte sul registro delle esercitazioni, vidimato dall'autorita' marittima; c) quando i controlli, le esercitazioni e le verifiche non vengono eseguiti entro i termini prescritti o vengono eseguiti solo parzialmente, ne sono annotate le relative ragioni e sono descritte le operazioni svolte; d) sono altresi' annotati i controlli giornalieri e occasionali relativi alla determinazione degli elementi di stabilita' della nave. Le societa' che fruiscono delle previsioni di cui all'articolo 106-bis possono adottare una metodologia di registrazione equivalente; e) i modelli dei registri di cui alle lettere a) e b) sono approvati dall'autorita' marittima.».

Note all'art. 64: - Si riporta il testo dell'articolo 245 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 245 (Annotazioni sul giornale nautico). - 1. Sul giornale generale e di contabilita' e sugli altri giornali di bordo per la sola parte di competenza, devono essere annotati tutti i controlli, esercitazioni, verifiche ecc. prescritti dal presente regolamento. 2. Quando i controlli, esercitazioni, verifiche ecc. non vengono eseguiti entro i termini prescritti o vengono eseguiti solo parzialmente, devono essere annotate le ragioni della mancata effettuazione o dell'effettuazione ridotta nonche' descritte le operazioni effettuate. 3. Sul giornale generale e di contabilita' e sul giornale di macchina devono essere altresi' annotati i controlli giornalieri ed occasionali relativi alla determinazione degli elementi di stabilita' della nave. 4. Gli ufficiali o il personale incaricato della tenuta in efficienza delle manutenzioni, ispezioni, controlli, verifiche, prove ed esercitazioni da eseguirsi in conformita' al presente regolamento, devono, per quanto di loro competenza, redigere apposito verbale ad ogni esecuzione dell'incarico loro affidato. 4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sulle navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche prescritte dal presente regolamento sono apposte sul giornale di bordo; b) sulle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche prescritte dal presente regolamento sono apposte sul registro delle esercitazioni, vidimato dall'autorita' marittima; c) quando i controlli, le esercitazioni e le verifiche non vengono eseguiti entro i termini prescritti o vengono eseguiti solo parzialmente, ne sono annotate le relative ragioni e sono descritte le operazioni svolte; d) sono altresi' annotati i controlli giornalieri e occasionali relativi alla determinazione degli elementi di stabilita' della nave. Le societa' che fruiscono delle previsioni di cui all'articolo 106-bis possono adottare una metodologia di registrazione equivalente; e) i modelli dei registri di cui alle lettere a) e b) sono approvati dall'autorita' marittima.».

Art. 65

Modifiche all'articolo 246 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 246 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sul giornale di bordo o sul registro delle esercitazioni delle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate, sono annotati a cura del comando e della societa' armatrice: 1) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio; 2) le istruzioni e le esercitazioni effettuate; 3) le visite e i controlli dell'autorita' marittima; 4) le altre indicazioni ritenute opportune; b) nell'inventario sono elencate le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave; c) le pagine del registro delle esercitazioni e dell'inventario sono numerate e firmate dall'autorita' marittima. Nella prima pagina sono indicati il numero delle pagine e la data di rilascio del documento; d) il giornale di bordo e il registro delle esercitazioni sono resi disponibili per il controllo dell'autorita' marittima, se richiesto; e) un estratto dell'inventario di cui alla lettera b) e' mantenuto a bordo.».

Note all'art. 65: - Si riporta il testo dell'articolo 246 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 246 (Giornale del servizio antincendio e inventario dei relativi mezzi). - 1. Su tutte le navi devono essere tenuti a cura del comando, un giornale antincendio ed un inventario dei mezzi antincendio. 2. Sul primo devono essere registrati: a) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio; b) le istruzioni e le esercitazioni effettuate; c) le visite ed i controlli dell'autorita' marittima; d) l'elenco completo dei componenti, effettivi e riserve, della squadra dei vigili del fuoco, se esiste; e) tutte le altre indicazioni ritenute opportune. 3. Nell'inventario debbono essere elencate tutte le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave. 4. Le pagine del giornale e dell'inventario devono essere numerate e firmate dall'autorita' marittima; nella prima pagina devono essere indicate il numero delle pagine e le date del rilascio del documento. 5. Il giornale e l'inventario debbono essere disponibili per il controllo dell'autorita' marittima ad ogni approdo. 5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sul giornale di bordo o sul registro delle esercitazioni delle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate, sono annotati a cura del comando e della societa' armatrice: 1) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio; 2) le istruzioni e le esercitazioni effettuate; 3) le visite e i controlli dell'autorita' marittima; 4) le altre indicazioni ritenute opportune; b) nell'inventario sono elencate le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave; c) le pagine del registro delle esercitazioni e dell'inventario sono numerate e firmate dall'autorita' marittima. Nella prima pagina sono indicati il numero delle pagine e la data di rilascio del documento; d) il giornale di bordo e il registro delle esercitazioni sono resi disponibili per il controllo dell'autorita' marittima, se richiesto; e) un estratto dell'inventario di cui alla lettera b) e' mantenuto a bordo.».

Art. 66

Modifiche all'articolo 254 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1.All'articolo 254 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.».

