DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150

Type Decreto legislativo
Publication 2022-10-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 14;

Visto l'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

Visti il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante approvazione dei codici penali militari di pace e di guerra;

Vista la legge 9 dicembre 1941, n. 1383, recante militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante l'approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio;

Visto il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2022;

Acquisito, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge delega n. 134 del 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per la pubblica amministrazione, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, della difesa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al Libro I del codice penale

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