DECRETO 27 settembre 2022, n. 152

Type Decreto
Publication 2022-09-27
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il comma 2, secondo e terzo periodo, dove si prevede che «I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.»;

Vista la direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 1, che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottano misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva n. 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonchè la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione nn. 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;

Vista la decisione della Commissione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva n. 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi;

Considerato che esiste un mercato per l'aggregato recuperato in ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della materia prima naturale, e possiede un effettivo valore economico, che sussistono scopi specifici per i quali tale sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, e che la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

Considerato che dall'istruttoria effettuata è emerso che l'aggregato recuperato, che soddisfa i criteri di cui al presente regolamento, non comporta impatti complessivi negativi sulla salute umana o sull'ambiente;

Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) n. 2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, effettuata con nota del 10 marzo 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 27 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalità

1.Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

2.In conformità a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati all'Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

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