Note all'art. 66: - Si riporta il testo dell'articolo 254 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, come modificato dal presente decreto: «Art. 254 (Squadra di pronto intervento). - 1. Sulle navi da passeggeri deve esistere una squadra di pronto intervento guidata da un ufficiale o, in mancanza, da un sottufficiale di macchina, composta di idoneo personale ed opportunamente attrezzata, con il compito di intervenire prontamente per effettuare speciali operazioni quali, ad esempio, l'apertura di porte o la rimozione di lamiere allo scopo di liberare persone rimaste bloccate nell'interno dei locali, puntellamenti e blocco di vie d'acqua. 2. L'attrezzatura e le dotazioni della squadra suddetta per l'esecuzione di tali operazioni sono stabilite dal Ministero. 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.».

Art. 67

Disposizioni finanziarie

1.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Speranza, Ministro della salute

Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Guerini, Ministro della difesa

Lamorgese, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2022 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, foglio n. 2525

Allegato

Allegato (articolo 24) "ALLEGATO I (articolo 106-bis) CONTENUTO DEL MANUALE OPERATIVO

1.

POLITICA PER LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE 1.1 La societa' definisce l'indirizzo e la politica da seguire per il rafforzamento della gestione della sicurezza, dell'esercizio in sicurezza delle navi lagunari e della prevenzione dell'inquinamento.

2.

RESPONSABILITA' E COMPITI DELLA SOCIETA'

2.1 La societa', anche attraverso la predisposizione di un organigramma o mansionario, definisce le responsabilita', l'autorita' e le interrelazioni fra il personale che gestisce, esegue e verifica le attivita' che riguardano o incidono sul servizio, la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento, assicura le risorse necessarie per l'espletamento delle suddette attivita' e per il mantenimento dell'efficienza dei mezzi aziendali.

3.

RESPONSABILE OPERATIVO

3.1 Il responsabile operativo rappresenta un collegamento tra la societa' e il personale di bordo. La societa' designa una o piu' persone reperibili, ove possibile a terra. La responsabilita' e i compiti del responsabile operativo comprendono gli aspetti di esercizio delle navi connessi con la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento nonche' la garanzia della disponibilita' di adeguate risorse e supporto da terra a seconda delle necessita'. Il responsabile operativo puo' essere individuato nel responsabile di turno in centrale operativa o in altra persona responsabile della societa'.

4.

RESPONSABILITA' E AUTORITA' DEL COMANDANTE

4.1 La societa' definisce le responsabilita' del comandante relativamente alla verifica che le procedure predisposte dalla societa' siano attuate e sia effettuata una adeguata rapportazione delle deficienze al responsabile operativo. 4.2 La societa' e' tenuta ad assicurare le condizioni per lo svolgimento dei compiti del comandante definendone l'autorita' e la responsabilita' dello stesso di assumere decisioni relativamente alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento e di richiedere assistenza, prioritariamente alla societa', laddove necessario.

5.

RISORSE E PERSONALE

La societa' assicura che: 5.1. il comandante abbia adeguata esperienza, sia a conoscenza delle procedure della societa' e riceva il necessario supporto per lo svolgimento dei propri compiti in sicurezza; 5.2. la nave sia dotata, ai sensi della normativa applicabile, di equipaggio qualificato, certificato, formato, familiarizzato a bordo e fisicamente idoneo; 5.3. siano stabilite procedure per assicurare che il personale neo-assunto e quello a cui vengono assegnati nuovi incarichi inerenti alla sicurezza e alla protezione ambientale ricevano adeguata formazione e familiarizzazione per l'assolvimento dei loro compiti; 5.4. sia verificata periodicamente la necessita' di formazione e aggiornamento del personale.

6.

PREPARAZIONE ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA

La societa' predispone procedure adeguate attraverso le quali e', tra l'altro: 6.1 garantita la continua disponibilita' di almeno due navi, con relativo equipaggio, per intervento rapido e pronte a muovere all'occorrenza. Tali navi sono dotate di due zattere autogonfiabili di capacita' non inferiore a 12 persone ciascuna, attrezzature di prima assistenza tecnica e meccanica, dotazioni minime antincendio e antinquinamento, pompa barellabile; 6.2 previsto un programma di esercitazioni con periodicita' non superiore a ventiquattro mesi, da concordare con l'autorita' marittima, al fine di verificare la capacita' e l'efficienza dell'organizzazione d'emergenza a far fronte alle differenti tipologie di eventi e di confermare la permanenza dei requisiti iniziali di efficacia e rapidita' delle misure equivalenti autorizzate.

7.

RAPPORTO E ANALISI DI NON CONFORMITA', DI INCIDENTI E DI SITUAZIONI PERICOLOSE

7.1 La societa' prevede procedure per assicurare che le non conformita', gli incidenti e le situazioni pericolose siano rapportate dal personale di bordo, sottoposte a indagine e analizzate dalla stessa societa' allo scopo di migliorare la sicurezza, la prevenzione dell'inquinamento ed evitare il ripetersi di situazioni critiche. La societa' stabilisce altresi' procedure per l'attuazione delle azioni correttive.

8 MANUTENZIONE DELLE NAVI

8.1 La societa' assicura che le navi siano manutenute in conformita' alle indicazioni fornite dal costruttore, alle pertinenti disposizioni, alle norme e ai regolamenti nonche' agli eventuali requisiti che possono essere stabiliti dalla societa' stessa. L'efficacia delle procedure previste nel manuale operativo e' verificata almeno una volta l'anno dall'ente certificatore se la societa' e' certificata ISO 9001 o, diversamente, dall'autorita' marittima. La societa' notifica all'autorita' marittima eventuali non conformita' e adotta azioni correttive concordate con l'autorita' stessa. La societa' programma, con cadenza biennale e di concerto con l'autorita' marittima, un'esercitazione finalizzata alla verifica dell'intera organizzazione.

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